CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 01549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25784/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO vedi memoria 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di riciclaggio ed altro. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 648 bis e 494 c.p. in difetto di idonei elementi di prova. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria deducendo in ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Orbene entrambi i motivi ricorso, in punto di inattendibilità del teste assistito e della conseguente mancanza di prova in relazione ai reati di riciclaggio e sostituzione di persona, oltre ad essere finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, sono privi di concreta specificità e pertinenza censoria in quanto le doglianze difensive, in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. In proposito vanno richiamate le argomentazioni di cui alle pagg. 8/9 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado ove è stata attentamente vagliata la questione dell' attendibilità del correo, ha disatteso le censure sull'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato in quanto riscontrate dall'ulteriore dichiarazione testimoniale e non inficiate da quelle dell'imputato, ritenute inattendibili perché smentite dalle emergenze processuali, anche sottolineando la marginalità delle contraddizioni segnalate dalla difesa, e, stante la solidità del quadro probatorio, ha ritenuto infondate e assorbite le ulteriori doglianze sull'elemento soggettivo del riciclaggio e sul contributo concorsuale nella sostituzione di persona alla luce del ricostruito ruolo di dominus del Fulle dell'unico disegno criminoso per come confermato dal teste Gardellin. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure-essendo incentrate tgta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]