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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18410/2026

Testo disponibile della fonte

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ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procure specialiin atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1181/2018, depositata in data 8/2/2018;Numero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli,contestò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”),nella sua qualità di amministratore di fatto della società AC [OSCURATO:PERSONA].r.l. unipersonale in liquidazione (d’ora in poi, “la società”), ed alliquidatore della stessa, maggiori proventi ai fini Ires, Irap e Iva,nonché l’indebita deduzione di costi, relativi ad operazionioggettivamente inesistenti inerenti al periodo d’imposta 2009.Dal pvc redatto dall’ufficio antifrode dell’Agenzia delle Entrate, emerseche la società aveva commercializzato dei pacchetti di illegittimorisparmio fiscale, mediante l’emissione e la ricezione di fatture peroperazioni inesistenti.

Il contribuente era ritenuto dominus delmeccanismo fraudolento, nonostante la formale dismissione dellequote societarie.Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento lamentando la propriaestraneità ai fatti contestati, il difetto di contraddittorio e la carenzamotivazionale dell’atto impositivo.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Napoli accolse il ricorso.Su appello dell’amministrazione, nel contraddittorio col contribuente,la C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione affidato a sette motivi.Si difende con controricorso il contribuente, che deposita anchememoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza.Motivazione gravemente illogica e/o apparente.

Violazione dell’art. 132r.g. n. 26681/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoNumero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perdifetto assoluto di motivazione.1.1.

Il motivo è fondato.La sentenza è estremamente confusa, a tratti incomprensibile.Presenta una sovrapposizione continua tra parte espositiva delprocesso e parte motiva; non contiene un’enucleazione comprensibileed ordinata delle questioni rilevanti e, dunque, non consente a questaCorte di inquadrare compiutamente e di definire la fattispecie di causa.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata per aver confermatol’annullamento dell’avviso di accertamento per violazione del diritto alcontraddittorio non avvedendosi che il tipo di accertamento tributarioesperito non richiedeva, ratione temporis, la previa attivazione delcontraddittorio endoprocedimentale.Per quanto riguarda l’iva, inoltre, deduce l’Agenzia delle Entrate che ilgiudice d’appello non avrebbe sottoposto la violazione del principio delcontraddittorio endoprocedimentale alla prova di resistenza richiestadalla giurisprudenza eurounionale e nazionale di legittimità.2.1.

Il motivo è fondato.La sentenza non spiega quale sia la disposizione normativa sulla cuibase era stata condotta la verifica fiscale.La previa sussunzione della verifica fiscale sotto la pertinentedisposizione normativa sarebbe stata funzionale all’individuazionedell’effettivo obbligo di instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale in capo all’amministrazione.Al tempo della verifica fiscale di cui in questa sede si discute, infatti,non vi era in capo all’amministrazione fiscale un obbligo generalizzatodi instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente: per i tributi non armonizzati, il contraddittorio erar.g. n. 26681/2018 a.c. 23/4/2026 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoNumero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026obbligatorio solo nei casi tipici previsti dalla legge, mentre per i tributiarmonizzati, come l’iva, l’impugnazione dell’atto impositivo per difettodel preventivo contraddittorio avrebbe dovuto superare la prova diresistenza consistente nella serietà delle argomentazioni che ilcontribuente avrebbe potuto addurre a sua difesa se il contraddittoriofosse stato instaurato e che avrebbero, ragionevolmente, indottol’amministrazione a non emettere quel determinato atto impositivo(cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 26068 del 07/09/2023, Rv. 669041– 01, in materia di tributi armonizzati; sulla necessità della prova diresistenza nel campo dei tributi armonizzati, cfr. Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 12832 del 23/05/2018, Rv. 648523 – 01; sulla tipicitàdell’obbligo del contraddittorio nel campo dei tributi non armonizzati,cfr.

Cass., Sez.

U-, Sentenza n. 21271 del 25/07/2025, Rv. 675643 -01).Peraltro, nei casi di accertamenti previa verifica ed ispezione, ai sensidell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, la deduzione della violazione del principio del contraddittoriopreventivo sarebbe dovuta avvenire necessariamente censurando laviolazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra il rilascio di copiadel processo verbale di constatazione da parte dell’ufficio e l’emissionedell’avviso di accertamento.Orbene, dell’avvenuta specifica censura di violazione del terminedilatorio non vi è traccia nella sentenza impugnata.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 7 L. n.212/2000”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata peraver ritenuto inesistente l’apparato motivazionale a supportodell’avviso di accertamento impugnato, in quanto contenente unarelatio al processo verbale di constatazione.3.1.

Il motivo è fondato.r.g. n. 26681/2018 a.c. 23/4/2026 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoNumero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026Premesso che la verifica dell’esistenza di un congruo apparatomotivazionale a sostegno di un avviso di accertamento rientra neipoteri di questa Corte di legittimità, in quanto concerne la verifica dellalegittimità della struttura dell’atto impositivo alla stregua di disposizioninormative, deve rilevarsi che l’avviso di accertamento, trascritto nelmotivo di ricorso in esame in ossequio al principio di autosufficienza,risulta congruamente motivato quanto ai presupposti e alle ragionidella ripresa fiscale effettuata nei confronti dell’odierno contribuente.4.

L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determinanol’assorbimento dei restanti quattro motivi.5.

La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 26681/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procure specialiin atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1181/2018, depositata in data 8/2/2018;Numero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli,contestò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”),nella sua qualità di amministratore di fatto della società AC [OSCURATO:PERSONA].r.l. unipersonale in liquidazione (d’ora in poi, “la società”), ed alliquidatore della stessa, maggiori proventi ai fini Ires, Irap e Iva,nonché l’indebita deduzione di costi, relativi ad operazionioggettivamente inesistenti inerenti al periodo d’imposta 2009.Dal pvc redatto dall’ufficio antifrode dell’Agenzia delle Entrate, emerseche la società aveva commercializzato dei pacchetti di illegittimorisparmio fiscale, mediante l’emissione e la ricezione di fatture peroperazioni inesistenti. Il contribuente era ritenuto dominus delmeccanismo fraudolento, nonostante la formale dismissione dellequote societarie.Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento lamentando la propriaestraneità ai fatti contestati, il difetto di contraddittorio e la carenzamotivazionale dell’atto impositivo.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Napoli accolse il ricorso.Su appello dell’amministrazione, nel contraddittorio col contribuente,la C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione affidato a sette motivi.Si difende con controricorso il contribuente, che deposita anchememoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza.Motivazione gravemente illogica e/o apparente. Violazione dell’art. 132r.g. n. 26681/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoNumero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perdifetto assoluto di motivazione.1.1. Il motivo è fondato.La sentenza è estremamente confusa, a tratti incomprensibile.Presenta una sovrapposizione continua tra parte espositiva delprocesso e parte motiva; non contiene un’enucleazione comprensibileed ordinata delle questioni rilevanti e, dunque, non consente a questaCorte di inquadrare compiutamente e di definire la fattispecie di causa.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata per aver confermatol’annullamento dell’avviso di accertamento per violazione del diritto alcontraddittorio non avvedendosi che il tipo di accertamento tributarioesperito non richiedeva, ratione temporis, la previa attivazione delcontraddittorio endoprocedimentale.Per quanto riguarda l’iva, inoltre, deduce l’Agenzia delle Entrate che ilgiudice d’appello non avrebbe sottoposto la violazione del principio delcontraddittorio endoprocedimentale alla prova di resistenza richiestadalla giurisprudenza eurounionale e nazionale di legittimità.2.1. Il motivo è fondato.La sentenza non spiega quale sia la disposizione normativa sulla cuibase era stata condotta la verifica fiscale.La previa sussunzione della verifica fiscale sotto la pertinentedisposizione normativa sarebbe stata funzionale all’individuazionedell’effettivo obbligo di instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale in capo all’amministrazione.Al tempo della verifica fiscale di cui in questa sede si discute, infatti,non vi era in capo all’amministrazione fiscale un obbligo generalizzatodi instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente: per i tributi non armonizzati, il contraddittorio erar.g. n. 26681/2018 a.c. 23/4/2026 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoNumero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026obbligatorio solo nei casi tipici previsti dalla legge, mentre per i tributiarmonizzati, come l’iva, l’impugnazione dell’atto impositivo per difettodel preventivo contraddittorio avrebbe dovuto superare la prova diresistenza consistente nella serietà delle argomentazioni che ilcontribuente avrebbe potuto addurre a sua difesa se il contraddittoriofosse stato instaurato e che avrebbero, ragionevolmente, indottol’amministrazione a non emettere quel determinato atto impositivo(cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 26068 del 07/09/2023, Rv. 669041– 01, in materia di tributi armonizzati; sulla necessità della prova diresistenza nel campo dei tributi armonizzati, cfr. Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 12832 del 23/05/2018, Rv. 648523 – 01; sulla tipicitàdell’obbligo del contraddittorio nel campo dei tributi non armonizzati,cfr. Cass., Sez. U-, Sentenza n. 21271 del 25/07/2025, Rv. 675643 -01).Peraltro, nei casi di accertamenti previa verifica ed ispezione, ai sensidell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, la deduzione della violazione del principio del contraddittoriopreventivo sarebbe dovuta avvenire necessariamente censurando laviolazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra il rilascio di copiadel processo verbale di constatazione da parte dell’ufficio e l’emissionedell’avviso di accertamento.Orbene, dell’avvenuta specifica censura di violazione del terminedilatorio non vi è traccia nella sentenza impugnata.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 7 L. n.212/2000”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata peraver ritenuto inesistente l’apparato motivazionale a supportodell’avviso di accertamento impugnato, in quanto contenente unarelatio al processo verbale di constatazione.3.1. Il motivo è fondato.r.g. n. 26681/2018 a.c. 23/4/2026 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoNumero registro generale 26681/2018Numero sezionale 3490/2026Numero di raccolta generale 18410/2026Data pubblicazione 08/06/2026Premesso che la verifica dell’esistenza di un congruo apparatomotivazionale a sostegno di un avviso di accertamento rientra neipoteri di questa Corte di legittimità, in quanto concerne la verifica dellalegittimità della struttura dell’atto impositivo alla stregua di disposizioninormative, deve rilevarsi che l’avviso di accertamento, trascritto nelmotivo di ricorso in esame in ossequio al principio di autosufficienza,risulta congruamente motivato quanto ai presupposti e alle ragionidella ripresa fiscale effettuata nei confronti dell’odierno contribuente.4. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determinanol’assorbimento dei restanti quattro motivi.5. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 26681/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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