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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19405/2026

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sentato1839 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1422/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 13/01/2022 R.G.N. 795/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026Data pubblicazione 12/06/20261.

La Corte di appello di Milano, in riforma della decisionedi primo grado, ha rigettato la domanda della Cooperativaindicata in epigrafe volta ad accertare il diritto al trattamentosostitutivo della retribuzione ex art. 8 della legge n. 457 del1972 a favore degli operai agricoli, in relazione al quartotrimestre dell’anno 2018 ed al primo trimestre del 2019.2. [OSCURATO:PERSONA], a giustificazione della domanda, avevarichiamato, come causa di sospensione dell’attività, il periodo di«stasi stagionale», connesso alla stagione invernale eall’abbassamento delle temperature.3.

A fondamento del decisum, la Corte di merito harichiamato la normativa di riferimento e osservato come lastessa individuasse, quali possibili cause di sospensionetemporanea del lavoro, le «intemperie stagionali» e, in viagenerale, «altre cause non imputabili al datore di lavoro o ailavoratori».3.1.

Nel caso concreto, ha giudicato insussistenti lecondizioni per beneficiare del trattamento sostitutivo.

Lacooperativa si occupava, in via prevalente, di attività dimanutenzione del verde pubblico e privato; la causale invocata(«breve stasi stagionale») non era riferibile al sopraggiungeredella stagione invernale e all’abbassamento delle temperature,situazione comunque non dimostrata e, in ogni caso, inidoneaad integrare la condizione di legge.4.

Avverso la decisione ricorre per cassazione laCooperativa Sociale a r.l.

Verde con due motivi, illustrati damemoria.

L’Inps resiste con controricorso e deposita memoria.5.

In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservNaumteoro irle gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026termine di 60 giorni per il deposito del presente provvediNmumeenro tdoi r.a c colta generale 19405/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE.6.

Con un primo e articolato motivo, parte ricorrentededuce – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – la violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 della legge n. 457 del 1972 e dell’art. 6della legge n. 92 del 1979 nonché dell’art. 2135 c.c.

Denunciainoltre – ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.- violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c e 118 disp.att.c.p.c.6.1.

Complessivamente le censure imputano alladecisione impugnata una non corretta interpretazione dellanormativa di riferimento.6.2.

Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che lacausale della «stasi stagionale» non sia riferibile a impresededite ad attività di manutenzione del verde pubblico maesclusivamente ad imprese «con terreni», addette cioè alladiretta coltivazione degli stessi.6.3.

L’esegesi offerta dai giudici di merito -che muovedalle indicazioni fornite dall’Inps, con circolare amministrativa-finirebbe per espungere la «stasi stagionale» dal novero dellecause di legittima integrazione salariale, in violazione deldettato normativo.

Viceversa, la «stasi stagionale» identificasolo un temporaneo arresto dell’attività di impresa dovuto allecondizioni climatiche tipiche della stagione invernale.7.

Con il secondo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e416, comma 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. , degli artt.24 e 111 Cost. nonché -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. –violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e dell’art. 118 disNpu.maertot r.e gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026c.p.c.

Numero di raccolta generale 19405/20267.1.

Il secondo gruppo di censure investe la statuizionDeat a pubblicazione 12/06/2026secondo cui la cooperativa non avrebbe dimostrato lasussistenza di una valida ragione di sospensione dell’attività diimpresa.8.

I due motivi si prestano ad una trattazione congiunta evanno, nel loro complesso, disattesi.9.

In primo luogo, va decisamente esclusa una situazionedi «anomalia motivazionale» che, solo, de iure condito, puòrilevare in questa sede.

La sentenza d'appello, in base a quantoriportato nello storico di lite, enuncia in termini chiari esufficienti il percorso argomentativo che sorregge il decisum enon presenta anomalie radicali che denotino una qualcheviolazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).9.1.

Può discutersi invece di correttezza e condivisibilitàdel percorso motivazionale che attiene, però, ad un pianodiverso da quello dell’obbligo di motivazione imposto dalledisposizioni riportate nelle rubriche di entrambi i motivi.10.

In particolare, viene in rilievo l’art. 8 della legge n. 457del 1972 (titolo II - Miglioramenti ai trattamenti previdenziali edassistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salarioin favore dei lavoratori agricoli).

La norma, nella parte cheinteressa, stabilisce che: «Agli operai agricoli con contratto atempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dallavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabilial datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamentosostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro nonprestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cuiall'art. 3.

Detto trattamento è corrisposto per la durata maNsusmimeroa re gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026di novanta giorni nell'anno […]».

Numero di raccolta generale 19405/202610.1.

Il successivo comma 3 chiarisce poi che, a detti finDia,t a pubblicazione 12/06/2026sono considerati «operai agricoli» i salariati fissi e gli altrilavoratori sempre a tempo indeterminato che «svolgonoannualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessaazienda».10.2.

La platea dei destinatari è stata successivamenteestesa anche agli impiegati e quadri per effetto dell’art. 14,comma 2, della legge n. 223 del 1991, fino al D.Lgs. 148 del2015, di complessivo riordino degli ammortizzatori sociali.10.3.

Nei limiti di quanto devoluto al Collegio, può convenirsicon parte ricorrente nel ritenere che la sospensione disciplinatadall’art. 8 cit. richiede due condizioni:- quanto ai beneficiari, che si tratti di lavoratori agricoli, atempo indeterminato, con una certa anzianità presso lamedesima azienda;- quanto alle causali legittimanti, che l’attività sia statasospesa per «intemperie stagionali» od «altre cause nonimputabili» alle parti del rapporto di lavoro.10.4.

Ebbene, a prescindere dai singoli passaggiargomentativi, il fulcro decisionale centrale della sentenzaimpugnata risiede nella statuizione di insussistenza di unalegittima causa di sospensione, in ragione del fatto che«l’abbassamento delle temperature», connesso alla stagioneinvernale, non è riconducibile alle ipotesi normativamentestabilite.11.

La decisione è corretta.11.1. [OSCURATO:PERSONA], nella formulazione della disposizionein esame, ha fatto riferimento ad una ipotesi tassativa ovveroquella delle «intemperie stagionali».

Viene, dunque, codificata,quale causa di sospensione dell’attività lavorativa,N umuenro are gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026situazione climatica eccezionale, non identificabile conN uqmeuroe dlli ara ccolta generale 19405/2026che, ordinariamente, caratterizza le diverse stagioni dell’annoD. a ta pubblicazione 12/06/202612.

Con tecnica comune ad altre fattispecie giuridiche, ilLegislatore ha poi previsto, accanto all’ipotesi nominata, unaclausola generale («altre cause non imputabili» al datore dilavoro e al lavoratore) che include ipotesi non predeterminatesecondo un rigido e tassativo catalogo ma riconducibili allastessa ratio giustificativa di quella tipica: le «altre cause» disospensione dell’attività devono esprimere, al pari di quellatipizzata, situazioni eccezionali che, solo, possono giustificarel’intervento previdenziale.12.1.

Da tale premessa, discende allora che, dal noverodelle ipotesi legittimanti la sospensione ex art. 8 della legge n.457 del 1972, è esclusa la generica situazione di«abbassamento delle temperature in periodo invernale»,configurando la stessa un evento del tutto ordinario, anche inrelazione all’attività di «sistemazione degli spazi verdi».13.

Il decisum non è efficacemente contrastato neppure conil secondo motivo di ricorso.13.1.

Genericamente prospettata la violazione delprincipio di non contestazione, la deduzione secondo cui laCorte non avrebbe ammesso la prova in ordine alla circostanzacapitolata dalla cooperativa si arresta ad un rilievo di nondecisività.13.2.

La sospensione dell’attività (oggetto di prova) ècircostanza pacifica in causa; ciò che rimane indimostrata è lasussistenza di una valida causa di integrazione salariale, diversadal mero abbassamento delle temperature.14.

15. Segue il rigetto del ricorso.

La novità della questionegiustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese di lite.Sussistono invece i presupposti processuali per il versamNuemnertoo re gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026del doppio contributo, ove dovuto.

Numero di raccolta generale 19405/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 19405/2026Data pubblicazione 12/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato1839 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1422/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 13/01/2022 R.G.N. 795/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026Data pubblicazione 12/06/20261. La Corte di appello di Milano, in riforma della decisionedi primo grado, ha rigettato la domanda della Cooperativaindicata in epigrafe volta ad accertare il diritto al trattamentosostitutivo della retribuzione ex art. 8 della legge n. 457 del1972 a favore degli operai agricoli, in relazione al quartotrimestre dell’anno 2018 ed al primo trimestre del 2019.2. [OSCURATO:PERSONA], a giustificazione della domanda, avevarichiamato, come causa di sospensione dell’attività, il periodo di«stasi stagionale», connesso alla stagione invernale eall’abbassamento delle temperature.3. A fondamento del decisum, la Corte di merito harichiamato la normativa di riferimento e osservato come lastessa individuasse, quali possibili cause di sospensionetemporanea del lavoro, le «intemperie stagionali» e, in viagenerale, «altre cause non imputabili al datore di lavoro o ailavoratori».3.1. Nel caso concreto, ha giudicato insussistenti lecondizioni per beneficiare del trattamento sostitutivo. Lacooperativa si occupava, in via prevalente, di attività dimanutenzione del verde pubblico e privato; la causale invocata(«breve stasi stagionale») non era riferibile al sopraggiungeredella stagione invernale e all’abbassamento delle temperature,situazione comunque non dimostrata e, in ogni caso, inidoneaad integrare la condizione di legge.4. Avverso la decisione ricorre per cassazione laCooperativa Sociale a r.l. Verde con due motivi, illustrati damemoria. L’Inps resiste con controricorso e deposita memoria.5. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservNaumteoro irle gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026termine di 60 giorni per il deposito del presente provvediNmumeenro tdoi r.a c colta generale 19405/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE.6. Con un primo e articolato motivo, parte ricorrentededuce – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – la violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 della legge n. 457 del 1972 e dell’art. 6della legge n. 92 del 1979 nonché dell’art. 2135 c.c. Denunciainoltre – ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.- violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c e 118 disp.att.c.p.c.6.1. Complessivamente le censure imputano alladecisione impugnata una non corretta interpretazione dellanormativa di riferimento.6.2. Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che lacausale della «stasi stagionale» non sia riferibile a impresededite ad attività di manutenzione del verde pubblico maesclusivamente ad imprese «con terreni», addette cioè alladiretta coltivazione degli stessi.6.3. L’esegesi offerta dai giudici di merito -che muovedalle indicazioni fornite dall’Inps, con circolare amministrativa-finirebbe per espungere la «stasi stagionale» dal novero dellecause di legittima integrazione salariale, in violazione deldettato normativo. Viceversa, la «stasi stagionale» identificasolo un temporaneo arresto dell’attività di impresa dovuto allecondizioni climatiche tipiche della stagione invernale.7. Con il secondo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e416, comma 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. , degli artt.24 e 111 Cost. nonché -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. –violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e dell’art. 118 disNpu.maertot r.e gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026c.p.c. Numero di raccolta generale 19405/20267.1. Il secondo gruppo di censure investe la statuizionDeat a pubblicazione 12/06/2026secondo cui la cooperativa non avrebbe dimostrato lasussistenza di una valida ragione di sospensione dell’attività diimpresa.8. I due motivi si prestano ad una trattazione congiunta evanno, nel loro complesso, disattesi.9. In primo luogo, va decisamente esclusa una situazionedi «anomalia motivazionale» che, solo, de iure condito, puòrilevare in questa sede. La sentenza d'appello, in base a quantoriportato nello storico di lite, enuncia in termini chiari esufficienti il percorso argomentativo che sorregge il decisum enon presenta anomalie radicali che denotino una qualcheviolazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).9.1. Può discutersi invece di correttezza e condivisibilitàdel percorso motivazionale che attiene, però, ad un pianodiverso da quello dell’obbligo di motivazione imposto dalledisposizioni riportate nelle rubriche di entrambi i motivi.10. In particolare, viene in rilievo l’art. 8 della legge n. 457del 1972 (titolo II - Miglioramenti ai trattamenti previdenziali edassistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salarioin favore dei lavoratori agricoli). La norma, nella parte cheinteressa, stabilisce che: «Agli operai agricoli con contratto atempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dallavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabilial datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamentosostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro nonprestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cuiall'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata maNsusmimeroa re gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026di novanta giorni nell'anno […]». Numero di raccolta generale 19405/202610.1. Il successivo comma 3 chiarisce poi che, a detti finDia,t a pubblicazione 12/06/2026sono considerati «operai agricoli» i salariati fissi e gli altrilavoratori sempre a tempo indeterminato che «svolgonoannualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessaazienda».10.2. La platea dei destinatari è stata successivamenteestesa anche agli impiegati e quadri per effetto dell’art. 14,comma 2, della legge n. 223 del 1991, fino al D.Lgs. 148 del2015, di complessivo riordino degli ammortizzatori sociali.10.3. Nei limiti di quanto devoluto al Collegio, può convenirsicon parte ricorrente nel ritenere che la sospensione disciplinatadall’art. 8 cit. richiede due condizioni:- quanto ai beneficiari, che si tratti di lavoratori agricoli, atempo indeterminato, con una certa anzianità presso lamedesima azienda;- quanto alle causali legittimanti, che l’attività sia statasospesa per «intemperie stagionali» od «altre cause nonimputabili» alle parti del rapporto di lavoro.10.4. Ebbene, a prescindere dai singoli passaggiargomentativi, il fulcro decisionale centrale della sentenzaimpugnata risiede nella statuizione di insussistenza di unalegittima causa di sospensione, in ragione del fatto che«l’abbassamento delle temperature», connesso alla stagioneinvernale, non è riconducibile alle ipotesi normativamentestabilite.11. La decisione è corretta.11.1. [OSCURATO:PERSONA], nella formulazione della disposizionein esame, ha fatto riferimento ad una ipotesi tassativa ovveroquella delle «intemperie stagionali». Viene, dunque, codificata,quale causa di sospensione dell’attività lavorativa,N umuenro are gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026situazione climatica eccezionale, non identificabile conN uqmeuroe dlli ara ccolta generale 19405/2026che, ordinariamente, caratterizza le diverse stagioni dell’annoD. a ta pubblicazione 12/06/202612. Con tecnica comune ad altre fattispecie giuridiche, ilLegislatore ha poi previsto, accanto all’ipotesi nominata, unaclausola generale («altre cause non imputabili» al datore dilavoro e al lavoratore) che include ipotesi non predeterminatesecondo un rigido e tassativo catalogo ma riconducibili allastessa ratio giustificativa di quella tipica: le «altre cause» disospensione dell’attività devono esprimere, al pari di quellatipizzata, situazioni eccezionali che, solo, possono giustificarel’intervento previdenziale.12.1. Da tale premessa, discende allora che, dal noverodelle ipotesi legittimanti la sospensione ex art. 8 della legge n.457 del 1972, è esclusa la generica situazione di«abbassamento delle temperature in periodo invernale»,configurando la stessa un evento del tutto ordinario, anche inrelazione all’attività di «sistemazione degli spazi verdi».13. Il decisum non è efficacemente contrastato neppure conil secondo motivo di ricorso.13.1. Genericamente prospettata la violazione delprincipio di non contestazione, la deduzione secondo cui laCorte non avrebbe ammesso la prova in ordine alla circostanzacapitolata dalla cooperativa si arresta ad un rilievo di nondecisività.13.2. La sospensione dell’attività (oggetto di prova) ècircostanza pacifica in causa; ciò che rimane indimostrata è lasussistenza di una valida causa di integrazione salariale, diversadal mero abbassamento delle temperature.14. 15. Segue il rigetto del ricorso. La novità della questionegiustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese di lite.Sussistono invece i presupposti processuali per il versamNuemnertoo re gistro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026del doppio contributo, ove dovuto. Numero di raccolta generale 19405/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 17853/2022Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 19405/2026Data pubblicazione 12/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19405/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris