CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 20 settembre 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A) e 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), capo C, oltre che dichiarato l'improcedibilità, per difetto di querela, per lesioni personali cagionate a due persone nell'atto dì assicurarsì la fuga (dì cui all'art. 586 cod. pen. ed ascritte al capo B). 2. La sentenza di primo grado, appallata solo con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie omissive ascritte al capo C, è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con la pronuncia di cui in epigrafe. 3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il motivo unico di ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dei reati di inottemperanza agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza occorrente ai due feriti pur avendo accertato che l'imputato, dopo aver opposto resistenza alla cattura dirigendosi con la vettura verso un appartenente alle forze dell'ordine, ha successivamente (per colpa) provocato un indicente e, immediatamente dopo, senza accertarsi dell'esistenza di eventuali danni alle persone, ha proseguito la fuga a piedi per sottrarsi alla cattura. 3. Ha concluso per iscritto, ex art. ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Con il motivo unico di ricorso, in sostanza, si deduce l'illogicità manifesta della motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto configurabili i reati pur essendosi trattato, nella specie, di sinistro stradale, quale presupposto dell'obbligo di attivarsi, derivante da una condotta dolosa, quella di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice di merito avrebbe altresì illogicamente ritenuto sussistente il dolo dì cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, nonostante la mancata percezione da parte dell'imputato, a causa della sua repentina fuga dopo lo scontro con l'altro veicolo, dei danni subiti dalle persone a seguito dell'incedente ricollegabile al suo comportamento. 2.1. L'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale si fonda sulla ricostruzione fattuale, non sindacata, per cui il catturando [OSCURATO:PERSONA], dopo aver opposto resistenza all'atto dei pubblici ufficiali volto alla sua individuazione/identificazione finalizzata alla cattura, dirigendosi alla guida di una vettura contro uno degli appartenenti alle forze dell'ordine (non attinto solo in ragione della sua pronta reazione), si è immesso su una strada statale non rispettando la precedenza di altro veicolo che ha così finito per colpire, cagionando lesioni personali tanto alla conducente di quest'ultimo quanto alla donna trasportata nella propria vettura, ed è poi fuggito a piedi al fine di non farsi catturare. 2.2. Orbene, quanto al primo dei due dedotti profili di illogicità, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto costituente il presupposto degli obblighi dì fermarsì e di prestare assistenza, il risultato di un comportamento colposo dell'imputato, consistente nell'immissione in una strada statale da un parcheggio senza rispettare la precedenza, tenuto dopo la commissione della fattispecie dolosa di cui all'art.337 cod. pen., antecedentemente commessa tentando di investire l'appartenente alle forze dell'ordine nell'atto della sua individuazione e identificazione ai fini della cattura. Ne consegue, peraltro, anche la corretta applicazione da parte della Corte d'appello del principio per cui in tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all'utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, l'«incidente», che costituisce il presupposto dell'obbligo di attivarsi, deve essere iI risultato di un comportamento colposo dell'agente, poiché, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell'omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell'incolumità individuale (ex plurimis: Sez. 4, n. 42071 del 14/09/2021, Bonura, Rv. 282066, e Sez. 6, n. 17621 del 18/03/2014, V., Rv. 261428). 2.3. Manifestamente infondato si mostra invece il profilo di illogicità dedotto con riferimento alla ritenuta percezione da parte dell'imputato, a causa della sua repentina fuga dopo lo scontro con l'altro veicolo, dei danni subiti dalle persone a seguito dell'incedente ricollegabile al suo comportamento.Sul punto, difatti, anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni (anche di natura probatoria) a quelle del giudice di merito circa la ritenuta sussistenza del dolo, il ricorrente non concilia il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata. Essa ha difatti argomentato la sussistenza dell'elemento soggettivo dalle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, perché ritenute indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, e in particolare dalla tipologia del sinistro, coinvolgente anche altro veicolo non in sosta ma guidato da altro soggetto, oltre che dalla presenza di un passeggero nella stessa vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] (la di lui compagna). Così argomentando, peraltro, è stato correttamente applicato il principio di diritto, qui ribadito, per cui nel reato di fuga previsto dall'art. 189, cod. strada, l'accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse, come nella specie, siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sez. 4, n. 16983 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; circa la compatibilità con il dolo eventuale si veda altresì Sez. 4, n. 23117 del 15/03/2016, Tranche, Rv. 262969). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P .Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente