CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 31399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva specifica, ne ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione, commesso il 18 settembre 2014 quando l'imputato, ristretto agli arresti domiciliari, alle ore 02.25 non rispondeva al citofono nel corso del controllo eseguito per verificare il rispetto della prescrizione di permanere in casa. 2. Con motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, l'imputato denuncia: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato difettando la piena prova che l'imputato non si trovasse in casa e che, comunque, avesse potuto non udire il suono del campanello; 2.2. violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva, tenuto conto della risalenza nel tempo, oltre dieci anni, delle condanne nonché della natura ed epoca dei precedenti; la esclusione della recidiva comporta la prescrizione del reato. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso è generico perché propone al giudice della legittimità una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie in presenza delle valutazioni non manifestamente illogiche espresse dai giudici del merito sulla circostanza che l'imputato non si trovasse in casa al momento del controllo eseguito in ora notturna (alle ore 2:25), anche tenuto conto che i verbalizzanti avevano potuto chiaramente udire dall'esterno dell'abitazione il suono del citofono. 2.Non è fondato il secondo motivo di ricorso. Effettivamente i fatti-reato posti a base della recidiva sono risalenti, ma risulta altresì che non solo le condanne sono recenti ma relative a numerose violazioni della misura di prevenzione cui Ventrella è sottoposto. Il giudizio di persistente e attuale pericolosità dell'imputato, espresso dalla Corte di merito, con riferimento a fatto commesso nell'anno 2014 non si presta pertanto a censure avendo la Corte di merito valorizzato la natura del reato per cui si procede quale episodio che si pone in linea con i precedenti e che denota la incapacità dell'imputato di prestare osservanza alle prescrizioni che gli vengono imposte. La Corte di appello ha sviluppato una valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede. 3.Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. Così deciso il 30 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]