CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunziata il 21 dicembre 2021, il Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca del provvedimento con il quale il giudice delegato aveva revocato il sussidio alimentare disposto in suo favore, ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei suoi difensori di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. nonché degli artt. 27 e 40 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 47 legge fall. Rappresenta che: il Crupi aveva subito, in via cautelare, il sequestro di prevenzione dell'intero patrimonio; il giudice delegato, in data 7 giugno 2019, ai sensi degli artt. 40 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 47 legge fall., gli aveva riconosciuto il sussidio alimentare; il Tribunale, con provvedimento del 6 aprile 2021, aveva disposto la confisca dell'intero patrimonio sottoposto a sequestro; la difesa aveva proposto tempestivo appello avverso il provvedimento di confisca; il giudice delegato, con provvedimento del 19 ottobre 2021, in considerazione dell'intervenuto provvedimento di confisca, aveva disposto la revoca del sussidio alimentare; la difesa aveva proposto opposizione alla revoca del sussidio alimentare; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'adozione del provvedimento di confisca determinerebbe «la caducazione» del sussidio. La parte sostiene che il provvedimento di rigetto del Tribunale sarebbe viziato, poiché si porrebbe in netto contrasto con l'art. 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede che i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati diventino esecutivi solo con la definitività delle relative pronunce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 riconosce alla persona sottoposta alla procedura di applicazione della misura di prevenzione della confisca e alla sua famiglia la possibilità di ottenere lo stesso sussidio alimentare che la legge fallimentare riconosce all'imprenditore fallito (la norma espressamente rinvia all'art. 47 legge fall.). La persona sottoposta alla procedura e i suoi familiari hanno, inoltre, come il fallito, anche la possibilità di abitare la casa familiare. Sia dalla normativa antimafia che da quella fallimentare emerge con chiarezza che i benefici sono temporanei e comunque destinati a venir meno una volta che le procedure siano state portate a termine. L'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad esempio, con riferimento all'abitazione della casa familiare, espressamente prevede che il k7,-f differimento dell'esecuzione dello sgombero della casa non possa avvenire oltre il decreto di confisca definitivo. Appare, pertanto, corretto che, una volta portata a termine la procedura per l'applicazione della misura di prevenzione, il giudice revochi il beneficio concesso. La procedura, però, può ritenersi portata a termine solo con la definitiva applicazione della misura. Il citato art. 40, comma 2-bis, infatti, significativamente, fa riferimento al decreto di confisca definitivo. L'art. 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, d'altronde, prevede che i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati diventino esecutivi solo con la definitività delle relative pronunce. Venendo al caso in esame, appare evidente che la confisca, avendo l'interessato impugnato il provvedimento del Tribunale, non era ancora definitiva e che, pertanto, da essa non poteva essere automaticamente fatto conseguire l'effetto giuridico della caducazione del beneficio concesso al ricorrente. 2. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Latina. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame