CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 21898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 15 novembre 2021 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1). 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, osservando che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretìzzatasi nell'assunzione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di captazioni ambientali riguardanti numerosi soggetti appartenenti all'organizzazione camorristica denominata "clan Silenzio", i cui componenti (già intranei al "clan Formicola", e perciò da tempo inseriti nelle dinamiche criminali del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio) avevano costituito, dal dicembre 2017 - subito dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] - un gruppo criminale autonomo e ben organizzato, con puntuale ripartizione dei ruoli, stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti e al compimento di attività estorsive in danno di imprenditori, commercianti e soggetti vicini al "clan Formicola" che - quale sodalizio criminale antagonista - doveva essere allontanato dal c.d. quartiere "Bronx". Secondo l'ordinanza impugnata, per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e - soprattutto - [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) faceva parte del clan, occupandosi del rifornimento e dello smercio della droga ed essendo titolare di una attività di copertura: un autonoleggio utilizzato per riciclare il denaro provento delle attività illecite. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 3. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, illustrando più motivi di doglianza. 3.1. Col primo motivo il difensore deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo 1). Sostiene che l'impugnata ordinanza avrebbe ritenuto sussistente un sodalizio criminoso denominato "clan Silenzio" in assenza di gravi indizi, non essendo sufficienti a tal fine le dichiarazioni, prive di adeguati riscontri, rese dai collaboratori di giustizia e gli esiti delle operazioni di intercettazione. Osserva inoltre che, anche a voler ammettere l'esistenza di tale sodalizio criminoso, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla partecipazione ad esso di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero generiche e sfornite di riscontri individualizzanti. Richiama la sentenza n. 36958 pronunciata dalle Sezioni Unite il 27/05/2021 (Modaffari, Rv. 281889), secondo la quale la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, e tale coinvolgimento deve essere «idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi», condizioni che non sussisterebbero nel caso di specie. 3.2. Col secondo motivo la difesa lamenta che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe di una associazione costituitasi nel dicembre 2017 ancorché egli sia stato detenuto fino al 23 maggio 2020. Sostiene che i giudici di merito avrebbero dato credito a dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si riferiscono a periodi nei quali il ricorrente era detenuto. Osserva che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono assolutamente prive di riscontri estrinseci individualizzanti. Aggiunge che, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, le attività di captazione hanno consentito di acquisire una sola conversazione rilevante, inidonea a suffragare l'ipotesi accusatoria. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti motivi di ricorso sono infondati. 2. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 3,1553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Ed infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 3. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata fornisce puntuale indicazione degli elementi indiziari, con particolare riferimento a quanto emerge dalle dichiarazioni di collaboranti e dalle conversazioni captate, dalle quali desume l'inequivoca ricorrenza di un sodalizio criminoso, costituito in un gruppo autonomo denominato "clan Silenzio", strutturalmente dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti e ad attività estorsive in danno di imprenditori, di commercianti, e di soggetti vicini al "clan Formicola". Il Tribunale del riesame, nel fare richiamo agli esiti delle intercettazioni ambientali e alle convergenti e plurime dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia di provata affidabilità ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) o comunque intranei alla struttura associativa ([OSCURATO:PERSONA]), ha rappresentato che i dichiaranti hanno riferito, con modalità concordi e coerenti, della genesi del "clan Silenzio" - per separazione dal "clan Formicola" - in conseguenza di una relazione sentimentale intrapresa dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA] con un appartenente a tale ultimo clan ed abbiano indicato, in modo puntuale e dettagliato, talune azioni violente realizzate contro gli appartenenti al gruppo antagonista al fine di espellerli dal c.d. quartiere "Bronx" e poterne assumere il controllo incontrastato. A conforto della natura mafiosa del "clan Silenzio", il giudice del riesame ha, in particolare, evidenziato, con argomentazioni logiche e congrue: la struttura verticistica e ben organizzata dell'associazione, con previsione di un'esatta ripartizione dei ruoli tra i suoi partecipi; la pluralità dei settori di interesse del clan, in particolar modo riguardanti gli ambiti delle estorsioni e del commercio illecito di sostanze stupefacenti; l'articolata gestione delle piazze di spaccio, rifornite dal clan; la presenza di una cassa comune per le retribuzioni e l'assistenza ai detenuti. 3.1. A fronte degli indicati aspetti, indiziariannente idonei a configurare la sussistenza del reato associativo, il Tribunale del riesame ha anche espresso adeguate argomentazioni da cui evincere gravi indizi della partecipazione alla associazione di [OSCURATO:PERSONA]. È stata effettuata, infatti, una diffusa esposizione delle chiamate in correità riguardanti il ricorrente e delle intercettazioni ambientali che le riscontrano spiegandone la rilevanza indiziaria, secondo una chiave di lettura che, lungi dall'essere manifestamente illogica o contraddittoria, è invece altamente razionale e convincente. Il Tribunale del riesame ha logicamente dedotto l'indiziaria partecipazione del ricorrente all'associazione oggetto di imputazione, in primo luogo dalle plurime chiamate in correità, tra loro convergenti; in secondo luogo dalle precise dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il compito di vendere sostanze stupefacenti - per le quali si riforniva da [OSCURATO:PERSONA] («'o mericano») - ma, soprattutto, avrebbe gestito per conto del clan un autonoleggio la cui attività era funzionale al riciclaggio degli illeciti guadagni dell'associazione.3.2. A questo proposito, il Tribunale osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico quale componente del "clan Silenzio" e convergenti, ma più precise, indicazioni in tal senso sono state fornite da [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta, poi, diffusamente sull'attendibilità dei collaboratori citati e sottolinea che tali dichiarazioni sono fornite di plurimi e significativi riscontri. Riferisce in particolare: - che tra gli elementi a carico del ricorrente vi sono le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha denunciato una tentata estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - che in conversazioni intercettate il 2 giugno 2020 (n. 307 e 308 RIT 1175/20) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commentano i dettagli di alcuni omicidi commessi negli anni addietro nell'area flegrea e ciò comprova, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] è intraneo al gruppo; dall'altro, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] lo conosceva personalmente. Osserva che, nel corso di questa conversazione, [OSCURATO:PERSONA] si presenta per la prima volta a [OSCURATO:PERSONA]; che, dal tenore della conversazione, si evince che è stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a procurare il contatto e, per questo, Mazzacaro dovrà tenerlo informato di eventuali successivi incontri (destinati alla gestione di attività di spaccio nel [OSCURATO:PERSONA]). Rileva ancora che, nel corso della conversazione, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] racconta di aver sparato ad [OSCURATO:PERSONA]Amico e di essere poi stato da lui denunciato. Il Tribunale riferisce anche di altre conversazioni, dalle quali si evince che [OSCURATO:PERSONA] partecipa alla commercializzazione di sostanza stupefacente ad opera di Mazzacaro, svolgendo funzioni di intermediario tra questi e il clan. Sottolinea inoltre che, con una annotazione del 15 ottobre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha riferito di aver osservato [OSCURATO:PERSONA] operare nei locali di un autonoleggio, ciò che costituisce preciso riscontro alle dichiarazioni rese da Costabile. Aggiunge che, secondo le emergenze investigative, l'azienda non possedeva veicoli di proprietà, ma sub-noleggiava autovetture già provenienti da leasing avviati da più solide società del settore. Spiega che, come emerso dalle operazioni di intercettazione, [OSCURATO:PERSONA] entrò in conflitto con [OSCURATO:PERSONA], il quale, per punirlo e spaventarlo, minacciò un altro fratello (Vincenzo). Leandro fu punito per le proprie intemperanze con l'estromissione dalla società di autonoleggio e, secondo l'ordinanza impugnata, ciò costituisce ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Costabile, secondo il quale l'attività era gestita nell'interesse del clan e finanziata dai proventi dello spaccio. Il Tribunale distrettuale rileva, infine, che la "punizione" inflitta a Leandro, dimostra il carattere gerarchico dell'associazione e il fatto che neppure i membri della famiglia possono sottrarsi ai doveri di fedeltà e rispetto nei confronti dei vertici del clan. Da quanto esposto emerge che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato ha argomentato ampiamente sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza evincendoli, oltre che dalle chiamate in correità, da plurime emergenze captative. 7. Deve concludersi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restríttivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Ed invero, il Tribunale distrettuale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione congrua, immune da vizi ed dssolutamente plausibile, logica e coerente, non censurabile in questa sede di legittimità. A ciò deve aggiungersi che le argomentazioni del provvedimento impugnato non si pongono in contrasto con i principi di diritto enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite n.36958 del 27/05/2021, richiamata nel ricorso. Come si è illustrato, infatti, le argomentazioni svolte danno conto del fatto che l'indagato si mise a disposizione della associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi e, dopo la scissione decisa dai suoi fratelli, transitò dal clan Formicola (per il quale aveva svolto ruoli di tipo "militare") al clan Silenzio, nel quale assunse il diverso ruolo di mediatore per l'acquisto di stupefacenti e gestore di fatto di una società di autonoleggio destinata a riciclare denaro. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament