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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 45948/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Germania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 345/20 del Tribunale di Salerno del 12/07/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha parzialmente accolto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Salerno con ordinanza del 18 maggio 2021 in relazione all'accusa provvisoria di concorso nell'importazione dai [OSCURATO:PERSONA] all'Italia di 11 kg. di cocaina (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), in particolare per aver svolto il ruolo di intermediario tra il fornitore olandese ed il committente italiano indicato nella persona di [OSCURATO:PERSONA], sostituendo l'originaria misura con gli arresti domiciliari (art. 284 cod. proc. pen.).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale deduce vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria (art. 273 cod. proc. pen.) in relazione alle incerte e lacunose risultanze sul proprio conto delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica e captazione ambientale nonché all'omessa applicazione dell'art. 115 cod. pen. quanto al mancato rilevamento nella fattispecie di un caso di accordo non punibile poiché non seguito dalla commissione di alcun reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'ordinanza impugnata fonda la tesi della compartecipazione del ricorrente all'importazione di 11 kg. circa di cocaina dai [OSCURATO:PERSONA] all'Italia su elementi sostanzialmente congetturali, che non possono ritenersi inverati solo a causa dell'intervenuto sequestro della partita di sostanze stupefacenti.

Nell'acquisto e nell'importazione in Italia della partita di cocaina da parte del committente [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente avrebbe svolto la funzione di intermediario tra il primo e un non meglio identificato fornitore attestato nei [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'ulteriore mediazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli, secondo la ricostruzione accusatoria, presente in territorio olandese al momento della trattativa.

A tal fine l'ordinanza valorizza i contatti telefonici, con relativo contenuto, intercorsi tra il ricorrente e Starita, cronologicamente successivi all'arresto di tale [OSCURATO:PERSONA], camionista incaricato di un precedente trasporto di stupefacenti dalla Spagna e sorpreso nella detenzione di circa 630 kg. di hashish.

Collega, quindi, tali contatti con quelli che il ricorrente attivava con il [OSCURATO:PERSONA] attestato in Olanda di contenuto in un primo tempo complessivamente anodino (pag. 3 ord.), ma poi riferiti ad "una ventina di ragazzi" e a degli "appartamenti liberi", espressioni che gli investigatori ritenevano allusivi all'invio di una partita di stupefacenti verso il territorio italiano.

Tali contatti vengono, infine, ulteriormente collegati a quelli, parimenti intrattenuti per via telefonica, tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], camionista incaricato del carico e del trasporto della sostanza drogante e che una volta individuato e pedinato, veniva tratto in arresto all'interno dell'interporto di Trieste nella detenzione di kg. 11,069 di cocaina avvolti in dieci pacchi occultati sull'autotreno da lui condotto.

Ciò premesso, se va dato atto agli investigatori di avere comunque intuito l'imminente organizzazione di una importazione di sostanze stupefacenti verso il territorio nazionale, non è dato nondimeno cogliere appieno il collegamento stabilito tra i colloqui telefonici intercorsi tra gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'esecuzione proprio di quel trasporto, in assenza di elementi testuali presenti nelle conversazioni intercettate suscettibili di collegarle senza alcun dubbio a quella specifica operazione.

Senza, infatti, nemmeno voler porre in discussione l'inserimento del ricorrente in un contesto criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti, evanescenti si rivelano le sopra indicate risultanze indiziarie, insuscettibili allo stato di fornire convincente dimostrazione che le espressioni criptiche adoperate dai conversanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riferissero a quella determinata operazione e non invece ad altra e diversa, in ipotesi sfuggita all'attenzione degli inquirenti.

Spetterà al Tribunale di Salerno, cui gli atti vanno restituiti per nuovo esame, eventualmente sulla scorta di ulteriori emergenze investigative, colmare la evidenziata lacuna argomentativa, la cui persistenza risulta del resto involontariamente sottolineata dall'intervenuta applicazione nei confronti dello indagato di una misura cautelare incongrua per una contestazione provvisoria di così rilevante gravità.

P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso 5 novembre 2021 Il consigli re stensore r Il Presidente o Pi41u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Germania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 345/20 del Tribunale di Salerno del 12/07/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha parzialmente accolto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Salerno con ordinanza del 18 maggio 2021 in relazione all'accusa provvisoria di concorso nell'importazione dai [OSCURATO:PERSONA] all'Italia di 11 kg. di cocaina (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), in particolare per aver svolto il ruolo di intermediario tra il fornitore olandese ed il committente italiano indicato nella persona di [OSCURATO:PERSONA], sostituendo l'originaria misura con gli arresti domiciliari (art. 284 cod. proc. pen.). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale deduce vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria (art. 273 cod. proc. pen.) in relazione alle incerte e lacunose risultanze sul proprio conto delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica e captazione ambientale nonché all'omessa applicazione dell'art. 115 cod. pen. quanto al mancato rilevamento nella fattispecie di un caso di accordo non punibile poiché non seguito dalla commissione di alcun reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'ordinanza impugnata fonda la tesi della compartecipazione del ricorrente all'importazione di 11 kg. circa di cocaina dai [OSCURATO:PERSONA] all'Italia su elementi sostanzialmente congetturali, che non possono ritenersi inverati solo a causa dell'intervenuto sequestro della partita di sostanze stupefacenti. Nell'acquisto e nell'importazione in Italia della partita di cocaina da parte del committente [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente avrebbe svolto la funzione di intermediario tra il primo e un non meglio identificato fornitore attestato nei [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'ulteriore mediazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli, secondo la ricostruzione accusatoria, presente in territorio olandese al momento della trattativa. A tal fine l'ordinanza valorizza i contatti telefonici, con relativo contenuto, intercorsi tra il ricorrente e Starita, cronologicamente successivi all'arresto di tale [OSCURATO:PERSONA], camionista incaricato di un precedente trasporto di stupefacenti dalla Spagna e sorpreso nella detenzione di circa 630 kg. di hashish. Collega, quindi, tali contatti con quelli che il ricorrente attivava con il [OSCURATO:PERSONA] attestato in Olanda di contenuto in un primo tempo complessivamente anodino (pag. 3 ord.), ma poi riferiti ad "una ventina di ragazzi" e a degli "appartamenti liberi", espressioni che gli investigatori ritenevano allusivi all'invio di una partita di stupefacenti verso il territorio italiano. Tali contatti vengono, infine, ulteriormente collegati a quelli, parimenti intrattenuti per via telefonica, tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], camionista incaricato del carico e del trasporto della sostanza drogante e che una volta individuato e pedinato, veniva tratto in arresto all'interno dell'interporto di Trieste nella detenzione di kg. 11,069 di cocaina avvolti in dieci pacchi occultati sull'autotreno da lui condotto. Ciò premesso, se va dato atto agli investigatori di avere comunque intuito l'imminente organizzazione di una importazione di sostanze stupefacenti verso il territorio nazionale, non è dato nondimeno cogliere appieno il collegamento stabilito tra i colloqui telefonici intercorsi tra gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'esecuzione proprio di quel trasporto, in assenza di elementi testuali presenti nelle conversazioni intercettate suscettibili di collegarle senza alcun dubbio a quella specifica operazione. Senza, infatti, nemmeno voler porre in discussione l'inserimento del ricorrente in un contesto criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti, evanescenti si rivelano le sopra indicate risultanze indiziarie, insuscettibili allo stato di fornire convincente dimostrazione che le espressioni criptiche adoperate dai conversanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riferissero a quella determinata operazione e non invece ad altra e diversa, in ipotesi sfuggita all'attenzione degli inquirenti. Spetterà al Tribunale di Salerno, cui gli atti vanno restituiti per nuovo esame, eventualmente sulla scorta di ulteriori emergenze investigative, colmare la evidenziata lacuna argomentativa, la cui persistenza risulta del resto involontariamente sottolineata dall'intervenuta applicazione nei confronti dello indagato di una misura cautelare incongrua per una contestazione provvisoria di così rilevante gravità. P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso 5 novembre 2021 Il consigli re stensore r Il Presidente o Pi41u
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