Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39556/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso I difensori del ricorrente Aw.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 13 settembre 2009 depositavano rinuncia al ricorso, chiedendo pronuncia di inammissibilità senza condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli rigettava l'appello proposto contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente relazione reati di associazione a delinquere e falso in atto pubblico.

Il Tribunale rilevava come le richieste del ricorrente reiterassero quelle avanzate solo tre mesi prima e rigettate dallo stesso Tribunale e come non emergesse alcun elemento nuovo rispetto a quella decisione, tenuto conto che l'elemento di novità non poteva essere rinvenuto nel mero decorso del tempo, ritenuto inidoneo ad incidere sulla attualità e concretezza del pericolo cautelare rilevato.

2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori che deducevano:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fatto illegittimo riferimento alla efficacia ostativa del giudicato cautelare, senza tenere in considerazione (a) la pendenza del ricorso per Cassazione verso la precedente ordinanza emessa dal tribunale per il riesame, (b) la effettiva novità degli elementi addotti individuabili, in primo luogo, nel parere favorevole espresso dal pubblico ministero (che aveva ritenuto attenuate le esigenze cautelari in relazione al decorso del tempo trascorso in regime di detenzione domiciliare) ed, in secondo luogo, dagli altri elementi allegati, quali le dimissioni dell'imputato da ogni carica societaria, l'intervenuta nomina di un nuovo amministratore, l'ultimazione di un processo di riorganizzazione aziendale, l'approdo del processo alla fase dell'istruzione dibattimentale, ed, infine, il pensionamento del ricorrente.

Tali elementi avrebbero dovuto essere giudicati unitamente al tempo trascorso dall'applicazione della misura e avrebbero dovuto essere autonomamente valutati; si allegava infatti che anche quando si giudica su un appello cautelare e quindi non si valuta la legittimità dell'ordinanza genetica è necessario che la motivazione del giudice sia "autonoma" quanto alla valutazione delle esigenze cautelari.

3. In data 13 settembre 2022 il ricorrente allegava rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] n e -[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso I difensori del ricorrente Aw.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 13 settembre 2009 depositavano rinuncia al ricorso, chiedendo pronuncia di inammissibilità senza condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli rigettava l'appello proposto contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente relazione reati di associazione a delinquere e falso in atto pubblico. Il Tribunale rilevava come le richieste del ricorrente reiterassero quelle avanzate solo tre mesi prima e rigettate dallo stesso Tribunale e come non emergesse alcun elemento nuovo rispetto a quella decisione, tenuto conto che l'elemento di novità non poteva essere rinvenuto nel mero decorso del tempo, ritenuto inidoneo ad incidere sulla attualità e concretezza del pericolo cautelare rilevato. 2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori che deducevano: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fatto illegittimo riferimento alla efficacia ostativa del giudicato cautelare, senza tenere in considerazione (a) la pendenza del ricorso per Cassazione verso la precedente ordinanza emessa dal tribunale per il riesame, (b) la effettiva novità degli elementi addotti individuabili, in primo luogo, nel parere favorevole espresso dal pubblico ministero (che aveva ritenuto attenuate le esigenze cautelari in relazione al decorso del tempo trascorso in regime di detenzione domiciliare) ed, in secondo luogo, dagli altri elementi allegati, quali le dimissioni dell'imputato da ogni carica societaria, l'intervenuta nomina di un nuovo amministratore, l'ultimazione di un processo di riorganizzazione aziendale, l'approdo del processo alla fase dell'istruzione dibattimentale, ed, infine, il pensionamento del ricorrente. Tali elementi avrebbero dovuto essere giudicati unitamente al tempo trascorso dall'applicazione della misura e avrebbero dovuto essere autonomamente valutati; si allegava infatti che anche quando si giudica su un appello cautelare e quindi non si valuta la legittimità dell'ordinanza genetica è necessario che la motivazione del giudice sia "autonoma" quanto alla valutazione delle esigenze cautelari. 3. In data 13 settembre 2022 il ricorrente allegava rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] n e -[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris