CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 09/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 06/06/2017, ha condannato BALDONI Dhennys alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 628, comma terzo n. 1) cod. pen. ed al contempo dichiarato non doversi procedere per i delitti di cui ai capi B) e C). Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della querela sporta dalla persona offesa acquisita in violazione degli artt. 192, 512 e 512-bis, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU non è consentito in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di appello. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha affermato che la sopravvenuta impossibilità di procedere all'esame dibattimentale della persona offesa era imprevedibile in considerazione del fatto che la FESTUS all'epoca della denuncia, risultava regolarmente in Italia e titolare di permesso di soggiorno (pag. 3 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui la mera condizione di cittadino extra-comunitario non sia sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento qualora il dichiarante risieda stabilmente nel territorio italiano, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, Shishlov, Rv. 282492 - 01). Il secondo motivo ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre la mancanza di prova della commissione del reato con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. Peraltro, la Corte territoriale ha congruamente precisato che -a differenza di quanto sostenuto dalla difesa- le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano l'unica fonte di prova a carico del ricorrente, essendo esse corroborate dalle deposizioni degli altri testi escussi, dai referti di pronto soccorso attestanti le lesioni subita dalla persona offesa e dalle ritrazioni fotografiche in atti (pag. 4 della sentenza). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila i