CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2023
Cassazione n. 25721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M92RN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna ad anni 6 di reclusione pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ancona il 28/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 56 e 575, 614 e 337 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché questa sarebbe apparente, soprattutto quanto al trattamento sanzionatorio; Rilevato che in data il 22/5/2023 avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione Rilevato che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua in considerazione della rinuncia, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deci