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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 08812/2026

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istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione), inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 273/2024depositata il 13/04/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente.Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/20261.

La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] e confermato il rigetto dell’impugnazione del recessointimatole dal Ministero dell’istruzione il 22 dicembre 2021 per mancatosuperamento del periodo di prova.2.

La Corte territoriale, dopo aver precisato che [OSCURATO:PERSONA] stata immessa in ruolo con il profilo di assistente amministrativo il 1°settembre 2021, ha ritenuto che il periodo di prova di cui all’art. 30 delc.c.n.l. del 19 aprile 2018, in base al tenore letterale del testo, rimanesospeso solo nei giorni di assenza per malattia e negli altri casi di assenzaprevisti dalla legge e dal c.c.n.l.; non possono, invece, rientrare in taleprevisione i giorni festivi, i riposi settimanali ed i giorni di chiusura dellascuola, perché non costituiscono assenze.

Pertanto, computando i predettigiorni nel periodo di servizio effettivo, il recesso in contestazione risultavaritualmente intimato dopo il decorso il termine minimo di due mesiprevisto dalla norma pattizia.2.1.

Quanto, poi, alla doglianza relativa al mancato esperimento, inconcreto, della prova, i giudici d’appello, premessa l’analitica ricostruzionedei fatti, dai quali emergeva che alla lavoratrice era stata data ampiapossibilità di svolgere le prestazioni richieste, hanno ritenuto che l’oggettodella prova fosse sufficientemente determinato con riferimento allemansioni proprie del profilo amministrativo, come indicate dal c.c.n.l.2.2.

Infine, quanto alla censura sviluppata in riferimento allamotivazione addotta per il recesso, la Corte ha rilevato che il mancatosuperamento della prova era stato giustificato, oltre che sulla assenzaingiustificata, su una serie di ulteriori mancanze e carenze, puntualmenteindicate, comunque sufficienti a dare conto delle ragioni che avevanoindotto l’Amministrazione a dare corso al recesso.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione AlessandraPellegrino sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui oppone difeseil Ministero dell’istruzione e del merito con controricorso.Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/20264.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2096e 2109 c.c., dell’art. 30 c.c.n.l. scuola del 2018 e degli artt. 51 e 53c.c.n.l. scuola del 2007, nonché degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 66 del 2002.Si assume che l’art. 30 del contratto collettivo, in base ai criteriermeneutici letterale e teleologico, dovrebbe intendersi nel senso che ilperiodo di prova rimanga interrotto in tutte le giornate in cui il lavoratorenon presta servizio effettivo, incluse le festività e i giorni di ripososettimanale.1.1.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello hacorrettamente interpretato la norma collettiva in base al canone letterale,quale criterio ermeneutico fondamentale (così, fra molte, Cass. Sez.

L,08/03/2017, n. 5856).L’art. 30 del c.c.n.l. siglato il 19 aprile 2018, inserito nel titolo dedicatoal personale ATA e rubricato “periodo di prova”, recita: «1.

Il personaleATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo diprova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per i dipendentiinquadrati nelle aree A e A super; b) quattro mesi per i restanti profili. 2.In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dalperiodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che loabbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure incorrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diversocomparto.

3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tieneconto del solo servizio effettivamente prestato.

4. Il periodo di prova èsospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenzaprevisti dalla legge o dal CCNL.

In caso di malattia il dipendente ha dirittoNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsoil quale il rapporto può essere risolto.

In caso di infortunio sul lavoro omalattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sullavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007. 5.Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4,sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendentinon in prova.

6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle partipuò recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo dipreavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi disospensione previsti dal comma 4.

Il recesso opera dal momento dellacomunicazione alla controparte.

Il recesso dell’amministrazione deveessere motivato.

7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto dilavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio conil riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell’assunzione. […]».La durata del periodo di prova è determinata dal comma 1 in base alprofilo di inquadramento, e, in base al comma 3, ai fini del «compimentodel suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizioeffettivamente prestato».

A tal fine, il comma 4, primo periodo, precisache «Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e neglialtri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.»Rispetto alla durata prevista dal comma 1, il comma 6 stabilisce untermine minimo di durata dalla prova, nel senso che la libera recedibilitàdal rapporto («senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva delpreavviso») è consentita solo allorché sia «decorsa la metà del periodo diprova» (nella specie, due mesi).

Nel medesimo contesto, il comma 6 faespressamente salvi «i casi di sospensione previsti dal comma 4», vale adire l’assenza per malattia e gli altri casi di assenza previsti dalla legge odal c.c.n.l.Pertanto, proprio il tenore letterale della norma collettiva deponechiaramente nel senso che gli unici casi di sospensione della durataNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026minima del periodo di prova sono costituiti dai casi di “assenza”, come lamalattia ovvero le altre ipotesi normativamente previste attraversol’espresso richiamo al comma 4.

Fra tali casi, come correttamente ritenutodalla Corte territoriale, non possono essere ricompresi i giorni festivi, iriposi settimanali ed i giorni di chiusura della scuola, che non sonoinquadrabili nel concetto di “assenza”, per rientrare, piuttosto, nellafisiologica alternanza fra attività lavorativa e riposo quale prefigurata dald.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in attuazione delle direttive europee inmateria.1.2.

L’approdo ermeneutico dianzi indicato trova conforto anchedall’indirizzo espresso da questa Corte, che, sia pure non chiamata sinoraa pronunziarsi sulla specifica norma collettiva in esame, ha affermato cheil periodo di prova non è sospeso nelle ipotesi di mancata prestazionelavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposisettimanali e le festività, mentre, stante la finalità dell’esperimento, ildecorso del periodo di prova va escluso in relazione ai giorni in cui laprestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento dellastipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza eil puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datoredi lavoro, salva diversa previsione della contrattazione collettiva, la qualepuò attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova adati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo (Cass. Sez.

L,05/11/2007, n. 23061; nello stesso senso, Cass. Sez.

L., 22/03/2012, n.4573; in senso conforme, Cass. Sez.

L, 25/09/2015, n. 19043).Nei richiamati precedenti, invero, è stato escluso dal computo delperiodo di prova il godimento delle ferie annuali, il quale, data la funzionedelle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorativedopo un cospicuo periodo di attività, di norma, non si verifica nel corso delperiodo di prova, comunque sempre facendo salva la previsione dellacontrattazione collettiva.

Giova, qui, precisare che tale questione nonNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026assume rilevanza nel caso in esame, in cui si controverte in ordine airiposi settimanali, alle festività e ai giorni di chiusura della scuola, qualiipotesi che, per quanto sopra osservato, non possono comunque rientrarenel concetto di “assenza” individuato dalla contrattazione collettiva inesame come fondamento del criterio sospensivo del periodo di prova.2.

Con il secondo mezzo si torna a censurare la sentenza impugnata aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2096c.c., dell’art. 44 c.c.n.l. scuola 2007 e dell’art. 30 c.c.n.l. scuola 2018.

LaCorte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che le mansioniassegnate alla ricorrente sarebbero state del tutto generiche eindeterminate, in quanto non adeguatamente specificate né nel contrattoindividuale di lavoro, né nel c.c.n.l., neppure richiamato dal contrattoindividuale.2.1.

La censura presenta plurimi profili di inammissibilità.Infatti, da un lato, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, 27/12/2019, n. 34476),sollecitando una diversa lettura del contratto individuale, in difformitàdall’interpretazione resa dal giudice di merito, che ha ritenutosufficientemente indicate le mansioni di svolgere; dall’altro, reitera ledoglianze svolte in sede di gravame senza considerare l’accertamentofattuale contenuto nella sentenza di merito circa l’effettivo svolgimentodella prova.3.

Con la terza critica, sempre proposta ai sensi dell’art. art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 2096 c.c.,dell’30 c.c.n.l. scuola 2018, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 649 c.p.c. nonchédegli artt. 1321 e 1324 c.c.

Si assume che l’Amministrazione avrebbeposto a fondamento del recesso solamente fatti già contestati o comunquegià verificatisi in data 14 dicembre 2021 (al momento di una primacontestazione disciplinare) e già ritenuti meritevoli della sola sanzioneNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026conservativa; pertanto, nel richiamarsi ad essi per giustificare illicenziamento, il datore di lavoro avrebbe violato il principio del ne bis inidem, avendo già esaurito il relativo potere disciplinare.3.1.

Il motivo è infondato nel suo sviluppo essenziale, incentrato sullavalenza disciplinare del recesso per mancato superamento della prova, edinammissibile nel resto, quanto alla sollecitata diversa lettura degli atti dicausa e, segnatamente, dell’atto di recesso.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che lamotivazione per il mancato superamento della prova non è equiparabilealla giustificazione da addurre in caso di licenziamento, in quanto ilrecesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendonatura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazionesia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva (comenella specie); in tale ultimo caso, la motivazione ha la funzione didimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinatoeffettivamente da ragioni specifiche inerenti all’esito dell’esperimento (checostituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, ocomunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme didiscriminazione (così, in particolare, Cass. Sez.

L, 05/11/2007, n. 23061).Nello stesso senso, è stato affermato che la motivazione del recesso permancato superamento della prova rende verificabile la congruità delleragioni addotte rispetto, da un lato, alla finalità per legge della prova e,dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa, senza, però, chepossano escludersi valutazioni discrezionali dell’Amministrazione datrice dilavoro e senza che possa omologarsi la disciplina della giustificazione delrecesso per mancato superamento della prova a quella dellagiustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo(Cass. Sez.

L, 08/01/2008, n. 143; in senso conforme, Cass. Sez.

L,13/08/2008, n. 21586).Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il medesimo principio è stato ribadito anche sul piano della diversaincidenza degli oneri probatori, nel senso che l’obbligo - imposto dalleparti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimatodurante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire laverificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto allafinalità della prova e all’effettivo andamento della prova stessa, non portaad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ovefondato sull’assenza di diligenza nell’esecuzione della prestazione, poichétale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare ilgiudizio negativo sull’esperimento, né l’obbligo in parola incide sullaripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratoredimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite ola contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo (Cass.Sez.

L, 13/09/2018, n. 22396; nello stesso senso, Cass. Sez.

L,22/10/2018, n. 26679).3.2.

Ne consegue l’infondatezza della censura, in quanto la Corted’appello, con accertamento incensurabile nella presente sede, ha ritenutoadeguatamente motivato il recesso in relazione ai fatti apprezzati daldatore nella sua discrezionalità, senza che sia stata dedotta né tanto menodimostrata dalla lavoratrice la pretestuosità o la discriminatorietà delladeterminazione assunta dall’Amministrazione, nei sensi sopra indicati.Attesa la differenza di piani, fra la valutazione discrezionale in ordineal superamento della prova e il rilievo disciplinare della condotta, nonpossono assumere rilevanza le ulteriori doglianze relative alla asseritaviolazione del principio del ne bis in idem, come della potenzialeapplicazione di una sanzione solo conservativa.4.

Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna dellasoccombente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/20265.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione), inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 273/2024depositata il 13/04/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente.Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/20261. La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] e confermato il rigetto dell’impugnazione del recessointimatole dal Ministero dell’istruzione il 22 dicembre 2021 per mancatosuperamento del periodo di prova.2. La Corte territoriale, dopo aver precisato che [OSCURATO:PERSONA] stata immessa in ruolo con il profilo di assistente amministrativo il 1°settembre 2021, ha ritenuto che il periodo di prova di cui all’art. 30 delc.c.n.l. del 19 aprile 2018, in base al tenore letterale del testo, rimanesospeso solo nei giorni di assenza per malattia e negli altri casi di assenzaprevisti dalla legge e dal c.c.n.l.; non possono, invece, rientrare in taleprevisione i giorni festivi, i riposi settimanali ed i giorni di chiusura dellascuola, perché non costituiscono assenze. Pertanto, computando i predettigiorni nel periodo di servizio effettivo, il recesso in contestazione risultavaritualmente intimato dopo il decorso il termine minimo di due mesiprevisto dalla norma pattizia.2.1. Quanto, poi, alla doglianza relativa al mancato esperimento, inconcreto, della prova, i giudici d’appello, premessa l’analitica ricostruzionedei fatti, dai quali emergeva che alla lavoratrice era stata data ampiapossibilità di svolgere le prestazioni richieste, hanno ritenuto che l’oggettodella prova fosse sufficientemente determinato con riferimento allemansioni proprie del profilo amministrativo, come indicate dal c.c.n.l.2.2. Infine, quanto alla censura sviluppata in riferimento allamotivazione addotta per il recesso, la Corte ha rilevato che il mancatosuperamento della prova era stato giustificato, oltre che sulla assenzaingiustificata, su una serie di ulteriori mancanze e carenze, puntualmenteindicate, comunque sufficienti a dare conto delle ragioni che avevanoindotto l’Amministrazione a dare corso al recesso.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione AlessandraPellegrino sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui oppone difeseil Ministero dell’istruzione e del merito con controricorso.Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/20264. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2096e 2109 c.c., dell’art. 30 c.c.n.l. scuola del 2018 e degli artt. 51 e 53c.c.n.l. scuola del 2007, nonché degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 66 del 2002.Si assume che l’art. 30 del contratto collettivo, in base ai criteriermeneutici letterale e teleologico, dovrebbe intendersi nel senso che ilperiodo di prova rimanga interrotto in tutte le giornate in cui il lavoratorenon presta servizio effettivo, incluse le festività e i giorni di ripososettimanale.1.1. Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello hacorrettamente interpretato la norma collettiva in base al canone letterale,quale criterio ermeneutico fondamentale (così, fra molte, Cass. Sez. L,08/03/2017, n. 5856).L’art. 30 del c.c.n.l. siglato il 19 aprile 2018, inserito nel titolo dedicatoal personale ATA e rubricato “periodo di prova”, recita: «1. Il personaleATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo diprova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per i dipendentiinquadrati nelle aree A e A super; b) quattro mesi per i restanti profili. 2.In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dalperiodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che loabbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure incorrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diversocomparto. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tieneconto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova èsospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenzaprevisti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha dirittoNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsoil quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro omalattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sullavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007. 5.Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4,sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendentinon in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle partipuò recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo dipreavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi disospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento dellacomunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deveessere motivato. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto dilavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio conil riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell’assunzione. […]».La durata del periodo di prova è determinata dal comma 1 in base alprofilo di inquadramento, e, in base al comma 3, ai fini del «compimentodel suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizioeffettivamente prestato». A tal fine, il comma 4, primo periodo, precisache «Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e neglialtri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.»Rispetto alla durata prevista dal comma 1, il comma 6 stabilisce untermine minimo di durata dalla prova, nel senso che la libera recedibilitàdal rapporto («senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva delpreavviso») è consentita solo allorché sia «decorsa la metà del periodo diprova» (nella specie, due mesi). Nel medesimo contesto, il comma 6 faespressamente salvi «i casi di sospensione previsti dal comma 4», vale adire l’assenza per malattia e gli altri casi di assenza previsti dalla legge odal c.c.n.l.Pertanto, proprio il tenore letterale della norma collettiva deponechiaramente nel senso che gli unici casi di sospensione della durataNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026minima del periodo di prova sono costituiti dai casi di “assenza”, come lamalattia ovvero le altre ipotesi normativamente previste attraversol’espresso richiamo al comma 4. Fra tali casi, come correttamente ritenutodalla Corte territoriale, non possono essere ricompresi i giorni festivi, iriposi settimanali ed i giorni di chiusura della scuola, che non sonoinquadrabili nel concetto di “assenza”, per rientrare, piuttosto, nellafisiologica alternanza fra attività lavorativa e riposo quale prefigurata dald.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in attuazione delle direttive europee inmateria.1.2. L’approdo ermeneutico dianzi indicato trova conforto anchedall’indirizzo espresso da questa Corte, che, sia pure non chiamata sinoraa pronunziarsi sulla specifica norma collettiva in esame, ha affermato cheil periodo di prova non è sospeso nelle ipotesi di mancata prestazionelavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposisettimanali e le festività, mentre, stante la finalità dell’esperimento, ildecorso del periodo di prova va escluso in relazione ai giorni in cui laprestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento dellastipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza eil puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datoredi lavoro, salva diversa previsione della contrattazione collettiva, la qualepuò attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova adati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo (Cass. Sez. L,05/11/2007, n. 23061; nello stesso senso, Cass. Sez. L., 22/03/2012, n.4573; in senso conforme, Cass. Sez. L, 25/09/2015, n. 19043).Nei richiamati precedenti, invero, è stato escluso dal computo delperiodo di prova il godimento delle ferie annuali, il quale, data la funzionedelle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorativedopo un cospicuo periodo di attività, di norma, non si verifica nel corso delperiodo di prova, comunque sempre facendo salva la previsione dellacontrattazione collettiva. Giova, qui, precisare che tale questione nonNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026assume rilevanza nel caso in esame, in cui si controverte in ordine airiposi settimanali, alle festività e ai giorni di chiusura della scuola, qualiipotesi che, per quanto sopra osservato, non possono comunque rientrarenel concetto di “assenza” individuato dalla contrattazione collettiva inesame come fondamento del criterio sospensivo del periodo di prova.2. Con il secondo mezzo si torna a censurare la sentenza impugnata aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2096c.c., dell’art. 44 c.c.n.l. scuola 2007 e dell’art. 30 c.c.n.l. scuola 2018. LaCorte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che le mansioniassegnate alla ricorrente sarebbero state del tutto generiche eindeterminate, in quanto non adeguatamente specificate né nel contrattoindividuale di lavoro, né nel c.c.n.l., neppure richiamato dal contrattoindividuale.2.1. La censura presenta plurimi profili di inammissibilità.Infatti, da un lato, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476),sollecitando una diversa lettura del contratto individuale, in difformitàdall’interpretazione resa dal giudice di merito, che ha ritenutosufficientemente indicate le mansioni di svolgere; dall’altro, reitera ledoglianze svolte in sede di gravame senza considerare l’accertamentofattuale contenuto nella sentenza di merito circa l’effettivo svolgimentodella prova.3. Con la terza critica, sempre proposta ai sensi dell’art. art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 2096 c.c.,dell’30 c.c.n.l. scuola 2018, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 649 c.p.c. nonchédegli artt. 1321 e 1324 c.c. Si assume che l’Amministrazione avrebbeposto a fondamento del recesso solamente fatti già contestati o comunquegià verificatisi in data 14 dicembre 2021 (al momento di una primacontestazione disciplinare) e già ritenuti meritevoli della sola sanzioneNumero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026conservativa; pertanto, nel richiamarsi ad essi per giustificare illicenziamento, il datore di lavoro avrebbe violato il principio del ne bis inidem, avendo già esaurito il relativo potere disciplinare.3.1. Il motivo è infondato nel suo sviluppo essenziale, incentrato sullavalenza disciplinare del recesso per mancato superamento della prova, edinammissibile nel resto, quanto alla sollecitata diversa lettura degli atti dicausa e, segnatamente, dell’atto di recesso.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che lamotivazione per il mancato superamento della prova non è equiparabilealla giustificazione da addurre in caso di licenziamento, in quanto ilrecesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendonatura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazionesia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva (comenella specie); in tale ultimo caso, la motivazione ha la funzione didimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinatoeffettivamente da ragioni specifiche inerenti all’esito dell’esperimento (checostituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, ocomunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme didiscriminazione (così, in particolare, Cass. Sez. L, 05/11/2007, n. 23061).Nello stesso senso, è stato affermato che la motivazione del recesso permancato superamento della prova rende verificabile la congruità delleragioni addotte rispetto, da un lato, alla finalità per legge della prova e,dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa, senza, però, chepossano escludersi valutazioni discrezionali dell’Amministrazione datrice dilavoro e senza che possa omologarsi la disciplina della giustificazione delrecesso per mancato superamento della prova a quella dellagiustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo(Cass. Sez. L, 08/01/2008, n. 143; in senso conforme, Cass. Sez. L,13/08/2008, n. 21586).Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il medesimo principio è stato ribadito anche sul piano della diversaincidenza degli oneri probatori, nel senso che l’obbligo - imposto dalleparti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimatodurante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire laverificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto allafinalità della prova e all’effettivo andamento della prova stessa, non portaad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ovefondato sull’assenza di diligenza nell’esecuzione della prestazione, poichétale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare ilgiudizio negativo sull’esperimento, né l’obbligo in parola incide sullaripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratoredimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite ola contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo (Cass.Sez. L, 13/09/2018, n. 22396; nello stesso senso, Cass. Sez. L,22/10/2018, n. 26679).3.2. Ne consegue l’infondatezza della censura, in quanto la Corted’appello, con accertamento incensurabile nella presente sede, ha ritenutoadeguatamente motivato il recesso in relazione ai fatti apprezzati daldatore nella sua discrezionalità, senza che sia stata dedotta né tanto menodimostrata dalla lavoratrice la pretestuosità o la discriminatorietà delladeterminazione assunta dall’Amministrazione, nei sensi sopra indicati.Attesa la differenza di piani, fra la valutazione discrezionale in ordineal superamento della prova e il rilievo disciplinare della condotta, nonpossono assumere rilevanza le ulteriori doglianze relative alla asseritaviolazione del principio del ne bis in idem, come della potenzialeapplicazione di una sanzione solo conservativa.4. Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna dellasoccombente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 21890/2025Numero sezionale 1444/2026Numero di raccolta generale 8812/2026Data pubblicazione 08/04/20265. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris