Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 506/1989
ECLI:IT:COST:1989:506
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri - in un giudizio promosso
da un geometra, già titolare di pensione di anzianità della Banca
d'Italia, avverso il provvedimento del Consiglio Provinciale, che
aveva respinto la sua domanda di reiscrizione all'albo - con
ordinanza in data 5 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 14 aprile 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in
cui non prevedono un divieto di iscrizione all'Albo dei geometri per
soggetti che già fruiscano di un trattamento pensionistico erogato
dallo Stato o da altro ente di previdenza in conseguenza di
iscrizione obbligatoria.
Secondo il Consiglio a quo, le dette norme sono penalizzanti e
discriminanti nei confronti dei geometri liberi-professionisti.
Poiché mentre a questi ultimi, è inibito, una volta che abbiano
conseguito un trattamento pensionistico (di anzianità o di
inabilità) a carico della Cassa di previdenza, di continuare ad
esercitare la loro professione e di svolgere una qualsiasi altra
attività lavorativa (autonoma o subordinata), viceversa, nessuna
preclusione sussiste per l'iscrizione all'albo professionale di
geometri che già godano di un trattamento pensionistico in
dipendenza di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza
obbligatoria ed anzi è previsto che per questi ultimi l'iscrizione
alla Cassa sia meramente facoltativa.
Considerate omogenee le posizioni di fondo dei geometri pensionati
(quale che sia l'ente erogatore del trattamento di quiescenza), non
si comprende perché ad alcuni dovrebbe essere consentito l'esercizio
della libera professione, mentre ad altri ciò dovrebbe essere
tassativamente inibito. Né, d'altronde, appare logico, razionale ed
ammissibile che il diritto al lavoro risulti garantito e tutelato
solo con riguardo ai geometri che non abbiano in precedenza svolto
attività libero-professionale e non anche nei confronti di quegli
altri soggetti che hanno sempre esercitato la libera professione e
intenderebbero continuare a svolgerla, pur dopo avere conseguito il
trattamento pensionistico erogato dalla loro Cassa di previdenza.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il
ricorrente che ha concluso per la infondatezza della questione in
quanto sarebbero poste in comparazione situazioni non omogenee
risultanti dall'applicazione di diversi Istituti.
3. - È anche intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione in
quanto, siccome oggetto del giudizio era l'iscrizione all'albo, non
si sarebbero dovute censurare le norme che regolano l'iscrizione alla
Cassa da parte dei pensionati presso altri regimi previdenziali ma le
norme che regolano l'iscrizione all'albo le quali, peraltro, siccome
norme regolamentari, non potrebbero formare oggetto di giudizio di
legittimità costituzionale (regio-decreto n. 274 del 1929).
Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione in
quanto si denuncia la irrazionalità delle norme impugnate non
perché consentono l'iscrizione all'albo di geometri che fruiscono
già di trattamenti previdenziali erogati da enti diversi dalla Cassa
ma perché dispongono che il geometra libero professionista, iscritto
alla [OSCURATO:PERSONA] per geometri, per fruire della pensione di
vecchiaia o di invalidità deve cancellarsi dall'albo. E si fa,
invece, riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione. Individuata
una situazione di discriminazione (cancellazione dall'albo dei
geometri liberi professionisti pensionati dalla Cassa), si impugnano
le norme che consentono l'iscrizione di geometri già pensionati
presso altri enti previdenziali.
Si rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che "il
controllo della osservanza del principio di uguaglianza, nei suoi
termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni
raffrontate avvenga in vista del loro riequilibrio mediante
parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella
di cui si chiede l'applicazione" (sentenza n. 220 del 1982).
1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20
ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non prevedono un divieto di
iscrizione all'albo dei geometri per soggetti che già fruiscono di
trattamento pensionistico a carico dello Stato o di enti di
previdenza diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza
in favore dei geometri, perché violerebbero gli articoli:
a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di
trattamento che determinano in danno dei geometri che fruiscono di
pensione di anzianità o di inabilità a carico di detta Cassa, per i
quali l'erogazione della pensione stessa presuppone la cancellazione
dall'albo professionale;
b) 4 e 35 della Costituzione, per la minorata tutela del
diritto al lavoro che siffatto regime di incompatibilità produce nei
confronti di tale ultima categoria di professionisti.
2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo secondo
cui la proposta censura ha per oggetto le norme che disciplinano
l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza per geometri anziché
quelle che regolano l'iscrizione all'albo la cui applicazione è
richiesta dal ricorrente e, quindi, sono le sole necessarie per
decidere della controversia instaurata dinanzi al giudice a quo.
Il ricorrente ha domandato soltanto di essere iscritto all'albo
dei geometri per esercitare la professione nonostante il
pensionamento della Banca d'Italia.
L'eccezione va accolta.
Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza perché è in
controversia solo il diritto del ricorrente, quale geometra
pensionato dalla Banca d'Italia, a iscriversi nell'albo dei geometri
per l'esercizio professionale e non la sua iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e di assistenza a favore dei geometri che
eroga solo trattamenti previdenziali (la pensione di vecchiaia, di
invalidità ecc.).
Si osserva anche che, in base all'art. 22 della legge n. 773 del
1982 ora censurato, l'iscrizione alla suddetta Cassa, mentre è
obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali per
geometri, è meramente facoltativa per quelli iscritti a forme di
previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, come è il
ricorrente titolare di una pensione della Banca d'Italia.
E nemmeno si evince dagli atti che sia stata avanzata dal
ricorrente la richiesta di iscrizione alla Cassa di Previdenza.
Pertanto, la questione sollevata va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della
Costituzione, dal Consiglio Nazionale dei geometri con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI