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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48934/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ne ha confermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 474, co. 2 e 648 c.p. ;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato eccepisce plurime censure alla sentenza impugnata è nel suo complesso manifestamente infondato, nonché generico e in fatto.

Si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte nella parte in cui si invoca la norma di cui all'art. 49, co. 2 c.p.; infatti, dalla natura di pericolo del reato di cui all'art. 474, co. 2, c.p., discende la sostanziale irrilevanza delle modalità grossolane della contraffazione (ex multis Sez. 5, n. 5260/2014 Rv. 258722; Sez. 2, n. 16807 del 11/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814).

Inoltre, nella prima parte del motivo, si denuncia la mancata assunzione di prove decisive (perizia ed esame imputato) in modo completamente generico, senza addurre alcuna ragione di decisività; la censura, in ogni caso, tende anche, inammissibilmente, ad ottenere una rivalutazione della rilevanza del compendio probatorio, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la non necessarietà dell'assunzione delle prove indicate dal ricorrente ai fini del decidere (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); peraltro, va detto che, la censura in esame, essendo preordinata all'assunzione di prove nuove al fine di dimostrare la natura grossolana della contraffazione, perde totalmente di rilevanza una volta esclusa, per quanto detto sopra, la rilevanza giuridica di tale argomento.

3. Rilevato che le doglianze in tema di responsabilità, attinenti rispettivamente alla riferibilità della condotta all'odierno imputato e all'elemento psicologico del reato, lamentano vizi motivazionali non emergenti dall provvedimento impugnato, il quale, viceversa, ha fornito su tali aspetti una motivazione del tutto congrua e esente da aporie logiche (si vedano, ancora, le pagg. 5 e 6 della sentenza).

3.1. Quanto alla configurabilità del reato di ricettazione, le censure proposte sono reiterative e manifestamente infondate, posto che costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità ritenere che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n.21469 del 20/3/2019, Wang, Rv. 276326; Sez.

U, n. 23427 del 9/5/2001, Ndiaye, Rv. 218771).

Nessun pregio, poi, può avere la questione della inconfigurabilità del reato presupposto della ricettazione, che ancora una volta fa leva sull'argomento inesatto dell'insussistenza del delitto di cui all'art. 474 c.p. nel caso di specie.

4. Rilevato che la censura relativa alla pena irrogata è indeducibile; come noto, infatti, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ne ha confermato la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 474, co. 2 e 648 c.p. ; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato eccepisce plurime censure alla sentenza impugnata è nel suo complesso manifestamente infondato, nonché generico e in fatto. Si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte nella parte in cui si invoca la norma di cui all'art. 49, co. 2 c.p.; infatti, dalla natura di pericolo del reato di cui all'art. 474, co. 2, c.p., discende la sostanziale irrilevanza delle modalità grossolane della contraffazione (ex multis Sez. 5, n. 5260/2014 Rv. 258722; Sez. 2, n. 16807 del 11/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814). Inoltre, nella prima parte del motivo, si denuncia la mancata assunzione di prove decisive (perizia ed esame imputato) in modo completamente generico, senza addurre alcuna ragione di decisività; la censura, in ogni caso, tende anche, inammissibilmente, ad ottenere una rivalutazione della rilevanza del compendio probatorio, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la non necessarietà dell'assunzione delle prove indicate dal ricorrente ai fini del decidere (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); peraltro, va detto che, la censura in esame, essendo preordinata all'assunzione di prove nuove al fine di dimostrare la natura grossolana della contraffazione, perde totalmente di rilevanza una volta esclusa, per quanto detto sopra, la rilevanza giuridica di tale argomento. 3. Rilevato che le doglianze in tema di responsabilità, attinenti rispettivamente alla riferibilità della condotta all'odierno imputato e all'elemento psicologico del reato, lamentano vizi motivazionali non emergenti dall provvedimento impugnato, il quale, viceversa, ha fornito su tali aspetti una motivazione del tutto congrua e esente da aporie logiche (si vedano, ancora, le pagg. 5 e 6 della sentenza). 3.1. Quanto alla configurabilità del reato di ricettazione, le censure proposte sono reiterative e manifestamente infondate, posto che costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità ritenere che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n.21469 del 20/3/2019, Wang, Rv. 276326; Sez. U, n. 23427 del 9/5/2001, Ndiaye, Rv. 218771). Nessun pregio, poi, può avere la questione della inconfigurabilità del reato presupposto della ricettazione, che ancora una volta fa leva sull'argomento inesatto dell'insussistenza del delitto di cui all'art. 474 c.p. nel caso di specie. 4. Rilevato che la censura relativa alla pena irrogata è indeducibile; come noto, infatti, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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