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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 36268/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 908/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16947/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1976, avverso l'ordinanza del 27 maggio 2024 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36268/2025 Roma, lì, 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare, in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dal 24 luglio 2018 (data in cui veniva sottoposto a fermo) al 16 maggio 2019, data in cui veniva assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone (irrev. 24 ottobre 2019).

1.1. La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu inizialmente disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286: in forza delle concordi dichiarazioni di 3 migranti, entrati nello Stato illegalmente a bordo di una imbarcazione, il [OSCURATO:PERSONA] fu indicato come uno degli scafisti che condusse il natante dal Medioriente fino alle coste italiane.

Inoltre, la polizia giudiziaria, dopo aver prestato assistenza ai migranti, rinvenne il richiedente che, insieme ad altri due stranieri, si stava dando alla fuga, con indosso ancora gli indumenti del viaggio; costoro risultarono anche in possesso di diversi telefoni cellulari, alcuni razzi di segnalazione luminosa, un navigatore satellitare portatile, del denaro, e una serie di numeri telefonici riconducibili ad utenze italiane.

Secondo la Corte di appello un simile comportamento, gravemente colposo, ha assunto una valenza sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto la Corte della riparazione, al fine di ritenere dimostrata la condotta c.d. ostativa, ha valutato le dichiarazioni rese dai migranti, assolutamente inutilizzabili poiché al tempo indagati per un reato connesso o collegato, e quindi relative ad accadimenti che sono stati esclusi, nel loro verificarsi, dai giudici di merito.

Segnala infine il ricorrente che la domanda di riparazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stata invece accolta dalla stessa Corte territoriale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il ricorrente deduce che il giudice della riparazione non avrebbe potuto valutare gli elementi istruttori assunti nella fase delle indagini preliminari in quanto ritenuti inutilizzabili nel giudizio di cognizione; pertanto, ha argomentato in ordine alla condotta ostativa ritenendo provati fatti la cui verificazione è stata esclusa dai giudici di merito.

Occorre quindi stabilire su quali elementi può legittimamente fondarsi la valutazione richiesta dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Osserva al riguardo il Collegio che, correttamente, il giudice della riparazione, con una valutazione condotta ex ante, ha tenuto in considerazione innanzitutto le dichiarazioni rese dai migranti.

Questa Corte ha infatti affermato che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela (cfr., con riguardo ad un caso simile a quello per cui si procede, Sez. 4, n. 13359 del 26/02/2025, Bobrov, non mass.; Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284 – 01).

Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che in dibattimento o non si erano sottoposti all'esame, o avevano ritrattato (Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651 - 01), come accaduto nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente.

Si tratta, a ben vedere, di un'applicazione del principio generale, espresso in più occasioni da questa Corte di legittimità, secondo cui sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

Con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto, infatti, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv. 252735 - 01), ma solo i divieti che operano in termini generali.

Tale principio generale, radicato, come detto, sulla distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" (su cui, più in generale, Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828 - 01), non opera solo con riferimento agli esiti delle intercettazioni: in tal caso, la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di "illegalità" del mezzo di prova, costituendo la relativa disciplina concreta attuazione del precetto costituzionale, posto a garanzia della libertà e della segretezza delle comunicazioni (Sez.

U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 - 01; conf., nel senso che il divieto di utilizzazione da parte del giudice della riparazione riguarda anche le intercettazioni risultate anche solo "fisiologicamente" inutilizzabili, Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417 - 01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 - 01; Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580 - 01).

Nella specie, non essendo stati in alcun modo valutati gli esiti di attività di intercettazione, il richiamo che il ricorrente fa alla relativa elaborazione giurisprudenziale (p. 5) deve ritenersi non pertinente.

1.2. Sotto altro profilo il ricorso è privo della necessaria specificità.

Osserva il Collegio che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione.

Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01).

L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata, che nella specie è mancata: il ricorrente, infatti, non prende in alcun modo in esame l'ordinanza nella parte in cui reputa di poter desumere la condotta ostativa, e la sua valenza sinergica rispetto alla detenzione, da quanto rilevato nella immediatezza dal personale di polizia giudiziaria, e dunque a prescindere dalle dichiarazioni dei migranti (p. 6 ordinanza impugnata).

Del resto, è principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, Siani, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, D’Amato, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 -01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773).

In tali casi, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 -01; Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679).

1.3. Infine, la diversa statuizione assunta dalla stessa Corte di appello nei riguardi di altro coimputato non giova al ricorrente, non potendo attribuirsi a quel provvedimento alcuna rilevanza in questa sede.

2. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

2.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in argomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 908/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16947/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1976, avverso l'ordinanza del 27 maggio 2024 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36268/2025 Roma, lì, 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare, in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dal 24 luglio 2018 (data in cui veniva sottoposto a fermo) al 16 maggio 2019, data in cui veniva assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone (irrev. 24 ottobre 2019). 1.1. La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu inizialmente disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286: in forza delle concordi dichiarazioni di 3 migranti, entrati nello Stato illegalmente a bordo di una imbarcazione, il [OSCURATO:PERSONA] fu indicato come uno degli scafisti che condusse il natante dal Medioriente fino alle coste italiane. Inoltre, la polizia giudiziaria, dopo aver prestato assistenza ai migranti, rinvenne il richiedente che, insieme ad altri due stranieri, si stava dando alla fuga, con indosso ancora gli indumenti del viaggio; costoro risultarono anche in possesso di diversi telefoni cellulari, alcuni razzi di segnalazione luminosa, un navigatore satellitare portatile, del denaro, e una serie di numeri telefonici riconducibili ad utenze italiane. Secondo la Corte di appello un simile comportamento, gravemente colposo, ha assunto una valenza sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto la Corte della riparazione, al fine di ritenere dimostrata la condotta c.d. ostativa, ha valutato le dichiarazioni rese dai migranti, assolutamente inutilizzabili poiché al tempo indagati per un reato connesso o collegato, e quindi relative ad accadimenti che sono stati esclusi, nel loro verificarsi, dai giudici di merito. Segnala infine il ricorrente che la domanda di riparazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stata invece accolta dalla stessa Corte territoriale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente deduce che il giudice della riparazione non avrebbe potuto valutare gli elementi istruttori assunti nella fase delle indagini preliminari in quanto ritenuti inutilizzabili nel giudizio di cognizione; pertanto, ha argomentato in ordine alla condotta ostativa ritenendo provati fatti la cui verificazione è stata esclusa dai giudici di merito. Occorre quindi stabilire su quali elementi può legittimamente fondarsi la valutazione richiesta dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Osserva al riguardo il Collegio che, correttamente, il giudice della riparazione, con una valutazione condotta ex ante, ha tenuto in considerazione innanzitutto le dichiarazioni rese dai migranti. Questa Corte ha infatti affermato che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela (cfr., con riguardo ad un caso simile a quello per cui si procede, Sez. 4, n. 13359 del 26/02/2025, Bobrov, non mass.; Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284 – 01). Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che in dibattimento o non si erano sottoposti all'esame, o avevano ritrattato (Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651 - 01), come accaduto nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente. Si tratta, a ben vedere, di un'applicazione del principio generale, espresso in più occasioni da questa Corte di legittimità, secondo cui sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto, infatti, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv. 252735 - 01), ma solo i divieti che operano in termini generali. Tale principio generale, radicato, come detto, sulla distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" (su cui, più in generale, Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828 - 01), non opera solo con riferimento agli esiti delle intercettazioni: in tal caso, la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di "illegalità" del mezzo di prova, costituendo la relativa disciplina concreta attuazione del precetto costituzionale, posto a garanzia della libertà e della segretezza delle comunicazioni (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 - 01; conf., nel senso che il divieto di utilizzazione da parte del giudice della riparazione riguarda anche le intercettazioni risultate anche solo "fisiologicamente" inutilizzabili, Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417 - 01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 - 01; Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580 - 01). Nella specie, non essendo stati in alcun modo valutati gli esiti di attività di intercettazione, il richiamo che il ricorrente fa alla relativa elaborazione giurisprudenziale (p. 5) deve ritenersi non pertinente. 1.2. Sotto altro profilo il ricorso è privo della necessaria specificità. Osserva il Collegio che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione. Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata, che nella specie è mancata: il ricorrente, infatti, non prende in alcun modo in esame l'ordinanza nella parte in cui reputa di poter desumere la condotta ostativa, e la sua valenza sinergica rispetto alla detenzione, da quanto rilevato nella immediatezza dal personale di polizia giudiziaria, e dunque a prescindere dalle dichiarazioni dei migranti (p. 6 ordinanza impugnata). Del resto, è principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, Siani, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, D’Amato, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 -01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). In tali casi, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 -01; Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679). 1.3. Infine, la diversa statuizione assunta dalla stessa Corte di appello nei riguardi di altro coimputato non giova al ricorrente, non potendo attribuirsi a quel provvedimento alcuna rilevanza in questa sede. 2. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 2.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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