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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 11818/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34740/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2299/2017 depositata il18/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio l’I.N.P.S. ([OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]) e S.C.I.P. ([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. davanti alTribunale di Venezia, assumendo di essere conduttori di immobili poi acquistati nell’esercizio del diritto di prelazione, ma ad un prezzo che non aveva tenuto conto dell’ulteriore abbattimento, dovuto per effetto dell’art. 3 comma 20 legge n. 410/2004.

Chiedevano pertanto la ripetizione di quanto pagato in eccedenza o, in via subordinata, il risarcimento dei danni per l’omessa custodia dei documenti contenenti la manifestazione di volontà concernente l’opzione di acquisto al prezzo più conveniente.

Nella resistenza della controparte, il giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, stante la competenza del giudice amministrativo.

Su gravame dei soccombenti, con sentenza n. 2299, depositata il 18 ottobre 2017, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione.

Il giudice di secondo grado sosteneva che l’Istituto previdenziale si sarebbe determinato a vendere ad un prezzo prestabilito ed accettato ex adverso, sicché, non vertendosi nell’ambito di un mancato rispetto dei diritti soggettivi di opzione e prelazione ma vertendo la causa nel campo di un interesse legittimo alla corretta determinazione del prezzo, la delibazione anche dell’eventuale responsabilità per la mancata custodia dei documenti riguardanti l’abbattimento del prezzo sarebbe stata attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.

Le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione delle norme sul riparto di giurisdizione, artt. 3 n. 1034/1971, 7 D. Lgs. n. 104/2010 e 2 l. n. 2248/1865 all.

E, ai sensi dell’art. 360 n. 1) c.p.c., nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che la responsabilità extra contrattuale per l’omessa custodia dei documenti prodromici all’offerta appartenesse alla giurisdizione amministrativa, laddove tale mancanza non si sarebbe in realtà tradotta in alcun esercizio di potestà pubblicistica, ma avrebbe riguardato solo un mero comportamento materiale, che aveva generato un danno patrimoniale in capoagli acquirenti.

Nella specie, a dire dei riorrenti, sarebbe dunque mancato il collegamento della condotta censurata con l’esercizio dei poteri autoritativi della P.A.: la custodia sarebbe stata funzionale al raggiungimento del risultato, ma non per le sue caratteristiche oggettive.

Si sarebbe in definitiva trattato di un’azione risarcitoria non introduttiva di una controversia sull’esercizio del potere pubblico, che intendeva invece denunciare un comportamento privo dei connotati dell’autoritarietà. 2) Mediante la seconda censura, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia su un motivo di appello, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c: la Corte d’appello non avrebbe confutato il motivo di gravame per il quale, nonostante la mancata impugnazione del contratto per vizio del consenso, non sarebbe stato precluso ai ricorrenti di domandare la ripetizione d’indebito avanti il giudice ordinario. 3.1) Va preliminarmente chiarito che l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite" (Sez.

U., n. 1599 del 19 gennaio 2022).

Nel caso di specie, è stato dedotta l’illiceità di un comportamento materiale della [OSCURATO:PERSONA] e, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario può dirsi consolidata, in base alla giurisprudenza di questa Suprema Corte a sezioni unite (Sez.

U, n. 23436 del 27 luglio 2022; Sez.

U., n. 16848 del 4 ottobre 2012).

La questione, dunque, può essere trattata dalla sezione semplice. 3.2) Venendo all’esame del primo motivo, la Corte ne rileva la fondatezza perché q uello lamentato dai ricorrenti è indubbiamente un comportamento materiale della [OSCURATO:PERSONA].

E’ pacifico infatti che, al fine della cartolarizzazione degli immobili già appartenenti allo Stato ed agli Enti pubblici, fosse stato promosso un sondaggio volto a individuare la volontà dei conduttori circa l’intenzione di acquisire i locali abitati.

A tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli-registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti .

Il ma ncato reperimento di tali fogli-registro presso la sede dell’Ente ha determinato l’impossibilità dei richiedenti di accedere all’ulteriore abbattimento del prezzo. 3.3) Una volta preso atto che la domanda di risarcimento del danno o di ripetizione d’indebito era motivata da un comportamento asseritamente negligente dell’Amministrazione nella custodia e conservazione dei predetti documenti, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità. 3.4) Invero, perfino in tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato circa la correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo (Sez.

U., n. 13595 del 29 aprile 2022).

Tale principio vale dunque a maggior ragione nella fattispecie, in cui viene invocato l'accertamento, non della legittimità del contratto ex sé, ma della responsabilità civile della P.A. legata ad un comportamento materiale nell’ambito di un’attività vincolata, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere o di un’attività discrezionale dell’amministrazione (Sez.

U., n. 28979 del 17 dicembre 2020; Sez.

U., n. 12640 del 13 maggio 2019).

Il secondo motivo restalogicamente assorbito.

Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra espost i regolando, all’esito, le spese di questo giudizio.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34740/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2299/2017 depositata il18/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio l’I.N.P.S. ([OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]) e S.C.I.P. ([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. davanti alTribunale di Venezia, assumendo di essere conduttori di immobili poi acquistati nell’esercizio del diritto di prelazione, ma ad un prezzo che non aveva tenuto conto dell’ulteriore abbattimento, dovuto per effetto dell’art. 3 comma 20 legge n. 410/2004. Chiedevano pertanto la ripetizione di quanto pagato in eccedenza o, in via subordinata, il risarcimento dei danni per l’omessa custodia dei documenti contenenti la manifestazione di volontà concernente l’opzione di acquisto al prezzo più conveniente. Nella resistenza della controparte, il giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, stante la competenza del giudice amministrativo. Su gravame dei soccombenti, con sentenza n. 2299, depositata il 18 ottobre 2017, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione. Il giudice di secondo grado sosteneva che l’Istituto previdenziale si sarebbe determinato a vendere ad un prezzo prestabilito ed accettato ex adverso, sicché, non vertendosi nell’ambito di un mancato rispetto dei diritti soggettivi di opzione e prelazione ma vertendo la causa nel campo di un interesse legittimo alla corretta determinazione del prezzo, la delibazione anche dell’eventuale responsabilità per la mancata custodia dei documenti riguardanti l’abbattimento del prezzo sarebbe stata attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione delle norme sul riparto di giurisdizione, artt. 3 n. 1034/1971, 7 D. Lgs. n. 104/2010 e 2 l. n. 2248/1865 all. E, ai sensi dell’art. 360 n. 1) c.p.c., nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che la responsabilità extra contrattuale per l’omessa custodia dei documenti prodromici all’offerta appartenesse alla giurisdizione amministrativa, laddove tale mancanza non si sarebbe in realtà tradotta in alcun esercizio di potestà pubblicistica, ma avrebbe riguardato solo un mero comportamento materiale, che aveva generato un danno patrimoniale in capoagli acquirenti. Nella specie, a dire dei riorrenti, sarebbe dunque mancato il collegamento della condotta censurata con l’esercizio dei poteri autoritativi della P.A.: la custodia sarebbe stata funzionale al raggiungimento del risultato, ma non per le sue caratteristiche oggettive. Si sarebbe in definitiva trattato di un’azione risarcitoria non introduttiva di una controversia sull’esercizio del potere pubblico, che intendeva invece denunciare un comportamento privo dei connotati dell’autoritarietà. 2) Mediante la seconda censura, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia su un motivo di appello, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c: la Corte d’appello non avrebbe confutato il motivo di gravame per il quale, nonostante la mancata impugnazione del contratto per vizio del consenso, non sarebbe stato precluso ai ricorrenti di domandare la ripetizione d’indebito avanti il giudice ordinario. 3.1) Va preliminarmente chiarito che l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite" (Sez. U., n. 1599 del 19 gennaio 2022). Nel caso di specie, è stato dedotta l’illiceità di un comportamento materiale della [OSCURATO:PERSONA] e, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario può dirsi consolidata, in base alla giurisprudenza di questa Suprema Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 23436 del 27 luglio 2022; Sez. U., n. 16848 del 4 ottobre 2012). La questione, dunque, può essere trattata dalla sezione semplice. 3.2) Venendo all’esame del primo motivo, la Corte ne rileva la fondatezza perché q uello lamentato dai ricorrenti è indubbiamente un comportamento materiale della [OSCURATO:PERSONA]. E’ pacifico infatti che, al fine della cartolarizzazione degli immobili già appartenenti allo Stato ed agli Enti pubblici, fosse stato promosso un sondaggio volto a individuare la volontà dei conduttori circa l’intenzione di acquisire i locali abitati. A tale sondaggio era legata la previsione di un abbattimento ulteriore del prezzo, mediante un assenso che gli inquilini avrebbero dovuto manifestare attraverso una dichiarazione contenuta nei fogli-registro, poi consegnati dai portieri di ciascuno stabile agli uffici competenti . Il ma ncato reperimento di tali fogli-registro presso la sede dell’Ente ha determinato l’impossibilità dei richiedenti di accedere all’ulteriore abbattimento del prezzo. 3.3) Una volta preso atto che la domanda di risarcimento del danno o di ripetizione d’indebito era motivata da un comportamento asseritamente negligente dell’Amministrazione nella custodia e conservazione dei predetti documenti, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità. 3.4) Invero, perfino in tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento del privato circa la correttezza dell'azione amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale - in cui la P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico - che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria, al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l'aggiudicazione definitiva, cui segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione e che la "causa petendi" si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo (Sez. U., n. 13595 del 29 aprile 2022). Tale principio vale dunque a maggior ragione nella fattispecie, in cui viene invocato l'accertamento, non della legittimità del contratto ex sé, ma della responsabilità civile della P.A. legata ad un comportamento materiale nell’ambito di un’attività vincolata, non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere o di un’attività discrezionale dell’amministrazione (Sez. U., n. 28979 del 17 dicembre 2020; Sez. U., n. 12640 del 13 maggio 2019). Il secondo motivo restalogicamente assorbito. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra espost i regolando, all’esito, le spese di questo giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia a
Sentenza Cassazione n. 11818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris