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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 19309/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata in atti;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha conclusoassociandosi alle richieste del Pubblico Ministero e riportandosi alla comparsa conclusionalee alla nota spese depositate in atti;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 13/03/2025, la Corte di appello di Trieste ha confermato lasentenza del Tribunale di Pordenone che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cuiall’art. 432 e 337 cod. pen., unificati dalla continuazione, concesse le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno e un mese di reclusione.Il 05/09/2018 sul convoglio EN 237 diretto da Tarvisio a [OSCURATO:PERSONA] era statoindividuato dal capotreno [OSCURATO:PERSONA], perché segnalato come soggetto già fermato perfurti commessi su altri treni, e per questo aveva tentato la fuga.Giunto al passaggio intercomunicante tra la quarta e la quinta carrozza, mentreinseguiva l’imputato, il capo treno aveva notato che lo stesso era stato manomessosollevando entrambe le pedane.

Il capotreno era riuscito con difficoltà a passare e avevaaffidato a due addetti il compito di sorvegliarlo per evitare infortuni ai passeggeri ignari.[OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dall’alloggiamento un martelletto frangivetro e lo avevaagitato minacciosamente verso il capotreno che continuava ad inseguirlo per poi lanciarloverso di lui mentre gli correva incontro.[OSCURATO:PERSONA] per evitare l’impatto lo aveva fatto passare, scansandosi, e mentre il trenorallentava fino a fermarsi [OSCURATO:PERSONA] ne approfittava per allontanarsi lungo i binari.Il macchinista aveva fermato il convoglio perché aveva avvertito un’anomalia delmeccanismo frenante; il capotreno aveva poi constatato che erano state manomesse duevalvole del sistema pneumatico di frenatura e del sistema pneumatico di apertura delleporte, posizionate sotto le pedane sollevate dall’imputato.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 420-ter e 178 lett. c)cod. proc.pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.La Corte di appello aveva erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza diprimo grado per omesso avviso del rinvio dell’udienza dell’08/04/2022, disposto per legittimoimpedimento dell’imputato.

Secondo la Corte territoriale l’avviso non era necessario perchél’imputato assente era rappresentato dal difensore e comunque l’eccezione avrebbe dovutoessere sollevata tempestivamente trattandosi di nullità a regime intermedio ai sensi dell’art.182 cod. proc. pen.La difesa invece sosteneva che l’avviso era imposto dall’art. 420-ter cod. proc. pen. eche comunque l’eccezione era stata sollevata all’udienza successiva e non avrebbe potutoessere sollevata nella stessa udienza visto che dopo il disposto rinvio il verbale era statochiuso.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 432, comma 1, cod. pen. inrelazione a quanto disposto dall’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e difetto dimotivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per tale reato per manifesta illogicità dellamotivazione in relazione a quanto disposto dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.L’illecito di attentato alla sicurezza dei trasporti è di pericolo concreto e il fatto chesubito dopo il sollevamento della passerella da parte dell’imputato il capotreno aveva fattosorvegliare il passaggio da due addetti aveva impedito che in un qualsivoglia momento sifosse creato il rischio di precipitazione dei passeggeri.Né vi sarebbe prova che la chiusura del sistema frenante delle ruote dei vagoni di codaabbia generato il rischio di deragliamento.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del diritto alla prova per lamancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., poichéla Corte triestina aveva escluso l’utilità della perizia chiesta dalla difesa per verificare lasussistenza effettiva di un pericolo di incendio dall’azionamento da parte dell’imputato delsistema frenante delle ruote delle carrozze posteriori al convoglio.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 337 e 393-bis cod. pen. inrelazione a quanto dispone l’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.L’inseguimento dell’imputato da parte del capotreno era illegittimo perché motivato dalsolo sospetto della presenza di un soggetto dedito ai furti, sicché [OSCURATO:PERSONA] stava subendoun atto arbitrario.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

La partecivile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il difensore dell'imputato ha insitito nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

E’ infondato il primo motivo che censura la sentenza della Corte territoriale laddovenon ha accolto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, che si sarebbe prodottain seguito all’omesso avviso all’imputato del rinvio dell’udienza dell’08/04/2022, disposto perlegittimo impedimento dello stesso imputato.La difesa sostiene che sarebbe stato violato l’art. 420-ter cod. proc. che prevedeespressamente tale adempimento e che la relativa eccezione era stata proposta daldifensore tempestivamente, cioè all’udienza successiva, poiché non si sarebbe potutasollevare dopo la chiusura del verbale dell’udienza in cui era stato disposto il rinvio.Tuttavia l’art. 420-ter cod. proc. pen. prevede l’obbligo di avviso per l’imputatolegittimamente impedito, ma con riferimento all’ipotesi in cui l’avviso di fissazione della primaudienza sia stato ritualmente notificato e l’imputato, dopo avere avuto conoscenza legaledella data di udienza, abbia allegato prova di non poter presenziare, prima dell’accertamentodella costituzione delle parti.L'art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen. dispone, infatti, che il giudice procedenell'assenza dell'imputato quando questi non compaia all'udienza ovvero se questi rinunci acomparirvi ancorché impedito; poi, al comma 4, prevede che, «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore».L'art. 420-ter cod. proc. pen. dispone che l'udienza sia rinviata quando risulti chel'imputato sia assolutamente impossibilitato a comparire per forza maggiore o caso fortuitoovvero perché legittimamente impedito.Sono queste le ipotesi nelle quali si stabilisce espressamente che il rinvio deve esserecomunicato all'imputato.L'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen, dispone che «in ogni caso la letturadell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloroche sono o devono considerarsi presenti»Alla luce di queste coordinate va quindi rilevato che, quando è stato addotto il legittimoimpedimento dell’imputato, di costui era stata già dichiarata legittimamente l’assenza e ildifensore presente lo rappresentava ad ogni effetto di legge, ricevendo per il suorappresentato gli avvisi contenuti nell’ordinanza letta in udienza.Alla lettura dell’ordinanza che disponeva il rinvio senza mandare di dare avvisoall’imputato, ma dando avviso alle sole parti presenti, ha assistito il difensore che, ai sensidell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe potuto peraltro formulare qualsivogliaeccezione.In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessanotifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità diordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cuiagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo siastata ritualmente notificata la citazione a giudizio. (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia,Rv. 287874 - 01)Non può nemmeno condividersi la deduzione del ricorrente laddove rappresenta che almomento della lettura la nullità non poteva essere eccepita perché in quel momento venivachiuso il verbale e che in ogni caso il vizio si sarebbe evidenziato solo alla successivaudienza dopo avere avuto contezza del fatto che l’ordinanza non è stata notificata.E infatti, per un verso, deve ribadirsi che il preteso vizio si realizza alla letturadell’ordinanza che dà avviso alle parti presenti e non dispone la comunicazione all’imputatoassente (la violazione processuale, infondatamente ritenuta dalla difesa, sarebbe proprioquesta e un eventuale successiva notifica, nonostante quanto statuito dal giudice, seguendola prospettiva del difensore, al più potrebbe considerarsi un adempimento sanante); per altroverso non si può invocare la chiusura del verbale come fatto processuale impeditivo dellaformulazione dell’eccezione, visto che le parti processuali presenti possono ben opporsi allachiusura del verbale e chiedere l’attestazione di una propria eccezione.3.

E’ parimenti infondato il secondo motivo che lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 432, comma 1, cod.pen., perché non sarebbe stato accertato, come richiesto dalla fattispecie tipica, un pericoloconcreto alla sicurezza dei trasporti.Le sentenze di merito con conforme statuizione hanno accertato in punto di fatto che lamanomissione della passerella, operata dall’imputato per sottrarsi ai controlli, aveva creatoun pericolo concreto già per il capotreno che lo inseguiva e che aveva dovuto transitarvi condifficoltà e rischio per la propria incolumità personale e che la sussistenza del pericolo ècomprovata dalla necessità di stabile vigilanza da parte di ben due addetti, che egli avevadovuto disporre per garantire la prosecuzione della marcia senza ulteriori rischi, mentreaveva tentato ancora di raggiungere e identificare l’imputato.Quanto alle altre manomissioni del sistema frenante il pericolo è stato dedottodall’anomalia di funzionamento rilevata dal macchinista che per questo motivo aveva decisodi rallentare sino a fermare il convoglio.Questi elementi, adeguatamente evidenziati e valorizzati dai giudici di merito, dannoconto in modo logico e pertinente della sussistenza degli elementi costitutivi del delittod'attentato alla sicurezza dei trasporti, visto che la giurisprudenza di legittimità pacificamentelo ravvisa nell’ipotesi del tutto assimilabile della «condotta di chi, per facilitarsi la fuga da untreno dove aveva perpetrato dei furti, chiude i rubinetti di conduzione dell'aria compressa chealimenta l'apparato frenante delle carrozze, obbligando in tal modo i macchinisti ad azionareil freno d'emergenza e far proseguire la marcia del convoglio a bassa velocità fino alla piùvicina stazione, atteso che tale condotta determina una situazione gravemente econcretamente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori» (Sez. 4, n. 45499del 14/10/2008, Lettieri, Rv. 241906 - 01).

Non sussistono, dunque, i vizi denunciati colsecondo motivo di ricorso.4.

E’ invece inammissibile il terzo motivo con il quale si lamenta la violazione del dirittoalla prova per la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1 lett. d), cod.proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria per losvolgimento di perizia utile a verificare la sussistenza effettiva di un pericolo di incendiodall’azionamento da parte dell’imputato del sistema frenante delle ruote delle carrozzeposteriori al convoglio.E’ noto che «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione allacorrettezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sullarichiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanzadell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenutoesplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01;sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv.237689-01).In particolare «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale inappello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa dellamotivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per unacompiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-01).La perizia sul sistema frenante è stata stimata del tutto superflua alla luce della logicaricostruzione della sentenza impugnata, che ha messo in evidenza la sussistenza delpericolo, come prospettiva di rischio ex ante doverosamente rilevabile dagli operatoriresponsabili del servizio di trasporto, i quali, altrettanto doverosamente riscontrando unadisfunzione determinata dalla manomissione operata dall’imputato, hanno fermato il mezzo eavviato gli opportuni controlli.5.

Del pari inammissibile perché palesemente infondato è infine l’ultimo motivo chededuce violazione degli artt. 337 e 393-bis cod. pen. con riguardo alla condotta di resistenzaa pubblico ufficiale.La minaccia e il lancio del martelletto frangivetro sono avvenuti, per quanto accertato insede di merito, quando già il capotreno aveva constatato la condotta di cui all’art. 432,comma 1, cod. pen. eseguita dall’imputato, che da quel momento non era un merosospettato ma un soggetto da identificare per avere manomesso il passaggiointercomunicante tra due carrozze.L’affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale il pubblico ufficiale avrebbe agitoillegittimamente, mosso da mere illazioni, è del tutto eccentrica rispetto alle inequivocherisultanze, non contestate, di cui dà conto la sentenza impugnata.6.

Il ricorso è pertanto complessivamente infondato e va quindi respinto conconseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione dellespese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo secondo la notadepositata.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile trenord s.r.l. che liquida in complessivi euro 3,167,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata in atti;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha conclusoassociandosi alle richieste del Pubblico Ministero e riportandosi alla comparsa conclusionalee alla nota spese depositate in atti;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13/03/2025, la Corte di appello di Trieste ha confermato lasentenza del Tribunale di Pordenone che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cuiall’art. 432 e 337 cod. pen., unificati dalla continuazione, concesse le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno e un mese di reclusione.Il 05/09/2018 sul convoglio EN 237 diretto da Tarvisio a [OSCURATO:PERSONA] era statoindividuato dal capotreno [OSCURATO:PERSONA], perché segnalato come soggetto già fermato perfurti commessi su altri treni, e per questo aveva tentato la fuga.Giunto al passaggio intercomunicante tra la quarta e la quinta carrozza, mentreinseguiva l’imputato, il capo treno aveva notato che lo stesso era stato manomessosollevando entrambe le pedane. Il capotreno era riuscito con difficoltà a passare e avevaaffidato a due addetti il compito di sorvegliarlo per evitare infortuni ai passeggeri ignari.[OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dall’alloggiamento un martelletto frangivetro e lo avevaagitato minacciosamente verso il capotreno che continuava ad inseguirlo per poi lanciarloverso di lui mentre gli correva incontro.[OSCURATO:PERSONA] per evitare l’impatto lo aveva fatto passare, scansandosi, e mentre il trenorallentava fino a fermarsi [OSCURATO:PERSONA] ne approfittava per allontanarsi lungo i binari.Il macchinista aveva fermato il convoglio perché aveva avvertito un’anomalia delmeccanismo frenante; il capotreno aveva poi constatato che erano state manomesse duevalvole del sistema pneumatico di frenatura e del sistema pneumatico di apertura delleporte, posizionate sotto le pedane sollevate dall’imputato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 420-ter e 178 lett. c)cod. proc.pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.La Corte di appello aveva erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza diprimo grado per omesso avviso del rinvio dell’udienza dell’08/04/2022, disposto per legittimoimpedimento dell’imputato. Secondo la Corte territoriale l’avviso non era necessario perchél’imputato assente era rappresentato dal difensore e comunque l’eccezione avrebbe dovutoessere sollevata tempestivamente trattandosi di nullità a regime intermedio ai sensi dell’art.182 cod. proc. pen.La difesa invece sosteneva che l’avviso era imposto dall’art. 420-ter cod. proc. pen. eche comunque l’eccezione era stata sollevata all’udienza successiva e non avrebbe potutoessere sollevata nella stessa udienza visto che dopo il disposto rinvio il verbale era statochiuso.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 432, comma 1, cod. pen. inrelazione a quanto disposto dall’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e difetto dimotivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per tale reato per manifesta illogicità dellamotivazione in relazione a quanto disposto dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.L’illecito di attentato alla sicurezza dei trasporti è di pericolo concreto e il fatto chesubito dopo il sollevamento della passerella da parte dell’imputato il capotreno aveva fattosorvegliare il passaggio da due addetti aveva impedito che in un qualsivoglia momento sifosse creato il rischio di precipitazione dei passeggeri.Né vi sarebbe prova che la chiusura del sistema frenante delle ruote dei vagoni di codaabbia generato il rischio di deragliamento.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del diritto alla prova per lamancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., poichéla Corte triestina aveva escluso l’utilità della perizia chiesta dalla difesa per verificare lasussistenza effettiva di un pericolo di incendio dall’azionamento da parte dell’imputato delsistema frenante delle ruote delle carrozze posteriori al convoglio.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 337 e 393-bis cod. pen. inrelazione a quanto dispone l’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.L’inseguimento dell’imputato da parte del capotreno era illegittimo perché motivato dalsolo sospetto della presenza di un soggetto dedito ai furti, sicché [OSCURATO:PERSONA] stava subendoun atto arbitrario.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. La partecivile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Il difensore dell'imputato ha insitito nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. E’ infondato il primo motivo che censura la sentenza della Corte territoriale laddovenon ha accolto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, che si sarebbe prodottain seguito all’omesso avviso all’imputato del rinvio dell’udienza dell’08/04/2022, disposto perlegittimo impedimento dello stesso imputato.La difesa sostiene che sarebbe stato violato l’art. 420-ter cod. proc. che prevedeespressamente tale adempimento e che la relativa eccezione era stata proposta daldifensore tempestivamente, cioè all’udienza successiva, poiché non si sarebbe potutasollevare dopo la chiusura del verbale dell’udienza in cui era stato disposto il rinvio.Tuttavia l’art. 420-ter cod. proc. pen. prevede l’obbligo di avviso per l’imputatolegittimamente impedito, ma con riferimento all’ipotesi in cui l’avviso di fissazione della primaudienza sia stato ritualmente notificato e l’imputato, dopo avere avuto conoscenza legaledella data di udienza, abbia allegato prova di non poter presenziare, prima dell’accertamentodella costituzione delle parti.L'art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen. dispone, infatti, che il giudice procedenell'assenza dell'imputato quando questi non compaia all'udienza ovvero se questi rinunci acomparirvi ancorché impedito; poi, al comma 4, prevede che, «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore».L'art. 420-ter cod. proc. pen. dispone che l'udienza sia rinviata quando risulti chel'imputato sia assolutamente impossibilitato a comparire per forza maggiore o caso fortuitoovvero perché legittimamente impedito.Sono queste le ipotesi nelle quali si stabilisce espressamente che il rinvio deve esserecomunicato all'imputato.L'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen, dispone che «in ogni caso la letturadell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloroche sono o devono considerarsi presenti»Alla luce di queste coordinate va quindi rilevato che, quando è stato addotto il legittimoimpedimento dell’imputato, di costui era stata già dichiarata legittimamente l’assenza e ildifensore presente lo rappresentava ad ogni effetto di legge, ricevendo per il suorappresentato gli avvisi contenuti nell’ordinanza letta in udienza.Alla lettura dell’ordinanza che disponeva il rinvio senza mandare di dare avvisoall’imputato, ma dando avviso alle sole parti presenti, ha assistito il difensore che, ai sensidell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe potuto peraltro formulare qualsivogliaeccezione.In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessanotifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità diordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cuiagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo siastata ritualmente notificata la citazione a giudizio. (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia,Rv. 287874 - 01)Non può nemmeno condividersi la deduzione del ricorrente laddove rappresenta che almomento della lettura la nullità non poteva essere eccepita perché in quel momento venivachiuso il verbale e che in ogni caso il vizio si sarebbe evidenziato solo alla successivaudienza dopo avere avuto contezza del fatto che l’ordinanza non è stata notificata.E infatti, per un verso, deve ribadirsi che il preteso vizio si realizza alla letturadell’ordinanza che dà avviso alle parti presenti e non dispone la comunicazione all’imputatoassente (la violazione processuale, infondatamente ritenuta dalla difesa, sarebbe proprioquesta e un eventuale successiva notifica, nonostante quanto statuito dal giudice, seguendola prospettiva del difensore, al più potrebbe considerarsi un adempimento sanante); per altroverso non si può invocare la chiusura del verbale come fatto processuale impeditivo dellaformulazione dell’eccezione, visto che le parti processuali presenti possono ben opporsi allachiusura del verbale e chiedere l’attestazione di una propria eccezione.3. E’ parimenti infondato il secondo motivo che lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 432, comma 1, cod.pen., perché non sarebbe stato accertato, come richiesto dalla fattispecie tipica, un pericoloconcreto alla sicurezza dei trasporti.Le sentenze di merito con conforme statuizione hanno accertato in punto di fatto che lamanomissione della passerella, operata dall’imputato per sottrarsi ai controlli, aveva creatoun pericolo concreto già per il capotreno che lo inseguiva e che aveva dovuto transitarvi condifficoltà e rischio per la propria incolumità personale e che la sussistenza del pericolo ècomprovata dalla necessità di stabile vigilanza da parte di ben due addetti, che egli avevadovuto disporre per garantire la prosecuzione della marcia senza ulteriori rischi, mentreaveva tentato ancora di raggiungere e identificare l’imputato.Quanto alle altre manomissioni del sistema frenante il pericolo è stato dedottodall’anomalia di funzionamento rilevata dal macchinista che per questo motivo aveva decisodi rallentare sino a fermare il convoglio.Questi elementi, adeguatamente evidenziati e valorizzati dai giudici di merito, dannoconto in modo logico e pertinente della sussistenza degli elementi costitutivi del delittod'attentato alla sicurezza dei trasporti, visto che la giurisprudenza di legittimità pacificamentelo ravvisa nell’ipotesi del tutto assimilabile della «condotta di chi, per facilitarsi la fuga da untreno dove aveva perpetrato dei furti, chiude i rubinetti di conduzione dell'aria compressa chealimenta l'apparato frenante delle carrozze, obbligando in tal modo i macchinisti ad azionareil freno d'emergenza e far proseguire la marcia del convoglio a bassa velocità fino alla piùvicina stazione, atteso che tale condotta determina una situazione gravemente econcretamente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori» (Sez. 4, n. 45499del 14/10/2008, Lettieri, Rv. 241906 - 01). Non sussistono, dunque, i vizi denunciati colsecondo motivo di ricorso.4. E’ invece inammissibile il terzo motivo con il quale si lamenta la violazione del dirittoalla prova per la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1 lett. d), cod.proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria per losvolgimento di perizia utile a verificare la sussistenza effettiva di un pericolo di incendiodall’azionamento da parte dell’imputato del sistema frenante delle ruote delle carrozzeposteriori al convoglio.E’ noto che «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione allacorrettezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sullarichiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanzadell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenutoesplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01;sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv.237689-01).In particolare «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale inappello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa dellamotivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per unacompiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-01).La perizia sul sistema frenante è stata stimata del tutto superflua alla luce della logicaricostruzione della sentenza impugnata, che ha messo in evidenza la sussistenza delpericolo, come prospettiva di rischio ex ante doverosamente rilevabile dagli operatoriresponsabili del servizio di trasporto, i quali, altrettanto doverosamente riscontrando unadisfunzione determinata dalla manomissione operata dall’imputato, hanno fermato il mezzo eavviato gli opportuni controlli.5. Del pari inammissibile perché palesemente infondato è infine l’ultimo motivo chededuce violazione degli artt. 337 e 393-bis cod. pen. con riguardo alla condotta di resistenzaa pubblico ufficiale.La minaccia e il lancio del martelletto frangivetro sono avvenuti, per quanto accertato insede di merito, quando già il capotreno aveva constatato la condotta di cui all’art. 432,comma 1, cod. pen. eseguita dall’imputato, che da quel momento non era un merosospettato ma un soggetto da identificare per avere manomesso il passaggiointercomunicante tra due carrozze.L’affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale il pubblico ufficiale avrebbe agitoillegittimamente, mosso da mere illazioni, è del tutto eccentrica rispetto alle inequivocherisultanze, non contestate, di cui dà conto la sentenza impugnata.6. Il ricorso è pertanto complessivamente infondato e va quindi respinto conconseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione dellespese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo secondo la notadepositata. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile trenord s.r.l. che liquida in complessivi euro 3,167,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris