CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11741/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053S0W8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 37974/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, al di là dei profili relativi alla tempestività del ricorso, inammissibile il motivo relativo alla ammissibilità dell'atto di appello per le ragioni già espresse dalla Corte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ‘Th 1 7 4 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2873/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37974/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053S0W8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 37974/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, al di là dei profili relativi alla tempestività del ricorso, inammissibile il motivo relativo alla ammissibilità dell'atto di appello per le ragioni già espresse dalla Corte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M