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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00570/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 dicembre4Ot che, in riforma della sentenza resa il 7 febbraio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Foggia all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 19 giugno 2019 in Carapelle e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, occultate sotto il pianale alloggio della bombola del gas dell'autovettura sulla quale viaggiava, un'arma da guerra con relativo munizionamento (fucile mitragliatore privo di marca con scatola di munizioni contenente 20 cartucce); b) detenzione di armi clandestine, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, con le medesime modalità di cui al capo a, aveva detenuto tre armi clandestine (un fucile semiautomatico privo di matricola e due pistole semiautomatiche con matricola abrasa); c) detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, perché aveva illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una serie di armi (una pistola semiautomatica, un fucile semiautomatico e un fucile sovrapposto) e munizioni; d) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. peri., perché, al fine di trarne profitto, aveva ricevuto con la consapevolezza della provenienza delittuosa i seguenti beni: i due fucili di cui al capo c, oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le tre armi clandestine di cui al capo b, beni di provenienza illecita; l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; e) possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497 bis cod. pen., perché aveva detenuto, fuori dei casi di uso personale, un documento falso valido per l'espatrio (una carta di identità i contenente i dati anagrafici di [OSCURATO:PERSONA], nato il 10 ottobre 1975 in Manfredonia, e residente a Foggia, [OSCURATO:PERSONA] n. 84, con la foto di Marco /I / Lombardi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 agosto 1976).

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.2.2.

Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire alcuna valida motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatìve della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per te quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità.

Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta; in particolare, nella parte in cui il giudice di merito ha accertato che lo stesso fosse alla guida di un'autovettura di provenienza furtiva, all'interno della quale erano state rinvenute le armi e le munizioni sequestrate.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere ammesso in sede di legittimità.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 dicembre4Ot che, in riforma della sentenza resa il 7 febbraio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Foggia all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 19 giugno 2019 in Carapelle e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, occultate sotto il pianale alloggio della bombola del gas dell'autovettura sulla quale viaggiava, un'arma da guerra con relativo munizionamento (fucile mitragliatore privo di marca con scatola di munizioni contenente 20 cartucce); b) detenzione di armi clandestine, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, con le medesime modalità di cui al capo a, aveva detenuto tre armi clandestine (un fucile semiautomatico privo di matricola e due pistole semiautomatiche con matricola abrasa); c) detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, perché aveva illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una serie di armi (una pistola semiautomatica, un fucile semiautomatico e un fucile sovrapposto) e munizioni; d) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. peri., perché, al fine di trarne profitto, aveva ricevuto con la consapevolezza della provenienza delittuosa i seguenti beni: i due fucili di cui al capo c, oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le tre armi clandestine di cui al capo b, beni di provenienza illecita; l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; e) possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497 bis cod. pen., perché aveva detenuto, fuori dei casi di uso personale, un documento falso valido per l'espatrio (una carta di identità i contenente i dati anagrafici di [OSCURATO:PERSONA], nato il 10 ottobre 1975 in Manfredonia, e residente a Foggia, [OSCURATO:PERSONA] n. 84, con la foto di Marco /I / Lombardi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 agosto 1976). 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.2.2. Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire alcuna valida motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatìve della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per te quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta; in particolare, nella parte in cui il giudice di merito ha accertato che lo stesso fosse alla guida di un'autovettura di provenienza furtiva, all'interno della quale erano state rinvenute le armi e le munizioni sequestrate. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere ammesso in sede di legittimità. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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