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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13132/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~2 le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a tre sentenze esecutive, in essa specificamente indicate.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 125, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione.

In particolare, rileva la difesa che il Tribunale ha rigettato l'istanza senza valutare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui a due sentenze di condanna e in particolare l'omogeneità dei reati (in violazione della legge sugli stupefacenti e aventi ad oggetto lo stesso tipo di sostanza stupefacente, marijuana), commessi a distanza di soli cinque mesi e in città vicine.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza evidenziando non soltanto le diverse modalità dei fatti (quello di cui alla prima sentenza, commesso il 15 giugno 2013, integrante un'attività di intermediazione nell'approvvigionamento di marijuana in favore di terzi che si sviluppava tra Brindisi, Santeramo in Colle e Altamura; quello di cui alla seconda sentenza, commesso il 6 novembre 2013, integrante una detenzione in proprio di marijuana ai fini di una successiva suddivisione in dosi e cessione a chiunque ne facesse richiesta, in aggiunta ad un furto in abitazione di una motozappa e di energia elettrica commesso all'interno della propria abitazione), ma, altresì, in mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine a specifici e concreti elementi indicativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, l'assenza di circostanze evincibili dal tenore delle pronunce in oggetto, indicative della preesistenza di un programma delinquenziale ancorché genericamente ideato, del quale le diverse condotte sarebbero esecuzione, e, infine, l'inidoneità del mero bisogno economico a costituire indice di una programmazione unitaria, e non di una scelta delinquenziale.

La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc.

Eloumari, Rv. 266615).

Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità delle censure difensive che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~2 le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a tre sentenze esecutive, in essa specificamente indicate. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 125, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare, rileva la difesa che il Tribunale ha rigettato l'istanza senza valutare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui a due sentenze di condanna e in particolare l'omogeneità dei reati (in violazione della legge sugli stupefacenti e aventi ad oggetto lo stesso tipo di sostanza stupefacente, marijuana), commessi a distanza di soli cinque mesi e in città vicine. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza evidenziando non soltanto le diverse modalità dei fatti (quello di cui alla prima sentenza, commesso il 15 giugno 2013, integrante un'attività di intermediazione nell'approvvigionamento di marijuana in favore di terzi che si sviluppava tra Brindisi, Santeramo in Colle e Altamura; quello di cui alla seconda sentenza, commesso il 6 novembre 2013, integrante una detenzione in proprio di marijuana ai fini di una successiva suddivisione in dosi e cessione a chiunque ne facesse richiesta, in aggiunta ad un furto in abitazione di una motozappa e di energia elettrica commesso all'interno della propria abitazione), ma, altresì, in mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine a specifici e concreti elementi indicativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, l'assenza di circostanze evincibili dal tenore delle pronunce in oggetto, indicative della preesistenza di un programma delinquenziale ancorché genericamente ideato, del quale le diverse condotte sarebbero esecuzione, e, infine, l'inidoneità del mero bisogno economico a costituire indice di una programmazione unitaria, e non di una scelta delinquenziale. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità delle censure difensive che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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