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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13505/2022

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Adunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 1117-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 1 2, prpggn l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ANTONELLI; - con troricorrente - Avverso la senten a n. 967/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, z1 depositata il 30/0/2018;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTI "I rAIICA ,

1. L'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 967/18, del 30 agosto 2018, del Tribunale di Macerata, che ha accolto l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la procedura esecutiva intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]), consistente in un pignoramento presso terzi, ex art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce che, notificato dalla società Equitalia alla Banca della Provincia di Macerata un pignoramento presso terzi per l'importo complessivo di C

11. Q11 RR7 Q1 il n m irnratn e-rinfnrmnkin neenrez"rinitr • -L .1.

I i 1/4., L,1 1 t- S.-.

I L I I I ¼/I 1.1 LA./ %../ 1 Il ¼ 1 I 1 htl %A %..1 1 I LI

1. MI debitoris", rendendo dichiarazione positiva.

Proponeva, di seguito, opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. il debitore esecutato, lamentando l'omessa notificazione di atti prodromici alla procedura esecutiva, quali l'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 e la cartella di pagamento, nonché l'impignorabilità delle somme staggite, sia perché maturate succeSSiVaniente al ,,pignoramento, .Sia per violaziorle. delle norme sui limiti di pignorabilità della pensione sociale.

Disposta la sospensione del procedimento esecutivo, incardinatosi il giudizio di merito, l'adito giudicante accoglieva l'opposizione.

Esito motivato sul rilievo dell'inesistenza - come tale, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo - della notifica dell'avviso di mora di cui al citato art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, perché eseguito senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. proc. civ., di necessaria applicazione dopo la sentenza n. 366 del 2007 della Corte e.ne+ifs I-7 in r-% e-A 4-r—s4-1--3r-trir.t-i nni-ifir RJLII il-cid-evi i -n -71 l% n n [OSCURATO:PERSONA] l.t..C.1111-1\J.31 1...11 "t-ctri i r•nr-vfernu Le, I VI 11.1 rNi-i di cittadino italiano residente all'estero.

In particolare, nella specie, sarebbe mancata la consegna al Pubblico Ministero di altra copia dell'atto da notificare, perché ne fosse curata la consegna al Ministro degli [OSCURATO:PERSONA], al fine della consegna alla persona del destinatario.

3. Avverso la decisione del Tribunale maceratese ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di quattro motivi.

3.1. I motivi primo e secondo vengono articolati in modo unitario e denunziano - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 3), cod. proc. civ. - nullità della sentenza e/o violazione o falsa ,...,,,11%.A.AL nnlira i n n n rs I i a ri-1- 1 d n i e-nri nre.st- rht n 1\111 i...9 il d.w.[OSCURATO:PERSONA] M I LA.. 1 I L 5...514 • FI I 51 l • 5.. i IO • k-• M I I,. • 5,151 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche nel loro combinato disposto.

Assume, infatti, la ricorrente che il comma 4 del predetto art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e dunque siiccessivo alla citata sentenza n. 1.4.4 del 2007 della Corsa:: costituzionale - si porrebbe, secondo quanto chiarito da questa Corte, come "norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi" (è citata Cass. Sez. 6-5, ord. 22 agosto 2017, n. 20256).

Tale norma, in particolare, prevede che - in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 cod. proc. civ. - la notificazione ai r-nni-rì hien n n in rnci rhnnti i n Ti-n I i a nneca neenrn n in i ri nrinntn %....S./IILIII.Jt.“,-.111 n.1 115111 • Il I .1.1.A..1.115.4 5.4 l.

V 419%..1%.411 effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

È quanto sarebbe accaduto nel caso in esame, dato che l'avviso di intimazione è stato inviato allo ..Splendiani all'indirizzo di re.sidenza estera„ in Dackar, Senegal, mediante raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, come attestato dai timbri postali apposti sulla cartolina della ricevuta di ritorno in atti.

In ogni caso, quantunque si assuma il perfezionamento, per compiuta giacenza, della notifica presso il domicilio di residenza estera, l'odierna ricorrente deduce di aver rinnovato la i i i nrcicen r-acm .1.4 LIMI@ S...

V ...1SJ I Li 'L Li comunale di Francavilla n'Ete, Comune di domicilio fiscale dello Splendiani, in base al principio secondo cui la notifica degli atti tributari va eseguita al domicilio fiscale indicato preventivamente dal contribuente, il quale è tenuto a informare, costantemente, l'ufficio finanziario di eventuali variazioni, potendo esso, altrimenti, eseguire le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale noto. (li i nente, II n rnri-nli LI Li t:lei-1r; n In I a ci inni-ifir-n-iinnn rice eli- I i LA.1 M i I Li 11 4...4 S.I.A2 i i Li iL., I n SA %A LI i 1 LI t.,1 I I S... t..1 4_i 1.41 I I .2 Li I 1...2 eseguita, anch'essa con il rito degli irreperibili, presso il domicilio fiscale del contribuente in Italia.

Infine, la ricorrente - richiamandosi a Cass. Sez.

Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916 - contesta che, nella specie, possa configurarsi un'ipotesi di inesistenza della notificazione.

3.2. Il terzo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - "omesso esame di un fatto discusso e decisivo".

La ricorrente si duole del fatto che, sebbene avesse dedotto di aver regolarmente notificato al debitore sia l'avviso ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1972, sia la cartella di pagamento, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare tali fatti contestati e h-, ncennelenci " ali nrc31 i nnin rn i, fe enr%iinnten I k..11 i S...2 k.‘.1 ISA S.21 Il I questione dell'applicazione necessaria dell'art. 142 cod. proc. civ.".

3.3. Infine, il quarto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. - "nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ".

Si censura la sentenza in quanto nulla riferirebbe "sulle ragioni del ritenuto (per implicito) vizio della notificazione della cartella (tale da imporre la ricerca del suo raggiunto scopo), né, secondariamente, su quelle del non «raggiunto scopo» di detta notifica".

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. [OSCURATO:PERSONA]

5. La sentenza va cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. ritnwen "rw V 11114 LLI, I 111,...

V MI ffir.in" In niiIIii 01‘..1%.1 r1cI nie 11.4 I 1411111.1.4 914411d...1M di merito, per difetto di integrazione de contraddittorio nei confronti del "debítor debítoris", Banca della Provincia di Macerata.

Va, invero, qui ribadito come "il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta", e ciò "per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza" (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01).

Difatti, sul piano sistematico, "il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.).

Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato".

Sul piano della semplicità, invece, si è "affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maru-sinrn II ci ni-nci I I I I i S..

I I I 4.4 I e-h inrcl-7-7n n 4.4 4.. cramrtlie-it-1 ric:11 3., I è 1I 4..

I 4. 4.4 %.4 I %A 4.4 1. 4.0 I I 4.4 I I I I 4.1 k.

I V Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quanto richiamato dall'art. 6 TUE)".

Infine, sul piano della coerenza, si è ritenuto "doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur 1fferm4n40 in teorie. che. non sempre i! terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.).

Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormente r-sr-sr% o- r—s eri nnn e•-n,•-sr- rs I ILICAlJILI f I Itill I G.2.3‘....111-11.1V I I C2911J111... 1JIL1J.L.UI .31-.1

6.2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendo la causa al primo giudice, Tribunale di Macerata.

PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Macerata in persona di diverso magistrato, %Ai e...e a... nen r.h43 n r In li,,, iirin-7innen dcII cnnen I %.1 • 1/4.1 %A I 4 LIMI@ de! nrnenntn e-1h arli-7in 1.11 ¼ .2 I di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Adunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 1117-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 1 2, prpggn l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ANTONELLI; - con troricorrente - Avverso la senten a n. 967/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, z1 depositata il 30/0/2018;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTI "I rAIICA , 1. L'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 967/18, del 30 agosto 2018, del Tribunale di Macerata, che ha accolto l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la procedura esecutiva intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]), consistente in un pignoramento presso terzi, ex art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce che, notificato dalla società Equitalia alla Banca della Provincia di Macerata un pignoramento presso terzi per l'importo complessivo di C 11. Q11 RR7 Q1 il n m irnratn e-rinfnrmnkin neenrez"rinitr • -L .1. I i 1/4., L,1 1 t- S.-. I L I I I ¼/I 1.1 LA./ %../ 1 Il ¼ 1 I 1 htl %A %..1 1 I LI 1. MI debitoris", rendendo dichiarazione positiva. Proponeva, di seguito, opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. il debitore esecutato, lamentando l'omessa notificazione di atti prodromici alla procedura esecutiva, quali l'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 e la cartella di pagamento, nonché l'impignorabilità delle somme staggite, sia perché maturate succeSSiVaniente al ,,pignoramento, .Sia per violaziorle. delle norme sui limiti di pignorabilità della pensione sociale. Disposta la sospensione del procedimento esecutivo, incardinatosi il giudizio di merito, l'adito giudicante accoglieva l'opposizione. Esito motivato sul rilievo dell'inesistenza - come tale, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo - della notifica dell'avviso di mora di cui al citato art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, perché eseguito senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. proc. civ., di necessaria applicazione dopo la sentenza n. 366 del 2007 della Corte e.ne+ifs I-7 in r-% e-A 4-r—s4-1--3r-trir.t-i nni-ifir RJLII il-cid-evi i -n -71 l% n n [OSCURATO:PERSONA] l.t..C.1111-1\J.31 1...11 "t-ctri i r•nr-vfernu Le, I VI 11.1 rNi-i di cittadino italiano residente all'estero. In particolare, nella specie, sarebbe mancata la consegna al Pubblico Ministero di altra copia dell'atto da notificare, perché ne fosse curata la consegna al Ministro degli [OSCURATO:PERSONA], al fine della consegna alla persona del destinatario. 3. Avverso la decisione del Tribunale maceratese ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di quattro motivi. 3.1. I motivi primo e secondo vengono articolati in modo unitario e denunziano - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 3), cod. proc. civ. - nullità della sentenza e/o violazione o falsa ,...,,,11%.A.AL nnlira i n n n rs I i a ri-1- 1 d n i e-nri nre.st- rht n 1\111 i...9 il d.w.[OSCURATO:PERSONA] M I LA.. 1 I L 5...514 • FI I 51 l • 5.. i IO • k-• M I I,. • 5,151 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche nel loro combinato disposto. Assume, infatti, la ricorrente che il comma 4 del predetto art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e dunque siiccessivo alla citata sentenza n. 1.4.4 del 2007 della Corsa:: costituzionale - si porrebbe, secondo quanto chiarito da questa Corte, come "norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi" (è citata Cass. Sez. 6-5, ord. 22 agosto 2017, n. 20256). Tale norma, in particolare, prevede che - in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 cod. proc. civ. - la notificazione ai r-nni-rì hien n n in rnci rhnnti i n Ti-n I i a nneca neenrn n in i ri nrinntn %....S./IILIII.Jt.“,-.111 n.1 115111 • Il I .1.1.A..1.115.4 5.4 l. V 419%..1%.411 effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È quanto sarebbe accaduto nel caso in esame, dato che l'avviso di intimazione è stato inviato allo ..Splendiani all'indirizzo di re.sidenza estera„ in Dackar, Senegal, mediante raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, come attestato dai timbri postali apposti sulla cartolina della ricevuta di ritorno in atti. In ogni caso, quantunque si assuma il perfezionamento, per compiuta giacenza, della notifica presso il domicilio di residenza estera, l'odierna ricorrente deduce di aver rinnovato la i i i nrcicen r-acm .1.4 LIMI@ S... V ...1SJ I Li 'L Li comunale di Francavilla n'Ete, Comune di domicilio fiscale dello Splendiani, in base al principio secondo cui la notifica degli atti tributari va eseguita al domicilio fiscale indicato preventivamente dal contribuente, il quale è tenuto a informare, costantemente, l'ufficio finanziario di eventuali variazioni, potendo esso, altrimenti, eseguire le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale noto. (li i nente, II n rnri-nli LI Li t:lei-1r; n In I a ci inni-ifir-n-iinnn rice eli- I i LA.1 M i I Li 11 4...4 S.I.A2 i i Li iL., I n SA %A LI i 1 LI t.,1 I I S... t..1 4_i 1.41 I I .2 Li I 1...2 eseguita, anch'essa con il rito degli irreperibili, presso il domicilio fiscale del contribuente in Italia. Infine, la ricorrente - richiamandosi a Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916 - contesta che, nella specie, possa configurarsi un'ipotesi di inesistenza della notificazione. 3.2. Il terzo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - "omesso esame di un fatto discusso e decisivo". La ricorrente si duole del fatto che, sebbene avesse dedotto di aver regolarmente notificato al debitore sia l'avviso ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1972, sia la cartella di pagamento, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare tali fatti contestati e h-, ncennelenci " ali nrc31 i nnin rn i, fe enr%iinnten I k..11 i S...2 k.‘.1 ISA S.21 Il I questione dell'applicazione necessaria dell'art. 142 cod. proc. civ.". 3.3. Infine, il quarto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. - "nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ". Si censura la sentenza in quanto nulla riferirebbe "sulle ragioni del ritenuto (per implicito) vizio della notificazione della cartella (tale da imporre la ricerca del suo raggiunto scopo), né, secondariamente, su quelle del non «raggiunto scopo» di detta notifica". 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. [OSCURATO:PERSONA] 5. La sentenza va cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. ritnwen "rw V 11114 LLI, I 111,... V MI ffir.in" In niiIIii 01‘..1%.1 r1cI nie 11.4 I 1411111.1.4 914411d...1M di merito, per difetto di integrazione de contraddittorio nei confronti del "debítor debítoris", Banca della Provincia di Macerata. Va, invero, qui ribadito come "il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta", e ciò "per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza" (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01). Difatti, sul piano sistematico, "il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato". Sul piano della semplicità, invece, si è "affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maru-sinrn II ci ni-nci I I I I i S.. I I I 4.4 I e-h inrcl-7-7n n 4.4 4.. cramrtlie-it-1 ric:11 3., I è 1I 4.. I 4. 4.4 %.4 I %A 4.4 1. 4.0 I I 4.4 I I I I 4.1 k. I V Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quanto richiamato dall'art. 6 TUE)". Infine, sul piano della coerenza, si è ritenuto "doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur 1fferm4n40 in teorie. che. non sempre i! terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.). Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormente r-sr-sr% o- r—s eri nnn e•-n,•-sr- rs I ILICAlJILI f I Itill I G.2.3‘....111-11.1V I I C2911J111... 1JIL1J.L.UI .31-.1 6.2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendo la causa al primo giudice, Tribunale di Macerata. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Macerata in persona di diverso magistrato, %Ai e...e a... nen r.h43 n r In li,,, iirin-7innen dcII cnnen I %.1 • 1/4.1 %A I 4 LIMI@ de! nrnenntn e-1h arli-7in 1.11 ¼ .2 I di legitt