CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del fatto nel reato di minaccia (primo motivo) e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); considerato che, anche a voler prescindere della natura meramente reiterativa delle censure difensive, il primo motivo risulta manifestamente infondato alla luce della motivata idoneità della minaccia a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (pag. 3 sentenza impugnata); considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si è correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi alla mitigazione sanzionatoria (le modalità del comportamento, i precedenti del ricorrente e la sua negativa personalità); rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso