CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 10469/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17878/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via C ola di R ienzo , n. 297, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), che lo rappresenta e difende con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di M essina n. 159/2021 depositata il 22/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 159/2021 del 22 marzo 2021, con cui la Corte d’Appello di Messina, in totale riforma della sentenza del 29 giugno 2017 del Tribunale di Messina, rigettava la domanda di essa Casa di Riposo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla allora convenuta, poi nelle more deceduta, [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la falsità della scrittura privata, integrativa del contratto di locazione stipulato tra le parti, in possesso della Casa di Cura, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa in cui si limita a richiamare le conclusioni. Considerato che 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 223 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. - nullità del procedimento di primo grado di querela di falso per omissione procedurale -violazione dell’art. 223 cod. proc. civ.”. Lamenta che il procedimento previsto dall’art. 223 cod. proc. civ. è stato rispettato soltanto in relazione al documento prodotto da parte attrice in primo grado (oggi ricorrente) ed in via riconvenzionale impugnato di falso dalla controparte, non anche in ordine al documento prodotto da parte convenuta in primo grado (oggi resistente) ed impugnato di falso in via principale da essa parte odierna ricorrente, dato che, in tale ultimo caso, non è stato redatto il processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere ed il giudice ha unicamente disposto la custodia del documento in cassaforte. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3) cod. proc. civ. - nullità della relazione di ctu in quanto non è stata data comunicazione al p.m., parte necessaria, dell’inizio delle operazioni peritali . Lamenta l’omesso rilievo, da parte della corte di merito, del fatto che il consulente nominato nel procedimento di querela di falso abbia omesso di dare comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali al PM, parte necessaria, con violazione del principio del contraddittorio e conseguente nullità della relazione peritale, ritualmente eccepita da essa [OSCURATO:PERSONA] alla prima udienza successiva al deposito della relazione peritale medesima. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3) cod. proc. civ. - inammissibilità dell’appello”. Lamenta che la corte territoriale ha omesso di dichiarare inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sebbene carente dei requisiti previsti dall’art. 342 cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 5 cod. proc. civ.)”. Lamenta espressamente che il “punto focale dell’odierna controversia non riguarda la diversità del testo delle due pagine della scrittura in possesso della casa di riposo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (punti su cui invece la Corte d’appello concentra la propria decisione)” e che invece “il fulcro della questione coincide nel capire “chi”, tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], abbia presentato una scrittura falsa al fine di danneggiare la controparte”. 5. Il primo motivo è inammissibile. Quanto ivi dedotto non tiene infatti conto del consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo cui sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia (Cass., 23/12/2003, n. 19727; Cass. 16/05/1990, n. 4236; Cass., 07/03/1984, n. 1593) 6. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo, e deve pertanto essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, dalla parte interessata, al cui difensore, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, dell’avvenuto deposito. (Cass., n. 3340 del 18/04/1997, n. 3340; Cass., 08/04/2010, n. 8347). Con il motivo in scrutinio, dunque, la ricorrente lamenta una pretesa violazione della quale si potrebbe dolere solo il Pubblico Ministero. La motivazione della sentenza è peraltro conforme all’orientamento di questa Corte, sia là dove si afferma che “in tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna” (Cass., 20/10/108, n. 27402), sia là dove statuisce che l’integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice "a quo" non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma soltanto in quelle nelle quali egli sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lo stesso avrebbe potuto proporre o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), mentre nelle altre ipotesi le funzioni di Pubblico Ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il Procuratore Generale presso il giudice "ad quem," e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo a norma degli artt. 71 c.p.c. e, per il giudizio di cassazione, dell'art. 137 disp. att. cod. proc. civ. (Cass., 02/02/2022, n. 3252). 7. Il terzo motivo è inammissibile. La censura è infatti dedotta in maniera del tutto generica ed apodittica, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così Cass., 04/02/2022, n. 3612; v. anche Cass., 07/06/2023, n. 16028; Cass., 06/09/2021, n. 24048). 8. Il quarto motivo è inammissibile. Deduce il paradigma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. non più vigente, ed anche se lo si leggesse come deduttivo di quello attuale, lo dedurrebbe senza rispettare i criteri di cui a Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, risolvendosi in una sollecitazione a rivalutare quaestiones facti , rivalutazione preclusa in sede di legittimità. 9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi. 10. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in e uro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co