CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04661/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 16 giugno 2022, di conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di truffa (capo a), di sostituzione di persona [capi b) ed e)] e di falso di cui agli artt. 482 e 489 cod. pen. (capo c) [fatti di cui ai capi a), b) e c) commessi in data 23/09/2015; fatto di cui al capo e) commesso in data 29/10/2015]; - con memoria in data 4 gennaio 2023, il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, chiedendo la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado; considerato che: - il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., è conclamatamente generico, in quanto articolato senza tener conto che le invocate circostanze gli erano state concesse già in primo grado (cfr. pag. 5, secondo capoverso, e 6, quinto capoverso, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio della motivazione in punto di determinazione della pena, oltre che replicare la medesima genericità del corrispondente motivo di gravame, non è consentito in questa sede ed è comunque manifestamente infondato, vuoi perché all'operazione censurata si è provveduto valorizzando la pluralità dei fatti commessi, le loro modalità di realizzazione (indicative di un dolo particolarmente intenso) ed i precedenti penali dell'imputato, vuoi perché, per costante giurisprudenza di legittimità, non è necessario, onde soddisfare l'obbligo della motivazione sulla pena, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, come nel caso di specie ( cfr. pag. 6, ultimo capoverso, della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che nulla è dovuto alla parte civile per la difesa nel grado, non avendo ella interesse ad interloquire sulle censure formulate esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglier