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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43209/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato), atteso che questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge per la determinazione della pena, non è tenuto, se la pena da infliggere non è molto superiore al minimo edittale, a prendere in esame tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e in tale ipotesi, non potendo il potere discrezionale trasformarsi in arbitrio, è sufficiente la indicazione delle circostanze che hanno indotto il giudice a determinare la misura della pena, mentre l'omesso esame degli altri elementi non prova che di essi non è stato tenuto conto, ma sta a significare che sono stati implicitamente disattesi, perché irrilevanti o svalutati dalle altre circostanze ritenute prevalenti (ex multiis, Sez. 6, n. 1352 del 23/10/1968, Monaco, Rv. 109946); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato), atteso che questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge per la determinazione della pena, non è tenuto, se la pena da infliggere non è molto superiore al minimo edittale, a prendere in esame tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e in tale ipotesi, non potendo il potere discrezionale trasformarsi in arbitrio, è sufficiente la indicazione delle circostanze che hanno indotto il giudice a determinare la misura della pena, mentre l'omesso esame degli altri elementi non prova che di essi non è stato tenuto conto, ma sta a significare che sono stati implicitamente disattesi, perché irrilevanti o svalutati dalle altre circostanze ritenute prevalenti (ex multiis, Sez. 6, n. 1352 del 23/10/1968, Monaco, Rv. 109946); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 43209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris