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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 12199/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16618-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DIRETTORE GENERALE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEL 47 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - *avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale con denominazione "[OSCURATO:PERSONA]", propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], a seguito di verbale di accertamento del 24 marzo 2005, con il quale era stata contestata la violazione dell'art.98, comma 8 del D.Lgs 259/2003 perché, da accertamenti eseguiti in data 15.1.2015 e 13.2.2015, l'impianto di Torgiano (PG), operante sulla frequenza 97.900 Mhz, del quale era stata confermata la sospensione dell'autorizzazione provvisoria e di cui era stata disposta la disattivazione, era risultato attivo ed operante.

Secondo l'opponente, non poteva ravvisarsi la violazione contestata, che prevedeva un'ipotesi di denuncia di inizio attività poiché, nella fattispecie, la società operava sulla base di una concessione rilasciata ai sensi della L. n. 223 del 1990, con la conseguenza che la violazione degli obblighi concessori esponeva ad una diversa sanzione.

Il Tribunale di Perugia accoglieva l'opposizione.

La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 352 del 25 febbraio 2015 accoglieva l'appello del Ministero, rigettando per l'effetto l'opposizione.

Quanto alla pretesa inapplicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 177 del 2005, sul presupposto che dovessero invece trovare applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1990, la Corte di merito osservava che le sanzioni previste dall'art. 31 di quest'ultima legge erano state oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 54, lett.

I, n. 13 e che l'art. 52 del medesimo testo normativo rinviava, quanto alle sanzioni, al D.Lgs. n. 205 del 2003, art. 98.

Era, pertanto, applicabile, l'art. 98 della citata legge, atteso che l'infrazione risultava contestata in data 28/11/2005 allorquando era già intervenuta l'abrogazione della L. n. 223 del 1990, art. 31.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 98, comma 8 del D.Lgs. n. 259 del 2003, dell'art. 52 del D.Lgs 177/2005 e dell'art.1 L.689/1981 e dell'art.14 delle disposizioni della legge in generale; osserva il ricorrente che era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25, comma 4, che però ha ad oggetto un a fattispecie ben diversa da quella in concreto realizzatasi.

Ed, infatti, la norma de qua, alla quale fa poi riferimento il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 98, comma 8, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, contempla l'ipotesi in cui l'attività di trasmissione sia intrapresa a seguito di presentazione di una denuncia di inizio attività, laddove nella fattispecie la società operava in base ad una concessione rilasciata ai sensi della L. n. 223 del 1990.Si tratterebbe quindi di un'ipotesi di violazione degli obblighi concessori, costituente una diversa ipotesi di illecito, che espone alle diverse conseguenze di cui alla L. n. 223 del 1990, art. 32, che sono appunto la disattivazione dell'impianto, sino al ripristino delle condizioni di operatività.

Il motivo è fondato.

"La questione sottoposta all'esame del collegio è già stata decisa con sentenza della Cassazione civile sez.

II, 07/05/2018, n.10889, che ha stabilito il seguente principio di diritto al quale il collegio intende dare continuità: "in forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32

I. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5,

I. n. 223 del 1990 in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione".

La violazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25, comma 4, prevede che: "l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.

Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9.

L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli artt. 27, 28 e

29. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1".

La violazione di tale norma risulta sanzionata a mente dell'art. 98, comma 8 dello stesso testo di legge il quale così dispone: "In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 58.000,00." Nella fattispecie non è contestato che la società ricorrente fosse titolare di concessione per la trasmissione radiofonica in base alle previsioni di cui alla legge n. 223/1990, ma tale circostanza è stata reputata irrilevante dalla Corte distrettuale che ha invece ritenuto che il D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 54, lett.

I, n. 13, già entrato in vigore alla data dei fatti di causa, avesse abrogato la L. n. 223 del 1990, art. 31 e che l'art. 52 del medesimo T.U. n. 177/2005 al primo comma disponesse che " Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 97 e art. 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Deve però ritenersi evidente che affinchè possano applicarsi le sanzioni di cui all'art. 98 citato, è necessario che risulti realizzata la condotta sanzionata dalla norma descrittiva della fattispecie sanzionatoria, che nel caso in esame è rappresentata dalla difformità dell'istallazione e fornitura di rete rispetto a quanto dichiarato ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25, comma 4.

L'ipotesi invece contestata alla ricorrente è riconducibile ad una diversa fattispecie.

Ed, infatti, se effettivamente risulta abrogato della L. n. 223 del 1990, art. 31, il successivo art. 32, nel cui ambito di applicazione la ricorrente assume rientri la propria condotta, non è stato interessato dall'abrogazione, essendo peraltro oggetto di richiamo anche ad opera del D.Lgs. n. 177 del 2005.

Rileva a tal fine quanto previsto dall'art. 28 di tale ultima norma, il quale al commi 2 e 3, sempre in base al testo applicabile ratione temporis, così prevede:" Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante.

Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti.

Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge".

Sebbene anche per i soggetti abilitati a trasmettere, e rientranti tra quelli contemplati dalla L. n. 223 del 1990, art. 32, sia prevista la necessità di un'autorizzazione per le eventuali modifiche agli impianti di radiodiffusione, in assenza di una previsione che imponga un obbligo di provvedere ad una nuova denuncia di inizio di attività, la pretesa del Ministero di applicare anche al caso in esame la sanzione di cui del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 98, comma 8, risulta in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, (dovendosi per converso ritenere che l'illegittima condotta della ricorrente trovi riscontro nella diversa previsione di cui della L. n. 223 del 1990, art. 32, comma 5, che dispone che: "L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni").

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere anche decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza opposta.

Attesa la complessità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali al momento dell'introduzione del giudizio, va disposta l'integrale compensazione per l'intero giudizio.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito accoglie l'opposizione proposta dalla ricorrente annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.

Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16618-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DIRETTORE GENERALE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEL 47 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - *avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale con denominazione "[OSCURATO:PERSONA]", propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], a seguito di verbale di accertamento del 24 marzo 2005, con il quale era stata contestata la violazione dell'art.98, comma 8 del D.Lgs 259/2003 perché, da accertamenti eseguiti in data 15.1.2015 e 13.2.2015, l'impianto di Torgiano (PG), operante sulla frequenza 97.900 Mhz, del quale era stata confermata la sospensione dell'autorizzazione provvisoria e di cui era stata disposta la disattivazione, era risultato attivo ed operante. Secondo l'opponente, non poteva ravvisarsi la violazione contestata, che prevedeva un'ipotesi di denuncia di inizio attività poiché, nella fattispecie, la società operava sulla base di una concessione rilasciata ai sensi della L. n. 223 del 1990, con la conseguenza che la violazione degli obblighi concessori esponeva ad una diversa sanzione. Il Tribunale di Perugia accoglieva l'opposizione. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 352 del 25 febbraio 2015 accoglieva l'appello del Ministero, rigettando per l'effetto l'opposizione. Quanto alla pretesa inapplicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 177 del 2005, sul presupposto che dovessero invece trovare applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1990, la Corte di merito osservava che le sanzioni previste dall'art. 31 di quest'ultima legge erano state oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 54, lett. I, n. 13 e che l'art. 52 del medesimo testo normativo rinviava, quanto alle sanzioni, al D.Lgs. n. 205 del 2003, art. 98. Era, pertanto, applicabile, l'art. 98 della citata legge, atteso che l'infrazione risultava contestata in data 28/11/2005 allorquando era già intervenuta l'abrogazione della L. n. 223 del 1990, art. 31. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 98, comma 8 del D.Lgs. n. 259 del 2003, dell'art. 52 del D.Lgs 177/2005 e dell'art.1 L.689/1981 e dell'art.14 delle disposizioni della legge in generale; osserva il ricorrente che era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25, comma 4, che però ha ad oggetto un a fattispecie ben diversa da quella in concreto realizzatasi. Ed, infatti, la norma de qua, alla quale fa poi riferimento il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 98, comma 8, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, contempla l'ipotesi in cui l'attività di trasmissione sia intrapresa a seguito di presentazione di una denuncia di inizio attività, laddove nella fattispecie la società operava in base ad una concessione rilasciata ai sensi della L. n. 223 del 1990.Si tratterebbe quindi di un'ipotesi di violazione degli obblighi concessori, costituente una diversa ipotesi di illecito, che espone alle diverse conseguenze di cui alla L. n. 223 del 1990, art. 32, che sono appunto la disattivazione dell'impianto, sino al ripristino delle condizioni di operatività. Il motivo è fondato. "La questione sottoposta all'esame del collegio è già stata decisa con sentenza della Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10889, che ha stabilito il seguente principio di diritto al quale il collegio intende dare continuità: "in forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 I. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, I. n. 223 del 1990 in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione". La violazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25, comma 4, prevede che: "l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli artt. 27, 28 e 29. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1". La violazione di tale norma risulta sanzionata a mente dell'art. 98, comma 8 dello stesso testo di legge il quale così dispone: "In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 58.000,00." Nella fattispecie non è contestato che la società ricorrente fosse titolare di concessione per la trasmissione radiofonica in base alle previsioni di cui alla legge n. 223/1990, ma tale circostanza è stata reputata irrilevante dalla Corte distrettuale che ha invece ritenuto che il D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 54, lett. I, n. 13, già entrato in vigore alla data dei fatti di causa, avesse abrogato la L. n. 223 del 1990, art. 31 e che l'art. 52 del medesimo T.U. n. 177/2005 al primo comma disponesse che " Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 97 e art. 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Deve però ritenersi evidente che affinchè possano applicarsi le sanzioni di cui all'art. 98 citato, è necessario che risulti realizzata la condotta sanzionata dalla norma descrittiva della fattispecie sanzionatoria, che nel caso in esame è rappresentata dalla difformità dell'istallazione e fornitura di rete rispetto a quanto dichiarato ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 25, comma 4. L'ipotesi invece contestata alla ricorrente è riconducibile ad una diversa fattispecie. Ed, infatti, se effettivamente risulta abrogato della L. n. 223 del 1990, art. 31, il successivo art. 32, nel cui ambito di applicazione la ricorrente assume rientri la propria condotta, non è stato interessato dall'abrogazione, essendo peraltro oggetto di richiamo anche ad opera del D.Lgs. n. 177 del 2005. Rileva a tal fine quanto previsto dall'art. 28 di tale ultima norma, il quale al commi 2 e 3, sempre in base al testo applicabile ratione temporis, così prevede:" Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 32, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge". Sebbene anche per i soggetti abilitati a trasmettere, e rientranti tra quelli contemplati dalla L. n. 223 del 1990, art. 32, sia prevista la necessità di un'autorizzazione per le eventuali modifiche agli impianti di radiodiffusione, in assenza di una previsione che imponga un obbligo di provvedere ad una nuova denuncia di inizio di attività, la pretesa del Ministero di applicare anche al caso in esame la sanzione di cui del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 98, comma 8, risulta in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, (dovendosi per converso ritenere che l'illegittima condotta della ricorrente trovi riscontro nella diversa previsione di cui della L. n. 223 del 1990, art. 32, comma 5, che dispone che: "L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni"). Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere anche decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza opposta. Attesa la complessità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali al momento dell'introduzione del giudizio, va disposta l'integrale compensazione per l'intero giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito accoglie l'opposizione proposta dalla ricorrente annullando l'ordinanza ingiunzione opposta. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera
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