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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21234/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 15 luglio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al capo riguardante il trattamento sanzionatorio; mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi della

I. 689/1981 ed erronea applicazione degli artt. 53 e 58

I. 689/1981 ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono fondati su argomentazioni che ripropongono le stesse doglianze vagliate e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, devono considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).

E nel caso in esame la Corte territoriale con gli argomenti di cui in motivazione ha già argomentato in maniera logica e puntuale sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso.

Nello specifico, infatti, i giudici di merito hanno reputato adeguata la sanzione applicata, valorizzando criteri ben evidenziati nella parte motiva, quali la durata dell'occupazione, in quanto corrispondente ad un altrettanto ingiustificatamente protratta elisione dei diritti abitativi altrui e, più in generale, le modalità della condotta ed il contesto in cui essa si è sviluppata.

Peraltro, i giudici di merito hanno rilevato l'inopportunità di applicare la sola sanzione pecuniaria anche sulla scorta delle condizioni economiche del condannato.

Esente dai vizi motivazionali dedotti dalla difesa è anche il punto della sentenza inerente al diniego di sostituzione della pena detentiva con le misure di cui alla

I. 689/1981, in quanto si sono correttamente individuati gli elementi ostativi delle condizioni ed i precedenti penali del prevenuto.

Per quanto sopra rilevato, non si rinvengono le carenze prospettate dalla difesa avverso una pronuncia, che invece appare lineare e motivata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giovan LJigi Agostinac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 15 luglio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al capo riguardante il trattamento sanzionatorio; mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi della I. 689/1981 ed erronea applicazione degli artt. 53 e 58 I. 689/1981 ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono fondati su argomentazioni che ripropongono le stesse doglianze vagliate e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, devono considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). E nel caso in esame la Corte territoriale con gli argomenti di cui in motivazione ha già argomentato in maniera logica e puntuale sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso. Nello specifico, infatti, i giudici di merito hanno reputato adeguata la sanzione applicata, valorizzando criteri ben evidenziati nella parte motiva, quali la durata dell'occupazione, in quanto corrispondente ad un altrettanto ingiustificatamente protratta elisione dei diritti abitativi altrui e, più in generale, le modalità della condotta ed il contesto in cui essa si è sviluppata. Peraltro, i giudici di merito hanno rilevato l'inopportunità di applicare la sola sanzione pecuniaria anche sulla scorta delle condizioni economiche del condannato. Esente dai vizi motivazionali dedotti dalla difesa è anche il punto della sentenza inerente al diniego di sostituzione della pena detentiva con le misure di cui alla I. 689/1981, in quanto si sono correttamente individuati gli elementi ostativi delle condizioni ed i precedenti penali del prevenuto. Per quanto sopra rilevato, non si rinvengono le carenze prospettate dalla difesa avverso una pronuncia, che invece appare lineare e motivata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giovan LJigi Agostinac
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