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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21983/2026

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ello Stato come perlegge– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento in persona del legalerappresentante pro tempore- intimata -e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore- intimata -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia n. 2956/05/21 depositata in data 30/03/2021udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso diiscrizione ipotecaria notificatole a fronte del mancato pagamento di n.17 cartelle delle quali contestava la regolare notifica; eccepiva inoltre laprescrizione dei crediti da esse portate.Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso.Appellava l’Agenzia delle Entrate.Con la sentenza qui gravata la CTR ha confermato la statuizionedi primo grado.Ricorre quindi l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motividi gravame che illustra con memoria.La contribuente – nelle more fallita – non ha svolto in questa sedeRAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo lamenta la nullità della sentenza e delprocedimento ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per motivazioneapparente, in violazione dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992.Il motivo è fondato.Come è noto, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogniqual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbiafondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a taleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara esufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguatocontrollo sulla correttezza del suo ragionamento (Cass. Sez.

Un., n.22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022).

Lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione èapparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle normeche regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (Cass. n. 6758/202; Cass. n. 13248/2020; Cass. n.20921/2019).

È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass. n.3819/2020), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che lamotivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass.n.4166/2024).Orbene, nel presente caso, a fronte delle eccezioni relative allanotifica delle cartelle presupposte l’atto impugnato, era onere del giudicedi merito accertare in fatto la regolarità del procedimento notificatorio,dando conto in motivazione delle modalità di notifica e della data in cuigli adempimenti sono stati compiuti.Diversamente, la pronuncia di appello si è limitata ad affermareche “… non risulta, in effetti, per tali cartelle, sufficiente documentazionea comprova della validità della relativa notifica e alle cartelle n. 11 e n.12 (…) per intervenuta prescrizione estintiva del credito”; il tutto senzaillustrare quale documentazione sia stata presa in esame, che cosa sisia da essa rilevato per ritenere che il contenuto di tale documentazione– neppure descritto – fosse insufficiente a provare quanto dedotto, inCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026che data era iniziato a decorrere il termine di prescrizione e in che datadetto termine veniva a scadere.Tali laconiche e generiche affermazioni non rendono affattocomprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per addivenirealla decisione, e configurano quindi il dedotto vizio motivazionale; esseinvero non si confrontano minimamente con le risultanze di fatto delgiudizio, che neppure riportano, né descrivono - neppuresommariamente - il contenuto della documentazione esaminata dallaquale si è desunta la regolarità delle notifiche contestate.Poiché infatti dalla sentenza impugnata risulta esser stata versatain atti documentazione (genericamente indicata), era onere del giudicedi merito non solo esaminarla ma anche esplicitare in motivazione ilcontenuto della stessa e le ragioni per le quali detta documentazionenon era risultata idonea a dar prova di quanto asserito.Pertanto, in accoglimento del ridetto motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio al giudice di appello che rivedrà i fattidi causa dando conto del proprio convincimento in motivazione.I restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai finidel decidere P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, alla quale demandadi provvedere anche in ordine alle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello Stato come perlegge– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento in persona del legalerappresentante pro tempore- intimata -e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore- intimata -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia n. 2956/05/21 depositata in data 30/03/2021udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso diiscrizione ipotecaria notificatole a fronte del mancato pagamento di n.17 cartelle delle quali contestava la regolare notifica; eccepiva inoltre laprescrizione dei crediti da esse portate.Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso.Appellava l’Agenzia delle Entrate.Con la sentenza qui gravata la CTR ha confermato la statuizionedi primo grado.Ricorre quindi l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motividi gravame che illustra con memoria.La contribuente – nelle more fallita – non ha svolto in questa sedeRAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo lamenta la nullità della sentenza e delprocedimento ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per motivazioneapparente, in violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992.Il motivo è fondato.Come è noto, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogniqual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbiafondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a taleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara esufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguatocontrollo sulla correttezza del suo ragionamento (Cass. Sez. Un., n.22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022). Lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione èapparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle normeche regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (Cass. n. 6758/202; Cass. n. 13248/2020; Cass. n.20921/2019). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass. n.3819/2020), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che lamotivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass.n.4166/2024).Orbene, nel presente caso, a fronte delle eccezioni relative allanotifica delle cartelle presupposte l’atto impugnato, era onere del giudicedi merito accertare in fatto la regolarità del procedimento notificatorio,dando conto in motivazione delle modalità di notifica e della data in cuigli adempimenti sono stati compiuti.Diversamente, la pronuncia di appello si è limitata ad affermareche “… non risulta, in effetti, per tali cartelle, sufficiente documentazionea comprova della validità della relativa notifica e alle cartelle n. 11 e n.12 (…) per intervenuta prescrizione estintiva del credito”; il tutto senzaillustrare quale documentazione sia stata presa in esame, che cosa sisia da essa rilevato per ritenere che il contenuto di tale documentazione– neppure descritto – fosse insufficiente a provare quanto dedotto, inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026che data era iniziato a decorrere il termine di prescrizione e in che datadetto termine veniva a scadere.Tali laconiche e generiche affermazioni non rendono affattocomprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per addivenirealla decisione, e configurano quindi il dedotto vizio motivazionale; esseinvero non si confrontano minimamente con le risultanze di fatto delgiudizio, che neppure riportano, né descrivono - neppuresommariamente - il contenuto della documentazione esaminata dallaquale si è desunta la regolarità delle notifiche contestate.Poiché infatti dalla sentenza impugnata risulta esser stata versatain atti documentazione (genericamente indicata), era onere del giudicedi merito non solo esaminarla ma anche esplicitare in motivazione ilcontenuto della stessa e le ragioni per le quali detta documentazionenon era risultata idonea a dar prova di quanto asserito.Pertanto, in accoglimento del ridetto motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio al giudice di appello che rivedrà i fattidi causa dando conto del proprio convincimento in motivazione.I restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai finidel decidere P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, alla quale demandadi provvedere anche in ordine alle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4
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