CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (posizione stralciata) avverso la sentenza del 18/12/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili, con separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite in punto di confisca; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con sentenza del 18 dicembre 2021, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vercelli, emessa in data 9 novembre 2016, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati per i seguenti reati: 1) art. 416 cod. pen. perché, in concorso con altri, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotore e organizzatore - con gli altri come partecipi - attraverso la creazione ad hoc di società "cartiere" con false sedi all'estero e permettendo ad altre società coinvolte notevoli risparmi di imposta, turbando il normale andamento dei mercati attraverso la circolazione di prodotti con prezzi inferiori a quelli normalmente praticati, costituiva ed organizzava un'associazione allo scopo di commettere più delitti di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, facendo figurare fittizie cessioni ed acquisti intracomunitari - in regime di non imponibilità dell'Iva - nonché fittizie cessioni nazionali per la realizzazione di una "frode carosello", ponendo in essere gli atti illeciti meglio descritti in imputazione; 3) artt. 81, comma 2, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alle società [OSCURATO:SOCIETA]. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, emetteva le fatture, indicate in imputazione, relative ad operazioni inesistenti, per gli anni di imposta 2007-2011; 9) artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alle società indicate in imputazione l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, emetteva fatture relative ad operazioni inesistenti, per gli anni di imposta 2008-2011; 13) artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alle società indicate in imputazione l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, emetteva fatture relative ad operazioni inesistenti, per l'anno di imposta 2011; 14B) artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, in qualità rispettivamente di amministratore di fatto e di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alle società indicate in imputazione l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, emettevano fatture relative ad operazioni inesistenti, per gli anni di imposta 2009- 2012; 15), 16) e 17) artt. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, in qualità rispettivamente di amministratore di fatto e di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di consentire alle società indicate in imputazione l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da altri, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali Iva relative agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011. Il Tribunale, assolti gli imputati dai restanti capi di imputazione a loro ascritti, ha disposto, ai sensi degli artt. 240, 322-ter cod. pen. e 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, la confisca, anche per equivalente, delle somme, titoli, beni o altre utilità, nella disponibilità degli imputati e delle società loro riferibili, sino a concorrenza dell'imposta evasa e del prezzo dei reati per i quali era stata pronunciata condanna. La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 9), limitatamente alle fatture emesse negli anni 2008, 2009 e 2010, 13), 14B), limitatamente alle fatture emesse negli anni 2009 e 2010, 15) e 16), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflitta in relazione ai residui reati in anni due e mesi tre di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 14B), limitatamente alle fatture emesse negli anni 2009 e 2010, 15) e 16), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflitta in relazione ai residui reati in anni uno e mesi due di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3), perché estinto per prescrizione. La Corte territoriale ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima censura, la difesa lamenta la violazione degli artt. 416 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, relativamente al capo 1) di imputazione, in ordine all'insussistenza del reato associativo. La difesa evidenzia che, dall'istruttoria dibattimentale, sarebbe emersa la sussistenza di un mero accordo e di una ripartizione di compiti e mezzi tra due soli soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attorno ai quali gravitavano ulteriori individui che, incaricati alternativamente dai primi allo svolgimento delle attività, non avevano alcuna consapevolezza di essere inseriti in qualsivoglia fattispecie associativa. In verità, secondo la difesa, nel caso di specie non sarebbe raggiunta una sufficiente circa l'esistenza di un accordo stabile tra più soggetti, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati e caratterizzato da un livello organizzativo idoneo alla realizzazione di uno specifico programma criminoso. La difesa lamenta, altresì, l'assenza in capo a ciascuno degli imputati di una piena e necessaria consapevolezza e volontà di partecipare alla contestata associazione per delinquere e di contribuire attivamente alla realizzazione del programma criminoso. La difesa, infine, censura la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, con cui ritiene integrato nel caso di specie il reato associativo. 2.2. Con un secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. e all'attribuzione del ruolo di organizzatore e promotore dell'associazione criminosa a [OSCURATO:PERSONA].La difesa lamenta che entrambi i giudici di merito hanno omesso di valutare l'effettivo contributo che [OSCURATO:PERSONA] ha apportato alla contestata associazione, ignorando come il medesimo fosse subordinato a [OSCURATO:PERSONA], il quale, rivestendo un ruolo centrale, gli imponeva concretamente tempi e modi di pagamento nelle operazioni commerciali, metteva a disposizione i trasportatori e compiva ogni iniziativa rispetto alla gestione delle frodi carosello, sia a livello organizzativo che economico. Dunque, la difesa esclude che a [OSCURATO:PERSONA] possa essere in alcun modo attribuito il ruolo di organizzatore e promotore della fattispecie associativa, essendo questo svolto da [OSCURATO:PERSONA], come emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche. 2.3. Con un terzo motivo, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per i reati tributari di cui ai capi 9), 14B) e 17). La difesa lamenta l'insufficienza della prova posta a sostegno dell'accertamento dei reati tributari da parte dei giudici di merito, evidenziando, in particolare, l'assenza di attività di indagine in ordine all'effettiva uscita delle merci dal territorio italiano, l'omessa verifica degli spostamenti dei trasportatori e il mancato accertamento dell'effettiva operatività delle ditte estere in esame. 3. La sentenza è stata impugnata, mediante il difensore, anche da [OSCURATO:PERSONA], la quale, con un'unica doglianza, censura la violazione degli artt.110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione 14B) e 17), rispetto ai quali è stata ritenuta la partecipazione concorsuale della ricorrente. Secondo la difesa, nessun contributo causale sarebbe stato apportato dall'imputata rispetto alle condotte realizzate, né sarebbe ravvisabile in capo alla stessa l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione delle fattispecie in contestazione. Si verserebbe, al più, in una tipica ipotesi di connivenza non punibile, data l'assenza di qualsivoglia apporto penalmente rilevante fornito dalla donna alla perpetrazione degli illeciti fiscali, poiché la mera accondiscendenza rispetto alle condotte poste in essere dagli altri soggetti agenti, la semplice presenza sul luogo del reato, nonché la sola qualifica formale di amministratrice di diritto di una delle società cartiere coinvolte, sarebbero elementi di per sé non sufficienti a provare la compartecipazione al meccanismo di frode de quo. Ed invero, le argomentazioni offerte dai giudici di merito sarebbero viziate da contraddittorietà e manifesta illogicità, essendosi realizzato un travisamento probatorio atto ad inficiare l'intero ragionamento giudiziale, dal quale sarebbe stata omessa la valutazione di elementi favorevoli alla ricorrente - come gli spostamenti dei trasportatori, l'operatività delle ditte estere nonché il volume d'affari della società - da cui desumere, al contrario, la sua estraneità ai fatti di reato ascritti. 4. La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, da [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento. 4.1. Con un primo motivo di censura, la difesa si duole della violazione degli artt. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e 578-bis cod. proc. pen., relativamente alla negata revoca della confisca per equivalente conseguente all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la c.d. prescrizione tributaria, così come non incide sulla configurabilità del reato tributario, allo stesso modo non rileva ai fini della determinazione del profitto confiscabile, la cui quantificazione andrebbe parametrata al profitto del reato, invariato anche a seguito della prescrizione, totale o parziale, della pretesa tributaria. Tale indirizzo interpretativo sarebbe stato superato dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 31617 del 2015), nonché dall'introduzione, nel 2018, dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Alla luce della natura della confisca per equivalente, ritenuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, nonché dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una misura dal carattere eminentemente sanzionatorio e afflittivo, oltre che avente finalità repressiva e ripristinatoria, questa non dovrebbe trovare perdurante applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a differenza di quanto previsto per la misura di sicurezza patrimoniale della confisca diretta. Siffatta conclusione non sarebbe messa in dubbio neppure dalla recente novella dell'art. 578-bis cod. proc. pen. con la quale il legislatore del 2019 ha inserito nel corpo della norma del codice di rito il riferimento alla "confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale". Invero, qualora si ritenesse che l'accertamento incidentale del giudice dell'impugnazione, in caso di sopravvenuta prescrizione del reato, possa estendersi anche ai casi di confisca per equivalente, si contrasterebbe con l'interpretazione unanime della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, oltre che con lo stesso intento del legislatore della riforma del 2018, che avrebbe novellato il codice di procedura penale proprio in applicazione di tali indirizzi interpretativi. Inoltre, nella parte in cui l'art. 578-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 322-ter anche con riferimento alla confisca per equivalente, lo stesso, seppur disposizione formalmente processuale - come tale assoggettata al principio tempus regit actum - varrebbe in parte qua come norma di natura sostanzialmente punitiva, in quanto tale non applicabile retroattivamente in forza degli artt. 7, § 1, Cedu, 25, comma 2, Cost. e 2 cod. pen. Senza considerare che l'art. 322-ter cod. pen. farebbe riferimento esclusivamente a fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, che nulla hanno a che fare con quelli tributari e con la relativa confisca, dotata di piena autonomia fin dal 2015 (con l'introduzione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000). Quest'ultima potrebbe essere legittimamente disposta e mantenuta solo in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguenza che, nel caso di specie, si imporrebbe un provvedimento di revoca della misura e di contestuale restituzione dei beni al ricorrente, stante l'intervenuta declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato. 4.2. Con una seconda doglianza, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, con riguardo alla conferma della confisca tributaria per equivalente, nonché alle ragioni che hanno legittimato l'accertamento incidentale ex art. 578-bis cod. proc. pen. La Corte distrettuale, nella parte del provvedimento dedicata alla misura della confisca (pagg. 30-31) avrebbe omesso di considerare come decisivo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia a seguito del già richiamato intervento delle Sezioni Unite del 2015, che avrebbe ispirato lo stesso intervento del legislatore sul codice di rito. Tale omissione non sarebbe integrabile attraverso un richiamo alla pronuncia di primo grado - di poco successiva al suddetto pronunciamento dei giudici di legittimità - né giustificabile alla luce della puntuale eccezione formulata dal ricorrente con i motivi di appello e precisata con successiva memoria integrativa. Illogico sarebbe anche l'apodittico richiamo all'art. 578-bis cod. proc. pen. in ordine alla pretesa necessità di accertamento incidentale sulla confisca, seppur avente natura tributaria per equivalente, come tale non ricompresa nel perimetro applicativo della disposizione. 5. In data 15 giugno 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., con cui, nell'insistere nei motivi di ricorso, si rileva l'intervento di una pronuncia della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021) che sembrerebbe avere ritenuto l'ambito applicativo dell'art. 578-bis cod. proc. pen. esteso a tutti i casi di confisca, comprese anche quelle tributarie, con l'unico limite di quelle disposte per fatti di reato commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, stante la confermata natura sanzionatoria della confisca per equivalente e le ripercussioni sostanziali e afflittive dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sul punto. Nel caso di specie, trattandosi di delitto commesso anteriormente all'entrata in vigore della norma processuale richiamata (in epoca compresa tra il 18 settembre 2008 e il 12 luglio 2011) dovrebbe imporsi l'annullamento del provvedimento di conferma della confisca per equivalente.6. All'odierna udienza, la Corte di cassazione ha disposto la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio della sua la trattazione, essendo allo stato pendente dinanzi alle Sezioni Unite la questione seguente, rilevante ai fini della decisione dell'impugnazione: «se la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato e il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis cod. proc. pen. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. La prima censura - con cui si deducono la violazione degli artt. 416 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, relativamente al capo 1) di imputazione, in ordine all'insussistenza del reato associativo - è inammissibile per genericità. La difesa, lamentando la sussistenza di un mero accordo tra due soggetti e negando l'esistenza di una struttura associativa idonea e diretta ad attuare uno specifico programma criminoso, non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata che sul punto risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, limitandosi a formulare mere contestazioni sganciate dagli atti di causa e a richiamare principi di diritto della giurisprudenza di legittimità, senza tuttavia dedurne alcuna violazione. La Corte d'appello, invero, con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, ha correttamente applicato gli insegnamenti di questa Corte in tema di reato associativo e fattispecie concorsuale, secondo cui l'elemento comune è l'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati e l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è, invece, individuabile nel carattere dell'accordo stesso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (ex plurimis, Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 274442; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Rv. 258009; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Rv. 229906). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'accordo che faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e agli altri soggetti indicati nel capo di imputazione - per i quali, nell'ambito di un procedimento parallelo, è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Gup del Tribunale di Asti - riveste i caratteri del reato associativo, essendo emersa in maniera univoca l'esistenza di una specifica organizzazione e struttura, posta in essere sin dal 2007, concretizzata con la creazione di apposite società, anche estere, nonché con il reperimento di quanto necessario alla materiale creazione di documenti fiscali attestanti le presunte vendite intracomunitarie, diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti tributari e destinata a perdurare anche in seguito alla commissione di tali singoli reati fine. La Corte d'appello ha osservato come la stessa dinamica operativa della frode carosello, commessa da tale organizzazione associativa e svelata dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], richiedeva la necessità che il contributo di ciascuno dei sodali si innestasse nel disegno complessivo previamente concordato, in quanto, per creare l'indebito risparmio di Iva oggetto di successiva spartizione, era indispensabile che ciascuna società avesse messo in scena una vendita intracomunitaria solo cartacea, alla quale non corrispondeva alcun costo di effettivo trasporto e spedizione della merce e alcuno spostamento reale della stessa, con relativo rincaro per le vendite c.d. intermedie. Inoltre, la Corte d'appello evidenzia come l'indeterminatezza dei reati-scopo tributari risulta avvalorata anche dalla fungibilità e turnazione di taluni soggetti coinvolti nella fattispecie, quali i prestanomi delle singole società cartiere, che di volta in volta partecipavano alla commissione dei singoli reati. Infine, la Corte territoriale rileva la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA], come a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri soggetti già separatamente condannati, della consapevolezza di partecipare ad una stabile e organizzata struttura, nella quale erano stabiliti i compiti, divise le mansioni e ripartiti gli utili. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 416, secondo comma, cod. peri. - è inammissibile, in quanto formulato in termini generici. La difesa, lamentando l'erroneità dell'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore e promotore dell'associazione criminosa, in quanto subordinato a [OSCURATO:PERSONA], non considera la motivazione dei provvedimento impugnato. Quest'ultima, in ordine allo specifico ruolo assegnato a [OSCURATO:PERSONA], risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove afferma che l'imputato ha svolto attività di coordinamento, di impiego delle strutture e delle risorse associative e di reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. Il carattere essenziale e infungibile di tale attività giustifica l'assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore e promotore dell'associazione, risultando esso provato in maniera univoca alla luce delle sue stesse dichiarazioni confessorie e dei risultati delle intercettazioni telefoniche. La Corte d'appello, inoltre, in ordine alla lamentata posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato come per l'attribuzione del ruolo di organizzatore e promotore non occorre verificare se e quale fosse la gerarchia tra i due responsabili della struttura associativa, posto che l'eventuale subordinazione o inferiorità dell'uno all'altro non esclude affatto che entrambi abbiano organizzato e promosso la realizzazione del vincolo associativo, della struttura e dei singoli reati tributari. Dunque, alla luce di tale logica motivazione della sentenza impugnata, è inequivocabilmente escluso per [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di mero partecipe all'associazione criminosa. 1.3. La terza censura - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per i reati tributari di cui ai capi 9), 14B) e 17) - è parimenti inammissibile per genericità. La difesa non contesta puntualmente la motivazione della Corte d'appello in merito all'accertamento dei singoli reati tributari di cui ai succitati capi di imputazione, né si confronta o richiama l'ampio quadro probatorio posto a fondamento, limitandosi a formulare prospettazioni alternative e meramente assertive. La Corte territoriale, al contrario, con motivazione pienamente logica e coerente, ha analizzato le risultanze probatorie, formate anzitutto dalla piena confessione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - con cui ha altresì rivelato il meccanismo di frode carosello attuato dal medesimo e dalla struttura associativa - nonché dalle intercettazioni telefoniche, dalle altre dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e dalle perquisizioni e sequestri, grazie ai quali sono state rinvenute molteplici fatture attestanti gli effettivi rapporti commerciali intercorsi tra ciascuna società in esame, l'apparente giro di affari e i fittizi trasferimenti intracomunitari. 2. Del pari inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole della ritenuta responsabilità penale della ricorrente. La difesa richiama genericamente gli elementi che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dalla Corte territoriale, limitandosi a semplici contestazioni che, da un lato, non tengono conto della complessità del meccanismo fraudolento e, dall'altro, attengono ad aspetti compiutamente valutati in giudizio e ritenuti, peraltro, irrilevanti o non dirimenti. La difesa non fornisce, infatti, alcun sostrato documentale idoneo a fondare le proprie affermazioni, non contestando la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata su un più ampio e completo accertamento. Ed invero, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputata, sulla base di un'analisi complessiva della dinamica dei fatti, attribuendo valore alle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenute convincenti, pienamente attendibili e credibili - alle verifiche fiscali svolte dalla Guardia di Finanza nonché alle intercettazioni coinvolgenti la donna. In particolare, i giudici di merito argomentano efficacemente circa l'inverosimiglianza della prospettazione difensiva e, al fine di escludere la mera connivenza, sottolineano l'indubbio contributo positivo fornito dalla donna che consapevolmente aveva assunto la qualifica di amministratrice di diritto della società cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. ed altrettanto consapevolmente si era prestata all'emissione delle fatture per prestazioni inesistenti. Consegue da tali elementi, letti nella loro globalità e peraltro non contestati dalla difesa, che possa escludersi l'inquadramento del ruolo della ricorrente nell'ipotesi della connivenza non punibile, trattandosi in tutta evidenza di una condotta positiva idonea a corroborare l'ipotesi di una partecipazione consapevole al meccanismo fraudolento in contestazione. Tanto in linea con l'indirizzo di legittimità per cui la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (ex multis Sez. 6, n. 33180 del 04/07/2019; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, Rv. 258186). 3. Per tali motivi, stralciata la trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno.