Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:64
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑282/02
[OSCURATO:PERSONA] & Industrie BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentrazione d’imprese — Artt. 2, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 — Nozione di concentrazione — Creazione di una posizione dominante — Autorizzazione assoggettata al rispetto di taluni impegni — Principio di proporzionalità»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 23 febbraio 2006
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Concentrazioni — Nozione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 66/02, punto 19]
2.
Concorrenza — Concentrazioni — Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 3, n. 2)
3.
Concorrenza — Concentrazioni — Acquisizione di un controllo congiunto indiretto su un’impresa comune
[Regolamento n. 4064/89, art. 3, nn. 1, lett. b), e 4, lett. b)]
4.
Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti
5.
Concorrenza — Concentrazioni — Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 3)
6.
Concorrenza — Concentrazioni — Sussistenza — Concentrazione che rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] — Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 3)
7.
Concorrenza — Concentrazioni — Concentrazione di dimensione comunitaria — Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 1 e 5)
8.
Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 6)
9.
Concorrenza — Concentrazioni — Concentrazione risultante da diverse operazioni giuridiche aventi carattere unitario a causa
della loro interdipendenza
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)
10.
Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione
dominante
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, nn. 2 e 3)
11.
Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Valutazioni di ordine economico
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)
12.
Concorrenza — Posizione dominante — Sussistenza — Ostacoli all’ingresso sul mercato
(Art. 82 CE)
13.
Concorrenza — Posizione dominante — Sussistenza — Incidenza del potere di acquisto dei clienti nei confronti del fornitore
(Art. 82 CE)
14.
Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Creazione o rafforzamento di una posizione
dominante
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)
15.
Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Impegni delle imprese interessate tali da rendere l’operazione
notificata compatibile con il mercato comune
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 2, n. 2, e 8, n. 2)
1. Dall’art. 3 del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, intitolato «Definizione
della concentrazione», risulta che un’operazione di concentrazione viene realizzata, in particolare, mediante l’acquisto del
controllo di una o più imprese, mediante un’impresa che agisce da sola, o mediante due o più imprese che agiscono congiuntamente,
fermo restando che, indipendentemente dalla forma dell’assunzione di controllo, quest’ultima, tenuto conto delle circostanze
di fatto e di diritto specifiche di ogni fattispecie, deve conferire la possibilità di esercitare un’influenza determinante
sull’attività dell’impresa acquisita derivante da diritti, da contratti o da qualsiasi altro mezzo.
Conformemente al punto 19 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla nozione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 4064/89,
si ha controllo congiunto quando due o più imprese o persone hanno possibilità di esercitare un’influenza determinante su
un’altra impresa, vale a dire hanno il potere di impedire decisioni che determinano l’indirizzo strategico degli affari dell’impresa.
[OSCURATO:PERSONA], il controllo congiunto permette che si verifichi una situazione di stallo per effetto del potere di due o più imprese
di respingere le decisioni strategiche proposte. Tali azionisti devono quindi necessariamente trovare un accordo sulla politica
commerciale dell’impresa comune.
Se l’influenza determinante, ai sensi dell’art 3, n. 3, del regolamento n. 4064/89, non dev’essere necessariamente esercitata
per esistere, affinché esista invece un controllo ai sensi dell’art. 3 del regolamento, la possibilità di esercitare tale
influenza dev’essere effettiva.
(v. punti 41-42, 58)
2. Il fatto che un’impresa comune possa essere un’impresa a pieno titolo e quindi, dal punto di vista funzionale, economicamente
autonoma non significa che essa goda di autonomia per quanto riguarda l’adozione delle sue decisioni strategiche. Una conclusione
in senso opposto condurrebbe ad una situazione in cui non vi sarebbe mai un controllo congiunto su un’«impresa comune», dato
che essa sarebbe economicamente autonoma. Orbene, la condizione prevista dall’art. 3, n. 2, del regolamento n. 4064/89, relativo
al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese – per poter considerare che la creazione di un’impresa comune,
vale a dire controllata da due o più imprese, realizza una concentrazione −, secondo cui tale impresa comune deve «esercita[re]
stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma» prova che ciò non avviene.
(v. punto 62)
3. L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese,
precisa che il controllo può essere acquisito «direttamente od indirettamente» da una o più persone e l’art. 3, n. 4, lett. b),
del medesimo regolamento ammette che il controllo possa essere detenuto anche dalle persone che, pur non essendo titolari
dei diritti o beneficiarie dei contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
Possono acquisire un controllo indiretto ai sensi del detto articolo gli azionisti dei membri di un’impresa comune, anche
se non sono direttamente titolari dei diritti di voto nelle assemblee generali di quest’ultima, i quali sono esercitati dai
membri stessi.
Infatti, dato che le società commerciali si conformano in ogni caso alle decisioni dei loro azionisti esclusivi, maggioritari,
o che esercitano il controllo congiunto della società, ne consegue necessariamente che, nel caso in cui le società membri
dell’impresa comune sono tutte filiali detenute a titolo esclusivo o in comune da due azionisti, la nomina agli organi direzionali
della detta impresa comune presuppone l’accordo di questi due azionisti. In mancanza, i membri non potranno procedere alla
nomina degli organi decisionali dell’impresa comune e quest’ultima non potrà funzionare.
La circostanza che rappresentanti delle società madri non possano far parte del consiglio d’amministrazione dell’impresa comune
o che possano rappresentare solo una minoranza nell’ambito del collegio sindacale di tale impresa non ha conseguenze sul fatto
che sono i membri di questa impresa che decidono sulla composizione degli organi decisionali e, tramite tali membri, i loro
due azionisti.
Inoltre, per quanto riguarda la composizione dei due organi decisionali dell’impresa comune, anche se il suo statuto non esclude
che tutte le persone che fanno parte di tali organi esercitino esse stesse talune funzioni in tali organi decisionali delle
imprese membri dell’impresa comune, tali rappresentanti, nelle loro funzioni nell’ambito delle imprese associate all’impresa
comune, dovranno necessariamente essere nominati dagli azionisti dei membri di quest’ultima e dovranno necessariamente, nelle
loro funzioni all’interno degli organi decisionali dell’impresa comune, prendere in considerazione il punto di vista di tali
azionisti.
(v. punti 72-74)
4. Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento presuppone che siano soddisfatti tre presupposti. In primo luogo,
assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite
all’interessato dall’amministrazione comunitaria. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate
aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili.
(v. punto 77)
5. Mentre l’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra
imprese, qualifica come operazione di concentrazione un fenomeno relativamente semplice ed identificabile – quello della fusione
di due o più imprese precedentemente indipendenti –, tale disposizione, alla lett. b), mira a comprendere tutte le altre situazioni
in cui una o più imprese acquisiscono il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese. Tale definizione generale
e finalista di un’operazione di concentrazione – il cui risultato è il controllo di una o più imprese – implica che è indifferente
che l’acquisizione, diretta o indiretta, di tale controllo sia stata realizzata in una, due o più tappe mediante una, due
o più operazioni, purché il risultato raggiunto costituisca un’unica operazione di concentrazione.
Indifferente è anche la circostanza che le parti, quando notificano alla [OSCURATO:PERSONA] una concentrazione, progettino di concludere
due o più operazioni o che le abbiano già concluse prima della loro notifica. Spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in ciascun caso, valutare
se tali operazioni presentino un carattere unitario in modo da costituire un’unica concentrazione ai sensi dell’art. 3 del
regolamento n. 4064/89.
Una valutazione di questo tipo è diretta ad identificare, in funzione delle peculiari circostanze di fatto e di diritto di
ogni fattispecie e al fine di cercare la realtà economica sottesa alle operazioni, la finalità economica perseguita dalle
parti, esaminando, in presenza di diverse operazioni giuridicamente distinte, se le imprese interessate sarebbero state disposte
a concludere ogni operazione presa isolatamente o se, invece, ogni operazione costituisca solo un elemento di un’operazione
più complessa, senza la quale essa non sarebbe stata conclusa dalle parti. In altri termini, per determinare il carattere
unitario delle operazioni in questione, si tratta, in ciascuna fattispecie, di valutare se tali operazioni siano interdipendenti
per cui l’una non sarebbe stata realizzata senza l’altra.
Tale valutazione tende, da una parte, a garantire alle imprese che notificano un’operazione di concentrazione il vantaggio
della certezza del diritto per tutte le operazioni che realizzano la concentrazione e, dall’altra, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di esercitare un controllo efficace sulle operazioni di concentrazione idonee ad ostacolare in modo significativo una concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. Tali due scopi costituiscono, del resto, l’obiettivo principale
del regolamento n. 4064/89.
Ne consegue che un’operazione di concentrazione, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 4064/89, può essere realizzata
anche in presenza di una pluralità di operazioni giuridiche formalmente distinte quando tali operazioni sono interdipendenti
per cui non verrebbero realizzate le une senza le altre e il cui risultato consiste nel conferire ad una o più imprese il
controllo economico, diretto o indiretto, sull’attività di una o più imprese diverse.
(v. punti 103-109)
6. L’art. 3 del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, definisce i presupposti
per l’esistenza di un’«operazione di concentrazione» e si limita a definire, in modo generale e materiale, cosa bisogna intendere
per «concentrazione»; tale disposizione non disciplina la questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA] sulle operazioni di
concentrazione. Tra le operazioni che corrispondono alla definizione dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89, solo le operazioni
cosiddette di «dimensione comunitaria», come definite all’art. 1 di questo regolamento, rientreranno nella competenza esclusiva
della [OSCURATO:PERSONA], salva disposizione contraria del detto regolamento. Di conseguenza, un’operazione non rientra necessariamente
nell’ambito della competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] solo perché corrisponde alla definizione dell’art. 3 del regolamento
n. 4064/89; è, in più, necessario che tale operazione sia di «dimensione comunitaria».
(v. punto 114)
7. Dall’economia generale dell’art. 5 del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra
imprese, risulta che il legislatore comunitario ha inteso precisare l’ambito di applicazione di tale regolamento definendo,
in particolare, il fatturato dei partecipanti ad un’operazione di concentrazione che dev’essere preso in considerazione per
determinare la sua «dimensione comunitaria», ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 4064/89. Pertanto, dall’art. 5, n. 2,
del detto regolamento risulta che, nell’ambito dell’acquisizione di parti di un’impresa, per valutare le dimensioni dell’operazione
in questione va preso in considerazione solo il fatturato che si riferisce a tali parti dell’impresa effettivamente acquistate.
Tale valutazione comprende anche l’interpretazione dell’art. 5, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, per cui,
quando l’acquisto di parti di una o più imprese si articola in diverse operazioni per un periodo di due anni, tra le medesime
persone o imprese, il fatturato dev’essere riferito a tali parti acquistate, considerate congiuntamente. La ragione per cui
è stato inserito il secondo comma dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 4064/89 è quella di evitare che le medesime imprese
o le medesime persone frammentino artificialmente un’operazione in più cessioni parziali di attivi, scaglionate nel tempo,
allo scopo di eludere le soglie previste dal regolamento n. 4064/89 che determinano la competenza della [OSCURATO:PERSONA] in applicazione
di tale regolamento.
Di conseguenza, il fatto che l’art. 5, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89 consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare
due o più operazioni come costituenti un’unica concentrazione ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate
allo scopo di evitare che venga aggirata la competenza che il regolamento le attribuisce non significa che tale disposizione
priva la [OSCURATO:PERSONA] del diritto di determinare, a monte, in applicazione dell’art. 3 del regolamento, se più operazioni che
le sono notificate realizzino un’unica concentrazione o se, al contrario, tali operazioni vadano considerate come una pluralità
di concentrazioni.
Se dall’esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che le due operazioni ad essa notificate non sono interdipendenti, tali
operazioni saranno valutate individualmente. Se l’una e/o l’altra non ha dimensione comunitaria, la [OSCURATO:PERSONA] declinerà
la competenza per valutare l’una e/o l’altra. Se da tale esame emerge che le operazioni presentano un carattere unitario che
consente di considerarle come un’unica concentrazione, in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA]
verificherà poi se l’operazione così identificata sia di dimensione comunitaria, per stabilire la sua competenza e valutare
gli effetti dell’operazione sulla concorrenza.
(v. punti 115-120)
8. La posizione difesa da ciascuna delle parti che ha proceduto alla notifica di un’operazione di concentrazione è, per definizione,
soggettiva e ne riflette necessariamente gli interessi. Ciò non significa, però, che la [OSCURATO:PERSONA], allorché ricerca la realtà
economica di un’operazione di concentrazione, debba rinunciare alle spiegazioni delle parti che le permettono di identificare
la finalità economica da esse effettivamente perseguita nella conclusione delle operazioni controverse. Anche se le spiegazioni
non contestate di una delle parti notificanti non possono essere di per sé determinanti, la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia potersi
fondare su di esse quando valgono a confortare gli elementi di giudizio sui quali poggia la sua analisi.
(v. punto 147)
9. Nell’esaminare globalmente con un’operazione successiva da cui essa è inscindibile un’operazione che, considerata isolatamente,
non soddisfaceva i criteri della dimensione comunitaria e che, per tale motivo, era stata esaminata dall’autorità nazionale
della concorrenza competente, la [OSCURATO:PERSONA] non viola la ripartizione delle competenze tra autorità nazionali e comunitarie
della concorrenza quale prevista dal regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra
imprese, in quanto le due operazioni, a causa del loro carattere unitario, realizzano un’operazione di concentrazione unica
di dimensione comunitaria.
(v. punti 158-161)
10. La posizione dominante, di cui all’art. 2 del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione
tra imprese, riguarda una situazione di forza economica detenuta da una o più imprese che conferirebbe loro il potere di ostacolare
il mantenimento di un’effettiva concorrenza sul mercato in questione fornendo loro la possibilità di comportamenti indipendenti
in una misura apprezzabile nei confronti dei loro concorrenti, dei loro clienti e, infine, dei consumatori.
A tal riguardo, l’esistenza di quote di mercato di grande portata è altamente significativa e il rapporto tra le quote di
mercato detenute dall’impresa o dalle imprese partecipanti alla concentrazione e dai loro concorrenti, in particolare quelli
che immediatamente le seguono, costituisce un indizio valido dell’esistenza di una posizione dominante. Infatti, questo fattore
consente di valutare la capacità concorrenziale dei concorrenti dell’impresa di cui trattasi. Inoltre, una quota di mercato
particolarmente elevata può di per sé costituire la prova dell’esistenza di una posizione dominante, soprattutto quando gli
altri operatori sul mercato detengono solo quote molto meno rilevanti.
Inoltre, la presenza di concorrenti può costituire, in generale, un criterio atto, eventualmente, a mitigare o a eliminare
la posizione dominante detenuta dall’entità di cui è causa unicamente nell’ipotesi in cui tali concorrenti detenessero una
posizione forte, idonea ad esercitare un reale contrappeso.
Infine, l’insussistenza di una pressione concorrenziale rilevante può, in parte, dedursi anche dalla varietà dei prodotti
del mercato in questione. Infatti, la varietà dei prodotti significa che ciascun prodotto non è un perfetto sostituto dell’altro
e che, di conseguenza, l’aumento del prezzo dell’uno non comporta necessariamente che l’impresa che effettua tale aumento
perda quote di mercato in favore dei suoi concorrenti che producono l’altro prodotto, come sarebbe il caso dei prodotti perfettamente
fungibili.
(v. punti 195, 198, 201, 212-213)
11. Le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in
particolare l’art. 2, attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le
valutazioni di ordine economico. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere,
che è essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del
margine discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni.
Ne consegue che il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle valutazioni complesse di ordine economico effettuate
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del potere discrezionale che le attribuisce il regolamento n. 4064/89 deve limitarsi alla
verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione nonché dell’esattezza materiale dei fatti,
dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. In particolare, non compete al giudice comunitario
sostituire la sua valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 196-197)
12. Costituiscono limitazioni all’accesso al mercato elementi di varia natura, in particolare di ordine economico, commerciale
o finanziario, tali da far sopportare al potenziale concorrente delle imprese insediate rischi e costi sufficientemente elevati
da dissuaderli dall’accedere al mercato entro un termine ragionevole o da rendere tale accesso particolarmente difficile,
privandolo della capacità di esercitare una forza concorrenziale sul comportamento delle imprese insediate.
(v. punto 219)
13. Il potere di acquisto dei clienti di un fornitore può compensare il potere di mercato di quest’ultimo se tali clienti sono
in grado di reperire, entro un termine ragionevole, fonti alternative e credibili di approvvigionamento qualora il fornitore
decida di aumentare i suoi prezzi o di peggiorare le condizioni di fornitura.
A tal riguardo, la dispersione degli operatori sul mercato di cui trattasi e l’assenza di alternative credibili di rifornimento
per questi operatori sul mercato sono due criteri che, senza essere necessariamente esaustivi per affermare o negare l’esistenza
di un potere di acquisto dei clienti tale da contrastare il potere economico di un fornitore, sono molto pertinenti. Infatti,
da un lato, il criterio del grado di concentrazione del mercato degli acquirenti significa che il fatto di essere pochi può
consentire loro di rafforzare il loro potere di negoziazione nei confronti del fornitore. Dall’altro, in base al criterio
della presenza di alternative credibili di rifornimento si può stabilire se è altamente probabile che il fornitore sia costretto
a limitare gli aumenti di prezzo o addirittura a non praticarli.
(v. punti 230-232)
14. Il regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, non vieta di esaminare, alla
luce delle sue disposizioni, gli eventuali aspetti di coordinamento verticale tra l’impresa comune e l’una o l’altra delle
sue imprese fondatrici che risultano da un’operazione di concentrazione, senza, tuttavia, dare un giudizio anticipato sull’autonomia
dell’impresa comune.
(v. punto 250)
15. Nell’ambito del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la [OSCURATO:PERSONA]
può accettare solamente gli impegni atti a rendere l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. In altre
parole, gli impegni proposti dalle imprese interessate devono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che l’operazione di
concentrazione di cui trattasi non creerebbe o non rafforzerebbe una posizione dominante ai sensi dell’art. 2, n. 2, di tale
regolamento.
Pertanto, per poter essere accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ottica dell’adozione di una decisione ex art. 8, n. 2, del regolamento
n. 4064/89, tali impegni devono non soltanto essere proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza individuato
dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione, ma risolverlo interamente.
Tuttavia, le parti notificanti non sono affatto obbligate a limitarsi a proporre impegni strettamente diretti a ristabilire
la situazione di concorrenza precedente all’operazione di concentrazione, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] possa dichiarare tale
operazione compatibile con il mercato comune. Infatti, ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA]
può accettare tutti gli impegni delle parti che le consentano di adottare una decisione che dichiari la concentrazione compatibile
con il mercato comune.
Del resto, di fronte ad impegni che vanno al di là del ripristino della situazione anteriore all’operazione di concentrazione,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha la facoltà di rifiutarli e di adottare o una decisione che dichiara la concentrazione incompatibile
con il mercato comune, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89, o una decisione che dichiara la concentrazione
compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 8, n. 2, di tale regolamento, ma corredata da condizioni dirette al
ripristino della situazione precedente all’operazione di concentrazione, che essa imporrebbe unilateralmente.
Infatti, nel primo caso – quello dell’adozione di una decisione negativa – la [OSCURATO:PERSONA] disattenderebbe quanto disposto
dall’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, che la obbliga ad adottare una decisione che dichiara la concentrazione compatibile
con il mercato comune se accerta che tale operazione, se del caso dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche,
soddisfa al criterio di cui all’art. 2, n. 2, dello stesso regolamento. Nel secondo caso – quello di una decisione positiva
corredata da condizioni dirette strettamente a ripristinare la situazione anteriore – la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe ugualmente contro
il dettato dell’art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, il quale non prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa far
dipendere la sua dichiarazione di compatibilità di un’operazione di concentrazione da condizioni da essa unilateralmente imposte,
a prescindere dagli impegni assunti dalle parti notificanti.
(v. punti 294, 307-311)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
23 febbraio 2006 (
*
)
«Concorrenza – Controllo delle operazioni di concentrazione d’imprese – Artt. 2, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 − Nozione di concentrazione – Creazione di una posizione dominante − Autorizzazione assoggettata al rispetto di taluni impegni – Principio di proporzionalità»
Nella causa T‑282/02,
[OSCURATO:PERSONA] & Industrie BV
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti W. Knibbeler, O. Brouwer e P. Kreijger,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Nijenhuis, K. Wiedner e W. Mölls, successivamente dai sigg. Nijenhuis, É. [OSCURATO:PERSONA]
e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2002, 2003/756/CE, relativa ad un procedimento
a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e
con l’accordo SEE [Caso COMP/M.2650 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/JV (CVK)] (GU 2003, L 282, pag. 1, rettifica in GU 2003, L 285, pag. 52),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione ampliata),
composto dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]‑Białecka
e dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] della controversia
1 Il 24 gennaio 2002 l’impresa [OSCURATO:PERSONA] & Cie GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la ricorrente hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA],
conformemente all’art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni
di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, nuovamente pubblicato, in seguito a rettifiche, in GU 1990, L 257, pag. 13),
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, (GU L 180, pag. 1), un’operazione di concentrazione.
Secondo tale notifica, nel 1999, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno acquisito il controllo congiunto, ai sensi dell’art. 3, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 4064/89, dell’impresa olandese [OSCURATO:PERSONA]- en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten
(in prosieguo: la «CVK») e delle undici imprese ad essa associate mediante contratto e acquisto di quote sociali detenute
dalla società tedesca [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «RAG»).
2 [OSCURATO:PERSONA] è una holding tedesca diversificata che, nel settore dei materiali da costruzione, si occupa di produzione e vendita
di materiali per murature come pietra arenaria calcarea, cemento cellulare e preconfezionato. [OSCURATO:PERSONA] esercita le sue attività
principalmente in Germania. Quanto ai [OSCURATO:PERSONA], prima dell’operazione di concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipazioni
in numerose imprese di produzione di pietra arenaria calcarea associate alla CVK.
3 La ricorrente, che precedentemente era stata parte del gruppo olandese NBM Amstelland BV, esercita le sue attività nei [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei materiali da costruzione e, in generale, nei settori dell’edilizia, della logistica e del commercio
di materie prime. Al momento dell’adozione della decisione 2003/756/CE, relativa ad un procedimento a norma del regolamento
n. 4064/89, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE [Caso COMP/M.2650 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/JV
(CVK)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la ricorrente era detenuta dalla CVC [OSCURATO:PERSONA], una società
di capitali.
4 La CVK esiste dal 1947 ed era inizialmente incaricata della vendita della produzione dei propri associati, vale a dire i produttori
di pietra arenaria calcarea dei [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1989 la CVK è stata trasformata in una cooperativa di diritto olandese, allo
scopo di migliorare la collaborazione tra i suoi associati.
5 Prima della realizzazione dell’operazione di concentrazione, cinque delle imprese associate alla CVK – la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») – erano filiali della [OSCURATO:PERSONA]. Tre stabilimenti di
pietra arenaria calcarea – la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») –
erano filiali della ricorrente, mentre due produttrici – l’[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] van Bouwmaterialen BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») – erano filiali della RAG. Infine, una produttrice, l’impresa
[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), era detenuta congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] ([
riservato
]%),(
1
) dalla ricorrente ([
riservato
]%) e dalla RAG ([
riservato
]%).
6 Nel 1998 alla [OSCURATO:PERSONA] (autorità olandese competente per la concorrenza; in prosieguo: la «NMa»)
è stato notificato un progetto di concentrazione che prevedeva l’acquisizione, da parte della CVK, del controllo sulle imprese
ad essa associate. L’assunzione del controllo doveva avvenire mediante la stipulazione di un contratto di pooling nonché mediante
una modifica dello statuto della CVK. Il 23 aprile 1998 la NMa ha deciso di avviare il cosiddetto procedimento di «seconda
fase». Con decisione 20 ottobre 1998, la NMa ha concluso il procedimento di seconda fase ed ha autorizzato il progetto in
questione.
7 Prima che venisse realizzata questa operazione, la RAG ha deciso di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente le partecipazioni
da essa detenute nelle imprese associate alla CVK. Nel marzo 1999 le parti hanno comunicato le loro intenzioni alla NMa. Quest’ultima,
con lettera 26 marzo 1999, ha informato le medesime del fatto che la cessione prevista non avrebbe costituito un’operazione
di concentrazione ai sensi dell’art. 27 della wet van 22 mei 1997 houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging
(Mededingingswet) (legge 22 maggio 1997 che stabilisce nuove regole relative alla concorrenza economica) (Stb. 1997, n. 242),
a patto che l’operazione autorizzata con decisione 20 ottobre 1998 venisse realizzata non oltre il momento della detta cessione.
8 Il 9 agosto 1999 la CVK e le imprese ad essa associate hanno stipulato il contratto di pooling di cui sopra al punto 6. Lo
statuto della CVK è stato modificato alla medesima data al fine di prendere in considerazione le disposizioni del contratto
di pooling (tali due operazioni verranno indicate in prosieguo come il «primo gruppo di operazioni»). Sempre in tale data,
la RAG, ha ceduto le quote che essa deteneva in tre delle imprese associate alla CVK (l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA])
alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente (in prosieguo: l’«operazione RAG»), le quali hanno stipulato, peraltro, un contratto di collaborazione
disciplinante la loro collaborazione nell’ambito della CVK (tali due operazioni, considerate congiuntamente, verranno indicate
in prosieguo come il «secondo gruppo di operazioni»).
9 Essendo venuta a conoscenza dell’operazione del 9 agosto 1999 in occasione dell’esame di altre due operazioni di concentrazione
notificate dalla [OSCURATO:PERSONA] (casi COMP/M.2495 – [OSCURATO:PERSONA]/Fels e COMP/M.2568 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 22 ottobre 2001,
ha segnalato alla ricorrente e alle altre imprese partecipanti che l’operazione doveva esserle notificata a titolo dell’art. 4
del regolamento n. 4064/89.
10 Come è stato osservato sopra al punto 1, il 24 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno notificato l’operazione a titolo
dell’art. 4 del regolamento n. 4064/89.
11 Il 25 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89,
considerando che l’operazione di concentrazione notificata suscitava seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato
comune e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»).
12 Il 25 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle parti che avevano proceduto alla notifica una comunicazione degli addebiti.
La ricorrente ha risposto alla medesima con lettera 13 maggio 2002.
13 Il 16 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha sentito le parti interessate.
14 In seguito ad una prima bozza d’impegni presentata il 28 maggio 2002 e considerata insufficiente dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini
della soluzione del problema da essa constatato sul piano della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno presentato impegni
definitivi il 5 giugno 2002.
15 Il 26 giugno 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata con cui ha considerato che la concentrazione notificata
era compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (art. 1 della decisione impugnata), subordinatamente
al pieno adempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente, agli impegni indicati ai punti 27, 28, 32‑35 e 40 dell’allegato
alla detta decisione (art. 2 della decisione impugnata) e al pieno adempimento agli altri impegni dell’allegato (art. 3 della
decisione impugnata). A titolo degli impegni di cui all’art. 2 della decisione impugnata figura in particolare lo scioglimento
della CVK entro un termine di [
riservato
] a partire dall’adozione della decisione impugnata. La decisione impugnata, privata dei suoi dati riservati, è stata pubblicata
nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30 ottobre 2003 (GU L 282, pag. 1, rettifica in GU L 285, pag. 52).
Procedimento e conclusioni delle parti
16 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso in virtù dell’art. 230 CE.
17 In applicazione dell’art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale e su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale,
sentite le parti in conformità dell’art. 51 del detto regolamento, ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante
ampliato.
18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento
e, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alle parti di rispondere per iscritto a taluni quesiti
e di presentare diversi documenti. Le parti hanno ottemperato a queste richieste entro il termine stabilito.
19 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 6 luglio 2005.
20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
22 La ricorrente solleva sostanzialmente tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo all’incompetenza della
[OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le operazioni in questione in virtù dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89. Il secondo motivo verte
su errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla creazione di una posizione dominante mediante l’operazione di concentrazione,
in violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89. Infine, il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 3 e 8,
n. 2, del regolamento n. 4064/89 nonché del principio di proporzionalità.
1.
Sul primo motivo, relativo all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le operazioni in questione in virtù dell’art. 3
del regolamento n. 4064/89
23 Tale motivo si suddivide in tre parti. La prima parte verte sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le operazioni
RAG a causa dell’assenza di una modifica del controllo della CVK. La seconda parte verte sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]
a qualificare come un’unica concentrazione due operazioni distinte e sull’inesistenza, nella fattispecie, di un’operazione
di concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89. La terza parte verte sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]
ad esaminare l’assunzione del controllo da parte della CVK delle imprese ad essa associate, a causa dell’autorizzazione della
medesima da parte della NMa.
Sulla prima parte del primo motivo, vertente sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare l’operazione RAG a causa dell’assenza
di una modifica del controllo della CVK
Argomenti delle parti
24 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incompetente, a titolo del regolamento n. 4064/89, ad esaminare l’operazione RAG,
in quanto da tale operazione non è derivato un controllo congiunto della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di quest’ultima.
25 In primo luogo, la ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui, prima dell’operazione
RAG, vi era la possibilità di maggioranze variabili nell’assemblea dei soci della CVK.
26 Innanzi tutto, la ricorrente considera sorprendente tale affermazione poiché le decisioni della NMa in data 23 aprile e 20
ottobre 1998 non menzionano affatto questa eventualità.
27 La ricorrente si stupisce poi che la decisione impugnata non contenga alcuna analisi della questione se, in concreto, vi fosse
la possibilità di maggioranze variabili nell’assemblea dei soci della CVK prima dell’operazione RAG. [OSCURATO:PERSONA], ad avviso
della ricorrente, non può limitarsi, come ha fatto nella decisione impugnata, a dichiarare che vi erano maggioranze variabili
prima di questa operazione senza fornire il minimo elemento di prova relativo all’assenza di solidi interessi comuni agli
azionisti o all’assenza di una maggioranza stabile, conformemente al punto 35 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla
nozione di concentrazione a norma del regolamento n. 4064/89 (GU 1988, C 66, pag. 5). A parere della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
non è riuscita a dimostrare che, prima dell’operazione RAG, esisteva una situazione di «assenza di controllo» della CVK. Orbene,
la ricorrente precisa che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’assenza di controllo prima dell’operazione RAG, tenuto conto
della forte comunanza di interessi che esisteva tra gli «azionisti» della CVK prima di tale operazione, in particolare sulla
base del contratto di pooling.
28 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che dagli asseriti diritti di veto che, secondo la decisione impugnata, essa deterrebbe
assieme alla [OSCURATO:PERSONA] non derivi un controllo congiunto della CVK, la quale è un entità economica indipendente.
29 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a presumere l’esistenza di diritti di veto della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA]
negli organi decisionali della CVK.
30 In tal modo, innanzi tutto, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle garanzie che la ricorrente
e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fornito alla NMa nell’ambito della notifica della bozza di contratto di pooling approvata con decisione
20 ottobre 1998. Tali garanzie prevedevano, da una parte, che il consiglio d’amministrazione della CVK dovesse essere composto
esclusivamente da rappresentanti delle imprese associate alla CVK o da persone indipendenti e non potesse comprendere alcun
rappresentante delle società appartenenti ad un gruppo a cui apparteneva la società madre di uno o più associati alla CVK.
D’altra parte, quanto al collegio sindacale della CVK, esso doveva essere composto da una maggioranza di membri indipendenti.
Secondo la ricorrente, tali regole garantiscono che né la ricorrente né la [OSCURATO:PERSONA] siano in grado di influenzare le decisioni
commerciali strategiche della CVK.
31 La ricorrente sostiene, poi, che, secondo il codice civile olandese, gli organi decisionali di una cooperativa, quale la CVK,
devono adottare le loro decisioni unicamente nell’interesse dell’impresa e non in quello dei suoi azionisti. Di conseguenza,
secondo quanto asserito dalla ricorrente, né essa né la [OSCURATO:PERSONA] erano in grado, in diritto o in fatto, di influenzare le decisioni
commerciali strategiche degli organi decisionali della CVK. Ne consegue che, secondo la ricorrente, la decisione 20 ottobre
1998, in cui venivano accettate le garanzie offerte dalla medesima e dalla [OSCURATO:PERSONA], ha fatto sorgere un legittimo affidamento
in capo ad essa, laddove spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare concretamente che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avevano la possibilità
di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni della CVK.
32 In secondo luogo, la ricorrente contesta la conclusione a cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA] al punto 19 della decisione impugnata,
secondo cui l’accordo di collaborazione concluso tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], la chiusura di tre stabilimenti di pietra
arenaria calcarea, associate alla CVK, e taluni documenti per uso interno della [OSCURATO:PERSONA] erano elementi che rivelavano il controllo
congiunto che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano sulla CVK. Quanto al contratto di collaborazione concluso tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la ricorrente, quest’ultima osserva che le disposizioni citate dalla decisione impugnata riguardano solo l’uso di [
riservato
], circostanza che non si può automaticamente ritenere che implichi decisioni strategiche della CVK. Per quanto riguarda la
chiusura di tre imprese associate alla CVK, la ricorrente ricorda che non è stato stipulato alcun accordo tra la medesima
e la [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito e che, dopo la sottoscrizione dell’accordo di pooling, è stata la CVK che, basandosi sulle proprie
analisi commerciali, ha deciso di procedere a tale chiusura. Quanto ai documenti per uso interno della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente
sostiene che, essendo stata autorizzata a prendere visione di tali documenti, essa è in grado di affermare che questi ultimi
non dimostrano l’esistenza o l’assenza di un controllo congiunto ai fini dell’applicazione del regolamento n. 4064/89, ma
espongono interessi soggettivi e non pertinenti nella fattispecie della [OSCURATO:PERSONA].
33 Infine, in terzo luogo, la ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno al suo obbligo di motivare sufficientemente
la decisione impugnata per tre aspetti: innanzi tutto, per quanto riguarda l’asserita esistenza di una modifica delle coalizioni
nella CVK prima dell’operazione RAG, in particolare non esponendo le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una posizione
diversa da quella adottata dalla NMa; poi, per quanto riguarda i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] considera che le garanzie offerte
da essa e dalla [OSCURATO:PERSONA] alla NMa sono insufficienti per eliminare la possibilità di un controllo congiunto e, infine, per quanto
riguarda la constatazione che l’accordo di collaborazione tra essa e la [OSCURATO:PERSONA], la chiusura di taluni stabilimenti di pietra
arenaria calcarea e i documenti per uso interno della [OSCURATO:PERSONA] rivelerebbero un controllo congiunto della CVK.
34 [OSCURATO:PERSONA] ricorda, in via preliminare, che, nella decisione impugnata, essa non ha considerato l’operazione RAG come
un’operazione distinta. Il contratto di pooling, vale a dire l’assunzione del controllo da parte della CVK sulle imprese ad
essa associate, e l’operazione RAG, vale a dire l’assunzione del controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente sulla
CVK, mediante l’acquisizione di quote sociali precedentemente detenute dalla RAG nel capitale delle società associate alla
CVK, costituirebbero un’unica e medesima operazione di concentrazione.
35 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte, innanzi tutto, che, di regola, quando due azionisti si dividono in parti uguali i diritti
di voto di un’impresa, tale situazione, descritta al punto 20 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla nozione di concentrazione,
citata supra al punto 27, conferisce loro un diritto di veto e, pertanto, il controllo congiunto dell’impresa. Nella fattispecie,
prima dell’operazione di concentrazione, né la ricorrente, né la [OSCURATO:PERSONA], né la RAG detenevano un diritto di veto. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, sebbene non sia escluso che, in circostanze del tutto eccezionali, azionisti – di minoranza
– non titolari di un diritto di veto possano esercitare, di fatto, un controllo congiunto su un’impresa, la ricorrente non
ha sostenuto nel suo ricorso che esistevano forti interessi comuni fra i tre azionisti citati prima che venisse realizzata
l’operazione di concentrazione. A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] rileva anche che il tentativo di argomentare in tal senso, abbozzato
dalla ricorrente nella sua replica, secondo cui vi sarebbero stati interessi comuni di tali tipo, tenuto conto, in particolare,
del contratto di pooling, non tiene conto del fatto che quest’ultimo è parte integrante dell’operazione di concentrazione
e non è quindi rilevante per il periodo anteriore al 9 agosto 1999. Ciò premesso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza considerare
che i tre azionisti avevano interessi diversi e supporre che, prima dell’operazione di concentrazione, vi era la possibilità
di maggioranze variabili nella CVK.
36 Quanto poi all’argomento relativo alla mancata presa in considerazione della decisione della NMa 20 ottobre 1998 e delle garanzie
ad essa offerte dalla ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la NMa ha esaminato un’altra operazione di
concentrazione con riferimento ad altre norme giuridiche. Da una parte, l’operazione di concentrazione notificata alla NMa
non è stata attuata in quanto tale e un’altra operazione di concentrazione – comprendente il primo e il secondo gruppo di
operazioni –, che avrebbe dovuto essere assoggettata all’obbligo di notifica ai sensi del regolamento n. 4064/89, è stata
conclusa il 9 agosto 1999. D’altra parte, la NMa ha esaminato la nozione di controllo con riferimento al diritto olandese
della concorrenza, mentre la [OSCURATO:PERSONA] l’ha fatto con riferimento alle disposizioni del regolamento n. 4064/89. [OSCURATO:PERSONA], secondo
quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], anche se la questione delle maggioranze variabili non era pertinente per la NMa, applicando
invece il regolamento n. 4064/89 ad un’altra operazione di concentrazione, essa stessa ha dato importanza a tali maggioranze
variabili, ritenendo che il fatto che esse siano divenute possibili a seguito dell’operazione escludesse qualsiasi controllo
congiunto precedente della CVK. Le garanzie fornite dalla ricorrente non modificano tale conclusione, in quanto hanno unicamente
lo scopo di limitare la possibilità per le persone che esercitano funzioni nell’ambito degli «azionisti finali» della CVK
di partecipare ai suoi organi direttivi. I membri di tali organi sono tuttavia nominati dall’assemblea dei soci della CVK,
su proposta dei direttori di questi ultimi, a loro volta nominati dei loro rispettivi azionisti. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che non è affatto probabile che i membri degli organi direttivi della CVK agiscano senza tener conto degli interessi
di coloro che decidono, in ultima analisi, della loro nomina o della loro revoca, vale a dire la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], in
quanto «azionisti finali».
37 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le disposizioni del codice civile olandese non modificano la conclusione secondo cui
la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno il controllo congiunto della CVK. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, da una parte, che, anche
se è vero che, nel diritto olandese, le decisioni degli organi direttivi di un’impresa devono essere adottate nell’interesse
di quest’ultima, l’interesse degli azionisti è sempre un fattore da tenere in considerazione per stabilire cosa sia nell’interesse
dell’impresa. D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i rapporti tra la CVK e la ricorrente sono equiparabili a quelli intercorrenti
tra una filiale e la sua società madre; orbene, dato che il diritto societario olandese obbliga le filiali a seguire le istruzioni
della società madre, lo stesso dovrebbe accadere nel caso in cui due imprese, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], controllano congiuntamente
un’impresa comune.
38 Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] contesta le censure della ricorrente nei confronti del punto 19 della decisione impugnata secondo
cui il contratto di collaborazione, la chiusura di tre imprese associate alla CVK e i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] costituiscono
elementi rivelatori del controllo congiunto esercitato dalla ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla CVK. A tal proposito la [OSCURATO:PERSONA]
ricorda che tali elementi servono solo ad illustrare l’esistenza del controllo congiunto, dimostrato nei punti 13‑17 della
decisione impugnata, come ha peraltro ammesso la ricorrente nella sua replica. Di conseguenza, i diritti di veto della ricorrente
e della [OSCURATO:PERSONA] sulla nomina degli organi di amministrazione della CVK sarebbero sufficienti di per sé a dimostrare il loro
controllo congiunto della CVK. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] considera che i primi due elementi rivelano effettivamente la
possibilità che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] intervengano nelle attività e nelle decisioni strategiche della CVK. Quanto ai documenti
interni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] considera che essi confortano la sua tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avevano
l’intenzione di assumere congiuntamente il controllo della CVK.
39 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta anche le affermazioni della ricorrente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
40 In via preliminare, va ricordato che, a termini dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89, intitolato «Definizione della concentrazione»,
«Si ha un’operazione di concentrazione:
a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione, oppure
b) quando:
– una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’impresa o
– di una o più imprese,
acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio,
sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese.
2. La costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma va considerata
come un’operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono, da
soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante
sull’attività di un’impresa; trattasi in particolare di:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;
b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli
organi di un’impresa.
4. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che
ne derivano.
(…)».
41 Ne consegue che un’operazione di concentrazione viene realizzata, in particolare, mediante l’acquisto del controllo di una
o più imprese, mediante un’impresa che agisce da sola, o mediante due o più imprese che agiscono congiuntamente, fermo restando
che, indipendentemente dalla forma dell’assunzione di controllo, quest’ultima, tenuto conto delle circostanze di fatto e di
diritto specifiche di ogni fattispecie, deve conferire la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività
dell’impresa acquisita derivante da diritti, da contratti o da qualsiasi altro mezzo.
42 Come ha precisato la [OSCURATO:PERSONA] al punto 19 della sua comunicazione sulla nozione di concentrazione, citata supra al punto
27, riprodotta dal punto 14 della decisione impugnata, non contestato dalla ricorrente, si ha controllo congiunto quando due
o più imprese o persone hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’altra impresa, vale a dire hanno
il potere di impedire decisioni che determinano l’indirizzo strategico degli affari dell’impresa. [OSCURATO:PERSONA], il controllo congiunto
permette che si verifichi una situazione di stallo per effetto del potere di due o più imprese di respingere le decisioni
strategiche proposte. Ne consegue che tali azionisti devono necessariamente trovare un accordo sulla politica commerciale
dell’impresa comune.
43 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 15‑17 della decisione impugnata, ha effettuato le seguenti precisazioni:
«15. Mediante l’acquisizione delle quote di RAG, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assunsero il controllo congiunto di CVK. La rispettiva partecipazione
indiretta del 50% in CVK offriva ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di esercitare dei diritti di veto nell’assemblea dei
soci (ledenvergadering) di CVK, generati dall’uscita di RAG, la cui presenza nell’assemblea dei soci avrebbe consentito maggioranze
variabili, escludendo quindi la possibilità del controllo dell’assemblea da parte dei titolari delle quote.
16. L’assemblea dei soci decide la composizione degli organi decisionali di CVK, vale a dire del consiglio direttivo (Raad van
Bestuur
)
e del collegio sindacale (Raad van Commissarissen). Lo statuto e il contratto di pooling le impongono delle limitazioni nelle
nomine, poiché nessun membro del consiglio d’amministrazione e solo una minoranza dei membri del collegio sindacale può rivestire
cariche anche nelle società dei titolari delle quote delle imprese associate alla CVK.
17. La facoltà di decidere la composizione degli organi decisionali di un’impresa rappresenta un aspetto fondamentale dal punto
di vista strategico. Ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, infatti, chiunque possa esercitare un diritto di veto
in relazione a tale decisione detiene di fatto il controllo dell’impresa, in questo caso la CVK, poiché i membri degli organi
decisionali non possono non tenere conto del parere dei titolari dei diritti di veto nelle proprie decisioni».
44 Al punto 19 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre osservato quanto segue:
«19. L’assunzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del controllo su CVK è ulteriormente evidenziata dal contratto di collaborazione,
stipulato da tali imprese in concomitanza con il contratto di pooling. Nel contratto di collaborazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
definiscono alcuni aspetti della reciproca collaborazione all’interno della CVK (cfr. ‘considerando’ 11). Inoltre, alcune
decisioni strategiche, messe in atto dalla direzione di CVK dopo l’esecuzione dell’operazione qui in discussione e, in particolare,
la chiusura di tre degli undici stabilimenti di pietra arenaria calcarea, erano già state illustrate dettagliatamente da [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] prima dell’operazione e costituivano quindi evidentemente per le parti la base negoziale per la stipulazione
del contratto di pooling. In generale, dai documenti redatti internamente per consentire alla direzione di [OSCURATO:PERSONA] di prendere
una decisione in merito all’operazione in discussione, emerge chiaramente che, nelle previsioni di [OSCURATO:PERSONA], mediante la stipulazione
del contratto di pooling, le parti avrebbero ottenuto la possibilità di controllare congiuntamente CVK».
45 Dai passaggi citati della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato l’esistenza di un controllo della CVK
da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente, indipendentemente dalla questione, sollevata nella seconda parte del presente motivo,
se vi siano state nella fattispecie una o più operazioni di concentrazione. Di conseguenza, anche se la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea,
nelle sue memorie, di non essersi pronunciata esclusivamente, nella decisione impugnata, sull’operazione RAG, ma su una concentrazione
comprendente il primo e il secondo gruppo di operazioni citati supra al punto 8, è tuttavia giocoforza constatare che, per
determinare l’assunzione del controllo congiunto della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata
unicamente sul secondo gruppo di operazioni.
46 Va precisato che, in sostanza, la ricorrente lascia intendere, in un primo tempo, che, prima della conclusione del secondo
gruppo di operazioni, e in particolare prima dell’operazione RAG, vi era un controllo congiunto della CVK esercitato dai suoi
tre azionisti, vale a dire la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e la RAG – come implica la sua affermazione relativa alla «forte comunanza
di interessi che esisteva tra gli azionisti della CVK» (v. supra, punto 27), del tipo di quella indicata ai punti 30‑35 della
comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla nozione di concentrazione menzionata – e contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dimostrato
«l’assenza di interessi comuni» agli azionisti della CVK prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni, precedentemente
alla constatazione di un’«assunzione di controllo» della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente. In un secondo tempo,
la ricorrente sostiene che le garanzie offerte alla NMa, nell’ambito della notifica del progetto del primo gruppo di operazioni
menzionato supra al punto 8, per quanto riguarda la composizione del consiglio d’amministrazione e del collegio sindacale
della CVK escluderebbero qualsiasi controllo congiunto di quest’ultima, vale a dire l’assenza di diritti di veto detenuti
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente sulle decisioni strategiche dell’impresa.
47 L’esame che segue verterà dunque, in primo luogo, sull’affermazione della ricorrente secondo cui vi era un controllo congiunto
della CVK da parte di tre suoi azionisti prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni. In caso di risposta negativa,
il Tribunale valuterà, in secondo luogo, se, come sostenuto nella decisione impugnata, il secondo gruppo di operazioni, in
particolare l’operazione RAG, abbia comportato l’assunzione del controllo congiunto della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della
ricorrente. Infine, in terzo luogo, il Tribunale esaminerà le censure sollevate dalla ricorrente quanto all’insufficienza
di motivazione della decisione impugnata in relazione alla constatazione dell’assunzione di controllo congiunto della CVK.
– Sulle affermazioni della ricorrente relative all’esistenza di un controllo congiunto della CVK prima della conclusione del
secondo gruppo di operazioni
48 Va rilevato che l’accertamento effettuato al punto 15 della decisione impugnata, secondo cui la presenza della RAG nell’assemblea
dei soci della CVK avrebbe consentito maggioranze variabili ed escluso l’eventualità dell’assunzione del controllo delle imprese
associate da parte degli azionisti, si basa necessariamente sull’interpretazione dei dati relativi alla ripartizione del capitale
sociale e dei diritti di voto corrispondenti che figurano al punto 5 della decisione impugnata.
49 Tali dati, indicati in appresso, rappresentano la quota, in percentuale, che ciascuna delle 11 imprese associate alla CVK
detiene nel capitale sociale di quest’ultima – e i relativi diritti di voto – conformemente allo statuto della CVK.
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
– [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
]%
50 Va ricordato che, prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni, la [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria delle prime cinque
imprese menzionate supra, la ricorrente era la società madre della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], mentre
la RAG deteneva l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’impresa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deteneva [
riservato
]% del suo capitale sociale, la ricorrente [
riservato
]% e la RAG [
riservato
]%.
51 Ne consegue che, prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni, la [OSCURATO:PERSONA] deteneva indirettamente [dal 40 al 45](
2
)% del capitale sociale della CVK ([
riservato
]% corrispondente alla quota congiunta delle prime cinque imprese + [
riservato
]% corrispondente alla sua partecipazione di [
riservato
]% nella [OSCURATO:PERSONA]), mentre la ricorrente e la RAG ne detenevano rispettivamente [dal 40 al 45]% ([
riservato
]% corrispondente alla quota congiunta delle sue tre filiali + [
riservato
]% corrispondente alla sua partecipazione di [
riservato
]% nella [OSCURATO:PERSONA]) e [dal 15 al 20]% ([
riservato
]% corrispondente alla quota congiunta delle sue due filiali + [
riservato
]% corrispondente alla sua partecipazione di [
riservato
]% nella [OSCURATO:PERSONA]).
52 Tenuto conto delle modalità di voto nell’ambito dell’assemblea dei soci della CVK, ne sarebbe risultato, in linea di principio,
che, se la RAG avesse conservato le sue partecipazioni nella CVK, nessuno dei tre azionisti della CVK avrebbe avuto la possibilità
di impedire l’adozione delle decisioni di tale assemblea, in particolare quella delle decisioni strategiche della CVK.
53 Tale affermazione non viene inficiata dall’affermazione della ricorrente secondo cui vi erano forti interessi in comune tra
gli azionisti, simili a quelli indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione sulla nozione di concentrazione menzionata,
per cui, di fatto, esisteva un controllo congiunto della CVK da parte dei tre azionisti prima di tale operazione.
54 Va sottolineato che, al punto 30 della comunicazione citata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che, anche in assenza di diritti specifici
di veto, due o più imprese che acquisiscono partecipazioni di minoranza in un’altra impresa possono ottenerne il controllo
congiunto. Da questa comunicazione emerge che un caso di tale tipo presuppone una concertazione tra tali azionisti di minoranza
derivante da un accordo giuridicamente vincolante o da circostanze di fatto. Secondo la comunicazione, lo strumento giuridico
per garantire l’esercizio in comune dei diritti di voto può assumere diverse forme, come una holding o un accordo con il quale
gli azionisti si impegnano ad agire in modo uniforme («pooling agreement»). Quanto alle circostanze di fatto che dimostrano
un’azione congiunta, la comunicazione, al suo punto 32, osserva che, in via del tutto eccezionale, un’azione di questo tipo
degli azionisti di minoranza può essere dimostrata laddove esistano tra questi interessi comuni talmente forti da impedire
uno scontro nell’esercizio dei diritti di voto nel contesto dell’impresa comune.
55 La comunicazione precisa, da una parte, che l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in un’impresa comune già esistente,
l’esistenza di legami preesistenti tra gli azionisti di minoranza o l’acquisizione delle partecipazioni mediante azione concertata
potrà indicare un interesse comune di tale natura. D’altra parte, in caso di costituzione ex novo di un’impresa comune, a
differenza di quanto avviene in caso di acquisizione di partecipazioni di minoranza in una società già esistente, è più probabile
che le imprese fondatrici realizzino una politica volutamente comune, in particolare se ciascuna impresa fondatrice fornisce
all’impresa comune un contributo indispensabile al suo funzionamento (tecnologie specifiche, know‑how specializzato, accordi
di fornitura, ecc. ). Infine, la comunicazione, al punto 35, rileva che, in assenza di forti interessi comuni quali quelli
delineati in precedenza, la variabilità delle alleanze tra azionisti di minoranza fa normalmente escludere l’esistenza di
un controllo congiunto. Qualora nel processo decisionale la maggioranza non sia stabile, bensì possa essere rappresentata
di volta in volta da una qualsiasi delle varie combinazioni di voto possibili tra azionisti di minoranza, non si può presumere
che tali azionisti controllino congiuntamente l’impresa.
56 La ricorrente non contesta le valutazioni generali sull’esistenza di interessi comuni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua
comunicazione sulla nozione di concentrazione citata, ma sostiene che, nella fattispecie, prima della conclusione del secondo
gruppo di operazioni, i tre azionisti possedevano già interessi di tale tipo, ai sensi di tale comunicazione.
57 Orbene, va rilevato che, nelle sue memorie, la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova atto a suffragare concretamente
la sua affermazione. Tutt’al più essa osserva che tali interessi comuni sarebbero basati sul contratto di pooling, vale a
dire su una delle operazioni che fanno parte del primo gruppo di operazioni. Tuttavia, a tal riguardo, va ricordato che è
pacifico che il contratto di pooling è stato concluso solo il 9 agosto 1999, vale a dire il medesimo giorno del secondo gruppo
di operazioni. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale contratto non può costituire il fondamento
della dimostrazione dell’esistenza di interessi comuni ai tre azionisti, prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni,
atto a determinare se esistesse, in un tale momento, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni
strategiche dell’impresa CVK. Il fatto che la bozza del contratto di pooling sia stata notificata alla NMa non modifica affatto
tale affermazione, poiché la possibilità, derivante dal detto contratto, per la ricorrente e per la [OSCURATO:PERSONA], di esercitare
un’influenza determinante sulle decisioni strategiche della CVK non era effettiva prima della conclusione del secondo gruppo
di operazioni.
58 Va infatti rilevato che, se l’influenza determinante, ai sensi dell’art 3, n. 3, del regolamento n. 4064/89, non deve essere
necessariamente esercitata per esistere, affinché esista invece un controllo ai sensi dell’art. 3 del regolamento, la possibilità
di esercitare tale influenza deve essere effettiva. Orbene, il semplice fatto che la bozza di contratto di pooling sia stata
notificata alla NMa non prova che i tre azionisti avrebbero acquisito a causa di tale notifica la possibilità di esercitare
un’influenza determinante sulla CVK, prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni.
59 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non può essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie,
di non aver dimostrato l’assenza di forti interessi comuni tra gli azionisti di minoranza dell’impresa comune CVK prima della
conclusione del secondo gruppo di operazioni, poiché, anche dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha potuto fornire gli
elementi di prova su cui si baserebbero tali asseriti interessi comuni.
60 È peraltro inconferente la tesi della ricorrente secondo cui le decisioni 23 aprile e 20 ottobre 1998 della NMa non menzionavano
l’eventualità di una modifica delle coalizioni tra gli azionisti e consideravano la CVK come un’entità economica autonoma.
61 Infatti, da una parte, pur supponendo che le decisioni della NMa possano essere opposte alla [OSCURATO:PERSONA], va constatato che
la NMa si è pronunciata, in tali decisioni, sulla questione se l’operazione prevista, oggetto del contratto di pooling, costituisse
una concentrazione ai sensi del diritto olandese. La NMa non era dunque invitata a pronunciarsi sul secondo gruppo di operazioni,
di cui essa non era conoscenza quando ha adottato le decisioni menzionate. In ogni caso, la NMa, oltre a non menzionare i
cambiamenti di coalizione, non indica, nella sua decisione definitiva 20 ottobre 1998, che esisteva un controllo congiunto
della CVK da parte dei tre azionisti, prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni, tesi sollevata dalla ricorrente
nell’ambito della presente parte del motivo.
62 D’altra parte, la ricorrente si sbaglia sulla nozione di entità economica autonoma. Il fatto che un’impresa comune possa essere
un’impresa a pieno titolo e quindi, dal punto di vista funzionale, economicamente autonoma non significa che essa goda di
autonomia per quanto riguarda l’adozione delle sue decisioni strategiche. Una conclusione in senso opposto condurrebbe ad
una situazione in cui non vi sarebbe mai un controllo congiunto su un’«impresa comune» dato che essa sarebbe economicamente
autonoma. Orbene, la condizione prevista dall’art. 3, n. 2, del regolamento n. 4064/89 − per poter considerare che la creazione
di un’impresa comune, vale a dire controllata da due o più imprese, realizza una concentrazione − secondo cui tale impresa
comune deve «esercita[re] stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma» prova che ciò non avviene.
63 Di conseguenza, sulla base dei dati che figurano nella decisione impugnata e degli elementi del fascicolo disponibili al momento
dell’adozione di quest’ultima, la ricorrente non ha dimostrato che vi era un controllo congiunto della CVK da parte dei suoi
tre azionisti prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni, di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente disconosciuto
l’esistenza.
64 Va dunque verificato se la conclusione del secondo gruppo di operazioni abbia comportato l’assunzione del controllo della
CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente, concedendo loro un diritto di veto sulle decisioni strategiche della CVK.
– Sull’assunzione del controllo congiunto della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente al momento della conclusione del
secondo gruppo di operazioni
65 Innanzi tutto, è pacifico che, con l’operazione RAG, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno assunto il controllo congiunto delle
tre imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte associate alla CVK. Tale operazione, costituita dall’acquisto di partecipazioni,
rispettivamente esclusive e minoritarie, della RAG in tali imprese, costituisce di per sé un’operazione di concentrazione.
Il contratto di cessione contiene, inoltre, clausole restrittive tipicamente legate alle operazioni di concentrazione, quale
la clausola di non concorrenza, al cui rispetto la RAG si impegna per tutte le imprese del suo gruppo, sul mercato olandese
della produzione di materiali da costruzione di muri portanti.
66 Va inoltre rilevato che, tenuto conto della ripartizione del capitale sociale della CVK tra i suoi associati, figurante al
punto 5 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, acquisendo, da una parte, ciascuna [
riservato
]% delle quote sociali dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e accordandosi, dall’altra, per l’acquisto, da parte della ricorrente,
del [
riservato
]% che la RAG deteneva nel capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA], hanno, ognuna indirettamente, acquisito il 50% del capitale
sociale della CVK.
67 Orbene, la detenzione in pari misura del capitale sociale e dei diritti di voto collegati nella CVK consente, in linea di
principio, a ciascun azionista di impedire le decisioni strategiche dell’impresa comune, come quelle relative alla nomina
degli organi decisionali dell’impresa comune, che sono il consiglio d’amministrazione ed il collegio sindacale. Per evitare
che una tale situazione di stallo sopravvenga al momento dell’adozione delle decisioni strategiche dell’impresa comune, gli
azionisti sono quindi tenuti a collaborare permanentemente.
68 A tal proposito la ricorrente sostiene, in primo luogo, che le garanzie concesse alla NMa quanto alla composizione degli organi
decisionali della CVK escludono un diritto di veto per ciascun azionista su tali decisioni. Essa considera, in secondo luogo,
che il codice civile olandese imporrebbe agli organi decisionali della CVK di adottare le loro decisioni nel solo interesse
di quest’ultima e non in quello degli azionisti. In terzo luogo, essa contesta il giudizio della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il
contratto di collaborazione da essa concluso con la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esempi, figuranti al punto 19 della decisione impugnata,
dimostrano l’esistenza di un controllo congiunto della CVK.
69 Tali argomenti non possono essere accolti.
70 Quanto alla prima affermazione, va sottolineato che, conformemente agli artt. 9 e 12 dello statuto della CVK, come modificato,
adottato il 9 agosto 1999, ciascun membro del consiglio d’amministrazione e del collegio sindacale è scelto dall’assemblea
generale dei soci. Tale statuto, conformemente alle garanzie accordate alla NMa, prevede talune restrizioni relative alle
persone che possono far parte degli organi decisionali. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il consiglio d’amministrazione, l’art. 9,
n. 1, dello statuto prevede che tale organo sia costituito unicamente dai rappresentanti degli associati alla CVK o da persone
indipendenti e non comprenda alcun rappresentante del gruppo di società a cui appartiene la società madre di uno o di più
associati della CVK. Quanto al collegio sindacale, l’art. 12, n. 2, dello statuto indica che la maggioranza dei membri di
tale organo, incluso il suo presidente, è costituita da rappresentanti di membri o di persone indipendenti, e una minoranza
di membri può essere costituita da rappresentanti di gruppi di società a cui appartiene la società madre di uno o più associati
della CVK.
71 Orbene, dato che questo tipo di restrizioni si riferisce solo alla scelta delle persone che partecipano agli organi decisionali
della CVK, non si può escludere del tutto la possibilità che gli azionisti degli associati alla CVK esercitino un’influenza
determinante su quest’ultima.
72 Va certamente ammesso che gli azionisti delle imprese associate alla CVK non sono direttamente titolari dei diritti di voto
nell’assemblea generale della CVK, i quali sono esercitati dagli associati stessi. Tuttavia, occorre ricordare che l’art. 3,
n. 1, lett. b), del regolamento n 4064/89 precisa che il controllo può essere acquisito «direttamente od indirettamente» da
una o più persone, mentre l’art. 3, n. 4, lett. b), del medesimo regolamento ammette che il controllo possa essere detenuto
anche dalle persone che, pur non essendo titolari dei diritti o beneficiarie dei contratti, abbiano il potere di esercitare
i diritti che ne derivano. Orbene, da una parte, dato che le società commerciali si conformano in ogni caso alle decisioni
dei loro azionisti esclusivi, maggioritari, oppure esercitano il controllo congiunto della società e, dall’altra, nella fattispecie,
dato che le società associate alla CVK sono tutte filiali detenute a titolo esclusivo o in comune dalla ricorrente e dalla
[OSCURATO:PERSONA], ne consegue necessariamente che la nomina agli organi decisionali della CVK presuppone l’accordo dei due azionisti.
In mancanza, i membri non potranno procedere alla nomina degli organi decisionali della CVK e l’impresa comune non potrà funzionare.
73 La circostanza che rappresentanti delle società madri non possano far parte del consiglio d’amministrazione della CVK o che
possano rappresentare solo una minoranza nell’ambito del collegio sindacale di tale impresa non ha conseguenze sul fatto che
sono gli associati alla CVK che decidono sulla composizione degli organi decisionali e, tramite tali membri, i loro due azionisti.
74 Va inoltre rilevato che, quanto alla composizione dei due organi decisionali della CVK, non è escluso che tutte le persone
che fanno parte di tali organi esercitino esse stesse talune funzioni in tali organi decisionali delle imprese associate alla
CVK, come consente la formula alternativa degli artt. 9 e 12 dello statuto della CVK, secondo cui gli organi decisionali della
CVK «saranno composti solo da associati della CVK o da persone indipendenti». Orbene, se ciò avviene, tali rappresentanti,
nelle loro funzioni nell’ambito delle imprese associate alla CVK, dovranno essere nominati dagli azionisti degli associati
della CVK e dovranno necessariamente, nelle loro funzioni all’interno degli organi decisionali della CVK, prendere in considerazione
il punto di vista di tali azionisti.
75 Ciò premesso, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a rimettere in questione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui non è esclusa del tutto la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA]
e della ricorrente, in seguito alla conclusione del secondo gruppo di operazioni.
76 Peraltro, la ricorrente non può opporre alla [OSCURATO:PERSONA] un asserito legittimo affidamento che sarebbe basato sull’interpretazione
della nozione di controllo che sarebbe stata adottata dalla NMa in applicazione della legge olandese della concorrenza.
77 A tal riguardo occorre ricordare che il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento presuppone che siano soddisfatti
tre presupposti. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed
affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione comunitaria. In secondo luogo, tali assicurazioni
devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte assicurazioni
devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del Tribunale 30 giugno 2005, causa T‑347/03, Branco/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2555, punto 102, e la giurisprudenza citata).
78 Nella fattispecie, basta rilevare che la ricorrente non ha ricevuto alcuna assicurazione precisa da parte dell’amministrazione
comunitaria secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], pur supponendo che essa fosse legittimamente giustificata a vincolarsi in tal modo,
valuterebbe la nozione di controllo, a titolo del regolamento n. 4064/89, in modo identico a quello della NMa nella decisione
20 ottobre 1998, in applicazione della legge olandese sulla concorrenza. Inoltre, la ricorrente non ha nemmeno ricevuto assicurazioni
precise da parte della NMA, in particolare nella lettera del 26 marzo 1999 citata supra al punto 7, a cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
acconsentito e a termini delle quali avrebbe adottato un’impostazione identica a quella contenuta in tale lettera, una volta
concluso il secondo gruppo di operazioni. In ogni caso, pur supponendo che la ricorrente abbia ricevuto assicurazioni di tale
tipo, queste non avrebbero potuto far sorgere speranze fondate in capo ad essa, poiché, secondo la tesi esposta precedentemente,
assicurazioni di tale tipo non sarebbero fondate su una valutazione conforme all’art. 3 del regolamento n. 4064/89.
79 Non convince maggiormente il secondo argomento, relativo all’applicazione del codice civile olandese. Ed infatti, sebbene,
come sostiene la ricorrente, il codice civile olandese preveda che le decisioni di una società cooperativa debbano essere
adottate nell’interesse di questa società, sono tuttavia le persone che detengono, direttamente o indirettamente, i diritti
di voto in tale società che hanno il potere di adottare tali decisioni. Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente relativi
alle disposizioni del codice civile olandese non rimettono in questione l’esistenza di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA]
e della ricorrente sulla CVK dopo la conclusione del secondo gruppo di operazioni.
80 Infine, per quanto riguarda la terza affermazione, come ha ammesso la ricorrente nella sua replica, il contratto di collaborazione
da essa concluso con la [OSCURATO:PERSONA], la chiusura di tre imprese associate alla CVK e taluni documenti interni della [OSCURATO:PERSONA], a cui
si riferisce il punto 19 della decisione impugnata, non costituiscono la parte essenziale della motivazione giuridica della
decisione impugnata relativa al controllo congiunto della CVK – che è incentrata sull’esistenza di diritti di veto a vantaggio
della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente –, ma servono ad illustrarla. Di conseguenza, anche supponendo che, come fa valere la ricorrente,
tali esempi non dimostrano l’esercizio di un’influenza determinante sulla CVK – da cui deriva la possibilità dell’esistenza
di diritti di veto, precedentemente constatata ai punti 13‑17 della decisione impugnata ed analizzata supra – e che, pertanto,
la decisione impugnata è viziata da errori di valutazione per quanto riguarda tali elementi presentati a titolo d’esempio,
ciò non comporterebbe tuttavia l’annullamento della decisione impugnata, in quanto continua ad essere valido il principio
della possibilità di un’influenza determinante sulla CVK.
81 Ad abundantiam, il Tribunale rileva che la chiusura delle tre imprese associate alla CVK ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),
di cui la ricorrente non contesta seriamente che costituisca una decisione strategica, consente di illustrare sufficientemente
l’assunzione di controllo della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente.
82 Infatti, per quanto riguarda, più in particolare, l’impresa [OSCURATO:PERSONA] − che, prima dell’operazione RAG, era una filiale
di quest’ultima − a partire dalla conclusione del secondo gruppo di operazioni, né la [OSCURATO:PERSONA] né la ricorrente potevano decidere
da sole della chiusura di tale impresa, le cui quote sociali sono detenute in pari misura dai suoi due azionisti. Peraltro,
in nessuna fase del procedimento dinanzi al Tribunale la ricorrente ha potuto suffragare l’affermazione secondo cui sarebbe
la CVK, in base alla propria politica commerciale, che avrebbe deciso la chiusura di tale impresa. Ne deriva che solo la [OSCURATO:PERSONA]
e la ricorrente hanno potuto decidere la chiusura dell’impresa [OSCURATO:PERSONA].
83 Per tutti questi motivi, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente considerato che, con la conclusione del secondo
gruppo di operazioni, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno assunto il controllo congiunto della CVK, ai sensi dell’art. 3 del regolamento
n. 4064/89.
– Sull’insufficienza della motivazione addotta
84 La ricorrente solleva tre censure relative all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda
la constatazione dell’assunzione del controllo congiunto della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente stessa (v. punto
33 supra).
85 Va innanzi tutto ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla
natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve evidenziare in modo chiaro
ed inequivocabile il ragionamento dell’istituzione, in maniera tale, da un lato, da fornire agli interessati sufficienti indicazioni
per rendersi conto se tale decisione sia fondata o se eventualmente sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne
la validità e, dall’altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità (v. sentenza
del Tribunale 20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4825, punto 155, e la giurisprudenza
citata).
86 Nella fattispecie, nonostante la motivazione implicita della decisione impugnata per quanto riguarda l’assenza di un controllo
congiunto della CVK da parte dei suoi tre azionisti, prima della conclusione del secondo gruppo di operazioni e, in particolare,
dell’operazione RAG, la decisione impugnata poteva essere intesa nel contesto in cui è stata adottata, in particolare in base
ai dati figuranti al punto 5 della decisione impugnata, dello statuto della CVK e dei contratti stipulati il 9 agosto 1999.
Come viene evidenziato dall’analisi sopra effettuata, la motivazione della decisione impugnata su tale punto non ostacola
nemmeno il sindacato di legittimità esercitato dal Tribunale.
87 La ricorrente, a maggior ragione, non può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver spiegato insufficientemente le ragioni per cui
essa riteneva che le garanzie offerte alla NMa non fossero sufficienti. Infatti, dai punti 25‑27 della decisione impugnata
emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato le ragioni per cui non poteva estendere l’interpretazione della nozione di controllo,
adottata dalla NMa, in particolare nella decisione 20 ottobre 1998, sulla base della normativa olandese in materia di concorrenza,
all’interpretazione dell’art. 3, n. 3, del regolamento n. 4064/89, la cui competenza spetta alla [OSCURATO:PERSONA], salvo il controllo
esercitato dal giudice comunitario. Tali spiegazioni erano, di per sé, sufficienti. Inoltre, non viene nemmeno ostacolato
il sindacato di legittimità su tale questione, come dimostrato dagli argomenti che precedono.
88 Una conclusione identica si impone per quanto riguarda gli esempi relativi all’esistenza di un controllo congiunto menzionati
al punto 19 della decisione impugnata. Benché la motivazione della decisione impugnata sia, su tale punto, succinta, la ricorrente
ha ben potuto comprendere le ragioni che portavano la [OSCURATO:PERSONA] a credere che da tali elementi potessero trasparire l’esistenza
di un controllo congiunto della CVK da parte della ricorrente stessa e della [OSCURATO:PERSONA], senza che, peraltro, venisse ostacolato
il controllo giurisdizionale.
89 Ciò premesso, le censure relative all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata devono essere respinte.
90 Occorre pertanto respingere la prima parte del primo motivo.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] a qualificare come un’unica concentrazione
due operazioni e all’inesistenza, nella fattispecie, di un’operazione di concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento
n. 4064/89
Argomenti delle parti
91 In primo luogo, la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato, nella decisione impugnata, che l’assunzione
di controllo da parte della CVK sulle imprese ad essa associate, mediante la conclusione del contratto di pooling, da una
parte, e l’operazione RAG, dall’altra, costituivano un’unica e medesima operazione di concentrazione, a causa della loro interdipendenza
dal punto di vista temporale ed economico. Orbene, secondo le memorie della ricorrente, il regolamento n. 4064/89 non conferiva
alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna competenza generale per decidere che due operazioni distinte dovessero essere considerate come un’unica
concentrazione.
92 A tal riguardo, la ricorrente rileva che solo l’art. 5, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89 – che autorizza, a
determinate condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] a considerare due o più operazioni come un’unica concentrazione ai fini del calcolo
del fatturato delle imprese interessate che acquisiscono quote di una o più imprese – fa riferimento ad una situazione di
questo tipo. Tuttavia, la ricorrente sottolinea che tale disposizione non è pertinente nella fattispecie. Da una parte, l’art. 5,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89 è diretto ad evitare che talune imprese eludano l’applicazione del detto regolamento
scindendo artificialmente un’operazione in diverse transazioni di modo che tale operazione ricada al di sotto della soglia
di fatturato prevista da tale regolamento. Orbene, nella fattispecie, la decisione impugnata non conterrebbe alcun elemento
di prova che indichi che la ricorrente o la [OSCURATO:PERSONA] hanno tentato di aggirare l’applicazione del regolamento n. 4064/89. D’altra
parte, la ricorrente rileva che, al punto 23 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l’art. 5, n. 2, secondo
comma, del regolamento n. 4064/89 non è direttamente applicabile alla fattispecie. In ogni caso, la ricorrente sostiene che
gli attuali limiti dell’ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 sarebbero stati riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa
nel Libro verde sull’esame del regolamento n. 4064/89 [COM (2001) 745 def.] e nella proposta di regolamento del Consiglio
relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 2003, C 20, pag. 4), presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]
e diretto a modificare il detto regolamento.
93 In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che, pur supponendo che il regolamento n. 4064/89 attribuisca alla [OSCURATO:PERSONA]
la competenza per qualificare le operazioni multiple come un’unica concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato sufficientemente
la sua valutazione secondo cui, nella fattispecie, vi sarebbe un’interdipendenza tra i due gruppi di operazioni in questione
per cui occorrerebbe considerarle come un’unica concentrazione.
94 Secondo la ricorrente, il fatto che il primo e il secondo gruppo di operazioni siano stati conclusi il medesimo giorno − il
9 agosto 1999 − dinanzi allo stesso notaio non ha un’importanza particolare per quanto riguarda la loro interdipendenza. La
ricorrente sottolinea, a tal proposito, che essa aveva già segnalato alla [OSCURATO:PERSONA] che sia la condivisione degli utili
e delle perdite nell’ambito della CVK, che implica diverse operazioni tecniche commerciali di vasta portata, sia diversi studi
ecologici, avevano ritardato la conclusione del contratto di pooling sino al 9 agosto 1999.
95 Inoltre, la ricorrente contesta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la conclusione del contratto di pooling sarebbe
stata subordinata alla realizzazione del secondo gruppo di operazioni, più in particolare all’operazione RAG. A tal proposito
la ricorrente ricorda, innanzi tutto, che il contratto di pooling era stato notificato alla NMa il 26 febbraio 1998, circostanza
che implica che l’intenzione di concludere tale contratto era sufficientemente precisa, senza che, all’epoca, la vendita delle
quote sociali della RAG nelle imprese associate alla CVK le fosse nota e, di conseguenza, che fosse rilevante per quanto riguarda
l’interdipendenza delle due operazioni. La ricorrente sottolinea poi che non esiste alcun accordo contrattuale vincolante
o di altro tipo che lega le due operazioni. Infine, la ricorrente fa valere che va parimenti considerata non pertinente l’opinione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui vi è un’interdipendenza tra le operazioni, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], per valutare una tale interdipendenza,
deve basarsi su fatti e non sui giudizi soggettivi di una delle parti e in quanto, tenuto conto del contesto in cui si inserisce
la presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] poteva avere un interesse allo scioglimento della CVK, come richiesto dalla decisione impugnata.
Ad avviso della ricorrente, vi sono dunque due operazioni di concentrazione distinte.
96 Quanto, in primo luogo, all’argomento relativo alla competenza generale della [OSCURATO:PERSONA] a trattare diverse operazioni come
un’unica concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte che l’art. 3 del regolamento n. 4064/89, relativo alla nozione di concentrazione,
non esclude che una concentrazione possa comprendere più di un’operazione. Infatti, una concentrazione può consistere, in
funzione della realtà economica, in una o più operazioni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sua prassi decisionale evidenzia diversi
esempi in tal senso.
97 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il riferimento fatto dalla ricorrente all’art. 5, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89
non è pertinente. Tale disposizione riguarda unicamente il calcolo del fatturato per determinare se un’operazione di concentrazione
sia di dimensione comunitaria oppure no ed è diretta ad impedire alle imprese di evitare l’applicazione del regolamento n. 4064/89
frammentando le loro operazioni in più operazioni di concentrazione distinte, realizzate durante un periodo di due anni e
che singolarmente non raggiungono la soglia del fatturato. Quanto all’operazione di concentrazione, essa rientrerebbe nell’art. 3
del regolamento n 4064/89.
98 [OSCURATO:PERSONA] contesta anche il rinvio fatto dalla ricorrente al Libro verde citato e alla proposta della [OSCURATO:PERSONA] diretta
a modificare il regolamento n. 4064/89. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], benché il Libro verde abbia proposto di estendere la competenza
della [OSCURATO:PERSONA] a taluni tipi particolari di operazioni, esso ha confermato la definizione generale ed ampia della nozione
di operazione di concentrazione, mentre la proposta della [OSCURATO:PERSONA] era solo diretta a chiarire la prassi decisionale esistente.
99 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non concorda con la censura mossale dalla ricorrente secondo cui essa non avrebbe dimostrato
sufficientemente l’interdipendenza fra le due operazioni principali in questione.
100 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tre elementi, considerati globalmente, consentono di concludere per una tale interdipendenza, come
è stato dimostrato dai punti 20‑22 della decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
101 Nell’ambito del presente motivo, e benché essa abbia attenuato la sua posizione in udienza, la ricorrente contesta, in primo
luogo, la competenza generale della [OSCURATO:PERSONA] a qualificare come un’unica concentrazione diverse operazioni, in applicazione
dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo
cui operazioni concluse il 9 agosto 1999 erano interdipendenti e costituivano un complesso dal punto di vista economico, sia
erronea.
– Sulla possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] qualifichi diverse operazioni come un’unica concentrazione, in applicazione dell’art. 3
del regolamento n. 4064/89
102 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 4064/89, si ha un’operazione di concentrazione quando due o più imprese precedentemente
indipendenti procedono ad una fusione [art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89], oppure una o più persone che già
detengono il controllo di almeno un’impresa o di una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite
acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo
dell’insieme o di parti di una o più imprese [art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89].
103 Mentre l’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89 qualifica come operazione di concentrazione un fenomeno relativamente
semplice ed identificabile – quello della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti –, tale disposizione,
alla lett. b), mira a far rientrare tutte le altre situazioni in quelle in cui una o più imprese acquisiscono il controllo
dell’insieme o di parti di una o più imprese.
104 Tale definizione generale e finalista di un’operazione di concentrazione – il cui risultato è il controllo di una o più imprese – implica
che è indifferente che l’acquisizione, diretta o indiretta, di tale controllo sia stata realizzata in una, due o più tappe
mediante una, due o più operazioni, purché il risultato raggiunto costituisca un’unica operazione di concentrazione.
105 Indifferente è anche la circostanza che le parti, quando notificano alla [OSCURATO:PERSONA] una concentrazione, progettino di concludere
due o più operazioni o che le abbiano già concluse prima della loro notifica. Spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in ciascun caso, valutare
se tali operazioni presentino un carattere unitario in modo da costituire un’unica concentrazione ai sensi dell’art. 3 del
regolamento n. 4064/89.
106 Una valutazione di questo tipo è diretta ad identificare, in funzione delle peculiari circostanze di fatto e di diritto di
ogni fattispecie e al fine di cercare la realtà economica sottesa alle operazioni, la finalità economica perseguita dalle
parti, esaminando, in presenza di diverse operazioni giuridicamente distinte, se le imprese interessate sarebbero state disposte
a concludere ogni operazione presa isolatamente o se, invece, ogni operazione costituisca solo un elemento di un’operazione
più complessa, senza la quale essa non sarebbe stata conclusa dalle parti.
107 In altri termini, per determinare il carattere unitario delle operazioni in questione, si tratta, in ciascuna fattispecie,
di valutare se tali operazioni siano interdipendenti per cui l’una non sarebbe stata realizzata senza l’altra.
108 Tale valutazione tende, da una parte, a garantire alle imprese che notificano un’operazione di concentrazione il vantaggio
della certezza del diritto per tutte le operazioni che realizzano la concentrazione e, dall’altra, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di esercitare un controllo efficace sulle operazioni di concentrazione idonee ad ostacolare in modo significativo una concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. Tali due scopi costituiscono, del resto, l’obiettivo principale
del regolamento n. 4064/89 (sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T‑290/94, Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2137,
punto 109; ordinanza del presidente del Tribunale 2 dicembre 1994, causa T‑322/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1159,
punto 36; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T‑3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑121,
punto 48).
109 Ne consegue che un’operazione di concentrazione, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 4064/89, può essere realizzata
anche in presenza di una pluralità di operazioni giuridiche formalmente distinte quando tali operazioni sono interdipendenti
per cui non verrebbero realizzate le une senza le altre e il cui risultato consiste nel conferire ad una o più imprese il
controllo economico, diretto o indiretto, sull’attività di una o più imprese diverse.
110 Tale valutazione non è inficiata dai diversi argomenti invocati dalla ricorrente.
111 In primo luogo, quanto all’affermazione relativa all’art. 5, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, il quale, dato
che sarebbe il solo ad essere esplicitamente diretto alle operazioni multiple e dato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato
tale disposizione non direttamente applicabile alla fattispecie, priverebbe la [OSCURATO:PERSONA] della competenza a qualificare
come un’unica concentrazione, ai sensi de l’art. 3 del regolamento n. 4064/89, due o più operazioni, occorre respingerla in
quanto infondata.
112 Occorre ricordare che l’art. 5 del regolamento n. 4604/89, intitolato «Calcolo del fatturato», dispone quanto segue:
«1. Il fatturato totale di cui all’articolo 1, paragrafo 2 comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione
di servizi realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa
detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al
fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui
al paragrafo 4 del presente articolo.
(...)
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l’acquisto di parti – indipendentemente
dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica – di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti
il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della transazione.
Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in
un periodo di due anni, sono da considerarsi un’unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell’ultima transazione.
(…)».
113 Dalla stessa lettera di questa disposizione risulta che essa disciplina una questione diversa da quella prevista dall’art. 3
del regolamento n. 4064/89.
114 Mentre l’art. 3 del regolamento n. 4064/89 definisce i presupposti per l’esistenza di un’«operazione di concentrazione» e
si limita a definire, in modo generale e materiale, cosa bisogna intendere per «concentrazione», tale disposizione non disciplina
la questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA] sulle operazioni di concentrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
15 dicembre 1999, causa T‑22/97, Kesko/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3775, punto 138). Tra le operazioni che corrispondono alla
definizione dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89, solo le operazioni cosiddette di «dimensione comunitaria», come definite
all’art. 1 di questo regolamento, rientreranno nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], salvo disposizione contraria
del detto regolamento. Di conseguenza, un’operazione non rientra necessariamente nell’ambito della competenza esclusiva della
[OSCURATO:PERSONA] solo perché corrisponde alla definizione dell’art. 3 del regolamento nº 4064/89; è, in più, necessario che tale
operazione sia di «dimensione comunitaria».
115 Dall’art. 1 del regolamento n. 4064/89 deriva che il legislatore comunitario ha inteso che, nell’ambito della missione conferitale
in materia di concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] interviene solo se l’operazione prevista, o già realizzata, raggiunge una certa
dimensione economica o estensione geografica, vale a dire una «dimensione comunitaria». Inoltre, dall’economia generale dell’art. 5
del regolamento n. 4064/89 risulta che il legislatore comunitario ha inteso precisare l’ambito di applicazione di tale regolamento
definendo, in particolare, il fatturato dei partecipanti ad un’operazione di concentrazione che deve essere preso in considerazione
per determinare la sua «dimensione comunitaria», ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 4064/89.
116 [OSCURATO:PERSONA], dall’art. 5, n. 2, del regolamento n. 4064/89 risulta che, nell’ambito dell’acquisizione di parti di un’impresa, per
valutare le dimensioni dell’operazione in questione va preso in considerazione solo il fatturato che si riferisce a tali parti
dell’impresa effettivamente acquistate (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 108, punto 103).
117 Tale valutazione comprende anche l’interpretazione del secondo comma dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 4064/89, per cui,
quando l’acquisto di parti di una o più imprese si articola in diverse operazioni per un periodo di due anni, tra le medesime
persone o imprese, il fatturato deve essere riferito a tali parti acquistate, considerate congiuntamente.
118 La ragione per cui è stato inserito il secondo comma dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 4064/89 − la cui analisi, del resto,
è comune alle parti della presente controversia − è quella di evitare che le medesime imprese o le medesime persone frammentino
artificialmente un’operazione in più cessioni parziali di attivi, scaglionate nel tempo, allo scopo di eludere le soglie previste
dal regolamento n. 4064/89 che determinano la competenza della [OSCURATO:PERSONA] in applicazione di tale regolamento.
119 Di conseguenza, il fatto che l’art. 5, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89 consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare
due o più operazioni come costituenti un’unica concentrazione ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate
allo scopo di evitare che venga aggirata la competenza che il regolamento le attribuisce non significa che tale disposizione,
contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, priva la [OSCURATO:PERSONA] del diritto di determinare, a monte, in applicazione
dell’art. 3 del detto regolamento, se più operazioni che le sono notificate realizzino un’unica concentrazione o se, al contrario,
tali operazioni vadano considerate come una pluralità di concentrazioni.
120 Se dall’esame effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che le due operazioni ad essa notificate non sono interdipendenti, tali
operazioni saranno valutate individualmente. Se l’una e/o l’altra non ha dimensione comunitaria, la [OSCURATO:PERSONA] declinerà
la competenza per valutare l’una e/o l’altra. Se da tale esame emerge che le operazioni presentano un carattere unitario che
consente di considerarle come un’unica concentrazione, in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA]
verificherà poi se l’operazione così identificata sia di dimensione comunitaria, per stabilire la sua competenza e valutare
gli effetti dell’operazione sulla concorrenza.
121 In ogni caso, l’applicazione ad una fattispecie dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89 non ha né lo scopo né l’effetto di
consentire di concludere sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le operazioni di concentrazione identificate, ma
di verificare se più operazioni che costituiscono l’oggetto di una notifica costituiscano una o più operazioni di concentrazione.
122 Ciò premesso, l’argomento della ricorrente basato sull’art. 5, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89 non ha conseguenze
sull’interpretazione dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89 che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare se le operazioni in
questione rientrassero nell’ambito di applicazione di tale disposizione a causa del loro carattere unitario.
123 In secondo luogo, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto della revisione del regolamento
n. 4064/89, ha riconosciuto la sua incompetenza a qualificare come operazioni di concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento
n. 4064/89 due o più operazioni, basta rilevare che, anche qualora ciò avvenisse, una posizione di tale tipo della [OSCURATO:PERSONA]
non pregiudica l’interpretazione dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89 adottata supra dal Tribunale.
124 Ne consegue che la censura della ricorrente relativa all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] a qualificare diverse operazioni come
un’unica concentrazione, in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89, deve essere respinta.
– Sull’interdipendenza delle operazioni concluse il 9 agosto 1999
125 La ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso un errore di valutazione considerando che, nella fattispecie, il
primo e il secondo gruppo di operazioni concluse il 9 agosto 1999, menzionate supra al punto 8, erano interdipendenti per
cui costituivano un complesso dal punto di vista economico.
126 Va innanzi tutto ricordato che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha apportato le seguenti precisazioni:
«20. (…) Tali operazioni si svolsero in stretta correlazione, sia sul piano temporale che su quello economico. Infatti, sia gli
atti giuridici, che hanno causato l’acquisizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del controllo su CVK, sia quelli all’origine
dell’acquisizione da parte di CVK del controllo sulle 11 imprese associate, sono stati redatti lo stesso giorno, il 9 agosto
1999, e sono stati repertoriati dal notaio in un unico documento. Le parti contrattuali intendevano collegare tra loro entrambe
le acquisizioni di controllo, affinché l’una non potesse realizzarsi senza l’altra. La stipulazione dei contratti, sottoposti
all’autorità olandese competente per la concorrenza, fu quindi rinviata sino alla conclusione delle trattative relative alla
cessione delle quote RAG, allo scopo di tenere conto dell’intenzione, nel frattempo espressa da RAG, di uscire dalla CVK,
poiché RAG non intendeva partecipare alla nuova struttura societaria, pianificata per la CVK. Entrambe le acquisizioni di
controllo sono pertanto da considerarsi come un tutt’uno sul piano economico. Anche se, in queste operazioni, si individuassero
due transazioni, separate in termini di tempo da un cosiddetto “secondo logico”, esse sono talmente interdipendenti l’una
dall’altra da essere considerate come un’unica operazione di concentrazione.
21. Tale parere è stato confermato anche da [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni e nell’audizione. [OSCURATO:PERSONA]
ha invece sostenuto che, qualora nell’uscita di RAG si individuasse l’assunzione del controllo congiunto da parte di [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] su CVK, cosa che [OSCURATO:PERSONA] contesta, in tal caso la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe competente solo per tale assunzione
di controllo mentre l’acquisizione da parte di CVK del controllo sulle imprese ad essa associate costituirebbe una concentrazione
distinta dalla presente. Essa sostiene altresì che dal fatto che il contratto di pooling e la [operazione RAG] siano stati
concordati lo stesso giorno non si potrebbe trarre la conclusione che si tratti di un’unica operazione giuridica o economica;
la mancata stipulazione del contratto di pooling subito dopo l’autorizzazione della NMa del 20 ottobre 1999 sarebbe invece
stata motivata esclusivamente da difficoltà pratiche non meglio specificate. L’acquisizione da parte di CVK del controllo
sugli stabilimenti associati sarebbe tuttavia legalizzata dalla valida decisione della NMa del 20 ottobre 1998 e pertanto
l’esame della [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento non potrebbe in alcun caso estendersi anche a tale operazione.
22. [OSCURATO:PERSONA] non può condividere il parere di [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i contratti stipulati il 9 agosto 1999 rappresentano un’unica
operazione economica, il cui esito consiste nella trasformazione di un’organizzazione consorziale di vendita di 11 stabilimenti
di pietra arenaria calcarea, sino a quel momento indipendenti e appartenenti complessivamente a tre diverse case madri, in
una impresa a pieno titolo sottoposta al controllo congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha più volte confermato che, per
le parti coinvolte nell’operazione del 9 agosto 1999, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RAG, tutti i suddetti contratti erano interdipendenti
e costituivano un tutt’uno dal punto di vista economico. Alla domanda postale in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] non ha saputo fornire
valide spiegazioni dei motivi, per cui l’attuazione dell’operazione autorizzata dalla NMa sia stata prorogata di oltre nove
mesi e sia stata effettuata solo in concomitanza con l’uscita di RAG. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che RAG non sarebbe
stata disposta a partecipare all’attuazione del contratto di pooling in qualità di titolare indiretto delle quote di CVK.
23. Da un punto di vista formale, RAG ha effettivamente stipulato il contratto di pooling, prima che venisse perfezionata la cessione
delle sue quote ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il fatto che l’autentica notarile del contratto di pooling e della modifica
dello statuto sia stata effettuata nella stessa riunione, poco prima dell’autentica della cessione delle quote di RAG, e dallo
stesso notaio che ha redatto un verbale unico, dimostra chiaramente che solo ad un esame superficialmente formalistico si
può parlare di una partecipazione di RAG all’attuazione della nuova struttura di CVK, autorizzata dalla NMa. Tale esame puramente
formale non può essere decisivo ai fini della questione da valutarsi ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, ovvero
se una o più operazioni economiche di acquisizione rappresentino una concentrazione da sottoporsi a verifica. Anche il disposto
dell’articolo 5, paragrafo 2, [secondo comma], del regolamento sulle concentrazioni, non direttamente pertinente al caso di
specie, dimostra che a tale riguardo è opportuno un approccio economico. Di conseguenza, si ritiene che i contratti stipulati
il 9 agosto 1999 rappresentino un’unica concentrazione, mediante la quale CVK ha assunto il controllo sulle imprese ad essa
associate ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno assunto il controllo sulla CVK».
127 Dalla citata motivazione della decisione impegnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’interdipendenza delle operazioni
sulla base dei tre fattori seguenti: l’interdipendenza economica, la simultanea conclusione delle operazioni dinanzi allo
stesso ufficiale di stato civile e la conferma da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’interdipendenza delle operazioni.
128 È pacifico che la ricorrente non contesta che il secondo gruppo di operazioni (operazione RAG e contratto di collaborazione
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente) sia subordinato alla realizzazione del primo. Di conseguenza, occorre constatare che il secondo
gruppo di operazioni non sarebbe stato concluso in assenza del primo.
129 Invece, la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato, erroneamente, che il primo gruppo di operazioni era
dipendente dal secondo. La ricorrente ricorda che, al momento della notifica alla NMa, nel febbraio del 1998, della bozza
di contratto di pooling tra la CVK e le imprese ad essa associate, la RAG aveva partecipazioni in tre delle imprese associate.
La ricorrente si basa su tale elemento per sostenere che, in quel momento, essa ignorava che la RAG intendeva separarsi dalle
sue partecipazioni in tali imprese, circostanza che dimostrerebbe che il primo gruppo di operazioni, in cui è compreso il
contratto di pooling, è un’operazione di concentrazione autonoma. Peraltro, la ricorrente sostiene che, al momento della conclusione
del complesso delle operazioni, il 9 agosto 1999, il contratto con cui è stata conclusa l’operazione RAG ha precisato che
le parti l’avevano sottoscritto dopo la conclusione dell’accordo di pooling tra la CVK e le imprese associate, allo scopo
di conformarsi, perlomeno formalmente, alla posizione della NMa, espressa nella lettera 26 marzo 1999, secondo cui, affinché
l’operazione RAG non venisse considerata una concentrazione, ai sensi della legge olandese della concorrenza, il contratto
di pooling tra la CVK e le imprese ad essa associate doveva essere concluso entro la data dell’operazione RAG.
130 Tali argomenti non possono essere accolti.
131 In primo luogo, se è vero che bisogna ammettere che nessun elemento del fascicolo consente di inficiare l’affermazione della
ricorrente secondo cui essa ignorava, al momento della notifica alla NMa del progetto del primo gruppo di operazioni, nel
febbraio del 1998, che la RAG intendeva cedere le sue partecipazioni in tre delle imprese associate alla CVK, ciononostante
tale operazione è stata conclusa solo il 9 agosto 1999, vale a dire il medesimo giorno della conclusione del secondo gruppo
di operazioni. Orbene, in tale data, non solo era chiaro che la RAG aveva deciso di cedere alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente le
sue partecipazioni nelle imprese associate alla CVK, ma, inoltre, il primo gruppo di operazioni aveva subito una sensibile
modifica a causa della conclusione, alla medesima data, del secondo gruppo di operazioni, tra cui, in particolare, l’operazione
RAG, con cui la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente assumevano il controllo congiunto della CVK.
132 Di fronte a tale situazione, era giustificato che la [OSCURATO:PERSONA] si interrogasse sui motivi per cui il primo gruppo di operazioni
non era stato concluso prima del 9 agosto 1999, come essa ha fatto nel procedimento amministrativo e, di nuovo, in assenza
di una risposta soddisfacente delle parti, nella motivazione citata della decisione impugnata.
133 Infatti, se, in generale, la simultaneità della conclusione di diverse operazioni non è necessariamente determinante per identificare
la loro interdipendenza, nella fattispecie, invece, il rinvio della conclusione del primo gruppo di operazioni al momento
della conclusione del secondo è un fattore importante in quanto può significare che la RAG non era disposta a partecipare
al primo e che, affinché tale gruppo di operazioni potesse tuttavia essere concluso, esso doveva essere necessariamente subordinato
all’uscita della RAG dal capitale sociale della CVK o, in altri termini, alla conclusione del secondo gruppo di operazioni.
134 Per spiegare il differimento della conclusione del primo gruppo di operazioni al momento della conclusione del secondo, la
ricorrente evoca, nelle sue memorie, le difficoltà di ordine tecnico e commerciale intrinseche alla condivisione delle perdite
e dei profitti tra le imprese associate. Nella replica la ricorrente fa altresì presente che dovevano essere condotti vari
studi di impatto ambientale e che le vacanze estive nel settore edilizio avrebbero concorso a ritardare la detta conclusione.
135 Tali ragioni non valgono, tuttavia, a spiegare il differimento di più di nove mesi a far data dall’autorizzazione della NMa
di una decisione così importante quale quella intesa a concludere il raggruppamento di tutte le attività delle imprese associate
alla CVK in una struttura comune.
136 Da un lato, quanto agli studi di impatto ambientale e alle vacanze estive asseritamente concause del ritardo nella conclusione
del primo gruppo di operazioni, trattasi di giustificazioni indimostrate e peraltro invocate dalla ricorrente solo in sede
di replica.
137 Dall’altro, quanto all’allegazione relativa alle difficoltà di ordine tecnico e commerciale intrinseche alla condivisione
delle perdite e dei profitti delle imprese associate alla CVK, essa, oltre che essere a propria volta indimostrata, è largamente
ridimensionata dagli stessi elementi del fascicolo. Senza smentite da parte della ricorrente, interrogata su questo specifico
punto dal Tribunale all’udienza, risulta, infatti, che, proprio al momento della conclusione del complesso delle operazioni,
il 9 agosto 1999, il contratto di collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente mostrava che il pooling dei conti e dei fondi
delle imprese partecipanti alla CVK non era oggetto di una regolamentazione compiuta, specie per le imprese prima detenute
dalla RAG. Ebbene, se fosse stata davvero così importante da richiedere il differimento della conclusione del primo gruppo
di operazioni, la questione avrebbe certo dovuto giustificarne il differimento ad una data anche successiva a quel 9 agosto.
[OSCURATO:PERSONA] sicuramente non è stato, proprio perché un differimento siffatto, cioè ad un momento successivo alla conclusione del
secondo gruppo di operazioni, avrebbe costituito altresì un indizio significativo della dipendenza del primo gruppo di operazioni
dal secondo.
138 Non avendo la ricorrente dedotto altri motivi, è giocoforza constatare, allora, che l’elemento condizionante la conclusione
del primo gruppo era la conclusione del secondo gruppo di operazioni, vale a dire l’uscita della RAG dal capitale sociale
della CVK.
139 In secondo luogo, la circostanza che il contratto che ha suggellato la conclusione dell’operazione RAG menzioni la stipula
preventiva del contratto di pooling non può valere a riconoscere l’autonomia del primo gruppo di operazioni rispetto al secondo
né, di conseguenza, errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA].
140 È vero che, contrariamente a quanto indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 23 della decisione impugnata, il notaio dinanzi al
quale sono stati stipulati i contratti non ha redatto un protocollo unico.
141 Non si tratta, tuttavia, di un errore tale da determinare l’annullamento della detta decisione.
142 Nel caso di specie, infatti, tale errore nulla può togliere all’importanza della fondamentale constatazione che i contratti
sono stati conclusi lo stesso giorno perché la RAG non era disposta ad acconsentire alla conclusione del primo gruppo di operazioni
indipendentemente dalla conclusione del secondo, che metteva fine alla sua partecipazione al primo. Dal punto di vista della
valutazione economica dell’interdipendenza tra le operazioni, il fatto che il primo gruppo precedesse l’altro di qualche minuto
o magari di qualche ora è irrilevante.
143 A tale riguardo la ricorrente non può opporre alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fatto affidamento legittimo sulla lettera della NMa
26 marzo 1999, che le avrebbe suggerito quella modalità di attuazione dei due gruppi di operazioni affinché il secondo gruppo
di operazioni, compresa l’operazione RAG, non costituisse una concentrazione nel senso della legge olandese in materia di
concorrenza.
144 Senza necessità qui di considerare il ragionamento svolto dalla NMA in tale lettera, si deve constatare che la ricorrente
non ha mai ricevuto assicurazioni precise che l’operazione comprendente i due gruppi di operazioni esulasse dall’ambito di
applicazione del regolamento n. 4064/89 e dalla competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Atteso che la competenza di quest’ultima non
è limitata alle operazioni che le vengono preventivamente notificate (sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00,
MCI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3253, punto 93), erano le parti, se volevano beneficiare della certezza del diritto connessa
alle sue decisioni di approvazione, che avrebbero dovuto partecipare alla [OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di concludere l’operazione
di concentrazione 9 agosto 1999. Ma così non è stato.
145 In terzo luogo, per quanto sostenga che il primo gruppo di operazioni sia un’operazione di concentrazione autonoma, la ricorrente
non ha spiegato per quali finalità e logica economiche i tre azionisti avrebbero dovuto consentire a che le imprese associate
alla CVK fossero riunite in un’unica entità economica diretta dalla CVK senza che ne potessero prendere il controllo, laddove
la conclusione del primo gruppo di operazioni trovava giustificazione economica piena nel fatto che, in seguito all’uscita
di RAG dal capitale sociale della CVK, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente assumevano il controllo congiunto di quest’ultima.
146 In quarto luogo, si deve notare che dal contratto di collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente risulta che entrambe ritenevano
preferibile una fusione di diritto delle imprese associate alla CVK in una e che avrebbero preso seriamente in considerazione
la possibilità di tale fusione in modo che la CVK si sarebbe trasformata in una sola ed unica impresa, detenuta congiuntamente
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente. Quanto ora osservato corrobora la tesi della [OSCURATO:PERSONA] mettendo in evidenza che il primo
gruppo di operazioni non era, in definitiva, che una fase di un’operazione più ampia, senza effettiva autonomia.
147 Infine, in quinto luogo, depone nel senso individuato dalla [OSCURATO:PERSONA] anche la circostanza che, nel procedimento amministrativo,
la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che le operazioni erano interdipendenti, affermazione ripresa nella decisione impugnata, senza essere
smentita della ricorrente. È vero che, come fa valere la ricorrente, la posizione difesa da ciascuna parte notificante è,
per definizione, soggettiva e ne riflette necessariamente gli interessi. Ciò non significa, però, che la [OSCURATO:PERSONA], allorché
ricerca la realtà economica di un’operazione di concentrazione, debba rinunciare alle spiegazioni delle parti che le permettono
di identificare la finalità economica da esse effettivamente perseguita nella conclusione delle operazioni controverse. Anche
se le spiegazioni non contestate di una delle parti notificanti non possono essere di per sé determinanti, la [OSCURATO:PERSONA]
deve tuttavia, come nella fattispecie, potersi fondare su di esse quando valgono a confortare gli elementi di giudizio sui
quali poggia la sua analisi.
148 Ne discende che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore di valutazione nel concludere,
nella decisione impugnata, che i due gruppi di operazioni in causa erano interdipendenti di modo da costituire insieme una
sola ed unica operazione di concentrazione nel senso di cui all’art. 3 del regolamento n. 4064/89.
149 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.
Sulla terza parte del primo motivo, vertente sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare l’assunzione del controllo da
parte della CVK sulle imprese ad essa associate, stante l’autorizzazione della medesima da parte della NMa
Argomenti delle parti
150 Nell’ambito di tale motivo la ricorrente considera, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA], anche a supporre che sia competente ad
esaminare, a titolo dell’art. 3 del regolamento n. 4064/89, l’operazione RAG, non può esaminare l’assunzione del controllo
da parte della CVK sulle imprese ad essa associate tramite un contratto di pooling visto che tale operazione è già stata autorizzata
dalla NMa.
151 A sostegno della sua tesi la ricorrente indica anzitutto che, contrariamente a quanto pretende la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata, non sussiste alcuna differenza tra l’operazione che le era stata notificata, poi approvata dalla NMa il 20 ottobre
1998, e l’operazione infine conclusa il 9 agosto 1999. D’altro canto, nota, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che l’operazione
non presentava una dimensione comunitaria e non ha ufficialmente contestato la decisione della NMa, come avrebbe invece dovuto
fare ai sensi degli artt. 226 CE e 228 CE, così destando nella ricorrente una legittima aspettativa. La ricorrente considera,
poi, poco convincente l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione della NMa non avrebbe alcun peso perché sarebbe
basata su una normativa nazionale. Ciò significa, infatti, secondo la ricorrente, dimenticare che le disposizioni della legislazione
olandese in materia di concorrenza derivano da quelle del diritto comunitario e vanno interpretate in conformità ad esso.
La ricorrente contesta, infine, l’insinuazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al punto 30 della decisione impugnata, secondo
cui le parti interessate non avrebbero rispettato le garanzie che avevano offerto alla NMa perché quest’ultima autorizzasse
l’operazione di concentrazione. A suo avviso, trattasi di un’insinuazione gratuita.
152 Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno all’obbligo di spiegare perché ritenesse la decisione
della NMa erronea.
153 [OSCURATO:PERSONA] respinge la totalità degli argomenti suesposti e ritiene di non aver disatteso né l’art. 3 del regolamento
n. 4064/89, né l’obbligo di motivare la decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
154 In primo luogo, com’è stato affermato supra, nell’ambito della seconda parte del presente motivo, la ricorrente non ha dimostrato
che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione nel considerare che il primo e il secondo gruppo di operazioni, di
cui al precedente punto 8, costituissero una sola ed unica operazione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 4064/89.
155 Di conseguenza, l’autorizzazione concessa dalla NMa alla realizzazione del primo gruppo di operazioni certo non permetteva
alle parti di porre in atto l’operazione di concentrazione conclusa il 9 agosto 1999. Data la dimensione comunitaria dell’operazione
di concentrazione realizzata mediante l’insieme delle operazioni concluse il 9 agosto 1999, valutazione espressa al punto
33 della decisione impugnata e non contestata dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] era dunque la sola autorità competente ad esaminarla
e, all’occorrenza, ad autorizzarla.
156 In secondo luogo, la ricorrente non può utilmente invocare un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva
contestato l’autorizzazione accordata dalla NMA alla realizzazione del primo gruppo di operazioni.
157 L’autorizzazione accordata dalla NMa al primo gruppo di operazioni sul fondamento di un’interpretazione delle disposizioni
della legge olandese in materia di concorrenza non dà affatto diritto a reclamare, presso la [OSCURATO:PERSONA], la tutela del legittimo
affidamento. La detta autorizzazione non proviene, infatti, dall’amministrazione comunitaria in conformità con le disposizioni
applicabili nella fattispecie, vale a dire l’art. 3 del regolamento n. 4064/89 (v., in tal senso, sentenza Branco/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 77, punto 102). In ogni caso, il primo gruppo di operazioni non è stato concluso nelle stesse condizioni
in cui era stato notificato alla NMa. Il differimento della sua conclusione al giorno in cui a sua volta è stato concluso
il secondo gruppo di operazioni ha comportato una notevole modifica degli elementi di fatto e di diritto sui quali si era
basata la NMa per autorizzare il primo gruppo di operazioni progettate. Come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fatto valere, con
l’operazione di concentrazione del 9 agosto 1999 le parti non hanno solo realizzato un’operazione di fusione di fatto tra
le associate di CVK e quest’ultima, bensì hanno creato un’impresa comune di pieno esercizio controllata congiuntamente dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente. In definitiva, la NMa ha autorizzato la realizzazione di un gruppo di operazioni che nei fatti
non è stato poi realizzato in quella forma.
158 Siccome in ragione del loro carattere unitario i due gruppi di operazioni non possono essere scissi, la [OSCURATO:PERSONA] poteva
pronunciarsi solo sull’operazione di concentrazione globalmente intesa, data la sua dimensione comunitaria.
159 Ciò non implica – va detto anche – un non cale della ripartizione delle competenze fra le autorità nazionali della concorrenza
e la [OSCURATO:PERSONA], quale prevista dal regolamento n. 4064/89.
160 È vero che il risultato al quale può condurre il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] può, in talune situazioni, comportare che
ad un’operazione che pur non soddisfi i criteri della dimensione comunitaria di cui al regolamento n. 4064/89 quest’ultimo
sia nondimeno applicabile in ragione dell’interdipendenza con una o più altre operazioni.
161 Pure, nel caso in esame, è specioso considerare che la prima operazione è economicamente autonoma.
162 In terzo luogo, è inconferente l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare un procedimento
per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE. Anzitutto, da nessun elemento del fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
contestato la competenza della NMa a pronunciarsi, con la decisione 20 ottobre 1998 adottata sul fondamento della legislazione
nazionale, sul primo gruppo di operazioni, così che tale decisione possa costituire un inadempimento al diritto comunitario
da parte del governo dei [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso tale competenza e ha sottolineato più volte
che la decisione impugnata non verteva sulla stessa operazione di concentrazione dato il differimento della conclusione del
primo gruppo di operazioni al giorno della conclusione del secondo, ossia al 9 agosto 1999. Secondariamente, tenuto conto
del potere discrezionale di cui dispone quanto all’utilizzo delle proprie risorse e alla propria azione, nulla obbliga la
[OSCURATO:PERSONA] ad avviare un procedimento per inadempimento ex art. 226 CE contro uno Stato membro che ha adottato una decisione
recante valutazione di un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria.
163 Infine, in quarto luogo, quanto alle altre censure della ricorrente esposte supra al punto 151, relative, da un lato, alla
somiglianza fra le disposizioni della legislazione olandese e quelle del regolamento n. 4064/89 e, dall’altro, all’osservanza
delle garanzie offerte alla NMa dalle parti che hanno proceduto alla notifica, esse, respinte nell’ambito della prima parte
del primo motivo (v. supra, punti 70-78), in nessun caso potranno comportare l’annullamento della decisione impugnata. Non
solo. Va disattesa anche l’allegazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata.
Infatti, tenuto conto delle circostanze di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare perché la decisione della NMa,
adottata sulla base della legislazione nazionale, avrebbe dovuto essere errata.
164 Pertanto, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta, così come tale motivo nella sua interezza.
2.
Sul secondo motivo, relativo ad errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla creazione di una posizione dominante
mediante l’operazione di concentrazione, in violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89
165 Il motivo in esame si suddivide in due parti. La prima parte verte su errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda
l’esistenza di una posizione dominante della CVK. La seconda parte verte sulla mancata dimostrazione di un nesso di causalità
tra l’operazione di concentrazione e la creazione della posizione dominante invocata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esistenza
di una posizione dominante della CVK
Argomenti delle parti
166 La ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di cinque fattori che l’hanno condotta a constatare l’esistenza
di una posizione dominante della CVK sul mercato olandese dei materiali da costruzione di muri portanti (in prosieguo: il
«mercato in questione»).
167 In primo luogo, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver valutato erroneamente il ruolo esercitato dai materiali concorrenti
alla pietra arenaria calcarea per la costruzione di muri portanti.
168 Da una parte, la ricorrente considera che l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA], esposto al punto 96 della decisione impugnata,
secondo cui la CVK è l’unica produttrice e fornitrice di pietra arenaria calcarea nei [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto
che i prodotti a base di pietra arenaria calcarea sono importati dalla Germania e che, secondo la decisione impugnata medesima,
non esiste un mercato di pietre arenarie calcaree.
169 D’altra parte, la ricorrente contesta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], formulata al punto 97 della decisione impugnata, secondo
cui non si può ritenere che il settore del cemento eserciti una forte pressione concorrenziale sulla CVK. La ricorrente sostiene
che le informazioni comunicate da terzi sulla stabilità della quota di mercato del cemento sul mercato di materiali da costruzione
di muri non possono, di per sé, portare ad una conclusione di tale tipo. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha né effettuato
un esame dell’evoluzione progressiva delle quote di mercato per determinare la pressione concorrenziale esatta esercitata
sulla CVK, né preso in considerazione le dimensioni del settore del cemento e le capacità finanziarie ed economiche importanti
degli operatori attivi in tale settore. Tali elementi, a parere della ricorrente, obbligano la CVK a tener conto del settore
del cemento per determinare il suo comportamento sul mercato in questione. Infine, per valutare la pressione concorrenziale
esercitata nel settore del calcestruzzo gettato in opera, la ricorrente fa valere, nella sua replica, che occorre prendere
in considerazione la quota di mercato del calcestruzzo gettato in opera sul mercato in questione ([dal 10 al 15]%) e non solo
quella detenuta dal maggior produttore concorrente del calcestruzzo gettato in opera ([dal 2 al 5]%).
170 In secondo luogo, la ricorrente contesta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta ai punti 99‑101 della decisione impugnata,
secondo cui vi sono ostacoli rilevanti all’ingresso sul mercato in questione. Nella sua analisi, la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto
sostenuto dalla ricorrente, avrebbe dovuto effettuare un esame del complesso dei costi e degli altri ostacoli potenziali per
quanto riguarda l’insieme dei prodotti concorrenti alla pietra arenaria calcarea. Al contrario, la ricorrente sostiene che
la [OSCURATO:PERSONA] ha essenzialmente limitato la sua analisi ai costi di investimento e ai lunghi termini necessari per la costruzione
ed il funzionamento di fabbriche di produzione di pietra arenaria calcarea. La ricorrente contesta peraltro che i termini
e le necessità di equipaggiamento possano costituire veri ostacoli all’ingresso sul mercato, ai fini dell’applicazione del
regolamento n. 4064/89, in particolare qualora i mercati di capitali funzionino efficacemente. Inoltre, la ricorrente contesta
alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato chiaramente i costi che gli altri produttori di materiali da costruzione avrebbero
sostenuto se avessero dovuto sostituire una parte della loro produzione con materiali concorrenti alla pietra arenaria calcarea,
anche se essa, in risposta alla comunicazione degli addebiti, aveva osservato che il cemento poteva essere prodotto per usi
diversi, compresa la costruzione di muri, esattamente come gli altri materiali quali la pietra, il gesso e il legno. Infine,
la ricorrente rileva che il semplice fatto che, come indica il punto 101 della decisione impugnata, vi siano eccedenze della
capacità di produzione di pietra arenaria calcarea, che rende meno interessante l’accesso al mercato, non basta a qualificare
tali eccedenze come ostacoli all’ingresso sul mercato in questione.
171 In terzo luogo, la ricorrente contesta diversi elementi della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sviluppati nella decisione impugnata,
secondo cui né i distributori di materiali da costruzione né gli imprenditori dispongono di un potere d’acquisto idoneo a
compensare la posizione dominante della CVK sul piano dell’offerta.
172 Quanto al potere d’acquisto dei distributori, la ricorrente ricorda che questi ultimi fanno parte di gruppi internazionali
o sono costituiti in cooperative d’acquisto, situazione che conferisce loro una posizione di forza nei confronti della CVK.
La ricorrente aggiunge che la circostanza, indicata al punto 102 della decisione impugnata, che i cinque principali distributori
all’ingrosso di materiali da costruzione nei [OSCURATO:PERSONA] rappresentano circa [dal 60 all’80]% delle vendite della CVK, di
cui [dal 20 al 30]% per i maggiori tra questi, dimostra in tutta evidenza che i distributori all’ingrosso dispongono di un
potere d’acquisto rilevante e, ad eccezione del calcestruzzo gettato in opera, possono volgersi verso prodotti sostituibili
alle pietre arenarie calcaree. Peraltro, secondo la ricorrente, l’impossibilità, per i distributori all’ingrosso, di proporre
alla rivendita il calcestruzzo gettato in opera incoraggerebbe i medesimi a ottenere da parte della CVK prezzi e condizioni
che consentano loro di concorrere con i produttori di cemento. Infine, la ricorrente osserva che i distributori all’ingrosso
sono anche in grado di importare materiali a base di pietre arenarie calcaree dalla Germania.
173 Quanto ai rapporti tra la CVK, i distributori all’ingrosso e gli imprenditori, la ricorrente contesta diverse valutazioni
effettuate ai punti 75 e 103 della decisione impugnata. La ricorrente contraddice in tal modo l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui la CVK è generalmente ben informata sull’identità degli utilizzatori e sulla destinazione dei suoi prodotti, in
particolare tramite l’accesso ai progetti degli architetti, per quanto riguarda le forniture di materiali da costruzione rappresentanti
la metà del suo fatturato. Inoltre, benché la ricorrente ammetta che la CVK rifornisce direttamente talune imprese edili,
essa contesta che la CVK possa conoscere l’uso a cui sono destinati i prodotti forniti, anche quando essa era a conoscenza
dello spessore dei prodotti a base di pietra arenaria calcarea forniti. Inoltre, la ricorrente osserva che gli sconti accordati
dalla CVK ai distributori all’ingrosso, in funzione delle vendite per taluni progetti o per talune imprese edili, sono rari
o occasionali. Essa aggiunge che tale circostanza non rimette in questione, ad ogni modo, l’esistenza di un potere d’acquisto
da parte dei distributori all’ingrosso.
174 In quarto luogo, la ricorrente osserva che l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la mancata influenza
del mercato affine dei materiali da costruzione di muri non portanti, su cui la CVK detiene una posizione più debole, è erronea.
Da una parte, la ricorrente sottolinea che la CVK non può conoscere la destinazione dei suoi prodotti per la costruzione di
muri portanti o di muri non portanti. Secondo la ricorrente, la CVK sarebbe dunque tenuta a prendere in considerazione la
sua situazione concorrenziale sul mercato di muri non portanti per determinare il suo comportamento sul mercato in questione,
indipendentemente dal fatto che la CVK smerci [dal 60 all’80]% delle sue pietre arenarie calcaree quest’ultimo mercato. D’altra
parte, la ricorrente sostiene che un «effetto costrittivo» esercitato dal mercato dei materiali da costruzione di muri non
portanti sul mercato in questione emergerebbe dall’analisi economica effettuata nella relazione dei professori von Wieszäcker
e Elberfeld, che è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA], ma a cui la decisione impugnata non fa riferimento.
175 In quinto luogo, la ricorrente contesta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la posizione dominante della CVK sarebbe
rafforzata dai nessi strutturali esistenti tra tali società e la ricorrente. Innanzi tutto, la ricorrente ricorda che essa
non controlla la CVK, la quale esercita la sua attività in tutta indipendenza. La ricorrente sostiene poi che la [OSCURATO:PERSONA]
le ha erroneamente attribuito una «posizione forte» sul mercato olandese della fornitura di materiali da costruzione di muri,
in quanto la sua quota di mercato, [dal 2 al 5]%, è paragonabile a quella detenuta da diversi altri operatori e non può conferirle
una tale posizione. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le attività della ricorrente sul mercato della distribuzione all’ingrosso
dei materiali da costruzione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è accontentata al riguardo di semplici affermazioni e supposizioni,
in particolare per quanto riguarda il riferimento alla relazione annuale della NBM Amstelland, gruppo a cui apparteneva la
ricorrente, mentre la quota di mercato di quest’ultima ammonterebbe solo [dal 2 al 5]%. Infine, la ricorrente nega che la
CVK le accordi un trattamento privilegiato nella fase della distribuzione all’ingrosso dei materiali da costruzione, contrariamente
alle affermazioni di terzi menzionate nella decisione impugnata. In ogni caso, pur supponendo che un tale trattamento privilegiato
esista, la ricorrente sostiene che gli elementi di prova provenienti da questi terzi non sono idonei, di per sé, a far presumere
l’esistenza di una posizione dominante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 4064/89.
176 Infine, in sesto luogo, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver sufficientemente motivato la decisione impugnata
quanto alle ragioni che l’hanno spinta a discostarsi dalla conclusione a cui è giunta la NMa nella decisione 20 ottobre 1998
in relazione all’assenza di una posizione dominante della CVK, sebbene tale decisione e le indagini di mercato della NMa risalissero
a meno di tre anni prima dell’adozione della decisione impugnata.
177 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la ricorrente non ha contestato il fattore relativo alla struttura del mercato
esaminato ai punti 90‑95 della decisione impugnata. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli elementi accertati per quanto riguarda
le quote di mercato della CVK, della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero già, di per sé, un indizio chiaro dell’esistenza
di una posizione dominante.
178 Fatta questa osservazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il complesso delle censure formulate dalla ricorrente nei confronti della
valutazione degli altri fattori su cui si basa la conclusione secondo cui la CVK occupa una posizione dominante sul mercato
in questione.
179 In primo luogo, da una parte, per quanto riguarda il ruolo dei diversi materiali da costruzione di muri, la [OSCURATO:PERSONA] rileva
che la ricorrente non contesta né che il mercato geografico si limiti ai [OSCURATO:PERSONA], in quanto le importazioni di pietre
arenarie calcaree provenienti dalla Germania sono solo marginali, né che la CVK, nei [OSCURATO:PERSONA], sia l’unica produttrice
di pietre arenarie calcaree, il materiale da costruzione più popolare in tale paese, come è stato indicato al punto 98 della
decisione impugnata. Questa situazione, secondo la [OSCURATO:PERSONA], contribuisce a rafforzare la posizione della CVK sul mercato
in questione, dato che il calcestruzzo gettato in opera, se si suppone che esso fa parte di tale mercato, a causa degli elevati
costi fissi di investimento, fa concorrenza ai prodotti a base di pietra arenaria calcarea solo nei grandi progetti edili.
180 D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non avrebbe dimostrato
sufficientemente che il settore del cemento non esercitava una pressione concorrenziale sulla CVK. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA]
sottolinea che la lettera del punto 97 della decisione impugnata fa riferimento solo all’assenza di una pressione concorrenziale
rilevante del calcestruzzo gettato in opera e non del settore del cemento in generale. [OSCURATO:PERSONA] precisa anche che tale
conclusione non si basa sulla semplice presa in considerazione del settore del calcestruzzo gettato in opera. Per l’esame
della pressione concorrenziale esercitata dai produttori del calcestruzzo gettato in opera, la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sua
posizione, indicata nella motivazione della decisione impugnata, secondo cui occorre prendere in considerazione le quote di
mercato dei produttori concorrenti del calcestruzzo gettato in opera, di cui nessuna eccede [dal 2 al 5]% sul mercato in questione,
e non la quota del settore del calcestruzzo gettato in opera, in quanto prodotto ([dal 10 al 15]%), su tale mercato. Un’impostazione
di questo tipo si giustifica segnatamente, secondo la [OSCURATO:PERSONA], con il fatto che il mercato in questione è un mercato differenziato
di prodotti e che la percentuale [dal 10 al 15]% «di quote di mercato» tende a sottovalutare la pressione concorrenziale sulla
CVK, in quanto include la quota di mercato detenuta dalla ricorrente stessa nel settore del calcestruzzo gettato in opera.
Effettuata tale precisazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per i tre anni precedenti l’adozione della decisione impugnata,
nessun fornitore di cemento ha potuto ottenere una quota di mercato superiore [dal 2 al 5]%, mentre la quota di mercato della
CVK è rimasta [dal 50 al 60]% del mercato in questione. [OSCURATO:PERSONA] contesta in tal modo l’argomento della ricorrente secondo
cui l’importanza del settore del cemento ed il peso degli operatori di tale settore potrebbero pregiudicare l’attività dei
produttori di pietre arenarie calcaree della CVK e la posizione di questa sul mercato in questione.
181 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge le affermazioni della ricorrente secondo cui essa non avrebbe valutato correttamente
gli ostacoli all’ingresso sul mercato evidenziati nella decisione impugnata.
182 Innanzi tutto, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata ha fatto
riferimento agli ostacoli esistenti per la produzione di tutti i materiali da costruzione per muri portanti, e non solo per
i prodotti a base di pietra arenaria calcarea.
183 [OSCURATO:PERSONA] rifiuta poi l’affermazione della ricorrente secondo cui i costi di investimento e i termini per accedere al
mercato non costituirebbero veri ostacoli all’ingresso, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 4064/89. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
come ha precisato la decisione impugnata, tali costi e termini sono considerevoli. Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA]
ricorda che gli ingressi sul mercato sono stati rari e limitati al settore del cemento, accertamento che non è stato contestato
dalla ricorrente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondata la censura della ricorrente secondo cui essa non avrebbe effettuato
un’analisi dei costi eventuali sostenuti dalle altre imprese che producono materiali da costruzione per trasferire una parte
della loro produzione (pietra, gesso, legno) verso prodotti concorrenti, come il cemento, ai prodotti a base di pietra arenaria
calcarea. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa analisi non era pertinente, poiché, a causa della struttura e delle
caratteristiche del settore dell’edilizia nei [OSCURATO:PERSONA], i produttori di materiali da costruzione diversi dal cemento non
avrebbero semplicemente dovuto trasferire la loro produzione, ma sarebbero dovuti partire da zero per produrre materiali concorrenti
con i prodotti a base di pietra arenaria calcarea.
184 Infine, a differenza della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] considera che l’esistenza di eccedenze di capacità su un mercato determinato
svolge un ruolo importante per determinare se un ingresso su tale mercato possa essere prevedibile, vale a dire se sarà sufficientemente
redditizio. Orbene, nella fattispecie, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le eccedenze di capacità considerevoli sul mercato in questione,
dovute alla CVK, rendono poco attraente un ingresso di questo tipo.
185 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’analisi effettuata nella decisione impugnata secondo cui la posizione dominante
della CVK non è compensata da un potere d’acquisto dei distributori all’ingrosso di materiale edile è corretta.
186 Innanzi tutto, in generale, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, nel contesto del regolamento n. 4064/89, il potere d’acquisto deve
essere inteso come la capacità di grossi clienti – nella fattispecie i distributori all’ingrosso di materiali da costruzione
– di ricorrere, entro un termine ragionevole, ad alternative credibili qualora il fornitore decida di aumentare i suoi prezzi
o di deteriorare le condizioni di fornitura. Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, anche se i distributori all’ingrosso
di materiali da costruzione possono essere incentivati ad assicurare che la CVK offra prezzi competitivi rispetto a quelli
praticati dai produttori di cemento, tali distributori non hanno alcuna alternativa, perché non immettono in commercio il
calcestruzzo gettato in opera, che rappresenta [dal 10 al 15]% del mercato in questione, e non hanno quindi il potere d’acquisto
necessario rispetto alla CVK.
187 Per quanto riguarda poi l’argomento della ricorrente secondo cui i distributori potrebbero importare prodotti a base di pietra
arenaria calcarea provenienti dalla Germania, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la ricorrente non ha contestato che tali importazioni
fossero marginali e che, in udienza, un distributore avesse osservato che esse erano ostacolate dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla CVK.
188 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sua valutazione secondo cui la CVK è generalmente informata sull’identità degli utilizzatori
e sulla destinazione dei suoi prodotti, contrariamente a quanto sostiene, non senza qualche contraddizione ed imprecisione,
la ricorrente. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli sconti concessi dalla CVK ai distributori all’ingrosso per
la fornitura di progetti di costruzione o di imprese edili specifiche mostrano che la CVK è in grado di esercitare un’influenza
sulla politica dei prezzi dei distributori nei confronti delle imprese clienti e, quindi, sui loro margini nell’ambito di
progetti determinati, circostanza che limita, o addirittura esclude, la loro capacità di usare il loro volume d’acquisto per
esercitare una pressione globale sulla politica dei prezzi della CVK.
189 In quarto luogo, per quanto riguarda le censure della ricorrente relative all’influenza della concorrenza sul mercato affine
dei materiali da costruzione di muri non portanti, la [OSCURATO:PERSONA] considera di aver dimostrato sufficientemente che, da una
parte, la CVK era in grado di determinare o di prevedere se i suoi prodotti sarebbero stati utilizzati per muri portanti o
non portanti e che, d’altra parte e in ogni caso, la CVK predisponeva la sua strategia in materia di prezzi principalmente
con riferimento al mercato in questione. Per quanto riguarda la relazione dei professori von Wieszäcker e Elberfeld che, secondo
la ricorrente, dimostrerebbe un effetto di disciplina esercitato dalla posizione della CVK sul mercato dei materiali da costruzione
di muri non portanti sulla sua posizione sul mercato in questione, la [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo di non avere esaminato espressamente
tale relazione nella decisione impugnata, presenta tre osservazioni. In primo luogo, essa sottolinea che il modello di valutazione
dei prezzi presentati in tale rapporto non costituisce una descrizione adeguata del mercato in questione, in particolare in
quanto partirebbe dal presupposto che la CVK doveva applicare i medesimi prezzi nei mercati in questione ed in quello dei
materiali da costruzione di muri non portanti. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la relazione esamina la questione,
che essa giudica non pertinente, in che circostanze la CVK fisserebbe i suoi prezzi ad un livello talmente elevato da non
realizzare più alcuna vendita sul mercato dei materiali da costruzione di muri non portanti. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]
sottolinea che, supponendo che i medesimi prezzi vengano praticati sui due mercati, la relazione corrisponde pienamente alle
conclusioni della decisione impugnata secondo cui la CVK stabilisce i suoi prezzi principalmente in funzione della sua posizione
sul mercato in questione. Per questo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non era necessario esaminare espressamente tale relazione nella
decisione impugnata.
190 In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ripropone la sua analisi effettuata nella decisione impugnata secondo cui la posizione dominante
della CVK è rafforzata dai nessi strutturali esistenti tra la medesima e la ricorrente.
191 In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta anche l’argomento della ricorrente relativo all’insufficiente motivazione della decisione
impugnata.
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
192 Prima di procedere all’esame della posizione dominante della CVK, bisogna innanzi tutto rilevare che la ricorrente non contesta
la definizione del mercato in questione accolta dalla decisione impugnata, ossia il mercato dei materiali da costruzione per
pareti portanti nei [OSCURATO:PERSONA], definizione che si giustifica in base alla funzione portante delle pareti. Occorre precisare
al riguardo che la decisione impugnata non ha risolto il problema di sapere se il calcestruzzo gettato in opera − a causa
in particolare dei costi d’investimento che il suo uso implica così elevati (v. punto 77 della decisione impugnata) che tale
materiale non entra in concorrenza con la pietra arenaria calcarea salvo taluni progetti molto importanti − dovesse rientrare
nella definizione del mercato dei prodotti in questione, dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale problema non influiva sulla
valutazione dell’operazione di concentrazione (v. punto 81 della decisione impugnata).
193 Bisogna altresì notare che dalla decisione impugnata risulta − senza smentita da parte della ricorrente − che i materiali
più utilizzati nel mercato in questione sono, in ordine decrescente, i seguenti: la pietra arenaria calcarea (dato che il
[50‑60]% di tutte le pareti portanti è costruito con tale materiale), il calcestruzzo gettato in opera ([10‑15]%), gli elementi
prefabbricati in calcestruzzo ([5‑10]%), il mattone ([2‑5]%) e il cemento cellulare ([0‑2]%).
194 Inoltre, occorre ricordare che l’art. 2 del regolamento n. 4064/89, intitolato «Valutazione delle operazioni di concentrazione»,
dispone quanto segue:
«1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire
se siano compatibili o meno con il mercato comune.
In tale valutazione la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto:
a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura
di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all’interno o esterno della [OSCURATO:PERSONA];
b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta
dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di diritto
o di fatto di ostacoli all’entrata, dall’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli
interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell’evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a
vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.
2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza
effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate
compatibili con il mercato comune.
3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva
sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili
con il mercato comune».
195 La posizione dominante, di cui all’art. 2 del regolamento n. 4064/89, riguarda una situazione di forza economica detenuta
da una o più imprese che conferirebbe loro il potere di ostacolare il mantenimento di un’effettiva concorrenza sul mercato
in questione fornendo loro la possibilità di comportamenti indipendenti in una misura apprezzabile nei confronti dei loro
concorrenti, dei loro clienti e, infine, dei consumatori (sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753, punto 200; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punto 38).
196 Secondo costante giurisprudenza, le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, in particolare l’art. 2, attribuiscono alla
[OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico. Di conseguenza,
il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle
regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle regole
di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni [sentenze della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94
e C‑30/95, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA] (Kali e Salz), [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1375, punti 223 e 224, e 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑987, punto 38; sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA],
punto 195 supra, punti 164 e 165, e 6 giugno 2002, causa T‑342/99, Airtours/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2585, punto 64]».
197 Ne consegue che il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle valutazioni complesse di ordine economico effettuate
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del potere discrezionale che le attribuisce il regolamento n. 4064/89 deve limitarsi alla
verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione nonché dell’esattezza materiale dei fatti,
dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. In particolare, non compete al Tribunale sostituire
la sua valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 3 aprile 2003, causa T‑342/00, Petrolessence
e SG2R/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1161, punto 101).
198 Infine, si deve altresì rilevare che, ai punti 90‑108 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su sei fattori
per dichiarare la posizione dominante della CVK. Tali fattori sono: in primo luogo, la struttura del mercato; in secondo luogo,
l’insussistenza di una pressione concorrenziale forte sulla CVK da parte dei produttori di calcestruzzo gettato in opera,
mentre la CVK è l’unico produttore e offerente di pietra arenaria calcarea tradizionalmente usata nei [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione
di pareti; in terzo luogo, la presenza di notevoli limitazioni all’accesso al mercato; in quarto luogo, l’inesistente potere
di domanda da parte dei clienti della CVK; in quinto luogo, l’assenza di limitazioni alla libertà di manovra della CVK nel
mercato in questione da parte della situazione concorrenziale esistente nel mercato affine dei materiali da costruzione per
pareti non portanti e, in sesto luogo, l’esistenza di un legame strutturale tra la CVK e la ricorrente che consente loro,
a livello sia dell’offerta sia della rivendita dei materiali da costruzione per pareti portanti, di godere di una libertà
di manovra notevolmente più ampia rispetto ai loro concorrenti.
199 A tale proposito è pacifico che la ricorrente non contesta nessuna delle valutazioni esposte ai punti 90‑95 della decisione
impugnata relative al primo fattore, vertente sulla struttura del mercato, cioè relative alle quote di mercato della CVK,
delle parti notificanti e dei loro concorrenti.
200 Occorre precisare che dalle citate motivazioni della decisione impugnata risulta che la CVK detiene oltre il [50‑60]% di quote
nel mercato in questione, se vi si include il calcestruzzo gettato in opera, mentre, in questa stessa definizione del mercato,
il secondo operatore è la ricorrente con circa [2‑5]% delle quote di mercato, laddove il concorrente principale delle parti
notificanti detiene solo una quota di mercato pari a circa il [2‑5]% e gli altri concorrenti possiedono solo quote di mercato
inferiori allo [0‑2]%. Dai dati esposti al punto 91 della decisione impugnata si evince che tale situazione è quella maggiormente
favorevole alle parti notificanti, poiché, supponendo che il calcestruzzo gettato in opera sia totalmente escluso dal mercato
in questione, la quota di mercato della CVK raggiungerebbe oltre il [60‑70]%, mentre le quote di mercato di tutti i suoi concorrenti
arriverebbero, al massimo, allo [0‑2]%. È altresì assodato che la configurazione del mercato in questione non è sostanzialmente
cambiata nel corso degli ultimi anni.
201 Orbene, l’esistenza di quote di mercato di grande portata è altamente significativa e il rapporto tra le quote di mercato
detenute dall’impresa o dalle imprese partecipanti alla concentrazione e dai loro concorrenti, in particolare quelli che immediatamente
li seguono, costituisce un indizio valido dell’esistenza di una posizione dominante. Infatti, questo fattore consente di valutare
la capacità concorrenziale dei concorrenti dell’impresa di cui trattasi (sentenza Hoffmann‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 195
supra, punti 39, 40 e 48, e sentenza Gencor/[OSCURATO:PERSONA], punto 195 supra, punti 201 e 202). Inoltre, una quota di mercato
particolarmente elevata può di per sé costituire la prova dell’esistenza di una posizione dominante, soprattutto quando gli
altri operatori sul mercato detengono solo quote molto meno rilevanti (sentenza del Tribunale 28 aprile 1999, causa T‑221/95,
Endemol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1299, punto 134).
202 Per tutte queste ragioni, il fatto che la CVK detenga una quota di mercato almeno quattordici volte superiore a quella del
suo concorrente principale, fatto che la ricorrente non contesta, costituisce un indizio forte che la CVK occupa una posizione
dominante nel mercato in questione.
203 Si deve verificare se la ricorrente abbia tuttavia potuto dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva operato una valutazione manifestamente
erronea degli altri cinque fattori analizzati nella decisione impugnata, tale da determinare l’annullamento di quest’ultima.
– Sul fattore attinente all’assenza di una pressione concorrenziale forte sulla CVK da parte dei produttori di calcestruzzo
gettato in opera
204 Va ricordato che, ai punti 96‑98 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che né il calcestruzzo gettato in
opera né i produttori di tale materiale potevano esercitare una forte pressione concorrenziale sulla CVK, la quale è l’unico
produttore di pietra arenaria calcarea nei [OSCURATO:PERSONA], materiale tradizionale per la costruzione di pareti e impiegato massicciamente
per la costruzione di pareti portanti. Tale valutazione si fonda in particolare sulle quote di mercato dei concorrenti della
CVK e sulla natura differenziata dei prodotti del mercato in questione, che consente a un’impresa come la CVK di rafforzare
la sua influenza al di là della sua quota di mercato visibile, per il fatto che essa è la sola ad offrire un prodotto particolarmente
apprezzato dai consumatori o per determinati utilizzi.
205 In sostanza, senza contestare la pertinenza del fattore accolto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene, da un lato, che
quanto esposto al punto 97 della decisione impugnata, cioè che la CVK è il solo produttore di pietra arenaria calcarea, non
tiene conto del fatto che taluni prodotti in pietre arenaria calcarea sono importati dalla Germania e che non esiste un mercato
della pietra arenaria calcarea. Dall’altro, la ricorrente confuta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], formulata al punto 97
della decisione impugnata, secondo la quale il settore del calcestruzzo non eserciterebbe pressione concorrenziale sulla CVK.
Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare l’andamento delle quote di mercato e tener conto in particolare
delle capacità finanziarie ed economiche degli operatori di tale settore. Peraltro, a suo avviso, non si deve tener conto
soltanto della quota di mercato ([2‑5]%) detenuta dal principale concorrente, produttore di calcestruzzo gettato in opera.
206 Tali affermazioni vanno respinte.
207 In primo luogo, quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione che taluni prodotti in pietra arenaria
sono importati nei [OSCURATO:PERSONA] dalla Germania, si deve rilevare che, al punto 84 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA],
nell’ambito della definizione del mercato geografico, ha precisato quanto segue:
«Nelle regioni olandesi di confine esistono chiaramente importazioni di materiali da costruzione per pareti da[lla] (…) Germania.
Tuttavia si tratta di fenomeni marginali che non giustificano l’inclusione di parti (…) della Germania nel mercato geografico
rilevante. L’indagine di mercato ha dimostrato l’esistenza di limiti di accesso al mercato, in particolare a causa delle diverse
norme edilizie e di sicurezza sul lavoro. (…) in Germania [ad esempio] le norme edilizie prevedono pareti di maggior spessore
con un conseguente aumento dei prezzi rispetto ai [OSCURATO:PERSONA], a causa della maggior quantità di materiale impiegato».
208 Orbene, si deve altresì ricordare che la ricorrente non contesta né la definizione del mercato rilevante né la constatazione
secondo la quale la CVK è l’unico produttore di pietra arenaria calcarea nei [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la ricorrente si limita
a segnalare che i rivenditori all’ingrosso di materiali edili vendono prodotti in pietra arenaria calcarea nel mercato olandese,
senza fornire alcuna precisazione circa il volume e il valore di tali importazioni; la ricorrente si è infatti limitata, nella
sua risposta alla comunicazione degli addebiti cui essa si è riferita nelle sue memorie scritte, ad esporre che il ventaglio
dei prodotti in pietra arenaria calcarea offerto da uno di tali rivenditori all’ingrosso o importatori e quello offerto dalla
CVK erano molto simili.
209 In secondo luogo, la ricorrente dà una lettura errata della decisione impugnata ritenendo che vi sia stata constatata l’insussistenza
di pressioni concorrenziali da parte del settore del calcestruzzo. Infatti, il punto 97 della decisione impugnata fa presente,
per la precisione, che non esiste una pressione concorrenziale forte da parte del settore del calcestruzzo gettato in opera
e dei suoi produttori e non da parte del settore del calcestruzzo. Di conseguenza, nelle rilevanti motivazioni della decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha negato l’esistenza di una pressione concorrenziale da parte del calcestruzzo gettato in opera,
ma l’ha giudicata insufficiente rispetto alla posizione della CVK. A tale proposito occorre rilevare che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA],
incentrata sul calcestruzzo gettato in opera, è giustificata dal fatto che, quantomeno, i due concorrenti diretti della CVK
nel mercato in questione producono solamente calcestruzzo gettato in opera, circostanza che doveva permettere alla [OSCURATO:PERSONA]
di verificare se la posizione della CVK, come rispecchiata dalle sue quote di mercato, potesse essere controbilanciata dalla
presenza di concorrenti che offrivano nel mercato in questione questo tipo di materiale.
210 Sempre a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato solamente la quota che il settore del calcestruzzo gettato in opera
rappresenta in generale ([10‑15]%) nella costruzione di pareti portanti nei [OSCURATO:PERSONA], ma ha preso in considerazione anche
la quota di mercato del primo concorrente della CVK ([2‑5]%). Infatti, poiché il primo dato ([10‑15]%) comprende anche la
quota di mercato della ricorrente, la quale, a causa del controllo precedentemente accertato che essa esercita sulla CVK,
non può essere considerata come un’impresa concorrente di quest’ultima, occorreva ponderare tale percentuale prendendo in
considerazione anche la quota di mercato del diretto concorrente della CVK, onde non sovrastimare l’eventuale pressione concorrenziale
esercitata sulla CVK.
211 Peraltro, quanto all’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] doveva tener conto dell’evoluzione delle quote di mercato del
settore del calcestruzzo, sempreché tale argomento si riferisca al calcestruzzo gettato in opera, alla [OSCURATO:PERSONA] bastava
precisare, come osservato al punto 97 della decisione impugnata, che la quota di calcestruzzo gettato in opera appariva stabile,
secondo i dati forniti da un’associazione di categoria olandese, o addirittura leggermente calata, secondo taluni operatori,
e quindi non poteva dedurne che la pressione concorrenziale di tale segmento del mercato sulla CVK fosse forte. Inoltre, per
quanto riguarda le quote delle imprese sul mercato, è pacifico che, dal 2000 fino all’adozione della decisione impugnata,
anche la posizione della CVK e quelle dei suoi concorrenti, ricordate supra, erano rimaste sostanzialmente invariate, come
sottolineato al punto 95 della decisione impugnata. Orbene, tale valutazione si riferisce necessariamente al segmento del
calcestruzzo gettato in opera, nel quale, come emerge dalla tabella contenuta al punto 91 della decisione impugnata, erano
attivi i due principali concorrenti della CVK, ma detenevano, l’uno, una quota inferiore al [2‑5]% e, l’altro, una quota inferiore
allo [0‑2]%.
212 A questo proposito occorre sottolineare che, in via generale, la presenza di concorrenti può costituire un criterio atto,
eventualmente, a mitigare o a eliminare la posizione dominante detenuta dall’entità controversa unicamente nell’ipotesi in
cui tali concorrenti detenessero una posizione forte, idonea ad esercitare un reale contrappeso (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 3 aprile 2003, causa T‑114/02, BaByliss/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1279, punto 329). Orbene, la ricorrente non
ha fornito elementi probatori atti a smentire la valutazione di cui al punto 97 della decisione impugnata secondo cui i produttori
di calcestruzzo gettato in opera − tutto sommato concorrenti diretti della CVK nel mercato in questione − non esercitano un
siffatto contrappeso.
213 Infine, si deve rilevare che l’insussistenza di una pressione concorrenziale rilevante da parte del settore del calcestruzzo
gettato in opera può, in parte, dedursi anche dalla varietà dei prodotti del mercato in questione, come ha evidenziato la
[OSCURATO:PERSONA] al punto 98 della decisione impugnata. Infatti, la varietà dei prodotti significa che ciascun prodotto non è un
perfetto sostituto dell’altro e che, di conseguenza, l’aumento del prezzo dell’uno non comporta necessariamente che l’impresa
che effettua tale aumento perda quote di mercato in favore dei suoi concorrenti che producono l’altro prodotto, come sarebbe
il caso dei prodotti perfettamente fungibili. Il fatto che il calcestruzzo gettato in opera non possa perfettamente sostituire
la pietra arenaria calcarea, in particolare in ragione dei costi elevati che l’impiego del primo materiale comporta, come
esposto ai punti 58‑77 della decisione impugnata, e senza smentita della ricorrente, permette dunque anche di relativizzare
la pressione concorrenziale che tale materiale e i suoi produttori eserciterebbero sulla CVK.
214 Per giunta, quand’anche si ammettesse che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] si è riferita al settore del calcestruzzo in generale,
la ricorrente tuttavia non è stata capace di dimostrare, fornendo indizi precisi concordanti, che i produttori in tale segmento
del mercato in questione erano in grado di esercitare un concreto contrappeso alla posizione della CVK.
215 Ne consegue che la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito al secondo fattore accolto nella decisione impugnata
non è viziata da errore manifesto.
– Sul fattore relativo alla presenza di notevoli limitazioni all’accesso al mercato
216 Ai punti 99‑101 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato quanto segue:
«99. Pur tenendo conto delle risposte delle parti e di CVK alla comunicazione delle obiezioni e delle deposizioni fatte nell’audizione,
la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esistano notevoli limitazioni all’accesso al mercato, in quanto CVK controlla tutti gli stabilimenti
di pietra arenaria calcarea dei [OSCURATO:PERSONA] e pertanto la produzione del materiale da costruzione di gran lunga più importante
da attribuire al mercato in questione del prodotto. L’indagine di mercato della [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che i produttori
di altri materiali possono passare alla produzione di pietra arenaria calcarea solo con un notevole investimento di tempo
e denaro; lo stesso vale anche per altri materiali come il cemento cellulare. I cicli e pertanto anche i centri di produzione
sono diversi per ciascun materiale per pareti.
110. [OSCURATO:PERSONA] ha quantificato i costi d’investimento occorrenti per uno stabilimento di pietra arenaria calcarea con una cifra pari
ad appena [
riservato
] EUR circa. La costruzione di un nuovo stabilimento di cemento preconfezionato costa secondo [OSCURATO:PERSONA] [
riservato
] EUR; ma [OSCURATO:PERSONA] ha stimato costi d’investimento nettamente superiori. Inoltre i concorrenti, intervistati nell’ambito
dell’indagine di mercato, sostengono in generale di dover affrontare enormi difficoltà, per poter ampliare la propria capacità
produttiva o iniziare la produzione di un nuovo materiale per pareti. Un intervistato ha specificato che la costruzione di
un nuovo stabilimento di pietra arenaria calcarea richiede un investimento pari a [
riservato
] EUR, che occorre un’autorizzazione difficile da ottenere e i tempi di costruzione dello stabilimento ammontano a due anni.
Contrariamente al parere espresso dalle parti, secondo le quali le limitazioni all’accesso al mercato sarebbero scarse, date
le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i possibili accessi al mercato non esercitino una pressione concorrenziale, tale
da incidere sulla libertà di manovra di CVK sul mercato in questione. Di conseguenza, negli ultimi tempi si sono constatati
pochi accessi al mercato, comunque circoscritti al settore del calcestruzzo.
101. Per quanto riguarda la pietra arenaria calcarea, esistono inoltre notevoli eccedenze della capacità di produzione che rendono
scarsamente interessante un accesso al mercato, anche dopo la chiusura, già effettuata da CVK, di tre degli undici stabilimenti
di pietra arenaria calcarea originari. Le restanti unità produttive di CVK sono altresì distribuite uniformemente sul territorio
olandese, cosicché CVK può rifornire ogni cliente da uno stabilimento situato nelle vicinanze. L’indagine di mercato condotta
dalla [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che anche questo fattore contribuisce a rafforzare il posizionamento di CVK».
217 Orbene, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver limitato la citata analisi essenzialmente ai costi d’investimento
e ai tempi lunghi necessari per la costruzione e il funzionamento degli stabilimenti di produzione di pietra arenaria calcarea,
mentre avrebbe dovuto esaminare tutti i costi e le potenziali limitazioni per quanto riguarda tutti prodotti concorrenti della
pietra arenaria calcarea. La ricorrente contesta anche che i tempi ed i costi illustrati nella decisione impugnata costituiscano
concrete limitazioni all’accesso al mercato, in particolare se i mercati dei capitali funzionano bene. Essa altresì addebita
alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver analizzato i costi cui incorrerebbero altri produttori di materiali edili qualora dovessero rimpiazzare
una parte della loro produzione con materiali in concorrenza con la pietra arenaria calcarea, nonostante la ricorrente abbia
fatto presente, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, che il calcestruzzo poteva essere prodotto per vari utilizzi,
compresa la costruzione di pareti. Infine, la ricorrente contesta che le eccedenze di capacità produttiva esistenti nel segmento
della pietra arenaria calcarea possano rappresentare concrete limitazioni all’accesso al mercato in questione.
218 Innanzi tutto, va respinta la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe analizzato solamente i tempi
e i costi necessari per impegnarsi nel segmento della pietra arenaria calcarea. Infatti, la citata analisi della [OSCURATO:PERSONA]
verte anche sugli altri materiali da costruzione per pareti, quale il calcestruzzo gettato in opera, come risulta in particolare
dal punto 100 della decisione impugnata. Anche dal punto 99 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato
che i lunghi tempi e i forti costi d’investimento non si limitavano all’accesso al segmento della produzione di pietra arenaria
calcarea, ma si applicavano anche all’accesso alla produzione di altri materiali edili per il mercato in questione, come il
cemento cellulare. Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha limitato la sua valutazione
circa le limitazioni all’accesso al mercato in questione al segmento della pietra arenaria calcarea.
219 Quanto poi al fatto che i costi d’investimento e i lunghi tempi citati nella decisione impugnata costituiscano «limitazioni
all’accesso al mercato», il Tribunale considera, in primo luogo e in via generale, che limitazioni del genere sono costituite
da elementi di varia natura, in particolare di ordine economico, commerciale o finanziario, tali da far sopportare al potenziale
concorrente delle imprese insediate rischi e costi sufficientemente elevati da dissuaderli dall’accedere al mercato entro
un termine ragionevole o da rendere tale accesso particolarmente difficile, privandolo della capacità di esercitare una forza
concorrenziale sul comportamento delle imprese insediate.
220 In secondo luogo, non si può escludere, in linea di principio, che, in settori ad alta intensità di capitali, le risorse finanziarie
necessarie agli investimenti possano essere reperite sul mercato di capitali, tuttavia si deve necessariamente rilevare che,
nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione
nel constatare la presenza di notevoli limitazioni all’accesso al mercato in questione, alla luce di tutti gli elementi accolti
a sostegno della decisione impugnata.
221 Per quanto riguarda l’accesso al segmento della pietra arenaria calcarea, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata
su una serie di elementi normativi ed economici, legati alla necessità di ottenere un’autorizzazione amministrativa, al lasso
di tempo di due anni per la costruzione di uno stabilimento e ai considerevoli costi d’investimento, tenendo conto al tempo
stesso del fatto che esistevano rilevanti eccedenze di capacità di produzione, anche dopo la chiusura di tre degli undici
stabilimenti associati alla CVK ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che rendevano scarsamente interessante l’accesso
nel mercato, poiché la CVK poteva rifornire ogni cliente nei [OSCURATO:PERSONA] dagli altri otto stabilimenti restanti.
222 Tali elementi, associati alla circostanza, non confutata dalla ricorrente, che le imprese attive negli altri segmenti del
mercato potevano iniziare la produzione di un nuovo materiale da costruzione per pareti solo con grande difficoltà, bastano
ad escludere qualsiasi errore manifesto da parte della [OSCURATO:PERSONA] circa la probabilità che un potenziale concorrente della
CVK potesse entrare in questo segmento. Per quanto riguarda i costi d’investimento necessari alla costruzione di uno stabilimento
completo, la ricorrente ha del resto dichiarato, rispondendo ai quesiti scritti del Tribunale, la somma di [
riservato
] milioni di euro, una stima che si situa precisamente nella forchetta indicata al punto 100 della decisione impugnata, ma
non ha spiegato perché l’investimento di un importo inferiore, anch’esso menzionato nella risposta, sarebbe sufficiente per
accedere al mercato in questione.
223 Quanto agli altri segmenti del mercato in questione, occorre dichiarare, da un lato, che la ricorrente non ha mosso critiche
contro la valutazione, esposta al punto 100 della decisione impugnata, secondo la quale erano stati accertati solo rari ingressi
sul mercato in questione, limitati unicamente al settore del calcestruzzo. A tale proposito risulta dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA]
ai quesiti posti del Tribunale, risposte non contestate dalla ricorrente, che tali nuove imprese entrate nel mercato, attive
nel segmento della produzione del calcestruzzo gettato in opera, hanno potuto acquisire, al massimo, solo lo [0‑2]% delle
quote di mercato, nonostante, al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’operazione di concentrazione fosse stata
realizzata da più di due anni. Dall’altro, e malgrado risulti dagli elementi del fascicolo che la ricorrente ha effettivamente
sostenuto che i costi d’investimento per la costruzione di un nuovo stabilimento di calcestruzzo gettato in opera, pari a
[
riservato
] milioni di euro, erano notevolmente più elevati della somma dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA] ([
riservato
] milioni di euro) e riportata dalla decisione impugnata, la ricorrente non ha contestato che perfino gli attuali concorrenti
della CVK affrontavano enormi difficoltà per poter ampliare la propria capacità produttiva, in particolare a causa delle eccedenze
di capacità di produzione esistenti, o iniziare la produzione di un nuovo materiale per pareti, circostanze che sono state
peraltro precisate dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale. In base a tutti questi elementi
si può dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori manifesti di valutazione quando ha considerato che esistevano
anche notevoli limitazioni all’accesso ad altri segmenti del mercato in questione che impedivano in tal modo qualsiasi efficace
concorrenza nei confronti della CVK su tale mercato.
224 Inoltre, si deve rilevare che, in via generale, sebbene la ricorrente non abbia voluto riconoscere che l’esistenza di eccedenze
di capacità di produzione su tale mercato costituiscono limitazioni all’accesso al medesimo, essa tuttavia ha ammesso all’udienza,
rispondendo a un quesito del Tribunale, che siffatte eccedenze di capacità producevano «effetti simili ad un ostacolo all’accesso
al mercato».
225 In terzo luogo, è inoperante l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha analizzato la capacità dei
produttori di mattoni, di gesso e di legno, impiegati per utilizzi diversi dalla costruzione di pareti portanti. Infatti,
tenuto conto della struttura del mercato dei prodotti, il mattone è chiaramente impiegato solo in modo marginale nella costruzione
di pareti portanti (v. i punti 61 e 66 della decisione impugnata), mentre né il gesso né il legno sono materiali impiegati
per la costruzione di pareti portanti (v. i punti 53 e 60 della decisione impugnata). Ne consegue che l’analisi della capacità
dei produttori di mattoni, di gesso e di legno ad impiegare tali materiali per la costruzione di muri portanti non avrebbe
evidentemente potuto modificare la valutazione, effettuata nella decisione impugnata, che ha rivelato la presenza di notevoli
limitazioni all’accesso al mercato in questione.
226 Per tutte queste ragioni, occorre respingere le critiche mosse dalla ricorrente contro la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA]
relativa al terzo fattore attinente alla presenza di notevoli limitazioni all’accesso al mercato.
– Sul fattore relativo all’assenza di potere di domanda da parte dei clienti della CVK
227 Ai termini dei punti 102 e 103 della decisione impugnata:
«102. Pur tenendo conto delle risposte delle parti e di CVK alla comunicazione delle obiezioni e delle deposizioni fatte nell’audizione,
la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i clienti di CVK non dispongano di potere di domanda. Non esistono singoli clienti che detengano
una quota sostanziale del fatturato di CVK. Circa il [60‑80]% delle vendite di CVK è destinato ai cinque maggiori rivenditori
di materiali da costruzione, dei quali il principale incide sul fatturato con una quota del [20‑30]%. Tuttavia, nemmeno una
quota delle vendite complessive di tale entità conferisce al più grosso cliente un qualsivoglia potere di domanda, in quanto
ci sono molti altri rivenditori alternativi a disposizione. Spesso si tratta inoltre di consorzi d’acquisto (“inkoopcombinaties”
in olandese). Tuttavia, ciò che conta è che l’esistenza stessa dei rivenditori dipenda dalla commercializzazione dei prodotti
di CVK, poiché la pietra arenaria calcarea rappresenta il più importante materiale per la costruzione di pareti nei [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo materiale in ordine di importanza è il calcestruzzo che tuttavia non rappresenta un’alternativa, poiché
né il calcestruzzo gettato in opera né quantità significative di elementi prefabbricati in calcestruzzo vengono distribuiti
attraverso i rivenditori di materiali. Pertanto, per questi ultimi, nessun altro materiale può sostituire la vendita della
pietra arenaria calcarea. Ciò è stato confermato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’audizione. Può anche essere, come esposto da
[OSCURATO:PERSONA], che, con un’offerta di prezzo inadeguata per la pietra arenaria calcarea, il rivenditore rischi di perdere il progetto,
poiché il cliente può optare per il calcestruzzo. Ciò però indica solo che il rivenditore e indirettamente anche CVK, con
l’offerta di pietra arenaria calcarea, sono in concorrenza con i fornitori di calcestruzzo, ma non che il rivenditore è in
grado di esercitare un potere di domanda su CVK.
103. D’altro canto, CVK influisce notevolmente sulla formazione dei prezzi nei confronti delle imprese di costruzioni. I rivenditori
di materiali si accollano il rischio finanziario, connesso alla vendita, ma non sono loro a scegliere i materiali bensì le
imprese di costruzioni. Come già illustrato dettagliatamente, CVK è generalmente ben informata in merito all’identità degli
utilizzatori e alla destinazione dei suoi prodotti. Infatti, la consegna viene effettuata direttamente dallo stabilimento
di produzione della pietra arenaria più vicino al relativo cantiere. Secondo quanto dichiarato da CVK, ai rivenditori vengono
concessi sconti, ma questi ultimi possono essere vincolati alla fornitura a determinate imprese di costruzioni o per determinati
progetti. Inoltre, le imprese di costruzioni sono però sparse e quindi non sono in grado di esercitare direttamente il potere
di domanda. Anche la percentuale di domanda dei grossi gruppi edili olandesi, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e HBG è singolarmente troppo scarsa, perché questi possano esercitare un potere di domanda, tale da
compensare la posizione dominante di CVK sul piano dell’offerta».
228 La ricorrente sostiene che le cifre fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che i rivenditori esercitano un potere di domanda
sulla CVK, tanto più che essi appartengono a gruppi internazionali o sono costituiti in cooperative d’acquisto. Secondo la
ricorrente, i rivenditori possono dunque indirizzarsi verso prodotti concorrenti della pietra arenaria calcarea, eccetto il
calcestruzzo gettato in opera. Il fatto che i rivenditori non vendano calcestruzzo gettato in opera li spingerebbe ancor più
a ottenere prezzi e condizioni vantaggiose da parte della CVK per fare concorrenza ai produttori di calcestruzzo. La ricorrente
ribadisce che i rivenditori si riforniscono di pietra arenaria calcarea anche dalla Germania. Infine, essa contesta le valutazioni
della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali la CVK sarebbe ben informata in merito agli utilizzatori e alla destinazione dei suoi prodotti
e respinge altresì l’entità e la frequenza degli sconti concessi ai rivenditori, circostanza che, comunque, non altera l’esistenza
di un potere di domanda di questi ultimi nei confronti della CVK.
229 Tali affermazioni non possono essere accolte.
230 Si deve innanzi tutto notare che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue difese scritte e senza smentita della ricorrente,
il potere di acquisto dei clienti di un fornitore può compensare il potere di mercato di quest’ultimo se tali clienti sono
in grado di reperire, entro un termine ragionevole, fonti alternative credibili di approvvigionamento qualora il fornitore
decida di aumentare i suoi prezzi o di peggiorare le condizioni di fornitura.
231 Nella specie, per poter escludere l’esistenza di un potere di domanda dei rivenditori di materiali edili che compensa il potere
della CVK derivante in particolare dalle sue quote di mercato e dalla struttura dell’offerta precedentemente esaminate, la
[OSCURATO:PERSONA] si è fondata, da un lato, sul fatto che tali operatori sono sparsi sul mercato, ossia sulla struttura poco concentrata
del mercato della distribuzione dei materiali da costruzione per pareti portanti nei [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, sul fatto
che tali operatori non trovano alternative credibili di rifornimento sul mercato, cioè, in definitiva, sulla dipendenza di
tali operatori dalla CVK.
232 Occorre rilevare che queste due condizioni, senza essere necessariamente esaustive per affermare o negare l’esistenza di un
potere di acquisto dei clienti tale da contrastare il potere economico di un fornitore, sono molto pertinenti. Infatti, da
un lato, il criterio del grado di concentrazione del mercato degli acquirenti significa che il fatto di essere pochi può consentire
loro di rafforzare il loro potere di negoziazione nei confronti del fornitore. Dall’altro, in base al criterio della presenza
di alternative credibili di rifornimento si può stabilire se è altamente probabile che il fornitore sia costretto a limitare
gli aumento di prezzo, o addirittura a non praticarli.
233 Nel caso di specie, quanto al fatto che rivenditori sono sparsi, e benché sia pacifico che circa il [60‑80]% delle vendite
della CVK è destinato ai cinque maggiori rivenditori di materiali da costruzione, dei quali il principale incide sul fatturato
con una quota del [20‑30]%, il Tribunale considera che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tali dati non possono,
di per sé, avvalorare la tesi dell’esistenza di un potere di domanda dei rivenditori sulla CVK. Infatti, da un lato, è altrettanto
pacifico che nessun cliente incide in modo rilevante sul fatturato della CVK. Dall’altro, la ricorrente non contesta che esistano
altri rivenditori, organizzati in gruppi d’acquisto, in grado perciò di effettuare grossi rifornimenti, nei confronti dei
quali la CVK potrebbe, eventualmente, riorientare la sua produzione, come non ha negato il fatto che la CVK rifornisce direttamente
talune imprese di costruzioni (i clienti finali), il che ovviamente aumenta il numero delle imprese cui può indirizzare la
sua offerta di pietra arenaria calcarea.
234 Inoltre, si deve sottolineare che, secondo le informazioni della CVK allegate alla controreplica, la ricorrente stessa figura
tra i cinque principali rivenditori citati nella decisione impugnata. Orbene, grazie al controllo che la ricorrente esercita
sulla CVK, è quantomeno molto poco probabile che la ricorrente partecipi alla creazione di un eventuale potere di domanda
dei clienti della CVK in grado di controbilanciare il potere economico di quest’ultima.
235 Quanto alla mancanza di fonti di rifornimento alternative credibili, la ricorrente ammette che i rivenditori di materiali
edili non vendono quantità significative di calcestruzzo gettato in opera, e non si pronuncia in merito all’informazione secondo
la quale essi non vendevano elementi prefabbricati in calcestruzzo. Ciò premesso, per quanto riguarda il calcestruzzo gettato
in opera, i fornitori di tale materiale, benché siano i principali concorrenti della CVK nel mercato in questione, non possono
rappresentare un’alternativa credibile per i rivenditori. Lo stesso dicasi per il rifornimento presso produttori di elementi
prefabbricati in calcestruzzo, materiale che è utilizzato per il [5‑10]% di tutte le pareti portanti nei [OSCURATO:PERSONA].
236 Tale valutazione non è invalidata dall’argomento della ricorrente secondo il quale i rivenditori avrebbero la possibilità
di rifornirsi di prodotti in pietra arenaria calcarea dalla Germania. Infatti, basta rilevare che le importazioni di pietra
arenaria calcarea provenienti da tale Stato sono notoriamente marginali e che la ricorrente non fornisce alcun dato concreto
a suffragio della sua affermazione.
237 Per giunta, bisogna rilevare che uno dei principali rivenditori di materiali edili per pareti portanti nei [OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA], ha confermato, in occasione dell’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2002, che la CVK non era soggetta
ad alcun potere di domanda, senza che tale affermazione fosse smentita dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato
che la tentata ricerca di alternative, seppure minime, era fallita data l’importanza della pietra arenaria calcarea nel mercato
in questione.
238 Per quanto riguarda poi la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la CVK sarebbe in genere ben informata circa l’identità
degli utilizzatori e la destinazione dei suoi prodotti, così da poter influenzare notevolmente la determinazione dei prezzi
agli imprenditori (clienti finali), tale possibilità non influisce in alcun modo sull’eventuale potere di domanda che i rivenditori
avrebbero sulla CVK. Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto affermare senza commettere errori manifesti di valutazione che
i rivenditori non detenevano un siffatto potere di domanda, è sufficiente dichiarare che l’argomento della ricorrente è inoperante,
senza che peraltro sia stato fatto valere un eventuale potere di domanda sulla CVK da parte degli stessi imprenditori edili.
239 Ne consegue che le censure della ricorrente mosse nei confronti del quarto fattore di cui alla decisione impugnata, relativo
all’inesistenza di un potere di domanda da parte dei clienti della CVK, devono essere respinte.
– Sul fattore attinente all’assenza di limitazioni alla libertà di manovra della CVK nel mercato dei materiali da costruzione
per pareti portanti da parte della situazione concorrenziale esistente nel mercato affine dei materiali da costruzione per
pareti non portanti
240 Al punto 104 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto quanto segue:
«104. La libertà di manovra di CVK sul mercato [in questione] non è limitata nemmeno dalla situazione concorrenziale, esistente
sul mercato affine dei materiali da costruzione per pareti non portanti, nel quale il posizionamento di CVK risulta più debole.
La constatazione, fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione delle obiezioni, secondo cui CVK è in grado di applicare prezzi
differenti, a seconda che i suoi prodotti vengano impiegati per pareti portanti o non portanti e di adeguare i propri prezzi
alla situazione concorrenziale del mercato delle pareti portanti, più importante per CVK, non è stata confutata dalle parti
e da CVK. A tale proposito si rimanda a quanto esposto ai ‘considerando’ 75 e 76».
241 Ai termini dei detti punti:
«75. Nella formazione dei prezzi per i prodotti impiegati nelle pareti portanti, CVK, in qualità di unico produttore di pietra
arenaria calcarea dei [OSCURATO:PERSONA], non è limitata da prezzi richiesti sul mercato per prodotti destinati a pareti non portanti.
L’indagine di mercato della [OSCURATO:PERSONA] mostra che CVK conosce molto bene l’impiego concreto dei propri prodotti. CVK, in
molti casi, conosce la destinazione dei propri prodotti, poiché spesso è responsabile della consegna dei prodotti a un determinato
cantiere. Inoltre, per la fornitura di elementi che rappresentano la metà del suo fatturato, essa ha accesso ai progetti degli
architetti. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre dichiarato che lo spessore di una parte consistente dei prodotti in pietra arenaria calcarea
consente di stabilire se il materiale viene impiegato per pareti portanti o non portanti. Tali informazioni sono state confermate
anche dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’audizione. [OSCURATO:PERSONA], pur tenendo conto delle posizioni espresse dalle parti e da
CVK rispetto alla comunicazione delle obiezioni e della discussione udita in proposito in occasione dell’audizione, ritiene
CVK sia in grado di differenziare i prezzi in funzione della situazione concorrenziale. Nel presente contesto, sussiste quindi
la possibilità di un’implicita differenziazione dei prezzi tra i grandi e i piccoli progetti edili, grazie a sconti per quantità
e prezzi standardizzati per il trasporto. CVK ha dichiarato di concedere ai rivenditori di materiali edili sconti specifici
per progetto e appaltatore.
76. Anche se CVK non fosse in grado di differenziare i prezzi dei prodotti in pietra arenaria calcarea per pareti portanti da
quelli per le pareti non portanti, si presume che essa orienti la propria strategia di prezzi innanzitutto in base ai requisiti
imposti dal mercato [in questione], dal momento che vende il [60‑80]% dei suoi prodotti proprio su quest’ultimo».
242 La ricorrente afferma, da un lato, che la CVK avrebbe l’obbligo di tener conto della sua situazione concorrenziale nel mercato
dei materiali da costruzione per pareti non portanti, a prescindere dal fatto di vendere il [60‑80]% della sua pietra arenaria
calcarea nel mercato in questione. Dall’altro, essa sostiene che esisterebbe un «effetto limitativo» da parte del mercato
affine dei materiali da costruzione per pareti non portanti sul mercato in questione, che emergerebbe dalla relazione dei
professori von Wieszäcker e Elberfeld, inviata alla [OSCURATO:PERSONA], ma alla quale la decisione impugnata non fa riferimento.
243 Quanto al primo argomento si deve rilevare che, a prescindere dal sapere se la CVK conosca o meno la destinazione dei suoi
prodotti, e anche ammettendo che, come sostiene la ricorrente, la CVK ignori la destinazione dei suoi prodotti, ciò tuttavia
non significa che la CVK sia limitata, per quanto riguarda la formazione dei suoi prezzi nel mercato in questione, dalla sua
situazione concorrenziale nel mercato affine dei materiali da costruzione per pareti non portanti, poiché è certo che la CVK
vende il [60‑80]% della sua produzione di pietra arenaria calcarea nel primo mercato. Pertanto, non è manifestamente errato
dichiarare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] al punto 104 della decisione impugnata, con riferimento al punto 76 della detta decisione,
che la CVK «adegua i propri prezzi alla situazione concorrenziale del mercato delle pareti portanti, più importante per CVK».
244 Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente in relazione all’esistenza di un «effetto limitativo» esercitato dal mercato
dei materiali da costruzione per pareti non portanti nei [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in questione, come sarebbe stato rilevato
dallo studio dei professori von Wieszäcker e Elberfeld, occorre rilevare che tale studio effettivamente non è stato citato
nella decisione impugnata. Tuttavia, tale circostanza non altera la citata valutazione di cui ai punti 76 e 104 della decisione
impugnata. Infatti, si deve notare che le analisi di tale studio corrispondono alla valutazione esposta nella decisione impugnata
secondo la quale la CVK adegua i propri prezzi soprattutto in funzione del mercato in questione. In particolare, risulta da
tale studio che, se è vero che la presa in considerazione dei fattori della domanda sul «segmento marginale», cioè sul mercato
dei materiali da costruzione per pareti non portanti, porta ad un livello dei prezzi sul «segmento principale», cioè sul mercato
in questione, inferiore al prezzo che risulterebbe dal tener conto soltanto di quest’ultimo segmento, resta il fatto che la
CVK, anche in tali circostanze, adegua i propri prezzi soprattutto in funzione della sua posizione sul segmento principale,
cioè sul mercato in questione.
245 Va aggiunto che, nella sua replica, la ricorrente, limitandosi a considerazioni generiche già esposte nel ricorso, non ha
seriamente contestato i motivi, esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie scritte e riassunti al precedente punto 189, con
cui quest’ultima aveva giustificato il fatto che non ci fossero riferimenti allo studio dei professori von Wieszäcker e Elberfeld
tra le motivazioni della decisione impugnata.
246 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che l’analisi del quinto fattore, attinente all’assenza di limitazioni alla
libertà di manovra della CVK nel mercato in questione da parte della situazione concorrenziale nel mercato affine dei materiali
da costruzione per pareti non portanti, era viziata da un manifesto errore di valutazione.
– Sul fattore attinente all’esistenza di un legame strutturale tra la CVK e la ricorrente che consente loro, a livello sia dell’offerta
sia della rivendita dei materiali da costruzione per pareti portanti, di godere di una libertà di manovra notevolmente più
ampia rispetto ai loro concorrenti
247 Bisogna ricordare che, al punto 105 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le posizione dominante della
CVK fosse caratterizzata dal legame strutturale con la ricorrente, impresa fondatrice che la controlla. In primo luogo, per
quanto riguarda il mercato in questione, la decisione impugnata ha rilevato, al punto 106, che, tenuto conto del fatto che
la ricorrente forniva calcestruzzo gettato in opera ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, essa poteva offrire insieme
alla CVK, secondo la definizione del mercato accolta, due o tre dei principali materiali da costruzione per pareti portanti.
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale situazione fosse in grado di procurare a tali imprese una libertà di manovra più ampia
di ognuno dei loro concorrenti. In secondo luogo, per quanto riguarda il mercato a valle della rivendita di materiali edili,
la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, al punto 107 della decisione impugnata, che la ricorrente rappresentava una delle maggiori aziende
di vendita all’ingrosso nei [OSCURATO:PERSONA] e che, secondo taluni rivenditori, la ricorrente sarebbe stata favorita dalla CVK
rispetto ad altri rivenditori indipendenti.
248 Si deve altresì ricordare che la ricorrente nega di detenere il controllo della CVK e sostiene di non occupare una posizione
forte sul mercato in questione, dato che la sua quota di mercato è soltanto pari al [2‑5]%. Essa espone anche che, per quanto
riguarda le sue attività di rivendita di materiali edili, la sua quota di mercato è soltanto dello [0‑2]%, che essa non gode
di alcun trattamento privilegiato da parte della CVK e che, quand’anche fosse così, dalle dichiarazioni di terzi non si può
presumere l’esistenza di una posizione dominante ai sensi del regolamento n. 4064/89.
249 Queste affermazioni devono essere respinte.
250 Innanzi tutto occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui essa non ha il controllo della CVK, per le ragioni
esposte nell’ambito della valutazione della prima parte del primo motivo. Bisogna aggiungere che niente impedisce che la [OSCURATO:PERSONA]
prenda in considerazione il legame strutturale esistente tra la ricorrente e la CVK come un elemento che caratterizza il potere
economico della CVK o che può, in una certa misura, rafforzarlo. Infatti, dal momento che la ricorrente è presente nel mercato
dell’impresa comune e su quello, a valle, della rivendita all’ingrosso, il fatto di controllare l’impresa comune può consentire
alla CVK di godere di una forza economica ulteriore inevitabilmente derivante dal futuro coordinamento tra tali due imprese
sul mercato. Orbene, il regolamento n. 4064/89 non vieta di esaminare, alla luce delle sue disposizioni, gli eventuali aspetti
di coordinamento verticale tra l’impresa comune e l’una o l’altra delle sue imprese fondatrici che risultano da un’operazione
di concentrazione, senza, tuttavia, dare un giudizio anticipato sull’autonomia dell’impresa comune.
251 Inoltre, quanto alla pretesa posizione forte della ricorrente nel mercato in questione di cui avrebbe tenuto conto la decisione
impugnata, la ricorrente dà una lettura errata del punto 100 della decisione impugnata. Infatti, quest’ultima si limita a
rilevare una posizione forte della ricorrente nel segmento degli elementi di dimensioni ridotte, utilizzati principalmente
nell’edilizia residenziale e non nel mercato in questione in generale. Ad ogni modo, il fatto che la ricorrente possegga una
quota di mercato pari al [2‑5]% del mercato in questione, grazie alla sua offerta di elementi prefabbricati in calcestruzzo
e di calcestruzzo gettato in opera, mentre il diretto concorrente della CVK detiene solo circa il [2‑5]% di quote di mercato,
autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad affermare, senza commettere un manifesto errore di valutazione, che la CVK e la ricorrente potevano
offrire una gamma di prodotti, secondo la definizione del mercato in questione accolta, che nessuno dei loro concorrenti era
in grado di fornire.
252 Infine, quanto alla presenza della ricorrente nel mercato della rivendita all’ingrosso di materiale edile, che la ricorrente
non contesta, è consentito dedurre, in mancanza di dimostrazione contraria, che tale presenza permette alla CVK di approfittare
della rete di rivendita della sua impresa fondatrice a prescindere, peraltro, dalle dimensioni e dalla posizione nel mercato
di tale rete, in particolare se i concorrenti non godono per conto loro di un’integrazione verticale. Interrogata su quest’ultimo
punto dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta dalla ricorrente, ha dichiarato all’udienza che, in base agli
elementi del fascicolo, un unico produttore di mattoni beneficiava di un simile vantaggio. Occorre tuttavia precisare che
tale circostanza è priva di significato concreto sotto il profilo della concorrenza, poiché, tenuto conto in particolare della
struttura del mercato, i mattoni, che rappresentano soltanto circa il [2‑5]% di tutti i materiali utilizzati per la costruzione
di pareti portanti nei [OSCURATO:PERSONA], costituiscono un materiale del tutto secondario nel mercato in questione. Di conseguenza,
non può invalidarsi la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa la potenza della rete di rivendita della ricorrente e il trattamento
privilegiato da parte della CVK. Comunque, pur ammettendo che tale valutazione sia viziata da errore, tale errore non potrebbe
determinare l’annullamento della decisione impugnata, poiché una valutazione del genere è stata fatta unicamente ad abundantiam.
253 Per di più, quanto alle critiche della ricorrente in merito all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata,
in quanto si discostava dalla conclusione della NMa (v. precedente punto 176), basti ricordare, da un lato, che dalla risposta
fornita al primo motivo risulta che le operazioni concluse il 9 agosto 1999 costituivano un’unica operazione di concentrazione
rientrante nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che l’esame sopra effettuato in merito ai fattori considerati
dalla decisione impugnata ha permesso di verificare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un manifesto errore di valutazione
nel rilevare che la CVK occupava una posizione dominante nel mercato in questione. Ne consegue che, contrariamente a quanto
sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad indicare specificamente le ragioni per le quali non condivideva,
all’occorrenza, l’asserita diversa valutazione della NMa.
254 Per tutte queste considerazioni, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che la CVK occupasse una posizione
dominante nel mercato in questione.
255 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte del secondo motivo, attinente alla mancata dimostrazione di un nesso di causalità tra l’operazione di
concentrazione e la creazione della posizione dominante
Argomenti delle parti
256 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che quand’anche si ammettesse, come ritiene la [OSCURATO:PERSONA], che l’operazione RAG costituisce
un’operazione di concentrazione, tale operazione è distinta dal contratto di pooling, notificato alla NMa, con cui la CVK
ha assunto il controllo delle sue imprese associate e palesemente non comporta la creazione di una posizione dominante. Infatti,
secondo la ricorrente, l’operazione RAG avrebbe semplicemente comportato una modifica della struttura del controllo della
CVK, senza avere effetti sulla situazione di quest’ultima nel mercato.
257 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, contrariamente a quanto le impone l’art. 2,
n. 2, del regolamento n. 4064/89, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’operazione di concentrazione di cui trattasi
e la creazione o il rafforzamento della posizione dominante. Secondo la ricorrente, anche prima dell’operazione RAG, la CVK,
come cooperativa olandese, esercitava le sue attività in quanto entità economica unica e adottava le decisioni strategiche
riguardanti le imprese associate raggruppate al suo interno che riguardavano non soltanto la commercializzazione dei prodotti
in pietra arenaria calcarea, ma anche la determinazione dei prezzi, le condizioni di vendita, la produzione e gli acquisti.
258 Contrariamente a quanto esposto nella decisione impugnata, la ricorrente considera che il fatto che sia più semplice sciogliere
i legami economici esistenti in seno ad un’organizzazione consorziale di vendita che quelli esistenti in un’impresa comune
polivalente è un elemento che non rileva ai fini di sapere se l’operazione di concentrazione abbia determinato una posizione
dominante. [OSCURATO:PERSONA] deve invece, secondo la ricorrente, dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra l’operazione
di concentrazione e la creazione della posizione dominante. Nella specie, la ricorrente rileva che la decisione impugnata
non ha effettuato alcuna analisi delle quote di mercato della CVK né prima né dopo l’operazione RAG. Secondo la ricorrente,
se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto ad un’analisi del genere, questa avrebbe dimostrato che tale operazione non avrebbe avuto
alcun effetto sulla quota di mercato della CVK, come si evince dal confronto tra la decisione della NMa del 20 ottobre 1998
e la decisione impugnata.
259 Infine, la ricorrente rileva che le ragioni per le quali, secondo la decisione impugnata, dall’operazione RAG risulta che
la quota di mercato detenuta dalla ricorrente nel mercato della rivendita all’ingrosso dei materiali edili per pareti deve
essere attribuita alla CVK non sono chiare. A parere della ricorrente, una valutazione analoga avrebbe potuto benissimo essere
fatta prima della cessione delle quote sociali. Comunque, la ricorrente ritiene che l’attribuzione alla CVK delle quote di
mercato della ricorrente nel mercato della rivendita all’ingrosso dei materiali edili per pareti non possa determinare la
creazione di una posizione dominante.
260 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito gli ulteriori elementi di prova che rivelano che
l’operazione RAG sarebbe sfociata nella creazione di una posizione dominante.
261 Innanzi tutto, la ricorrente contesta che dagli aumenti di prezzo della pietra arenaria calcarea, descritti al punto 117 della
decisione impugnata, possa risultare la creazione di una posizione dominante. Allo stesso modo in cui si è difesa la CVK all’audizione
del 16 maggio 2002, la ricorrente sostiene che tali aumenti di prezzo sono imputabili all’aumento dei costi e dipendono dalle
fluttuazioni generali dei prezzi e non dal cambiamento della struttura del mercato ingenerato dall’operazione RAG. Peraltro
la ricorrente rileva che i periodi presi in considerazione nella decisione impugnata sono tutti successivi all’operazione
RAG, e la [OSCURATO:PERSONA] non ha cercato di confrontare i prezzi anteriori e posteriori a tale operazione per accertare l’effetto
concreto provocato da tale operazione sui prezzi praticati dalla CVK. Nella sua replica, la ricorrente aggiunge che non sono
rilevanti neanche le dichiarazioni dei concorrenti e acquirenti, riportate nella decisione impugnata, secondo le quali il
prezzo dei prodotti della CVK sarebbe aumentato in modo anormale a partire dal 1999, in quanto il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]
cui la ricorrente ha avuto accesso conterrebbe numerose dichiarazioni di operatori di senso opposto.
262 La ricorrente afferma inoltre che le dichiarazioni di operatori e di clienti, richiamate ai punti 119‑121 della decisione
impugnata, relative al comportamento della CVK, non rivelano nemmeno che l’operazione RAG abbia creato una posizione dominante.
Del pari, secondo la ricorrente, le dichiarazioni di operatori riguardanti il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], menzionate al punto
120 della decisione impugnata, non sono pertinenti poiché, nonostante riguardino un’azionista di talune società associate
alla CVK, si riferiscono a un terzo soggetto estraneo alla posizione dominante. Inoltre, dal momento che l’operazione RAG
non ha causato un aumento della quota di mercato della CVK, la ricorrente contesta quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], e
cioè che la CVK, dopo tale operazione, possedeva una maggiore libertà di azione a prescindere dai suoi concorrenti e dai suoi
clienti.
263 Infine, la ricorrente considera che anche il riferimento alla procedura antitrust dinanzi alla NMa, di cui al punto 125 della
decisione impugnata, non è un elemento rilevante ai fini di sapere se l’operazione RAG abbia determinato la creazione di una
posizione dominante. La ricorrente rileva che tale riferimento è, del resto, difficilmente conciliabile con la posizione generale
difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] che ritiene di non essere vincolata dalle decisioni di altre autorità adottate in applicazione di
altre normative.
264 Dopo aver ricordato il contenuto delle motivazioni pertinenti della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] contesta tutti gli
argomenti della ricorrente.
265 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, se l’affermazione della ricorrente secondo la quale la CVK esercitava già le
sue attività nel mercato in questione come un’entità economica unica prima dell’operazione di concentrazione fosse corretta,
ciò priverebbe di efficacia il successivo controllo sull’operazione di concentrazione. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], ciò
verrebbe a significare che, ove imprese indipendenti, appartenenti ad un’organizzazione consorziale di vendita, raggruppino
le loro attività in seno ad un’impresa comune a pieno titolo, quest’ultima non determinerebbe la creazione di una posizione
dominante. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la trasformazione di un’organizzazione consorziale di vendita in un’impresa a pieno
titolo rappresenta invece una modifica della situazione di mercato, idonea a creare una posizione dominante e, di conseguenza,
dovrebbe, in linea di principio, essere soggetta al controllo sulle operazioni di concentrazione.
266 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, in seguito all’operazione di concentrazione, la CVK ha la guida unica di undici
imprese associate per tutto il settore della produzione di pietra arenaria calcarea olandese, così da poter centralizzare
tutti i parametri concorrenziali per massimizzare le entrate dell’impresa comune, assumendo nettamente più funzioni di quelle
attinenti all’attività di commercializzazione dei prodotti che la CVK esercitava prima dell’operazione di concentrazione.
[OSCURATO:PERSONA] rileva del pari che le affermazioni della ricorrente secondo le quali, prima dell’operazione di concentrazione,
la CVK riuniva, tra l’altro, le funzioni di produzione e d’acquisto sono imprecise e non sono mai state sostenute nel corso
del procedimento amministrativo. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] nota che la ricorrente non spiega perché se, come essa sostiene,
la CVK costituiva già un’«entità economica unica» prima dell’operazione di concentrazione, era allora necessario che la ricorrente
concludesse un accordo di cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] e che le parti avviassero un procedimento di notificazione alla NMa.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la differenza in termini di stabilità tra l’impresa comune e un’organizzazione di vendita è un elemento
rilevante che dimostra che il mercato subisce un cambiamento strutturale duraturo.
267 In secondo luogo, per quanto riguarda il nesso di causalità, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento della ricorrente secondo
cui non avrebbe analizzato le quote di mercato prima e dopo l’operazione RAG. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che tale operazione
non è distinta dall’operazione di concentrazione e che la CVK non possedeva quote di mercato prima dell’operazione di concentrazione.
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la quota di mercato calcolata dalla NMa nella decisione 20 ottobre 1998, cui
la ricorrente fa riferimento, rappresentava il totale delle quote delle imprese indipendenti prima della concentrazione. Inoltre,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione alla CVK delle quote di mercato della ricorrente nel mercato della rivendita all’ingrosso
di materiali edili si spiega con il fatto che la ricorrente, a causa del controllo congiunto esercitato sulla CVK assieme
alla [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerata un operatore concorrente della CVK.
268 In terzo luogo, quanto agli elementi di «ulteriore prova» necessari a stabilire l’esistenza di un nesso di causalità tra l’operazione
di concentrazione e la creazione di una posizione dominante, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda, in generale, che l’operazione di concentrazione
era già stata attuata al momento dell’adozione della decisione impugnata, il che spiega che essa ha potuto effettuare, ai
punti 117‑121 della decisione impugnata, un’analisi ex post che ha confermato che l’operazione di concentrazione aveva creato
una posizione dominante. Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] contesta gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
269 Si deve innanzi tutto rilevare che dall’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89 deriva che, allorché un’operazione di concentrazione
non provochi la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli in modo significativo la situazione concorrenziale
sul mercato in questione, essa va dichiarata compatibile con il mercato comune (sentenza Kali e Salz, punto 196 supra, punti
109 e 110).
270 Nella fattispecie, si deve dunque verificare se l’operazione di concentrazione realizzata il 9 agosto 1999 sia la causa della
posizione dominante analizzata nella prima parte del motivo in esame. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
il controllo del Tribunale non può vertere solamente sul legame tra la posizione dominante della CVK e l’operazione RAG, poiché,
come è stato dichiarato nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo, il primo e il secondo gruppo di operazioni,
di cui al precedente punto 8, presentano un carattere unitario in ragione della loro interdipendenza, cosicché formano una
sola operazione di concentrazione. Occorre inoltre sottolineare che, dal momento che l’analisi della prima parte del motivo
in esame ha portato il Tribunale a rilevare l’esistenza di una posizione dominante della CVK nel mercato in questione, si
potrebbe logicamente negare il nesso di causalità tra la creazione di tale posizione dominante e l’operazione di concentrazione,
come afferma la ricorrente, solo se prima della realizzazione dell’operazione di concentrazione del 9 agosto 1999 esisteva
già un’eventuale posizione dominante.
271 Si deve poi ricordare che, ai punti 110‑115 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’esistenza sia di una posizione
dominante individuale della CVK sia di una posizione dominante collettiva dei tre gruppi di produttori di pietra arenaria
calcarea, ossia i produttori dei quali la ricorrente aveva il controllo, quelli interamente controllati dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelli
di cui la RAG deteneva talune quote sociali, prima dell’operazione di concentrazione del 9 agosto 1999, precisando le quote
di mercato di tali tre gruppi nel mercato in questione. Inoltre occorre sottolineare anche che, ai punti 116‑125 della decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato determinati elementi che confermano il nesso di causalità tra l’operazione di concentrazione
e la posizione dominante della CVK.
272 In primo luogo, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente circa l’asserita posizione dominante individuale della
CVK prima dell’operazione di concentrazione, va respinto quanto essa desume, da un lato, dal fatto che nella decisione impugnata
manca un’analisi delle quote di mercato della CVK prima dell’operazione di concentrazione e, dall’altro, dal fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] rifiuta, in particolare ai punti 113 e 114 della decisione impugnata, di considerare la CVK come un’entità economica
indipendente prima dell’operazione di concentrazione.
273 Sul primo punto, basti rilevare che la citata mancata analisi si spiega con la circostanza che il problema dell’imputazione
di quote di mercato alla CVK è condizionata dal problema posto dal secondo punto, cioè se, prima dell’operazione di concentrazione,
tale entità dovesse essere considerata un’impresa a pieno titolo ai sensi del regolamento n. 4064/89 e non soltanto uno strumento
di collaborazione tra i suoi associati per la commercializzazione della pietra arenaria calcarea nei [OSCURATO:PERSONA]; in questo
caso le quote di mercato devono essere imputate ai gruppi cui appartenevano le imprese associate alla CVK.
274 Quanto al secondo punto, si deve rammentare che, come precisato dal contratto di pooling concluso il 9 agosto 1999, le «parti
formano un’entità economica, sotto la guida della CVK, che ha come scopo la produzione e la commercializzazione dei prodotti
di pietra arenaria calcarea e di tutto quanto può contribuirvi in senso ampio» (punto B del contratto di pooling). Dall’art. 1
di tale contratto risulta che la gestione è centralizzata a livello della CVK sotto la guida del consiglio d’amministrazione,
il quale s’incarica «dell’amministrazione della CVK e delle fabbriche, nel senso che, per quanto riguarda la totalità della
produzione e della commercializzazione della (…) pietra arenaria calcarea e di tutto quanto può contribuirvi in senso ampio,
il consiglio d’amministrazione è incaricato della direzione centrale della CVK e delle fabbriche, in base al proprio giudizio,
tenendo conto degli interessi della CVK e dei suoi associati». Secondo la stessa disposizione, i compiti del consiglio d’amministrazione
includono eventuali istruzioni alle imprese associate alla CVK riguardanti, in particolare, lo sviluppo dei prodotti, la commercializzazione
e la vendita, gli acquisti, gli investimenti e i disinvestimenti, le commesse, la valorizzazione della sabbia e il personale.
Inoltre, in base ai suoi artt. 5 e 6, i profitti e le perdite delle imprese associate sono condivisi.
275 Dal fascicolo non risulta invece che una simile unità economica esistesse prima dell’operazione del 9 agosto 1999. Infatti,
prima dell’operazione di concentrazione, la CVK esisteva come organizzazione consorziale di vendita dei prodotti in pietra
arenaria calcarea delle imprese associate alla CVK nei [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, non esercitava nessun’altra funzione
economica. Prima dell’operazione di concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] poteva dunque assimilare la CVK ad uno sportello di vendita
per i suoi associati. Nonostante la ricorrente affermi, nella sua replica, che la CVK a quell’epoca esercitava anche funzioni
relative alla produzione della pietra arenaria calcarea, tuttavia essa non ha dimostrato che fosse effettivamente così.
276 È vero che, in via generale, non è escluso che un’organizzazione consorziale di vendita possa eventualmente rivestire il carattere
di un’impresa a pieno titolo se, al suo livello, i prodotti e servizi che essa distribuisce acquisiscono un forte valore aggiunto
o se essa opera come un vero attore del mercato rifornendosi, in quantità notevole, presso altri fornitori in concorrenza
con le proprie imprese associate.
277 Tuttavia, ciò non è quanto sostenuto nella fattispecie dalla ricorrente.
278 La ricorrente contesta, infatti, solamente il carattere meno duraturo dell’organizzazione consorziale di vendita, considerato
al punto 114 delle decisione impugnata, rispetto ad un’impresa comune cosiddetta «a pieno titolo». A questo proposito è sufficiente
rilevare che la valutazione di cui al citato punto 114, introdotta dalla locuzione avverbiale «[i]noltre», è formulata solo
ad abundantiam. Per il resto, la ricorrente ha omesso di contestare la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui grazie all’operazione
di concentrazione la CVK era divenuta un’impresa a pieno titolo che esercitava diverse funzioni proprie delle imprese precedentemente
distinte, facendo sì che le quote di mercato venissero imputate a tale nuova entità e condizionando di conseguenza la sua
eventuale posizione dominante nel mercato in questione.
279 In secondo luogo, per quanto riguarda l’inesistenza di una posizione dominate collettiva dei tre gruppi di produttori di pietra
arenaria calcarea, basta rilevare che la ricorrente non ha affermato che i tre gruppi occupavano una posizione del genere.
Si deve aggiungere che nessuno degli elementi del fascicolo, in particolare le quote di mercato attribuite ai tre gruppi prima
dell’operazione di concentrazione, cioè rispettivamente il [20‑30]% alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente e il [5‑10]% alla RAG, può
di per sé portare alla conclusione che esistesse una posizione dominante collettiva prima dell’operazione di concentrazione
del 9 agosto 1999.
280 In terzo luogo, quanto agli elementi che confermano l’esistenza di un nesso di causalità tra l’operazione di concentrazione
del 9 agosto 1999 e la posizione dominante della CVK, il Tribunale dichiara che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] possa tenere conto
di siffatti elementi in una situazione, come quella del caso di specie, in cui l’operazione di concentrazione è già stata
realizzata al momento dell’adozione della decisione impugnata, elementi del genere non sono, per definizione, strettamente
necessari alla constatazione criticata dalla ricorrente secondo cui la posizione dominante della CVK risulta dall’operazione
di concentrazione del 9 agosto 1999. Ne consegue che, anche ove si ritenessero fondati gli argomenti della ricorrente, questi
non potrebbero avere l’effetto di invalidare la valutazione che risulta dai precedenti punti.
281 Comunque, per quanto riguarda in particolare l’analisi, esposta al punto 117 della decisione impugnata, relativa al comportamento
della CVK in materia di prezzi dopo l’operazione di concentrazione, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato,
sulla scorta di precisi indizi concordanti, che tale analisi era manifestamente errata.
282 Più precisamente, la ricorrente, in primo luogo, non ha contestato né il fatto che la CVK ha praticato aumenti di prezzo dopo
l’operazione di concentrazione ([5‑10]% nel 2001 e [5‑10]% nel 2002) né quanto precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie
scritte, e cioè che le sue informazioni relative all’evoluzione dei prezzi dopo il 1997 si basavano su un’indagine metodologica
condotta presso tutti i produttori e i diciotto rivenditori di materiali da costruzione per pareti, che spiegava che il livello
d’aumento dei prezzi per gli anni 1999 e 2000 (0‑5%) era un esempio che rispecchiava il periodo anteriore alla data in cui
gli effetti concreti dell’operazione di concentrazione si sono fatti sentire sul mercato. La ricorrente non ha contestato
neanche le eccedenze della capacità produttiva del segmento della pietra arenaria calcarea, né che la domanda di materiali
edili per pareti è alquanto diminuita nel periodo di riferimento considerato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, l’affermazione
indimostrata della ricorrente secondo la quale l’aumento dei prezzi sarebbe stato unicamente dovuto all’aumento dei costi
di produzione e all’evoluzione del livello generale dei prezzi sembra poco realistica dal momento che, dopo la realizzazione
dell’operazione di concentrazione, sarebbe stato più verosimile che una flessione della domanda e l’esistenza di eccedenze
della capacità produttiva determinassero la diminuzione o, almeno, la stabilità dei prezzi della pietra arenaria calcarea.
283 A tale proposito, le critiche della ricorrente circa la pertinenza delle dichiarazioni raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] presso gli
operatori del mercato quanto al livello – stabile o decrescente – dei prezzi di altri materiali da costruzione tra il 1999
e il 2002 non possono essere accolte. Infatti, dalla dichiarazione del mese di febbraio 2002 del rivenditore [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] e richiamata dalla ricorrente nelle sue memorie scritte a sostegno della
sua tesi secondo cui i prezzi della pietra arenaria calcarea praticati dalla CVK non sarebbero aumentati e che, al contrario,
i prezzi degli altri materiali edili sarebbero aumentati, risulta in particolare che «i prezzi praticati da taluni produttori
di mattoni erano scesi del [20‑30]% tenuto conto dei meccanismi di mercato», che «la stessa cosa si era verificata nel settore
del cemento preconfezionato», mentre «la CVK, unico fornitore di pietra arenaria calcarea, non riscontrava questo handicap
e aveva aumentato i prezzi in maniera significativa nel 2001 e nel 2002». Tale dichiarazione dunque non suffraga, quantomeno,
le asserzioni della ricorrente.
284 Inoltre, la ricorrente non ha neanche chiarito perché fossero errate le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA], fornite in occasione
dell’audizione davanti alla [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2002, secondo cui, prima dell’operazione di concentrazione, in taluni
casi era ancora possibile avviare trattative di prezzo con i singoli stabilimenti di pietra arenaria calcarea, mentre, dopo
l’operazione, tali imprese rifiutavano di tenere colloqui diretti con i clienti e li indirizzavano alla CVK.
285 Ne consegue che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al comportamento della CVK in materia di prezzi dopo la realizzazione
dell’operazione di concentrazione conferma a sufficienza la creazione di una posizione dominante da parte dell’operazione
di concentrazione di cui trattasi, atta a permettere a tale impresa di agire, in larga misura, indipendentemente dai suoi
concorrenti e dai suoi clienti. Non è pertanto necessario esaminare le altre censure della ricorrente.
286 Date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non ha disatteso l’art. 2 del regolamento n. 4064/89, quando ha dichiarato, al punto
126 della decisione impugnata, che l’operazione di concentrazione di cui trattasi aveva determinato la creazione di una posizione
dominante della CVK nel mercato in questione in grado di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato
comune o in una parte sostanziale di esso.
287 La seconda parte del secondo motivo deve pertanto essere respinta così come l’intero motivo.
3.
Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’art. 3 e dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 nonché del principio
di proporzionalità
Argomenti delle parti
288 La ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la competenza a richiedere impegni ulteriori, in base
al regolamento n. 4064/89, rispetto alla bozza d’impegno proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente, che doveva metter fine
al controllo congiunto che tali imprese esercitavano sulla CVK, consentendo nuovi cambiamenti di coalizioni in seno alla CVK,
dato che, con tale bozza, la concentrazione che doveva essere notificata ai sensi del regolamento n. 4064/89 cessava di esistere.
Secondo la ricorrente, dopo la bozza d’impegno, la [OSCURATO:PERSONA], non trovandosi più di fronte una concentrazione, ai sensi
del regolamento n. 4064/89, non poteva più pretendere, in base a tale regolamento, ulteriori impegni diretti a smantellare
la CVK, come risulta dalla decisione impugnata. Nella sua replica, la ricorrente precisa che tale regola si applica anche
nel caso di una concentrazione che è già stata realizzata, come nella fattispecie. La ricorrente sottolinea altresì che, contrariamente
a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], è inconferente il fatto che, malgrado i primi impegni, la CVK occupi ancora una posizione
dominante nel mercato in questione. Infatti, secondo la ricorrente, il regolamento n. 4064/89 impone di adottare decisioni
giuridicamente vincolanti solo per quanto riguarda operazioni di concentrazione di dimensioni comunitarie e non autorizza
la [OSCURATO:PERSONA] a disporre misure dirette allo smantellamento di ogni impresa che si asserisce occupare una posizione dominante.
Di conseguenza, a parere della ricorrente, avendo richiesto ulteriori impegni rispetto alla bozza iniziale, la [OSCURATO:PERSONA]
ha ecceduto la sua competenza, in violazione dell’art. 3 e dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89.
289 In secondo luogo, la ricorrente considera che, avendo richiesto impegni diretti allo scioglimento della CVK, che vanno oltre
il ripristino della situazione esistente prima dell’operazione di concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato anche il principio
di proporzionalità. Secondo la ricorrente, qualora degli impegni soddisfino i presupposti previsti dal regolamento n. 4064/89,
la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad accettare la serie meno restrittiva di impegni proposti; ma di ciò non è stato tenuto conto nella
fattispecie.
290 Quanto al problema della sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] ammette innanzi tutto che, qualora delle parti, che le hanno notificato
un’operazione di concentrazione, decidano di non proseguire tale operazione e ritirino la notificazione, essa non deve insistere
sull’assunzione di impegni.
291 Tuttavia, nel caso di specie, secondo la [OSCURATO:PERSONA] la situazione è diversa, perché l’operazione in questione è già stata
realizzata. In un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover agire in base all’art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89
per sciogliere la concentrazione o ristabilire una concorrenza effettiva con altre azioni adeguate. [OSCURATO:PERSONA] ricorda
altresì che, nella fattispecie, l’operazione di concentrazione si compone di due operazioni. A parere della [OSCURATO:PERSONA], l’abbandono
del controllo congiunto della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente sulla CVK non basterebbe a ristabilire condizioni di concorrenza effettiva,
poiché la CVK continuerebbe ad occupare una posizione dominante sul mercato in questione. Orbene, ove le parti assumessero
l’impegno di eliminare il controllo congiunto, la [OSCURATO:PERSONA], a suo avviso, non perderebbe per questo la propria competenza
ad esaminare l’operazione in base al regolamento n. 4064/89. Infatti, secondo tale istituzione, la sua competenza è unicamente
determinata dall’operazione all’origine dell’obbligo di notificazione, e non dalla presentazione di una proposta d’impegno.
[OSCURATO:PERSONA] ne conclude che, a condizione che fossero rispettati gli impegni indicati nell’allegato della decisione impugnata,
essa era tenuta a dichiarare l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 8, n. 2,
del regolamento n. 4064/89.
292 Quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] considera di aver pienamente rispettato il
detto principio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima serie di impegni semplicemente non le consentiva di garantire una concorrenza
effettiva nel mercato comune, in quanto la CVK avrebbe sempre occupato una posizione dominante nel mercato in questione. Solamente
la seconda serie di impegni avrebbe rimediato a tale situazione.
Giudizio del Tribunale
293 In via preliminare, si deve innanzi tutto rammentare che l’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 dispone quanto segue:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che un’operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo che le imprese interessate vi
abbiano apportato modifiche, soddisfa al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione, dichiara l’operazione
di concentrazione compatibile con il mercato comune.
La decisione può essere subordinata a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli
impegni assunti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune (…)».
294 Occorre altresì sottolineare che, nell’ambito del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] può accettare solamente impegni atti
a rendere l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. In altre parole, gli impegni proposti dalle imprese
interessate devono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che l’operazione di concentrazione di cui trattasi non creerebbe
o non rafforzerebbe una posizione dominante ai sensi dell’art. 2, n. 2, di tale regolamento (sentenza Gencor/[OSCURATO:PERSONA],
punto 195 supra, punto 318).
295 Inoltre, nella fattispecie, risulta dal punto 127 della decisione impugnata e dal punto 13 del suo allegato che la [OSCURATO:PERSONA]
ha rifiutato, in un primo tempo, una bozza d’impegno che prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente risolvessero il contratto
di collaborazione e vendessero a un terzo acquirente indipendente le partecipazioni acquisite in seguito all’operazione RAG
nelle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mantenendo il contratto di pooling e lo statuto della CVK.
296 Al punto 132 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha così motivato tale rifiuto:
«Gli impegni, di cui le parti hanno proposto l’assunzione nella bozza, a parere della [OSCURATO:PERSONA], non sono sufficienti ad
ovviare alle obiezioni avanzate per quanto riguarda il mercato [in questione]. La proposta si limita infatti ad eliminare
il controllo congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su CVK, senza eliminare contemporaneamente la posizione dominante di mercato
di CVK, generata dalla concentrazione. La bozza si basa sull’ipotesi, infondata come esposto alla sezione II della presente
decisione, che solo l’assunzione del controllo congiunto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su CVK costituisca oggetto della
verifica della [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento e che, in virtù della decisione della NMa del 20 ottobre 1998, la contemporanea
acquisizione del controllo da parte di CVK sulle imprese associate sia sottratta alla competenza della [OSCURATO:PERSONA]».
297 [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia accettato gli impegni definitivi descritti ai punti 129‑131 della decisione impugnata, ritenendo
che fossero sufficienti per poter dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune.
298 Il contenuto di tali impegni è il seguente:
– entro un periodo di [
riservato
] dall’adozione della decisione impugnata, rescissione del contratto di pooling, annullamento della modifica dello statuto
della CVK e scioglimento della stessa;
– rescissione del contratto di collaborazione con effetto immediato;
– contestualmente alla rescissione del contratto di pooling, impegno della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] a cessare il controllo
congiunto sulle imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità descritte al punto 129 della decisione impugnata;
– impegno della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] a cessare il controllo congiunto sulla [OSCURATO:PERSONA] con le stesse modalità previste
per l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], qualora la [OSCURATO:PERSONA] riprendesse la produzione;
– impegno della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] a [dichiarazione sull’organizzazione interna della CVK] (
3
);
– nomina di un fiduciario, incaricato di sorvegliare il rispetto degli impegni assunti dalle parti.
299 Senza contestare che le parti notificanti siano state in grado di proporre le misure correttive adeguate per ovviare ai «problemi
sotto il profilo della concorrenza» individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente sostiene,
in sostanza, che, poiché solamente il secondo gruppo di operazioni doveva essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione
del regolamento n. 4064/89, la prima bozza d’impegno, che prevedeva l’annullamento del secondo gruppo di operazioni ripristinando
la situazione antecedente all’operazione di concentrazione, come intesa dalla ricorrente, modifica l’operazione in modo tale
da cancellarla. Date queste circostanze, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non era più competente a richiedere alle
parti di proporre altri impegni, in particolare lo scioglimento della CVK, dal momento che era venuto a mancare il fondamento
della sua competenza in base al regolamento n. 4064/89. Corrispettivamente, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] aveva
l’obbligo di accettare la prima bozza di’impegni, poiché era sufficiente e meno restrittiva degli impegni definitivi. La ricorrente
ritiene dunque che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità.
300 Tale argomento va però respinto.
301 In primo luogo, occorre rilevare che le pretese della ricorrente si fondano ancora una volta su una premessa sbagliata, respinta
dal Tribunale nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo. Infatti, esiste un’unica operazione di concentrazione,
conclusa il 9 agosto 1999, costituita dal primo e dal secondo gruppo di operazioni, che rientra nella competenza della [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi del regolamento n. 4064/89. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la prima bozza di’impegno
non modifica l’operazione di concentrazione in modo tale da cancellarla.
302 L’argomento relativo all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere respinto.
303 In secondo luogo, una conclusione identica si impone quanto alla censura attinente al carattere asseritamente proporzionato
della prima bozza d’impegni e sproporzionato degli impegni definitivi accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare quello dello
scioglimento della CVK entro un termine di [
riservato
] dall’adozione della decisione impugnata, dal quale dipende la dichiarazione di compatibilità.
304 Da un lato, occorre rilevare che la ricorrente non ha spiegato in che modo la prima bozza d’impegno, illustrata al precedente
punto 295, avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la compatibilità dell’operazione di concentrazione, mentre è
pacifico che, nell’ambito di tale bozza di impegni, la posizione dominante della CVK, come risulta dall’operazione di concentrazione
del 9 agosto 1999, sarebbe rimasta immutata. Infatti, in particolare, malgrado l’abbandono del controllo congiunto della CVK,
l’impresa avrebbe continuato, secondo la definizione del mercato, a detenere almeno il [50‑60]% del mercato in questione,
senza che, peraltro, aumentassero le quote di mercato dei suoi principali concorrenti.
305 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non era quindi tenuta ad accettare la prima bozza d’impegno,
in applicazione dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, poiché tale bozza non le consentiva di dichiarare che l’operazione
di concentrazione del 9 agosto 1999 non avrebbe creato una posizione dominante, ai sensi dell’art. 2, n. 2, di tale regolamento.
306 Tale valutazione è peraltro confortata dalla lettera del punto 8 del regolamento (CE) n. 1310/97, citato dalla ricorrente
nelle sue memorie scritte, ai termini del quale «la [OSCURATO:PERSONA] ha facoltà di dichiarare un’operazione di concentrazione compatibile
con il mercato comune nella seconda fase della procedura, a seguito di impegni delle parti che siano proporzionali al problema
sotto il profilo della concorrenza e lo risolvano interamente (…)».
307 Quindi, per poter essere accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ottica dell’adozione di una decisione ex art. 8, n. 2, del regolamento
n. 4064/89, gli impegni delle parti devono non soltanto essere proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza
individuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione, ma risolverlo interamente, obiettivo che, nella fattispecie, la prima bozza
d’impegno proposta dalle parti notificanti palesemente non conseguiva.
308 Dall’altro lato, quanto all’impegno definitivo con cui le parti hanno proposto di sciogliere la CVK entro un termine di [
riservato
] dall’adozione della decisione impugnata – il solo impegno veramente dibattuto dalle parti nel presente procedimento –, se
è vero che esso eccede il ripristino della situazione precedente l’operazione di concentrazione, poiché, alla scadenza del
detto termine, la CVK avrebbe cessato di esistere anche nella sua forma anteriore di sportello di vendita, resta il fatto
che le parti notificanti non sono obbligate a limitarsi a proporre impegni strettamente diretti a ristabilire la situazione
di concorrenza precedente all’operazione di concentrazione, affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa dichiarare tale operazione compatibile
con il mercato comune. Infatti, ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] può accettare tutti
gli impegni delle parti che le consentano di adottare una decisione che dichiari la concentrazione compatibile con il mercato
comune.
309 Occorre del resto rimarcare che, di fronte a impegni definitivi delle parti notificanti, riassunti al precedente punto 298,
la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la facoltà di rifiutarli e di adottare o una decisione che dichiarava la concentrazione incompatibile
con il mercato comune, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89, o una decisione che dichiarava la concentrazione
compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 8, n. 2, di tale regolamento, ma corredata da condizioni dirette al
ripristino della situazione precedente all’operazione di concentrazione, che essa avrebbe imposto unilateralmente.
310 Infatti, nel primo caso – quello dell’adozione di una decisione negativa – la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disatteso quanto disposto
dall’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, che la obbliga ad adottare una decisione che dichiara la concentrazione compatibile
con il mercato comune se accerta che tale operazione, se del caso dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche,
soddisfa al criterio di cui all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89.
311 Nel secondo caso – quello di una decisione positiva corredata da condizioni dirette strettamente a ripristinare la situazione
anteriore – la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ugualmente andata contro il dettato dell’art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89,
il quale non prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa far dipendere la sua dichiarazione di compatibilità di un’operazione di concentrazione
da condizioni da essa unilateralmente imposte, a prescindere dagli impegni assunti dalle parti notificanti.
312 Ciò premesso, la ricorrente non può utilmente far valere il fatto che è stato disatteso il principio di proporzionalità. Considerate
le circostanze della fattispecie, soltanto gli impegni definitivi sottoscritti dalle parti notificanti potevano consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l’operazione di concentrazione di cui trattasi compatibile con il mercato comune, in applicazione
dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89.
313 Tale conclusione non è invalidata dall’affermazione della ricorrente secondo cui le parti notificanti sarebbero state arbitrariamente
costrette dalla [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’impegno di sciogliere la CVK entro il termine di [
riservato
] dall’adozione della decisione impugnata.
314 Vero è che, leggendo la comunicazione degli addebiti e la relativa risposta della ricorrente, va ammesso che la [OSCURATO:PERSONA]
ha potuto esercitare una certa influenza sul contenuto degli impegni proposti dalle parti e che alla fine ha accettato nella
decisione impugnata. Infatti, nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente di essere disposta, in applicazione
dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, ad adottare misure atte a ripristinare una concorrenza effettiva, tra cui lo
scioglimento della CVK, qualora le parti non avessero proposto misure correttive.
315 È altrettanto vero che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la proposta di sciogliere la CVK poteva essere motivata dal fatto che
così avrebbe potuto acquisire partecipazioni nell’impresa [OSCURATO:PERSONA], attiva nella produzione di cemento cellulare,
secondo i punti 141, 142 e 151 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 aprile 2002, 2003/292/CE, che dichiara una concentrazione
compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.2568 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) (GU 2003, L 111,
pag. 1).
316 Tuttavia, è pacifico che, come esposto al punto 138 della decisione impugnata, le parti hanno sottoscritto l’impegno di sciogliere
la CVK entro il citato termine «perché riten[evano] che in caso di rescissione del contratto di pooling non era concepibile
che la CVK continuasse ad esistere come organizzazione consorziale di vendita».
317 Inoltre, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 aprile 2002 (v. precedente punto 315), che riguarda soltanto la [OSCURATO:PERSONA], non impone
alcuna particolare modalità circa la futura struttura della CVK, affinché venga rimossa la condizione relativa all’alienazione
delle partecipazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tale decisione dichiara che l’impegno di vendita sottoscritto
dalla [OSCURATO:PERSONA] si intendererebbe superfluo qualora la CVK venisse posta in liquidazione o nessuna delle imprese, nelle quali
[OSCURATO:PERSONA] partecipa direttamente o indirettamente, facesse più parte della CVK (punto 142). Il punto 151 della decisione 9 aprile
2002 aggiunge che il citato impegno si intenderebbe superfluo anche qualora la CVK venisse posta in liquidazione. Ad ogni
modo, dalle motivazioni di tale decisione non si può dedurre che quest’ultima abbia potuto costringere la ricorrente a proporre
gli impegni definitivi citati nella controversia in esame, giacché la decisione 9 aprile 2002 non riguardava la ricorrente.
318 Infine, la ricorrente non spiega in che modo il termine di [
riservato
] per sciogliere la CVK a decorrere dall’adozione della decisione impugnata, accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto delle
circostanze eccezionali del caso di specie, sarebbe stato proposto sotto l’arbitraria costrizione della [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe
sproporzionato.
319 Pertanto, si deve necessariamente rilevare che non è stato dimostrato che le parti notificanti siano state arbitrariamente
costrette dalla [OSCURATO:PERSONA] a proporre la misura correttiva consistente nello scioglimento della CVK entro un termine di [
riservato
] dall’adozione della decisione impugnata. Dagli elementi del fascicolo non si evince neppure che le dette parti siano state
arbitrariamente obbligate a proporre le altre misure correttive di cui ai loro impegni definitivi, che hanno lo scopo di ristabilire
una concorrenza effettiva.
320 Ciò premesso, e dato il fatto che la ricorrente non sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione
nel considerare che gli impegni definitivi proposti dalle parti, compreso quello di sciogliere la CVK entro un termine di
[
riservato
] dall’adozione della decisione impugnata, consentivano di ristabilire una concorrenza effettiva, occorre considerare che
la [OSCURATO:PERSONA] è giustamente pervenuta alla conclusione che in base a tali impegni, purché rispettati dalle parti, poteva
dichiarare l’operazione di concentrazione di cui trattasi compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo
SEE.
321 Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto, così come l’intero ricorso.
Sulle spese
322 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]Białecka
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 febbraio 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. [OSCURATO:PERSONA] della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sul primo motivo, relativo all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare le operazioni in questione in virtù dell’art. 3
del regolamento n. 4064/89
Sulla prima parte del primo motivo, vertente sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare l’operazione RAG a causa dell’assenza
di una modifica del controllo della CVK
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
– Sulle affermazioni della ricorrente relative all’esistenza di un controllo congiunto della CVK prima della conclusione
del secondo gruppo di operazioni
– Sull’assunzione del controllo congiunto della CVK da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente al momento della conclusione
del secondo gruppo di operazioni
– Sull’insufficienza della motivazione addotta
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] a qualificare come un’unica concentrazione
due operazioni e all’inesistenza, nella fattispecie, di un’operazione di concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento
n. 4064/89
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sulla possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] qualifichi diverse operazioni come un’unica concentrazione, in applicazione dell’art. 3
del regolamento n. 4064/89
– Sull’interdipendenza delle operazioni concluse il 9 agosto 1999
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Sul secondo motivo, relativo ad errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla creazione di una posizione dominante
mediante l’operazione di concentrazione, in violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89
Sulla prima parte del secondo motivo, vertente su errori di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esistenza
di una posizione dominante della CVK
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
– Sul fattore attinente all’assenza di una pressione concorrenziale forte sulla CVK da parte dei produttori di calcestruzzo
gettato in opera
– Sul fattore relativo alla presenza di notevoli limitazioni all’accesso al mercato
– Sul fattore relativo all’assenza di potere di domanda da parte dei clienti della CVK
– Sul fattore attinente all’assenza di limitazioni alla libertà di manovra della CVK nel mercato dei materiali da costruzione
per pareti portanti da parte della situazione concorrenziale esistente nel mercato affine dei materiali da costruzione per
pareti non portanti
– Sul fattore attinente all’esistenza di un legame strutturale tra la CVK e la ricorrente che consente loro, a livello sia
dell’offerta sia della rivendita dei materiali da costruzione per pareti portanti, di godere di una libertà di manovra notevolmente
più ampia rispetto ai loro concorrenti
Sulla seconda parte del secondo motivo, attinente alla mancata dimostrazione di un nesso di causalità tra l’operazione di
concentrazione e la creazione della posizione dominante
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
3. Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’art. 3 e dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 nonché del principio
di proporzionalità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'inglese.
1
– Dati riservati segretati.
2
– Dati riservati secretati.
3
– Dati riservati secretati.