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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06064/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 1 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa continuata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle prove di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto dovesse logicamente dedursi dalla riconducibilità a questi delle carte su cui era stato versato l'ingiusto profitto, in assenza di una sua verosimile ricostruzione alternativa dei fatti, a nulla rilevando la circostanza che le utenze telefoniche con cui erano state realizzate le truffe non fossero intestate al Ferri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 1 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa continuata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle prove di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto dovesse logicamente dedursi dalla riconducibilità a questi delle carte su cui era stato versato l'ingiusto profitto, in assenza di una sua verosimile ricostruzione alternativa dei fatti, a nulla rilevando la circostanza che le utenze telefoniche con cui erano state realizzate le truffe non fossero intestate al Ferri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris