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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2026

Cassazione n. 05784/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

L [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 gennaio 2016 il Tribunale di Firenze ebbe a rigettare entrambi gli appelli cautelari presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 12 ottobre 2015 della Corte d'appello di Firenze, di rigetto della richiesta di dissequestro e restituzione di parte delle somme allo stesso [OSCURATO:PERSONA] sequestrate per equivalente in relazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestatigli.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], propose ricorso per cassazione, pervenuto alla Corte di cassazione il 22/10/2025 e registrato il 23/10/2025, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo aveva affidato a un unico motivo, con il quale aveva denunciato l'erroneità di detta ordinanza, di cui aveva domandato l'annullamento, a causa della esorbitanza delle somme sequestrate rispetto al profitto dei reati contestati assoggettabile a confisca, in via diretta e per equivalente, da determinare tenendo conto dei limiti stabiliti dall'art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 per la determinazione delle imposte evase e dei relativi accessori e sanzioni.

3. Il nuovo difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale conferitagli il 23/12/2025, ha dichiarato, con atto del 23/12/2025, pervenuto il 10/1/2026, di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso da parte del ricorrente, ritualmente compiuta con atto proveniente dal suo difensore, munito della necessaria procura speciale, rinuncia che è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 10 gennaio 2026, anteriormente all'udienza di discussione.

Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 18/2/2016 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 22/10/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza del ricorrente, cosicché non sussistono i presupposti né per la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'inammissibilità della impugnazione per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna al pagamento delle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione stessa (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2016 il Tribunale di Firenze ebbe a rigettare entrambi gli appelli cautelari presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 12 ottobre 2015 della Corte d'appello di Firenze, di rigetto della richiesta di dissequestro e restituzione di parte delle somme allo stesso [OSCURATO:PERSONA] sequestrate per equivalente in relazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestatigli. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], propose ricorso per cassazione, pervenuto alla Corte di cassazione il 22/10/2025 e registrato il 23/10/2025, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo aveva affidato a un unico motivo, con il quale aveva denunciato l'erroneità di detta ordinanza, di cui aveva domandato l'annullamento, a causa della esorbitanza delle somme sequestrate rispetto al profitto dei reati contestati assoggettabile a confisca, in via diretta e per equivalente, da determinare tenendo conto dei limiti stabiliti dall'art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 per la determinazione delle imposte evase e dei relativi accessori e sanzioni. 3. Il nuovo difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale conferitagli il 23/12/2025, ha dichiarato, con atto del 23/12/2025, pervenuto il 10/1/2026, di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso da parte del ricorrente, ritualmente compiuta con atto proveniente dal suo difensore, munito della necessaria procura speciale, rinuncia che è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 10 gennaio 2026, anteriormente all'udienza di discussione. Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 18/2/2016 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 22/10/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza del ricorrente, cosicché non sussistono i presupposti né per la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'inammissibilità della impugnazione per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna al pagamento delle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione stessa (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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