Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:287
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite T‑208/08 e T‑209/08
[OSCURATO:PERSONA] NV e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio — [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Manipolazione della presentazione delle offerte — Infrazione unica e continuata — Nozione di impresa — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Gravità — Durata»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole dell’Unione — Impresa — Nozione — Unità economica
(Art. 81 CE)
2.
Concorrenza — Regole dell’Unione — Impresa — Nozione — Esercizio di un’attività economica
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)
3.
Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri
— Effetto sensibile
(Art. 81 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 101/07, n. 53)
4.
Atti delle istituzioni — Orientamenti relativi alla nozione di pregiudizio al commercio — Atto a carattere vincolante
(Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 101/07)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Valutazione alla luce della natura
dell’infrazione
(Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, nn. 19 e 21‑23)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Principio di personalità delle sanzioni
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
7.
Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova della durata dell’infrazione a carico della [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 81, n. 1, CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Valutazione
(Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 29)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Circostanze attenuanti — Comportamento anticoncorrenziale autorizzato o
incoraggiato dalle autorità pubbliche
(Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 29, ultimo trattino)
1.
La nozione di unità economica, che può comprendere diverse personalità giuridiche distinte, è stata introdotta allo scopo
di consentire d’imputare il comportamento di un’entità giuridica (la controllata) ad un’altra (la società controllante), e
non allo scopo di fondare la qualità d’impresa della società controllante. La nozione di unità economica non può dunque consentire
di supplire alla mancanza di qualità d’impresa della società controllante.
(v. punto 41)
2.
Nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica,
a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.
Un soggetto, titolare di partecipazioni di controllo in una società, che eserciti effettivamente tale controllo partecipando
direttamente o indirettamente alla gestione di quest’ultima dev’essere dunque considerato partecipe dell’attività economica
svolta dall’impresa controllata e deve essere anch’esso considerato, a tale titolo, un’impresa ai sensi del diritto della
concorrenza.
Tuttavia, il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica
del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla
qualità di azionista o di socio, nonché, eventualmente, alla percezione di dividendi, semplici frutti della proprietà di un
bene.
L’onere della prova della «partecipazione» incombe alla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 44, 47-48)
3.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] è esonerata dal dimostrare i reali effetti anticoncorrenziali
degli accordi o delle pratiche che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Tuttavia,
l’art. 81, n. 1, CE non è applicabile se l’incidenza dell’intesa sugli scambi intracomunitari o sulla concorrenza non è «sensibile».
Infatti, un accordo sfugge al divieto dettato dall’art. 81, n. 1, CE solamente quando restringe la concorrenza o incide sul
commercio tra Stati membri in modo non significativo.
L’obbligo di delimitare il mercato in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81 CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA] quando, senza
siffatta delimitazione, non è possibile stabilire se l’accordo o la pratica concordata di cui è causa siano idonei a incidere
sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Se qualsiasi transazione transfrontaliera potesse automaticamente pregiudicare in modo sensibile il commercio tra Stati membri,
la nozione di carattere sensibile, che pur costituisce una condizione di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, sarebbe privata
di qualsiasi contenuto. Anche nel caso di un’infrazione per oggetto, è necessario che l’infrazione possa pregiudicare in modo
sensibile gli scambi intracomunitari. Ciò risulta dagli orientamenti relativi alla nozione di pregiudizio al commercio tra
Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, poiché la presunzione positiva di cui al punto 53 degli stessi si
applica soltanto agli accordi o alle pratiche che per loro stessa natura possono pregiudicare il commercio tra Stati membri.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA] fornisca una descrizione sufficientemente dettagliata del settore di cui trattasi, compresi l’offerta,
la domanda e l’ambito geografico, essa individua precisamente i servizi in esame nonché il mercato e una simile descrizione
del settore può essere sufficiente in quanto risulti abbastanza dettagliata per consentire al Tribunale di verificare le affermazioni
di base della [OSCURATO:PERSONA] e in quanto, su tale base, sia evidente che la quota di mercato cumulativa supera ampiamente la
soglia del 5%. Quando ricorrono tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi sulla seconda condizione alternativa del punto
53 dei suddetti orientamenti, senza effettuare espressamente una definizione del mercato ai sensi del punto 55 dei medesimi.
Infatti, nell’ambito della presunzione positiva di cui al punto 53 degli orientamenti in parola, è sufficiente che una sola
delle due condizioni alternative sia soddisfatta per dimostrare il carattere sensibile del pregiudizio al commercio tra Stati
membri.
(v. punti 89-91, 98, 112, 116-117)
4.
Adottando le norme di comportamento costituite dagli orientamenti relativi alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati
membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato e annunciando con la loro pubblicazione che essa le applicherà da quel momento
in poi ai casi cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi
da tali norme, pena essere sanzionata, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto, quali la parità
di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.
(v. punto 109)
5.
La valutazione della gravità dev’essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate
alla concorrenza. La gravità dell’infrazione può essere accertata con riferimento alla natura e all’oggetto dei comportamenti
abusivi. Gli elementi relativi all’oggetto di un comportamento possono infatti rivestire rilevanza maggiore per determinare
l’importo dell’ammenda di quelli relativi ai suoi effetti.
Un’infrazione avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati è, per sua natura, particolarmente
grave.
Inoltre, il punto 20 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a),
del regolamento n. 1/2003 prevede che «la gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto
di tutte le circostanze rilevanti». I suddetti orientamenti hanno comportato un cambiamento metodologico fondamentale per
il calcolo delle ammende. In particolare, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («poco grave»,
«grave» e «molto grave») ed è stata introdotta una forcella compresa tra lo 0% e il 30% per consentire una differenziazione
più precisa. [OSCURATO:PERSONA], in base al punto 19 degli orientamenti citati, l’importo di base dell’ammenda deve essere «legato ad una
proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione». In linea di massima,
secondo il punto 21 dei suddetti orientamenti, «la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello
che può raggiungere il 30% del valore delle vendite».
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può esercitare il potere discrezionale di cui dispone in materia di imposizione di ammende, e
quindi fissare la percentuale precisa, situata tra lo 0% e il 30%, senza tener conto delle circostanze particolari della causa.
Il punto 22 dei summenzionati orientamenti stabilisce che, «[p]er decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere
in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la
[OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte
le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite».
Questa difficoltà di fissare una percentuale precisa è, in qualche modo, ridotta nel caso di accordi orizzontali segreti di
fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato nei quali, in forza del punto 23 dei suddetti orientamenti, la proporzione
del valore delle vendite presa in considerazione si situerà generalmente «sui valori più alti previsti». Da tale punto discende
che la percentuale per le restrizioni più gravi dovrebbe essere superiore almeno al 15%.
Non occorre quindi annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha fissato la percentuale del 17% esclusivamente sulla base
della natura intrinsecamente grave dell’infrazione. Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad applicare una percentuale
uguale o quasi uguale alla percentuale minima prevista per le restrizioni più gravi, non è necessario prendere in considerazione
elementi o circostanze supplementari. Ciò varrebbe solamente se si dovesse applicare una percentuale più elevata.
(v. punti 126-127, 129-132)
6.
Qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione
di ciascuna di esse. Questa conclusione costituisce la conseguenza logica del principio della personalità delle pene e delle
sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, principio
applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa
comunitaria sulla concorrenza. La gravità dell’infrazione deve essere oggetto di una valutazione individuale che tenga conto
di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo
delle ammende. In tal senso, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o
che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la
gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda.
Tuttavia, la valutazione di circostanze individuali è di norma effettuata non nell’ambito dell’accertamento della gravità
dell’infrazione, ovverosia della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, ma nel quadro dell’adeguamento dell’importo
di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti.
(v. punti 137-139)
7.
L’onere della prova concernente le infrazioni all’art. 81, n. 1, CE incombe alla [OSCURATO:PERSONA], che deve fornire prove precise
e concordanti per corroborare la tesi che l’infrazione invocata è stata commessa. Ciò vale, in particolare, per le prove concernenti
la durata dell’infrazione, criterio il cui peso è stato notevolmente rafforzato negli orientamenti per il calcolo delle ammende
inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003. In mancanza di elementi di prova tali da
dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] è dunque tenuta a fondarsi quantomeno su elementi di prova
riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che tale infrazione
si sia protratta ininterrottamente entro due date precise.
Tuttavia, ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni multilaterali, spetta all’impresa di cui trattasi dedurre
indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle suddette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale,
dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.
Ciò concerne intese nell’ambito delle quali hanno avuto luogo riunioni multilaterali e nel corso delle quali sono stati evocati
obiettivi anticoncorrenziali. La ragione che sottende tale principio di diritto è che, avendo partecipato a siffatte riunioni
senza dissociarsi pubblicamente dal loro contenuto, l’impresa ha fatto pensare agli altri partecipanti che ne avrebbe sottoscritto
il risultato e vi si sarebbe conformata. Qualora l’impresa non abbia partecipato a siffatte riunioni, incombe alla [OSCURATO:PERSONA]
fornire la prova della durata della partecipazione, senza poter beneficiare dell’alleggerimento dell’onere della prova risultante
dalla giurisprudenza secondo la quale, allo scopo di porre fine alla sua responsabilità, l’impresa deve dissociarsi apertamente
e inequivocabilmente dall’intesa, di modo che gli altri partecipanti siano coscienti del fatto che essa non appoggia più gli
obiettivi generali della medesima.
(v. punti 153-154, 157-159)
8.
In forza del terzo trattino del punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23,
n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, al fine di beneficiare di una riduzione dell’ammenda grazie a circostanze attenuanti,
l’impresa di cui trattasi deve «fornire la prova che la propria partecipazione all’infrazione è stata sostanzialmente marginale»
e «dimostra[re] altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando
un comportamento concorrenziale sul mercato».
Tuttavia, l’uso dell’espressione «quali» indica che l’elenco delle circostanze di cui al punto 29 di tali orientamenti non
è esauriente. Le circostanze particolari della fattispecie, segnatamente la partecipazione o meno di un’impresa a tutti gli
elementi costitutivi dell’infrazione, devono essere prese in considerazione, se non nella valutazione della gravità dell’infrazione,
almeno nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Infatti, tale
obbligo era una delle ragioni che hanno consentito alla Corte di affermare che la nozione di infrazione unica e continuata
non contraddice il principio secondo il quale la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza ha un carattere
personale. I soli criteri enunciati al terzo trattino di detto punto 29 non sono idonei a garantire tale possibilità.
(v. punti 182-183)
9.
Il punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2,
lett. a), del regolamento n. 1/2003 prevede che «(l’) importo di base può essere diminuito (…) quando il comportamento anticoncorrenziale
è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge». A tale riguardo, la semplice conoscenza del comportamento
anticoncorrenziale non implicherebbe che tale comportamento sia stato implicitamente «autorizzato o incoraggiato» dall’istituzione
ai sensi del punto 29, ultimo trattino, dei suddetti orientamenti. Un’asserita inerzia non può infatti essere equiparata ad
un atto positivo come un’autorizzazione o un incoraggiamento.
(v. punti 189, 192)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
16 giugno 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio – [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi – Ripartizione del mercato – Manipolazione della presentazione delle offerte – Infrazione unica e continuata – Nozione di impresa – Imputabilità del comportamento configurante infrazione – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità – Durata»
Nelle cause riunite T‑208/08 e T‑209/08,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
già [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede a Deurne (Belgio), rappresentata dagli avv.ti F. Wijckmans e S. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente nella causa T‑208/08,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede a Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. D. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente nella causa T‑209/08,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. A. Bouquet e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa
a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali
di trasloco), come modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 2009, C (2009) 5810 def., nonché, in subordine,
una domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, N. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1.
Oggetto della lite
1
Ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo
81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) (in prosieguo: la «decisione»),
di cui è stata pubblicata una sintesi sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
11 agosto 2009 (GU C 188, pag. 16), la [OSCURATO:PERSONA] NV ha partecipato ad un’intesa sul mercato dei servizi di traslochi
internazionali in Belgio, vertente sulla fissazione diretta e indiretta dei prezzi, sulla ripartizione del mercato e sulla
manipolazione della procedura tramite la presentazione di offerte. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee afferma che l’intesa
ha funzionato per quasi 19 anni (dall’ottobre 1984 al settembre 2003). I suoi membri avrebbero stabilito i prezzi, presentato
falsi preventivi (cosiddetti «preventivi di comodo»; in prosieguo: i «PDC») ai clienti e si sarebbero risarciti reciprocamente
per le offerte respinte mediante un sistema di compensazioni finanziarie (in prosieguo: le «commissioni»).
2.
Ricorrenti
2
La ricorrente nella causa T‑208/08, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), è stata fondata nel 1983 ed opera sotto
questo nome dal 20 dicembre 2007. Il 92% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] sono detenute dalla ricorrente nella causa T‑209/08,
la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e l’8% sono detenute dalla Vivet en [OSCURATO:PERSONA] NV.
Il 99,87% di quest’ultima appartiene alla [OSCURATO:PERSONA], una fondazione che non esercita attività commerciale e raggruppa azioni
possedute dai gruppi familiari al fine di garantire l’unità della gestione.
3
Nel corso dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato un fatturato mondiale consolidato di EUR 143 639 000
e la [OSCURATO:PERSONA] un fatturato mondiale consolidato di EUR 0.
3.
Procedimento amministrativo
4
In base alla decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento di propria iniziativa, poiché disponeva di informazioni
secondo cui talune società belghe, operanti nel settore dei traslochi internazionali, partecipavano ad accordi che potevano
rientrare nell’ambito del divieto di cui all’art. 81 CE.
5
Di conseguenza, sul fondamento dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento
di attuazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU n. 13, pag. 204), nel settembre 2003 sono state effettuate verifiche presso
la [OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] SA. A seguito di tali verifiche,
la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di immunità o di riduzione dell’ammenda, conformemente alla comunicazione della
[OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese
(GU 2002, C 45, pag. 3). [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la sua partecipazione agli accordi sulle commissioni e sui PDC,
ha elencato i concorrenti coinvolti, in particolare un concorrente precedentemente ignoto ai servizi della [OSCURATO:PERSONA], e
ha consegnato taluni documenti che confermavano le proprie dichiarazioni orali.
6
Conformemente all’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), sono state inviate varie richieste scritte
di informazioni alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali, a concorrenti, nonché ad una organizzazione professionale.
Il 18 ottobre 2006 la comunicazione degli addebiti è stata adottata e notificata a più società. Tutti i destinatari vi hanno
risposto. I loro rappresentanti, ad eccezione di quelli della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto valere il loro diritto di accesso ai documenti contenuti
nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], che erano accessibili soltanto nei locali di quest’ultima. L’accesso è stato loro accordato
tra il 6 e il 29 novembre 2006. L’audizione si è svolta il 22 marzo 2007.
7
L’11 marzo 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione.
4.
[OSCURATO:PERSONA]
8
[OSCURATO:PERSONA] afferma che i destinatari della decisione, tra cui le ricorrenti, hanno partecipato ad un’intesa nel settore
dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, ovvero ne sono considerati responsabili. I partecipanti all’intesa avrebbero
fissato prezzi, si sarebbero ripartiti i clienti e avrebbero manipolato la presentazione di offerte almeno dal 1984 al 2003.
Di conseguenza, avrebbero commesso un’infrazione unica e continuata all’art. 81 CE.
9
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i servizi di cui trattasi comprendono sia il trasloco di beni di persone fisiche, privati o dipendenti
di un’impresa o di un’istituzione pubblica, sia il trasloco di beni di imprese o di istituzioni pubbliche. Tali traslochi
sarebbero caratterizzati dalla circostanza che il Belgio costituisce il loro punto di origine o di destinazione. Tenendo conto
anche del fatto che tutte le società di traslochi internazionali in esame sono situate in Belgio e che l’attività dell’intesa
si svolge in Belgio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il centro geografico dell’intesa fosse il Belgio.
10
Il fatturato cumulativo dei partecipanti all’intesa per i servizi di traslochi internazionali in Belgio è stato stimato dalla
[OSCURATO:PERSONA] a EUR 41 milioni per l’anno 2002. Dato che essa ha valutato le dimensioni del settore a circa EUR 83 milioni,
la quota di mercato cumulativa delle imprese coinvolte è stata fissata intorno al 50%.
11
[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’intesa era volta, in particolare, a stabilire e a mantenere prezzi elevati e a ripartirsi il
mercato contemporaneamente o successivamente sotto varie forme: accordi sui prezzi, accordi sulla ripartizione del mercato
mediante un sistema di falsi preventivi (i PDC) e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per offerte respinte
o nei casi di mancanza di offerte (le commissioni).
12
[OSCURATO:PERSONA] considera che tra il 1984 e l’inizio degli anni ‘90 l’intesa abbia funzionato, in particolare, sulla base di
accordi scritti di fissazione dei prezzi. Parallelamente, sarebbero stati introdotti le commissioni e i PDC. Una commissione
costituirebbe un elemento nascosto del prezzo finale che il consumatore era tenuto a pagare senza ricevere una prestazione
equivalente. Infatti, detta commissione rappresenterebbe una somma di denaro che la società di traslochi che aveva ottenuto
il contratto di trasloco internazionale doveva corrispondere ai concorrenti che non avevano ottenuto il contratto, sia che
avessero anch’essi presentato un’offerta, sia che si fossero astenuti dal farlo. Si tratterebbe pertanto di una sorta di compensazione
finanziaria per le società di traslochi che non avevano ottenuto il contratto. I membri dell’intesa avrebbero emesso fatture
reciproche sulle commissioni per le offerte respinte o non presentate, menzionando servizi fittizi, e l’importo di tali commissioni
sarebbe stato fatturato ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale prassi va considerata come una fissazione indiretta di
prezzi per i servizi di traslochi internazionali in Belgio.
13
I membri di detta intesa avrebbero anche cooperato per presentare PDC che avrebbero erroneamente indotto i clienti, vale a
dire i datori di lavoro che pagavano il trasloco, a credere di poter scegliere in base a criteri fondati sulla concorrenza.
Un PDC sarebbe un preventivo fittizio presentato al cliente, o alla persona che traslocava, da parte di una società di traslochi
che non intendeva eseguire il trasloco. Con la presentazione di PDC, la società di traslochi che voleva ottenere il contratto
(in prosieguo: la «società richiedente») si sarebbe adoperata affinché l’istituzione o l’impresa ricevesse più preventivi,
direttamente o indirettamente, tramite la persona che aveva l’intenzione di traslocare. A tale fine, la società richiedente
avrebbe comunicato ai suoi concorrenti il prezzo, il premio assicurativo e i costi di magazzinaggio ai quali essi dovevano
fatturare il servizio. Tale prezzo, superiore a quello proposto dalla società richiedente, sarebbe stato successivamente comunicato
nei PDC. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dato che un datore di lavoro sceglie normalmente la società di traslochi che offre il prezzo
più basso, le società coinvolte nel medesimo trasloco internazionale sapevano in anticipo, in linea di principio, quale tra
di esse avrebbe potuto ottenere il contratto per detto trasloco.
14
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il prezzo chiesto dalla società richiedente poteva essere più alto di quello che sarebbe
stato altrimenti praticato perché le altre società coinvolte nello stesso trasloco avrebbero presentato PDC nei quali figurava
un prezzo indicato dalla società richiedente. A titolo di esempio, la [OSCURATO:PERSONA] cita, al punto 233 della decisione, una
mail interna della [OSCURATO:PERSONA], in data 11 luglio 1997, che precisa: «[I]l cliente ha richiesto due [PDC], possiamo
quindi chiedere un prezzo elevato». Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la presentazione di PDC ai clienti costituiva una
manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte, cosicché i prezzi indicati in tutte le offerte
sarebbero stati deliberatamente più alti del prezzo della società richiedente, e comunque superiori a quelli che sarebbero
stati praticati in un contesto concorrenziale.
15
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali accordi sono stati dimostrati sino al 2003. A suo avviso, dette attività complesse avevano
il medesimo fine di fissare i prezzi, di ripartire il mercato e di falsare in tal modo la concorrenza.
16
In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il dispositivo della decisione, il cui art. 1 è formulato nel seguente modo:
«Le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, [CE] fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali
di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura tramite il ricorso alla presentazione
di preventivi fasulli nell’arco dei periodi indicati:
(…)
c) la [[OSCURATO:PERSONA]] dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002; con la [[OSCURATO:PERSONA]], dal 1° gennaio 2002 al 18 settembre 2002;
(…)».
17
Di conseguenza, all’art. 2, lett. e), della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 4,5 milioni,
di cui EUR 370 000 per i quali la [OSCURATO:PERSONA] è ritenuta responsabile in solido.
18
Per calcolare l’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella decisione la metodologia descritta nei suoi orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210,
pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).
19
Il 24 luglio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2009) 5810 def., che modifica la decisione per quanto concerne
il valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]
e alla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stata ridotta a EUR 3,28 milioni, di cui EUR 270 000
per i quali la [OSCURATO:PERSONA] è ritenuta responsabile in solido.
Procedimento e conclusioni delle parti
20
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008, le ricorrenti hanno proposto i presenti
ricorsi.
21
Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 5 marzo 2010 le cause T-208/08 e T-209/08 sono state riunite
ai fini della trattazione orale e della sentenza, in conformità all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.
22
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e di
sottoporre alcuni quesiti alla [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale
all’udienza del 29 aprile 2010.
23
Nella causa T‑208/08, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione nella parte in cui è rivolta contro di essa;
– in subordine, annullare l’art. 1 della decisione, nella parte in cui è rivolto contro di essa, poiché accerta, per quanto
la concerne, un’infrazione continuata dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002, e ridurre l’ammenda inflitta all’art. 2, nella
misura in cui è rivolta contro di essa, conformemente alla durata in tal modo modificata;
– in subordine, annullare l’art. 2, lett. e), della decisione, nella parte in cui è rivolto contro di essa, e ridurre, di conseguenza,
l’ammenda inflitta all’art. 2;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
24
Nella causa T‑209/08, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione nella parte in cui la riguarda;
– in subordine, annullare l’art. 2, lett. e), della decisione nella parte in cui la riguarda e ridurre, di conseguenza, l’ammenda
inflitta all’art. 2;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
Nelle cause T‑208/08 e T‑209/08, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti a sopportare le proprie spese, eventualmente maggiorate di una parte equa delle spese della [OSCURATO:PERSONA].
In diritto
26
[OSCURATO:PERSONA] solleva tre motivi volti all’annullamento della decisione e alla soppressione o alla riduzione dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA], indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] come la società controllante della [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi supplementari, relativi
alla nozione d’impresa e all’imputabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]
sono identici a quelli sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA].
27
Come osservazione preliminare relativa al terzo, quarto e quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che gli atti che potrebbero
costituire un’infrazione al diritto della concorrenza sono stati compiuti soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA] e che essa può incorrere
in una responsabilità solo se la [OSCURATO:PERSONA] può essere ritenuta responsabile alla luce del diritto della concorrenza.
1.
Sul primo e sul secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativi ad una violazione dell’art. 81 CE
28
Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere un’impresa nel senso del diritto comunitario della concorrenza. Nell’ambito
del suo secondo motivo, essa fa valere di non poter essere ritenuta corresponsabile per atti commessi dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
29
[OSCURATO:PERSONA] fa valere di non essere un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, in quanto non esercita
attività economiche. A questo riguardo essa spiega di non operare su alcun mercato di beni o di servizi e di detenere soltanto
a titolo fiduciario azioni in precedenza possedute dai gruppi familiari stessi. Tali azioni non potrebbero essere offerte
su un qualsiasi mercato per la negoziazione e la [OSCURATO:PERSONA] non proporrebbe neppure di gestire in alcun modo le azioni di terzi.
Di conseguenza, la «stichting» (fondazione) [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe assoggettata all’imposta sulle società o a quella sul fatturato
nei [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che tra essa e la [OSCURATO:PERSONA] non esiste una relazione società controllante/controllata.
30
Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che questo motivo è senz’altro distinto dal suo secondo motivo, relativo alla mancanza
di imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA].
31
Riguardo a questa seconda questione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’imputazione del comportamento di una controllata alla sua
società controllante dipende sempre dalla constatazione dell’esercizio effettivo di un potere direzionale. Tuttavia, essa
non avrebbe esercitato alcuna influenza determinante sulla politica commerciale o strategica della [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo,
essa osserva che la sua direzione (bestuur) si è riunita per la prima volta il 5 novembre 2004, dunque molto dopo la fine
dell’infrazione. In mancanza di una riunione della sua direzione nel corso del periodo di cui trattasi, sarebbe materialmente
impossibile che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza sulla [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la sola attività della [OSCURATO:PERSONA]
consisterebbe nell’esercizio dei diritti di voto legati alle azioni di cui trattasi durante l’assemblea generale degli azionisti
della [OSCURATO:PERSONA]. L’unica possibilità (indiretta) per la [OSCURATO:PERSONA] d’influenzare la politica della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata dunque
quella di avvalersi di tali diritti di voto nell’assemblea generale di questa società. Orbene, sarebbe accertato che, nel
corso del periodo in esame (dal 1° gennaio al 18 settembre 2002), non si sarebbe tenuta alcuna assemblea degli azionisti della
[OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna influenza sulla composizione del consiglio d’amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in esame. I membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero già stati
amministratori prima che la [OSCURATO:PERSONA] acquisisse le azioni della [OSCURATO:PERSONA] a titolo fiduciario.
32
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] possa invocare la presunzione che discende dalla
giurisprudenza in materia di partecipazione al 100% (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2111, punto 79), tale giurisprudenza sarebbe superata da questi dati accertati.
33
Nella replica, essa aggiunge che i consigli di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sono solo parzialmente composti
dalle stesse persone. Delle sei persone che formavano il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], solo la metà avrebbe
fatto parte anche del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Portieltje avrebbe agito conformemente al suo
statuto, in quanto il rapporto annuale dell’anno 2002 sarebbe stato adottato per iscritto.
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
34
[OSCURATO:PERSONA] spiega che il motivo per il quale ritiene la [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile degli atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] risieda
nell’esistenza di importanti legami organici e funzionali tra queste due entità. Tuttavia, essa non avrebbe considerato la
[OSCURATO:PERSONA] come un’impresa in sé, ma piuttosto come una componente dell’impresa che ha commesso l’infrazione. La separazione
formale di queste due entità, risultante dalla loro distinta personalità giuridica, non potrebbe opporsi all’unità del loro
comportamento sul mercato ai fini dell’applicazione delle norme della concorrenza.
35
[OSCURATO:PERSONA] osserva di aver fondato la corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] principalmente su una presunzione di prova, dedotta
dal possesso della medesima della quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA]. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale
il suo consiglio di amministrazione si sarebbe riunito per la prima volta solo il 5 novembre 2004, dopo la cessazione dell’infrazione,
sarebbe contraria al testo del suo statuto. Inoltre, questa circostanza non significherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato
un’influenza determinante sulla politica commerciale o strategica della [OSCURATO:PERSONA]. Anche in mancanza di riunioni del suo consiglio
di amministrazione, essa avrebbe avuto la possibilità di esercitare un’influenza diretta su tale politica, in quanto i tre
principali membri della sua direzione erano contemporaneamente membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
36
Benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia discusso insieme i due motivi della [OSCURATO:PERSONA], occorre esaminarli separatamente.
Sul primo motivo
37
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.
A questo riguardo, è giocoforza constatare che sia l’art. 81 CE che l’art. 23 del regolamento n. 1/2003 si applicano solo
al comportamento di imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 59).
38
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ammette essa stessa, nel suo controricorso, che la [OSCURATO:PERSONA] non è «un’impresa in sé».
39
Certamente, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che la [OSCURATO:PERSONA] è una «componente dell’impresa che ha commesso l’infrazione» e
che la separazione formale di queste due entità, risultante dalla loro personalità giuridica distinta, non può opporsi all’unità
del loro comportamento sul mercato ai fini dell’applicazione delle norme della concorrenza. Tuttavia, tale ragionamento confonde
due nozioni distinte, ovvero quella d’impresa e quella d’imputazione del comportamento di una controllata alla sua società
controllante.
40
È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione d’impresa, messa in un contesto di diritto della concorrenza,
deve essere intesa come indicante un’unità economica sotto il profilo dell’oggetto dell’accordo in causa, anche se, dal punto
di vista giuridico, detta unità economica è costituita da diverse persone fisiche e giuridiche (sentenza 12 luglio 1984, causa
170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11). Del pari, secondo costante giurisprudenza, la circostanza che la controllata
abbia una personalità giuridica distinta non è sufficiente a escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato
alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul
mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (sentenze della Corte
14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e 133, e 16 novembre 2000,
causa C-286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925, punto 26).
41
Nelle cause citate, era tuttavia pacifico che la società controllante era un’impresa, anche se non aveva partecipato al comportamento
sanzionato. La nozione di unità economica, che può comprendere più personalità giuridiche distinte, è dunque stata introdotta
allo scopo di consentire d’imputare il comportamento di un’entità giuridica (la controllata) ad un’altra (la società controllante),
e non allo scopo di fondare la qualità d’impresa della società controllante. La nozione di unità economica non può dunque
consentire di supplire alla mancanza di qualità d’impresa della società controllante.
42
Ne consegue che la società controllante di un’impresa che ha commesso un’infrazione all’art. 81 CE non può essere sanzionata
con una decisione di applicazione dell’art. 81 CE, se non è essa stessa un’impresa.
43
Occorre dunque esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] sia un’impresa.
44
Nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa, secondo la giuriprudenza, abbraccia qualsiasi entità che
eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento
(sentenza della Corte 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1979, punto 21).
45
Nella fattispecie, è contestata solo la questione se la [OSCURATO:PERSONA] eserciti un’attività economica.
46
È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non esercita un’attività economica diretta. A questo riguardo, essa ha spiegato di non operare
su alcun mercato di beni o di servizi, di possedere soltanto a titolo fiduciario azioni in precedenza possedute dagli stessi
gruppi familiari, che queste azioni non possono essere presentate su un mercato per essere negoziate e di non proporre neppure
di gestire le azioni di terzi. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tali affermazioni.
47
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su una sentenza della Corte per affermare che, indirettamente, la [OSCURATO:PERSONA] partecipa all’attività
economica esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la Corte ha dichiarato che un soggetto, titolare di partecipazioni di controllo
in una società, che eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di quest’ultima,
dev’essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata e, dunque, anche questo soggetto
dev’essere considerato, a tale titolo, un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Per contro, il semplice possesso
di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che detiene tali
partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o di socio,
nonché, eventualmente, alla percezione di dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene (v., in questo senso, sentenza
della Corte 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑289, punti 111-113).
48
Occorre dunque esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] «abbia partecipato direttamente o indirettamente» alla gestione della [OSCURATO:PERSONA]. Questa
problematica è molto simile a quella relativa al criterio determinante nell’ambito del secondo motivo, vertente sull’imputazione
alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] sia un’impresa, affinché il comportamento
della [OSCURATO:PERSONA] possa esserle imputato resta da esaminare se essa abbia esercitato un’influenza determinante su quest’ultima.
Orbene, contrariamente a quanto ha fatto riguardo a quest’ultima problematica (v. successivo punto 52), la Corte non ha stabilito
alcuna presunzione relativa di «partecipazione» ai sensi della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., punto 47 supra.
Infatti, in questa sentenza essa si è limitata a dare indicazioni al giudice del rinvio perché questi possa valutare, alla
luce della normativa nazionale applicabile in questa causa, un’eventuale ingerenza delle fondazioni bancarie nella gestione
delle loro società bancarie. Di conseguenza, nella fattispecie in esame, l’onere della prova della «partecipazione» incombe
alla [OSCURATO:PERSONA].
49
A questo riguardo, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a notare che la [OSCURATO:PERSONA] detiene la quasi totalità
del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e che i tre principali membri della sua direzione erano contemporaneamente membri del consiglio
di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, essa ha invocato solo argomenti strutturali, che rientrano peraltro nella
nozione – distinta – dell’esercizio di un’influenza determinante. Essa non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova concreto
atto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente partecipato alla gestione della [OSCURATO:PERSONA].
50
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che la [OSCURATO:PERSONA] era un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE e che, dunque, si deve
accogliere il motivo dedotto da questa ricorrente.
Sul secondo motivo
51
Ad abundantiam occorre esaminare se, ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] sia un’impresa, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] possa esserle
imputato per aver esercitato un’«influenza determinante» su quest’ultima.
52
A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla giurisprudenza secondo la quale, nel caso particolare in cui una società
controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, che si sia resa responsabile di un comportamento illecito,
esiste una presunzione relativa secondo cui la predetta società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento
della sua controllata (v., in questo senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50). Spetta pertanto alla società controllante, che impugna dinanzi al giudice comunitario una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che la considera responsabile per un comportamento tenuto dalla sua controllata, confutare tale presunzione
fornendo elementi di prova atti a dimostrare l’autonomia di quest’ultima (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa
C-97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).
53
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] possiede la quasi totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, essa è effettivamente riuscita
a confutare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA].
54
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il suo consiglio d’amministrazione si è riunito per la prima volta il 5 novembre
2004, dunque più di due anni dopo la fine dell’infrazione, il 18 settembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] obietta che, dato che la [OSCURATO:PERSONA]
è stata fondata nel giugno 2001 e che il suo statuto prevede almeno una sessione del consiglio di amministrazione all’anno,
siffatto comportamento sarebbe contrario al testo del suo statuto. Tuttavia, l’emissione dei certificati della [OSCURATO:PERSONA] nella
fondazione ha avuto luogo soltanto l’11 dicembre 2002. Inoltre, l’art. 5.2 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] consente anche di
prendere decisioni per iscritto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] su questo punto, prima della riunione
del 5 novembre 2004, questo è avvenuto solo una volta, ovvero il 10 marzo 2003, per l’adozione del rapporto annuale dell’anno
2002. Di conseguenza, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in conformità al suo statuto e che sia la procedura scritta
del 10 marzo 2003, sia la prima riunione formale del 5 novembre 2004 hanno avuto luogo dopo la cessazione dell’infrazione.
L’esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata è dunque escluso
per questo solo motivo.
55
In secondo luogo, l’unica attività della [OSCURATO:PERSONA] consiste nell’esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni di cui
trattasi nell’assemblea generale dei soci della [OSCURATO:PERSONA]. L’unica possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di influenzare la politica
della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque consistita nell’avvalersi di tali diritti di voto in occasione dell’assemblea generale di quest’ultima.
Orbene, è stato accertato che, nel corso del periodo in questione (dal 1° gennaio 2002 al 18 settembre 2002), non si è riunita
alcuna assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA].
56
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva di non aver avuto alcuna influenza sulla composizione del consiglio d’amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in causa. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, anche senza riunioni del suo consiglio di amministrazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la possibilità di esercitare un’influenza diretta sulla politica commerciale e strategica della [OSCURATO:PERSONA],
in quanto i tre principali membri della sua direzione erano nel contempo membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] fa giustamente osservare che il suo consiglio di amministrazione e quello della [OSCURATO:PERSONA] sono composti
solo in parte dagli stessi membri. Delle sei persone che formavano il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], solo la
metà sedeva legalmente nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del periodo di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha cambiato la composizione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. I membri del consiglio di amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA] erano già amministratori di questa società prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito le azioni della [OSCURATO:PERSONA]
a titolo fiduciario. Tale sequenza temporale mostra che la loro presenza nel consiglio di amministrazione non è espressione
di un’influenza della [OSCURATO:PERSONA].
57
Peraltro, deve essere respinta l’affermazione secondo la quale le tre persone che costituiscono il consiglio di amministrazione
della [OSCURATO:PERSONA], ma che rappresentano soltanto la metà del consiglio della [OSCURATO:PERSONA], esercitano un controllo sulla [OSCURATO:PERSONA]
non nella loro qualità di amministratori di quest’ultima, ma mediante l’influenza esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’assemblea
generale della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che sarebbe «molto artificioso» che i tre principali amministratori
della [OSCURATO:PERSONA], mediante l’assemblea generale della [OSCURATO:PERSONA], esercitino un’influenza sul consiglio d’amministrazione di
quest’ultima, un organo di cui facevano essi stessi parte. In ogni caso, una parziale identità dei membri del consiglio di
amministrazione non può implicare che tutte le imprese nelle quali siano parimenti rappresentati in tale veste i tre membri
del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere considerate, per questo solo fatto, come società controllanti
della [OSCURATO:PERSONA]. Nella fattispecie, i tre amministratori della [OSCURATO:PERSONA] erano tra i proprietari della [OSCURATO:PERSONA], che era soltanto
uno strumento per esercitare i diritti di proprietà. Pertanto, anche ammesso che queste tre persone non abbiano agito soltanto
in qualità di amministratori della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe più probabile che esse abbiano agito nel proprio interesse.
58
Da quanto precede consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato elementi di prova atti a dimostrare di non aver esercitato un’influenza
determinante sulla [OSCURATO:PERSONA], anzi di non essere stata in grado di esercitare una siffatta influenza. Pertanto, essa è riuscita
a confutare la presunzione derivante dalle sentenze 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente
punto 32, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 52.
59
Ne consegue che si deve accogliere il primo e il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e annullare la decisione per quanto concerne
questa ricorrente.
2.
Sul terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e sul primo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativi ad una violazione dell’art. 81 CE
60
Questo motivo si articola in due parti. Con la prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rimettono in discussione l’argomento
secondo il quale le loro pratiche avrebbero causato una restrizione sensibile della concorrenza. Nell’ambito della seconda
parte, esse contestano il pregiudizio sensibile al commercio tra gli Stati membri.
Sull’asserita mancanza di una restrizione sensibile della concorrenza
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
61
Le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte in alcun modo all’accordo sui prezzi e, pertanto, non è affatto
citata nel preambolo della decisione ad esso relativa
.
[OSCURATO:PERSONA] non contesta, in un certo numero di casi, di aver ricevuto o pagato commissioni e che, nella specie, si trattava
di una sorta di compensazione finanziaria per la società di traslochi che non aveva ottenuto il contratto. Tuttavia, essa
fa valere di avere percepito una commissione soltanto per i traslochi per i quali aveva effettivamente presentato un preventivo
concorrenziale. Pertanto, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], il sistema di commissioni non sarebbe stato accompagnato da un
sistema di ripartizione dei clienti. Allo stesso modo, essa non avrebbe applicato prezzi base.
62
[OSCURATO:PERSONA] non contesta di aver richiesto e fornito PDC, ma afferma che i PDC venivano chiesti o emessi solo quando essa
riteneva di non poter più ottenere il contratto in questione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere al corrente di alcun PDC
che sia stato chiesto o fornito senza che il cliente che intendeva traslocare – e che aveva già scelto in favore di una società
– l’avesse richiesto. Essa non avrebbe mai applicato commissioni e PDC per una stessa operazione di trasloco.
63
Le ricorrenti fanno valere che la decisione non prova dunque che le commissioni e i PDC abbiano avuto un sensibile effetto
restrittivo della concorrenza. Inoltre, esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta responsabile per comportamenti
che non ha tenuto. A questo riguardo, sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato ad alcuna riunione dell’intesa e che
non era a conoscenza degli accordi sui prezzi.
64
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere affatto tenuta a dimostrare l’esistenza effettiva di effetti anticoncorrenziali. Inoltre,
essa contesta le affermazioni delle ricorrenti.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
65
In via preliminare, occorre constatare che – contrariamente a quanto lascia intendere il suo titolo – la prima parte del motivo
non si riferisce né al principio detto de minimis, ossia il fatto che gli accordi di importanza minore sfuggono al divieto
sancito dall’art. 81, n. 1, CE, se restringono la concorrenza solo in misura insignificante (v., in questo senso, sentenze
della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, LTM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 337, in particolare pag. 360, e 9 luglio 1969, causa 5/69, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 295, punto 7), né alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] che si riferisce, segnatamente, alla comunicazione relativa
agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, n.
1, [CE] (de minimis) (GU 2001, C 368, pag. 13).
66
Le ricorrenti invocano piuttosto la mancanza di prove di effetti anticoncorrenziali, ovvero di qualsivoglia restrizione della
concorrenza. Inoltre, esse contestano la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per comportamenti che essa afferma di non avere tenuto.
– Sull’asserita mancanza di restrizioni della concorrenza
67
Dal momento che le ricorrenti rimettono in causa la qualificazione delle commissioni e dei PDC come restrizioni della concorrenza,
occorre sottolineare che queste due pratiche avevano come fine la ripartizione dei clienti e la manipolazione delle offerte,
ovvero due manifeste restrizioni della concorrenza. Infatti, al fine di emettere PDC, le imprese di traslochi interessate
scambiavano informazioni, come la data esatta e i dettagli dei traslochi da effettuare, nonché i prezzi di questo servizio,
di modo che l’impresa che emetteva un PDC rinunciava deliberatamente ad ogni concorrenza reale con l’impresa che aveva chiesto
questo preventivo. Il risultato era un sistema sofisticato che implicava un aumento artificioso dei prezzi.
68
Infatti, come dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione, per la persona che trasloca, l’interesse di ricevere PDC risiede
nel fatto che essa non deve chiedere vari preventivi. Se il trasloco è pagato dal datore di lavoro, è dunque poco probabile
che questa persona si rivolga successivamente ad altre imprese di traslochi per ottenere preventivi onesti. Dunque, l’impresa
richiesta non deve aspettarsi alcuna concorrenza da parte delle altre imprese di traslochi implicate nell’intesa, di modo
che si può prevedere che questa applichi prezzi più elevati. L’istituzione o l’impresa che paga il trasloco non può pertanto
trarre vantaggio dal gioco della concorrenza, benché sia proprio questa la ragione per cui essa domanda la predisposizione
di un preventivo. Siffatta conclusione discende del resto esplicitamente da un messaggio elettronico interno della [OSCURATO:PERSONA], citato al punto 223 della decisione, da cui emerge che «il cliente ha domandato due [PDC], noi possiamo dunque
chiedere un prezzo più alto».
69
Allo stesso modo, le commissioni hanno inevitabilmente innalzato il livello dei prezzi, atteso che le spese da esse generate
erano trasferite sui clienti. Contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, siffatte pratiche avevano dunque certamente
come fine quello di falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’art. 81 CE.
70
Infine, occorre sottolineare che la persona che intende traslocare e che è in contatto con il fornitore non è il vero cliente
delle società di traslochi. Al punto 264 della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che spetta all’impresa o all’istituzione pubblica
che paga il trasloco selezionare una società di traslochi. Numerose imprese e istituzioni pubbliche richiedono la presentazione
di varie offerte proprio per operare una scelta. Di conseguenza, devono essere respinti gli argomenti secondo i quali i PDC
erano emessi poiché rispondenti ad una domanda del mercato, o sarebbero stati presentati solo dopo che il «cliente» aveva
fatto la sua scelta.
71
Pertanto, la censura relativa alla mancanza di qualsiasi restrizione della concorrenza non può essere accolta.
– Sulla prova di effetti anticoncorrenziali
72
Riguardo alla prova di effetti anticoncorrenziali, occorre osservare che, in generale, la valutazione di un accordo ai sensi
dell’art. 81, n. 1, CE deve tener conto dell’ambito concreto nel quale esso produce i suoi effetti, in particolare del contesto
economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, della natura dei servizi contemplati dall’accordo nonché delle
effettive condizioni del funzionamento e della struttura del mercato interessato (v. sentenza del Tribunale 15 settembre 1998,
cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141, punto
136 e la giurisprudenza ivi citata).
73
Orbene, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], da una giurisprudenza costante emerge che, ai fini dell’applicazione
dell’art. 81, n. 1, CE, prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo è superfluo, ove risulti che esso ha
per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenza della Corte
13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 429, in particolare pag. 496, e sentenza
del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑917, punto 30). Di conseguenza, la valutazione
di un accordo in forza dell’art. 81, n. 1, CE non deve tener conto del quadro concreto nel quale esso produce i suoi effetti,
se si tratta di un accordo che comporta manifeste restrizioni della concorrenza come la fissazione dei prezzi, la suddivisione
del mercato o il controllo degli sbocchi (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al
precedente punto 72, punto 136).
74
Nella fattispecie, le pratiche della [OSCURATO:PERSONA] comportavano restrizioni manifeste della concorrenza (v. il precedente punto
67). Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a provare effetti anticoncorrenziali.
– Sulla responsabilità per gli accordi scritti
75
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta responsabile per le azioni illecite alle quali non ha partecipato.
76
A questo riguardo non è contestato che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a due delle tre pratiche descritte nella decisione, ovvero
l’accordo sulle commissioni e l’accordo sui PDC. Per contro, essa non ha mai partecipato all’accordo scritto sui prezzi. Orbene,
se un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione con comportamenti ad essa propri può anche essere considerata responsabile
dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione, ciò non vale per il periodo della sua partecipazione
a siffatta infrazione (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125,
punto 83). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata responsabile dei comportamenti cessati prima della sua adesione
all’intesa.
77
Tuttavia, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 81, n. 1, CE unicamente
per il periodo dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002. Pertanto, riguardo alla durata della partecipazione all’intesa, la
[OSCURATO:PERSONA] ha debitamente tenuto conto del fatto che essa ha partecipato all’intesa solo a partire dal 1992. Sotto il profilo
della gravità, la questione sarà esaminata ai punti 134 e segg. della presente sentenza.
78
Per questa stessa ragione, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa non aveva avuto conoscenza degli accordi scritti
è privo di rilevanza, atteso che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione, la considera responsabile dell’infrazione solo con decorrenza
da tale data.
79
Per quanto riguarda i PDC e le commissioni, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] doveva necessariamente essere a conoscenza
dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, atteso che queste due pratiche poggiavano su una cooperazione reciproca
con partner diversi in ciascuna occasione. Infatti, questo sistema si fondava sul principio «do ut des», in quanto ciascuna
impresa che pagava una commissione o emetteva un PDC si aspettava, in futuro, di potersi avvalere essa stessa di questo sistema
e di ottenere commissioni o PDC. Pertanto detti meccanismi non erano meccanismi ad hoc, ma presentavano un nesso di complementarità.
80
Di conseguenza, questa parte del motivo deve essere respinta.
Sull’asserita mancanza di effetti sensibili sugli scambi tra Stati membri
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
81
Innanzi tutto, le ricorrenti sostengono che la fornitura di servizi, che implicano che la proprietà del cliente attraversi
la frontiera, non può essere equiparata all’importazione o all’esportazione di merci.
82
Quindi, le ricorrenti contestano l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il fatturato delle parti, con i servizi
controversi, ha superato la soglia di EUR 40 milioni, prevista al punto 53 degli orientamenti relativi alla nozione di pregiudizio
al commercio tra Stati membri, di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2004, C 101, pag. 81; in prosieguo: gli «orientamenti
del 2004»). Esse osservano, in particolare, che il totale delle vendite di cui al punto 540 è di EUR 21 323 734, ossia circa
la metà di questa soglia. Per quanto concerne la soglia del 5% delle quote di mercato, le ricorrenti sottolineano che, quando
la [OSCURATO:PERSONA] vuole invocare le quote di mercato, essa deve definire il mercato di cui trattasi. Tuttavia, la decisione fornirebbe
una «descrizione del mercato», ma non offrirebbe alcuna analisi o ragionamento che consenta di definire il mercato in causa
in modo giuridicamente corretto. Le ricorrenti sostengono, inoltre, di non aver potuto rilevare la minima distinzione per
quanto riguarda l’influenza, sensibile o meno, sugli scambi tra Stati membri, tra il periodo anteriore o posteriore alla fine
dell’infrazione.
83
Infine, le ricorrenti fanno valere che la decisione non corrisponde al metodo di lavoro esposto ai paragrafi 78-82 degli orientamenti
del 2004, che trattano espressamente della situazione di intese che riguardano un solo Stato membro.
84
Per quanto riguarda le soglie previste negli orientamenti del 2004, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che questi ultimi stabiliscono
una presunzione positiva relativa secondo cui l’incidenza sul commercio è sensibile se il fatturato cumulativo supera EUR 40
milioni o se la quota di mercato cumulativa è superiore al 5%. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i partecipanti all’intesa hanno realizzato,
nel 2002, un fatturato cumulativo di circa EUR 41 milioni sul mercato dei servizi di traslochi internazionali. Inoltre, sulla
base di stime relative all’estensione di tale mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto stabilire che la quota totale di mercato
dei partecipanti all’intesa arrivava a circa il 50%. Per contro, il punto 540 della decisione verterebbe sulla determinazione
dell’ammontare dell’ammenda, tenuto conto della situazione di ciascuna delle imprese.
85
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, anche se le ricorrenti mettono in dubbio l’esattezza della stima della quota cumulativa
di mercato al 50% circa, esse non contestano che tale quota di mercato fosse superiore al 5%. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA]
non sarebbe tenuta a delimitare il mercato, posto che ha constatato che l’accordo ha avuto per oggetto quello di restringere
la concorrenza all’interno del mercato comune e che, per sua natura, era atto a incidere sul commercio tra Stati membri.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
86
Per quanto concerne, innanzi tutto, le censure relative ad eventuali differenze tra i servizi di traslochi internazionali
e le attività d’importazione e d’esportazione di beni, è giocoforza constatare che tali differenze non sono pertinenti per
la determinazione dell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Infatti, la nozione di «commercio
tra Stati membri» è una nozione ampia, che ingloba ogni attività economica. Anche accordi che interessano il territorio di
un solo Stato membro possono rientrare nell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza (v., in questo senso, sentenze
della Corte 14 luglio 1981, causa 172/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2021, punto 18, e 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata). Quest’ultima situazione è del resto esplicitamente considerata
dai paragrafi 78-82 degli orientamenti del 2004. Anche se le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato i suoi
orientamenti sotto questo profilo, esse non precisano tuttavia in cosa consista l’asserita violazione di dette norme.
87
Riguardo agli altri addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la contestazione della delimitazione del mercato, e, pertanto,
della sua affermazione secondo la quale le soglie previste al punto 53 degli orientamenti del 2004 sono state raggiunte, è
irrilevante.
88
Questo argomento non può essere accolto.
89
È vero che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è esonerata dal dimostrare i reali effetti anticoncorrenziali
degli accordi o delle pratiche che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenze
Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 73, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 73, punto
30, confermata dalla sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4411,
punti 12-15).
90
Resta cionondimeno il fatto che, in base ad una giurisprudenza consolidata, l’art. 81, n. 1, CE non è applicabile se l’incidenza
dell’intesa sugli scambi intracomunitari o sulla concorrenza non è «sensibile». Infatti, un accordo sfugge al divieto dettato
dall’art. 81, n. 1, CE solamente quando restringe la concorrenza o incide sul commercio tra Stati membri in modo non significativo
(sentenze della Corte LTM, cit. al precedente punto 65; [OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 65, punto 7, e 28 aprile 1998, causa
C-306/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1983, punti 12 e 17; sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T-213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-913, punto 207).
91
Di conseguenza, l’obbligo di delimitare il mercato in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81 CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA]
quando, senza siffatta delimitazione, non è possibile stabilire se l’accordo o la pratica concordata di cui è causa siano
idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza (sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T-62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2707,
punto 230).
92
Orbene, con il presente motivo le ricorrenti mettono in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tali condizioni
di applicazione dell’art. 81 CE, poiché la definizione e le dimensioni del mercato nonché le quote di mercato detenute costituiscono
effettivamente soltanto dei presupposti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-289, punto 75).
93
Nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare il pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri, si basa sui
suoi orientamenti del 2004, che indicano soglie minime per le quote di mercato e per i fatturati consolidati delle imprese
di cui trattasi. Orbene, secondo il punto 55 di tali orientamenti, l’applicazione della soglia del 5% delle quote di mercato,
prevista dai punti 52 e 53 degli stessi, comporta una previa determinazione del mercato in esame.
94
Di conseguenza, nei limiti in cui fanno riferimento alla valutazione del pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri,
in particolare alla soglia del 5%, non sono irrilevanti gli addebiti relativi ad un’errata definizione del mercato in oggetto,
ad un’errata valutazione delle sue dimensioni nonché alle quote di mercato delle imprese di cui trattasi.
95
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che, pur se le ricorrenti rimettono in causa l’esattezza della valutazione della quota di
mercato cumulativa al 50% circa, esse non contestano esplicitamente che tale quota era superiore al 5%. Atteso che, nel quadro
della presunzione positiva prevista al punto 53 degli orientamenti del 2004, è sufficiente che una sola di queste due condizioni
alternative sia soddisfatta, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti delle ricorrenti non possano rimettere in discussione
la sua constatazione secondo la quale i comportamenti illeciti erano idonei a incidere sensibilmente sul commercio tra Stati
membri. Orbene, le ricorrenti osservano che, ogniqualvolta la [OSCURATO:PERSONA] intende basarsi su quote di mercato, essa deve definire
il mercato pertinente in un modo economicamente circostanziato. Per cui esse contestano, indirettamente, il superamento della
soglia del 5%.
96
Occorre pertanto esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato nella decisione un pregiudizio sensibile al commercio tra Stati
membri.
– Sul carattere transfrontaliero
97
In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il carattere transfrontaliero dei traslochi di cui trattasi era sufficiente a
provare un pregiudizio al commercio. Tuttavia, è giocoforza constatare che tale carattere, che non è contestato, non è idoneo,
in sé, a dimostrare il pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri.
98
Infatti, se qualsiasi transazione transfrontaliera potesse automaticamente pregiudicare in modo sensibile il commercio tra
Stati membri, la nozione di carattere sensibile, che pur costituisce una condizione di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE,
elaborata dalla giurisprudenza, sarebbe privata di qualsiasi contenuto. In proposito, occorre ricordare che, anche nel caso
di un’infrazione per oggetto, è necessario che l’infrazione possa pregiudicare in modo sensibile gli scambi intracomunitari.
Peraltro, ciò risulta altresì dagli orientamenti del 2004, poiché la presunzione positiva, di cui al punto 53 degli stessi,
si applica soltanto agli accordi o alle pratiche che per loro stessa natura possono pregiudicare il commercio tra Stati membri.
99
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato, in udienza, la sentenza della Corte 1° ottobre 1987, causa 311/85, Vereniging van
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3801), al fine di suffragare la propria tesi secondo cui il carattere transfrontaliero dei
traslochi sarebbe stato di per sé sufficiente a fondare la sua competenza. Orbene, è giocoforza constatare che detta sentenza,
in particolare il suo punto 18, non affronta la problematica del carattere sensibile del pregiudizio al commercio. Infatti,
tale espressione non è nemmeno menzionata nella citata sentenza.
100
In ogni caso, la decisione non contiene alcuna motivazione che si basi unicamente sul carattere transfrontaliero dei traslochi
in esame. In particolare, sia dal suo tenore letterale sia dal suo contesto discende che il punto 372 della decisione, il
quale non menziona la sentenza Vereniging van [OSCURATO:PERSONA], di cui al punto 99 supra, non è volto a dimostrare il carattere
sensibile del pregiudizio al commercio.
– Sulla soglia di EUR 40 milioni
101
Riguardo alla soglia di EUR 40 milioni, prevista al punto 53 degli orientamenti del 2004, le ricorrenti fanno giustamente
valere che occorre operare una distinzione tra il fatturato prodotto come subappaltante e il fatturato originato in quanto
società avente il controllo di un trasloco internazionale. Infatti, per non includere due volte il medesimo fatturato nella
valutazione delle vendite in oggetto, è necessario dedurre dal fatturato realizzato con i servizi di cui trattasi il fatturato
realizzato come subappaltante. In caso contrario, per un solo trasloco, quest’ultimo fatturato sarebbe incluso una prima volta
nel fatturato della società che controlla il servizio e una seconda volta in quello del subappaltante. Inoltre, i fatturati
del subappaltante non sono stati realizzati sul mercato dei servizi di trasloco destinati al consumatore finale.
102
La spiegazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 530 della decisione per giustificare la propria scelta di escludere dette
vendite nell’ambito del calcolo dell’ammenda è peraltro convincente. Tuttavia, essa non può spiegare il motivo per cui sarebbe
necessario includere due volte lo stesso fatturato nella valutazione delle dimensioni del mercato per determinare l’esistenza
di un pregiudizio sensibile al commercio. Tale valutazione e quella del fatturato cumulato dei partecipanti all’intesa sono
quindi inficiate da un errore manifesto.
103
Questa conclusione è suffragata dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti scritti e orali del Tribunale.
104
[OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, ha tentato di trarre argomenti dal punto 54 degli orientamenti del 2004. Orbene, questa disposizione
si limita a escludere le vendite tra società del medesimo gruppo, ma non contempla affatto la questione del subappalto. Essa,
in particolare, non può fondare l’argomento a contrario che la [OSCURATO:PERSONA] sembra addurre.
105
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], nella risposta scritta, ha fatto valere che il suo criterio non comporta «necessariamente»
un doppio conteggio dello stesso trasloco, poiché, da un lato, un certo numero di traslocatori belgi non facevano parte dell’intesa
e, dall’altro, il subappalto era effettuato in taluni casi per conto di traslocatori stranieri. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce
implicitamente che, per gli altri casi, tale criterio equivaleva a includere due volte i fatturati realizzati in quanto subappaltante.
Inoltre, nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l’esistenza di un doppio conteggio quando il subappalto si svolgeva
tra due partecipanti al cartello. Per di più, essa ha riconosciuto che se la sua metodologia venisse corretta su tale punto,
la soglia di 40 milioni di euro non sarebbe più raggiunta.
106
Da quanto precede discende che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che nel caso di specie è stata raggiunta la soglia di EUR 40
milioni.
– Sulla soglia del 5%
107
Riguardo alla soglia del 5%, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto definire il mercato per potersi
fondare sul superamento del medesimo.
108
A questo riguardo, è giocoforza constatare che il calcolo di una quota di mercato implica, come logica preliminare, la definizione
di tale mercato. Infatti, come già rilevato dal Tribunale al punto 92 supra, il punto 55 degli orientamenti del 2004 riconosce
esplicitamente che «[p]er applicare la soglia basata sulla quota di mercato, è necessario determinare il mercato rilevante.
Si tratta del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante». Tale obbligo risulta in modo ancora più
chiaro da altre versioni linguistiche di questo punto (per esempio, in inglese: «it is necessary» e in tedesco: «muss»).
109
Inoltre, sul carattere vincolante degli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha già dichiarato che, adottando
siffatte norme di comportamento e annunciando con la loro pubblicazione che essa le applicherà da quel momento in poi ai casi
cui si riferiscono, l’istituzione di cui trattasi si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi
da tali norme, pena essere sanzionata, eventualmente, a titolo di violazione di principi del diritto generali, quali la parità
di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P,
da C-205/02 P a C‑208/02 P e C-213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 211).
110
Orbene, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato l’obbligo di cui al punto 55 degli orientamenti del 2004. Nelle sue
memorie e durante l’udienza essa ha insistito non soltanto sul fatto di non essere tenuta a definire il mercato in esame ma
anche di non averlo fatto. Di conseguenza, in linea di principio, dovrebbe essere disattesa la constatazione della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui è stata raggiunta la soglia del 5%.
111
Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia, nondimeno, sufficientemente
dimostrato il rispetto della seconda condizione alternativa prevista nella presunzione enunciata al punto 53 degli orientamenti
del 2004.
112
Infatti, ai punti 88-94 della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una descrizione sufficientemente dettagliata del settore
di cui trattasi, compresi l’offerta, la domanda e l’estensione geografica. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato precisamente
i servizi in esame nonché il mercato. Il Tribunale ritiene che una simile descrizione del settore possa essere sufficiente
in quanto risulta abbastanza dettagliata per consentire al Tribunale di verificare le affermazioni di base della [OSCURATO:PERSONA],
e, su tale base, è evidente che la quota di mercato cumulativa supera ampiamente la soglia del 5%.
113
In proposito, va rilevato, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a constatare che i servizi in questione erano
quelli dei servizi di traslochi internazionali in Belgio. [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato che l’intesa aveva lo scopo
di limitare la concorrenza nel settore dei traslochi internazionali verso o in partenza dal Belgio. Infatti, i traslochi in
questione si caratterizzavano per il fatto che il Belgio ne costituiva il punto di origine o la destinazione, che le società
di trasloco di cui trattasi avevano tutte sede in Belgio e che l’attività dell’intesa si svogeva in Belgio. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA],
nella sua valutazione delle dimensioni del mercato, ha tenuto conto dei fatturati delle società straniere su tale mercato.
114
In secondo luogo, su detta base, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato le dimensioni del mercato a EUR 83 milioni e la quota di mercato
cumulativa dei partecipanti all’intesa a circa il 50%. Queste cifre devono essere adeguate per tener conto delle correzioni
risultanti dalla decisione C (2009) 5810 (punto 19 supra) e dell’esclusione delle vendite realizzate in subappalto (punto
102 supra), il che, a parere della [OSCURATO:PERSONA], dà un fatturato cumulativo di oltre EUR 20 milioni e una quota di mercato
cumulativa di circa il 30%. Quest’ultima, pertanto, si colloca sempre ben oltre la soglia del 5%.
115
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], in risposta ai quesiti del Tribunale, ha constatato in udienza che, perché non si oltrepassi
la soglia del 5%, la dimensione del mercato dovrebbe essere molto maggiore. In effetti, la dimensione del mercato dovrebbe
essere quindi di oltre EUR 400 milioni. Orbene, l’unica possibilità per giungere ad una siffatta dimensione del mercato sarebbe
quella di partire da un mercato molto più esteso di quello dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, mercato che,
tuttavia, è stato giustamente identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] come il mercato in questione.
116
Pertanto, il Tribunale ritiene che, eccezionalmente, la [OSCURATO:PERSONA] potesse basarsi sulla seconda condizione alternativa del
punto 53 degli orientamenti del 2004, senza effettuare espressamente una definizione del mercato ai sensi del punto 55 di
detti orientamenti.
117
Infine, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della presunzione positiva di cui al punto 53 degli orientamenti
del 2004, è sufficiente che una sola delle due condizioni alternative sia soddisfatta per dimostrare il carattere sensibile
del pregiudizio al commercio tra Stati membri.
118
Da quanto precede risulta che la censura relativa alla mancanza di pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri deve
essere disattesa.
119
Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto nel suo insieme.
3.
Sul quarto motivo della [OSCURATO:PERSONA] e sul secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], volti ad una riduzione dell’ammenda
120
Questo motivo si articola in quattro parti. Con la prima parte, le ricorrenti invocano una violazione dell’art. 23, n. 2,
lett. a), e n. 3, del regolamento n. 1/2003, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti del 2006 nella
determinazione della gravità dell’infrazione. Le altre parti riguardano una violazione di queste medesime disposizioni nella
determinazione della durata dell’infrazione (seconda parte, invocata solo dalla [OSCURATO:PERSONA]), nella determinazione del valore
delle vendite per calcolare l’importo di base dell’ammenda (rispettivamente seconda e terza parte) e nel rigetto delle circostanze
attenuanti (rispettivamente terza e quarta parte).
Sulla gravità dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
121
Le ricorrenti sostengono che esiste una distinzione qualitativa rilevante tra le società di traslochi che hanno partecipato
all’intesa «classica» sui prezzi, che si accompagnava a riunioni ed accordi scritti, e le altre società (come la [OSCURATO:PERSONA])
che erano implicate solo nelle commissioni e nei PDC. L’intesa «classica» avrebbe offerto ai partecipanti all’intesa un quadro
di comportamento sul mercato, mentre le commissioni e i PDC sarebbero stati applicati caso per caso.
122
Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato a tutte le società in questione una medesima percentuale del 17%, senza procedere
ad una valutazione caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, come previsto al punto 20 degli orientamenti
del 2006. Di conseguenza, le ricorrenti chiedono al Tribunale di fissare, quanto meno, la percentuale rilevante per il calcolo
dell’ammenda ad un livello inferiore al 17%.
123
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’argomento delle ricorrenti poggia sull’idea erronea che gli accordi relativi alle commissioni e
ai PDC siano meno gravi di quelli relativi a prezzi di base.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
124
Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le circostanze
rilevanti della fattispecie e che esiste una distinzione qualitativa importante tra l’intesa sui prezzi e le altre pratiche.
– Sull’obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti della fattispecie
125
Riguardo alla prima censura, va rilevato che, al punto 542 della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che accordi o pratiche
concordate che comportano il tipo di restrizione constatata nella presente causa possono essere qualificati come «molto gravi»
esclusivamente sulla base della loro natura intrinseca, senza che sia necessario che siffatti comportamenti si caratterizzino
per un’estensione geografica o per un impatto particolare. A sostegno di tale affermazione, sia nella decisione sia nel controricorso,
la [OSCURATO:PERSONA] cita la sentenza 18 luglio 2005, causa T-241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917).
126
In tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la valutazione della gravità doveva essere effettuata tenendo conto, in particolare,
della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza, che la gravità dell’infrazione poteva essere accertata con riferimento
alla natura e all’oggetto dei comportamenti abusivi, e che da una giurisprudenza costante discendeva che elementi relativi
all’oggetto di un comportamento possono rivestire rilevanza maggiore per determinare l’importo dell’ammenda di quelli relativi
ai suoi effetti (v. punto 83 della sentenza e la giurisprudenza ivi citata).
127
Nel caso di specie, l’infrazione aveva come fine la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati. Siffatta manifesta
infrazione al diritto della concorrenza è, per sua natura, particolarmente grave.
128
Inoltre, contrariamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3) (in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), gli orientamenti «ammende»
del 2006 non menzionano più la necessità, al fine di valutare la gravità, di prendere in considerazione «l’effettiva capacità
economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori», né «l’impatto concreto [dell’infrazione]
sul mercato laddove possa essere misurato».
129
Orbene, gli orientamenti del 2006 prevedono espressamente, al punto 20, che «la gravità sarà valutata caso per caso per ciascun
tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti». In aggiunta, gli orientamenti del 2006 hanno comportato
un cambiamento metodologico fondamentale per il calcolo delle ammende. In particolare, è stata abolita la classificazione
delle infrazioni in tre categorie («poco grave», «grave» e «molto grave») ed è stata introdotta una forcella compresa tra
lo 0% e il 30% per consentire una differenziazione più precisa. In base al punto 19 degli orientamenti del 2006, l’importo
di base dell’ammenda deve essere «legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di
gravità dell’infrazione». In linea di massima, «la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello
che può raggiungere il 30% del valore delle vendite» (punto 21 degli orientamenti).
130
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può esercitare il potere discrezionale di cui dispone in materia di imposizione di ammende, e
quindi fissare la percentuale precisa, situata tra lo 0 e il 30%, senza tener conto delle circostanze particolari della causa.
Infatti, il punto 22 degli orientamenti del 2006 stabilisce che, «[p]er decidere se la proporzione del valore delle vendite
da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella
prevista, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata
di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche
illecite».
131
Questa difficoltà di fissare una percentuale precisa è, in qualche modo, ridotta nel caso di accordi orizzontali segreti di
fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato nei quali, in forza del punto 23 degli orientamenti del 2006, la proporzione
del valore delle vendite presa in considerazione si situerà «sui valori più alti previsti». Da tale punto discende che la
percentuale per le restrizioni più gravi dovrebbe essere superiore almeno al 15%.
132
Nella fattispecie, non occorre annullare la decisione sotto questo profilo, per il fatto che la percentuale del 17% è stata
fissata esclusivamente sulla base della natura intrinsecamente grave dell’infrazione. Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] si limita
ad applicare una percentuale uguale o quasi uguale alla percentuale minima prevista per le restrizioni più gravi, non è necessario
prendere in considerazione elementi o circostanze supplementari. Ciò varrebbe solamente se si dovesse applicare una percentuale
più elevata. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce certamente che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare una percentuale maggiore
e la [OSCURATO:PERSONA] non ha richiesto al Tribunale di aumentare l’importo dell’ammenda.
133
Di conseguenza, l’addebito relativo all’astratta determinazione della gravità dell’infrazione deve essere respinto.
– Sull’asserita distinzione qualitativa rilevante
134
Per quanto riguarda la censura relativa ad un’asserita distinzione qualitativa rilevante tra l’intesa sui prezzi e le altre
pratiche, censura che coincide con il quinto motivo della [OSCURATO:PERSONA] relativo ad un’asserita violazione del principio di uguaglianza,
occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale il principio della parità di trattamento, che si annovera tra
i principi fondamentali del diritto comunitario, vieta non soltanto che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso,
ma anche che situazioni diverse siano trattate allo stesso modo, a meno che siffatti trattamenti non siano oggettivamente
giustificati (v., in questo senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1986, causa 91/85, Christ-Clemen e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 2853, punto 10, e 28 giugno 1990, causa C-174/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).
135
Orbene, è giocoforza constatare che, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] effettivamente
non ha trattato in modo diverso i partecipanti nello scegliere la proporzione del valore individuale delle vendite accertato,
ma ha applicato una percentuale uniforme del 17% a tutte le imprese di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale approccio
con il fatto che si trattava di un’infrazione unica e continuata.
136
Si pone dunque la questione se, alla luce della giurisprudenza, fosse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] rinunciare ad applicare
qualsiasi differenziazione tra i partecipanti all’infrazione e a prendere in considerazione le circostanze specifiche della
fattispecie al fine di determinare la gravità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].
137
A questo riguardo, risulta dalla giurisprudenza che, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario
esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenze della Corte 16 dicembre 1975,
cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto
623, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 76, punto 150). Questa conclusione costituisce la conseguenza logica
del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente
per fatti ad essa individualmente ascritti, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi
con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa comunitaria sulla concorrenza (sentenza del Tribunale 29 novembre 2005,
causa T‑62/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5057, punto 119).
138
Inoltre, da numerose sentenze della Corte e del Tribunale discende che la gravità dell’infrazione deve essere oggetto di una
valutazione individuale che tenga conto di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di
specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende (v. sentenze della Corte 17 luglio 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 89 supra, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA]
française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 106; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 125
supra, punti 83 e segg.). In tal senso, la Corte ha giudicato che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli
elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto
in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], al punto 76 supra, punto 90, e sentenza del Tribunale 26 aprile 2007, cause riunite, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02,
T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 429 e la giurisprudenza
ivi citata).
139
Tuttavia, nella prassi giurisprudenziale del Tribunale, la valutazione di circostanze individuali è di norma effettuata non
nell’ambito dell’accertamento della gravità dell’infrazione, ovverosia della fissazione dell’importo di base dell’ammenda,
ma nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti (v. sentenza del Tribunale
8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661, punti 100 e segg., confermata in appello
con sentenza della Corte 12 novembre 2009, causa C‑554/08 P, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑189, pubblicazione
sommaria).
140
Tale giurisprudenza è tuttavia conforme alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 137 e 138. Infatti, in queste sentenze,
il termine «gravità» è stato utilizzato in modo generale per descrivere l’intensità dell’infrazione, e non nel senso tecnico
degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era libera di prendere in considerazione taluni
aspetti della «gravità» ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 nell’ambito delle circostanze attenuanti ed aggravanti,
e non nel quadro della «gravità» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
141
Ciò avviene, in particolare, per la valutazione della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica e continuata
commessa da diverse imprese. A questo riguardo, la Corte ha confermato, relativamente agli orientamenti per il calcolo delle
ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del trattato CECA (GU 1998,
C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), che la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna
delle imprese considerate dev’essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti
(sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 139, punto 27). Nell’ipotesi di un’infrazione
unica e continuata, la nozione di «infrazione», come utilizzata negli orientamenti del 1998, si riferisce dunque all’infrazione
globale che coinvolge diverse imprese e la «gravità» di tale infrazione unica è la medesima per tutti i partecipanti.
142
La sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], di cui al precedente punto 139, riguarda tuttavia gli orientamenti
del 1998. Gli orientamenti del 2006, come già osservato al precedente punto 129, hanno comportato un cambiamento metodologico
fondamentale per il calcolo delle ammende. In primo luogo, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie
(«poco grave», «grave» e «molto grave»). Il sistema attuale, che comprende una forcella compresa tra lo 0% e il 30%, consente
una differenziazione più precisa in funzione della gravità delle infrazioni.
143
In secondo luogo, gli importi forfettari sono stati aboliti. Adesso l’importo di base è calcolato sulla base del valore delle
vendite, realizzate da ciascuna impresa individuale, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione. Tale nuova metodologia
consente dunque di tenere conto più facilmente della portata della partecipazione individuale di ciascuna impresa all’infrazione
nell’ambito della valutazione della gravità della medesima. Essa consente anche di tenere conto di un’eventuale diminuzione
della gravità di un’infrazione unica nel corso del tempo.
144
In terzo luogo, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, nella sua prassi decisionale, essa non applicava più necessariamente
una percentuale unica a tutti i partecipanti ad un’infrazione. Infatti, nelle decisioni 1° ottobre 2008, C (2008) 5476, «Candle
waxes», relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.181
– Cere per candele), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 dicembre 2009 (GU C 295, pag. 17), e 11 novembre
2009, C (2009) 8682, «Heat stabilisers», relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53
dell’accordo SEE (Caso COMP/38.589 – Stabilizzatori termici), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12
novembre 2010 (GU C 307, pag. 9), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato percentuali diverse alle diverse categorie di partecipanti alle
intese in questione, in funzione della gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione. In particolare, in quest’ultimo
caso, è stata applicata una percentuale più elevata per le imprese che avevano partecipato non solo alla fissazione dei prezzi,
ma anche alla ripartizione della clientela e/o del mercato.
145
Tuttavia, la nuova metodologia non impone un siffatto approccio. Se la giurisprudenza citata ai precedenti punti 137 e 138
indica che devono essere prese in considerazione la gravità relativa della partecipazione all’infrazione e le circostanze
particolari della fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] può, in applicazione degli orientamenti del 2006, procedere a siffatta presa
in considerazione al momento di valutare la gravità dell’infrazione o l’adeguamento dell’importo di base in funzione delle
circostanze attenuanti e aggravanti. Nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti quest’ultimo approccio, la valutazione delle
circostanze attenuanti e aggravanti deve tuttavia consentire di tenere conto adeguatamente della gravità relativa della partecipazione
ad un’infrazione unica nonché di un’eventuale variazione di tale gravità nel corso del tempo.
146
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato una percentuale unica del 17% per tutte le imprese di cui trattasi. Poiché la
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la gravità relativa della sua partecipazione è meno importante di quella di altre imprese implicate
e che avrebbero dovute essere prese in considerazione diverse circostanze specifiche o insolite, il suo argomento sarà esaminato
nell’ambito degli addebiti relativi ad una valutazione errata delle circostanze attenuanti ad opera della [OSCURATO:PERSONA].
147
Pertanto, occorre respingere la prima parte del presente motivo e tener conto degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame
della quarta parte (punti 180 e segg., in prosieguo).
Sulla durata dell’infrazione
148
Questa parte del motivo è invocata solo dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
149
[OSCURATO:PERSONA] fa osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ammette espressamente, al punto 379 della decisione, che il fascicolo non contiene
documenti che dimostrino l’attuazione, da parte sua, degli accordi anticoncorrenziali, per un periodo di oltre tre anni completi,
ovvero dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996.
150
A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], tale mancanza di elementi di prova non può essere attenuata dall’affermazione secondo la quale
si tratta di un’infrazione unica e continuata, o secondo la quale essa non si è dissociata in alcun momento da detta infrazione.
Per quanto concerne la prima affermazione, essa fa valere che tale fatto non fa venire meno, da parte della [OSCURATO:PERSONA], l’onere
della prova concreta della durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo alla seconda affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che la giurisprudenza invocata nella decisione, secondo la quale l’impresa di cui trattasi deve dissociarsi apertamente e
inequivocabilmente dall’intesa, riguarda sempre le intese «classiche», nel cui ambito hanno avuto luogo riunioni multilaterali
e nel corso delle quali gli obiettivi restrittivi della concorrenza sono stati menzionati expressis verbis. Di conseguenza,
siffatta giurisprudenza non sarebbe applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe partecipato ad alcuna riunione di intesa. Infine,
la [OSCURATO:PERSONA] osserva che un periodo di tre anni è particolarmente lungo e che, pertanto, non ci può essere una dimostrazione
di continuità per quanto la riguarda.
151
[OSCURATO:PERSONA] ammette che, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], il fascicolo non contiene alcun documento relativo a casi concreti
di commissioni e di PDC per il periodo che va dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996, ma ritiene che si possa desumere da
indizi obiettivi e concordanti che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa è perdurata per questo periodo. Essa osserva
che si tratta di un periodo intermedio e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha posto fine definitivamente alla sua partecipazione all’intesa
nell’ottobre 1993. Emergerebbe anche dagli elementi di prova disponibili che l’attività dell’intesa, in quanto tale, è rimasta
immutata per il periodo di cui trattasi e che non è stata sospesa. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] constata che la [OSCURATO:PERSONA] non si
è distanziata pubblicamente e inequivocabilmente dall’intesa all’inizio del periodo in questione.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
152
In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nel periodo compreso tra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996 (in prosieguo: il
«periodo controverso») essa non ha partecipato all’intesa e che, quindi, il moltiplicatore che tiene conto del numero di anni
di partecipazione dovrebbe essere ridotto.
153
A questo riguardo, da una giurisprudenza costante discende che l’onere della prova concernente le infrazioni all’art. 81,
n. 1, CE, incombe alla [OSCURATO:PERSONA] e che essa deve fornire prove precise e concordanti per corroborare la tesi che l’infrazione
invocata è stata commessa (v., in questo senso, sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 20, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP
e T‑61/02 OP, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3567, punto 62).
154
Ciò vale, in particolare, per le prove concernenti la durata dell’infrazione, criterio il cui peso è stato notevolmente rafforzato
negli orientamenti del 2006. In mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la
[OSCURATO:PERSONA] è dunque tenuta a fondarsi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel
tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che tale infrazione si sia protratta ininterrottamente entro due
date precise (v. sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑61/99, Adriatica di Navigazione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5349,
punto 125 e la giurisprudenza ivi citata).
155
Nella fattispecie, è pacifico che non esistono prove documentali per il periodo controverso.
156
Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato, nella decisione e nelle sue memorie, una giurisprudenza secondo la quale, allo scopo
di porre fine alla sua responsabilità, l’impresa deve dissociarsi apertamente e inequivocabilmente dall’intesa, di modo che
gli altri partecipanti siano coscienti del fatto che essa non appoggia più gli obiettivi generali della medesima.
157
A questo riguardo, è vero che, ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta all’impresa di cui trattasi
dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale,
dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze
della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 37 supra, punto 81, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4287, punto 155).
158
Tuttavia, siffatta giurisprudenza concerne intese nell’ambito delle quali hanno avuto luogo riunioni multilaterali e nel corso
delle quali sono stati evocati obiettivi anticoncorrenziali. Come spiegato dalla Corte al punto 82 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al precedente punto 37, la ragione che sottende tale principio di diritto è che, avendo partecipato
a siffatte riunioni senza dissociarsi pubblicamente dal loro contenuto, l’impresa ha dato l'impressione agli altri partecipanti
che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata. Orbene, nella fattispecie è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha partecipato a siffatte riunioni.
159
Di conseguenza, incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova della durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], senza poter
beneficiare dell’alleggerimento dell’onere della prova risultante dalla giurisprudenza sopra citata.
160
Orbene, è giocoforza constatare che, a proposito del periodo controverso, gli indizi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei
a provare sufficientemente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa.
161
In primo luogo, poiché la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il periodo controverso è un periodo intermedio e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha
definitivamente posto fine alla sua partecipazione all’intesa nell’ottobre 1993, si deve constatare che ciò è inerente al
fatto che si tratta di un’interruzione. La mera circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’intesa sia prima che dopo il
periodo controverso è dunque priva di rilevanza. Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia considerata responsabile di avere partecipato
all’intesa solo fino al 18 settembre 2002, data dell’ultima prova documentale, mentre l’intesa è esistita sino al settembre
2003, dimostra che è possibile cessare la partecipazione ad un’intesa anche in mancanza di una dichiarazione espressa.
162
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alle stesse pratiche concorrenziali sia dopo il
novembre 1996 sia prima dell’ottobre 1993 e che non è intervenuta alcuna modifica, tra queste due date, nel suo comportamento
in seno all’intesa. Tuttavia, atteso che il modus operandi dell’intesa non è cambiato nel periodo controverso, la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] poteva soltanto assumere le stesse forme assunte in precedenza.
163
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, al punto 274 della decisione, che il semplice fatto che un PDC non figuri nel
suo fascicolo non significa che detto preventivo non sia mai stato stilato. Gli elementi di prova del fascicolo indicherebbero
che taluni PDC erano talvolta inviati direttamente alla persona che traslocava. Secondo questo punto, una scheda interna della
[OSCURATO:PERSONA] relativa ad un trasloco da Bruxelles (Belgio) a Lisbona (Portogallo) indica che sono stati chiesti PDC
alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Verrebbe peraltro precisato che la [OSCURATO:PERSONA] «invia il PDC oggi per posta [e che] il cliente
ne è stato avvertito». Peraltro, questo trasloco è del 1998 e ha dunque avuto luogo dopo il periodo controverso.
164
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in udienza che non esistevano altri indizi per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]
nel periodo controverso.
165
In quinto luogo, riguardo alla durata del periodo controverso, occorre osservare che la questione se tale periodo sia o meno
abbastanza lungo da costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre
valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1769, punti 89 e segg.).
166
Nella fattispecie, dallo schema n. 3, figurante al punto 280 della decisione, emerge che le imprese di cui trattasi erano
abitualmente in contatto diverse volte all’anno per stabilire PDC o pagare commissioni. Invero, il fatto che tali pratiche
si fondassero sul principio «do ut des» (v. precedente punto 79) necessitava di una certa continuità in seno al cartello.
Orbene, la durata del periodo nel quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato a tali pratiche supera i tre anni. Atteso che tale
durata supera largamente gli intervalli nei quali le imprese in questione manifestavano abitualmente, emanando PDC o pagando
commissioni, le loro rispettive volontà di restringere la concorrenza, occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto
elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, che consentono di ammettere ragionevolmente che
l’infrazione si è protratta ininterrottamente tra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996.
167
In sesto luogo, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sul carattere unico e continuativo dell’infrazione. Orbene, alla
stregua della [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare che la mancanza di prove documentali per il periodo controverso non può essere
ovviata dall’affermazione, figurante al punto 380 della decisione, secondo la quale l’intesa in questione è un’infrazione
unica e continuata. Infatti, tale constatazione non può consentire di invocare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per tutta
la durata dell’intesa. Pertanto, il punto 24 degli orientamenti del 2006 non rinvia alla durata dell’infrazione, ma alla durata
della partecipazione di ciascuna impresa alla medesima. Di conseguenza, sussiste la necessità di determinare la durata della
partecipazione individuale all’intesa, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione.
168
Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che la seconda parte del motivo, relativa ad una determinazione erronea
della durata dell’infrazione, deve essere accolta e che occorre, dunque, annullare la decisione nella parte in cui dichiara
la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione all’intesa nel periodo controverso. Di conseguenza, la durata del
periodo controverso deve essere dedotta dalla durata di 10 anni e 7 mesi, di cui al punto 548 della decisione. La partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] ha dunque avuto una durata di 7 anni e 6 mesi.
169
Alla luce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso e reiterato, dopo il periodo controverso, la sua partecipazione ad un’infrazione
di cui non contesta che si tratta della stessa intesa alla quale aveva partecipato prima dell’interruzione, non si applica
nella fattispecie la prescrizione ai sensi dell’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Nondimeno, occorre riformare la
decisione al fine di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per tenere conto della durata effettiva della sua
partecipazione all’intesa. Le conseguenze concrete di tale riforma saranno precisate nel prosieguo, al punto 174.
Sul valore delle vendite di cui tener conto per il calcolo dell’importo di base
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
170
Le ricorrenti fanno valere che, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] si basa su un importo errato del valore delle vendite. Tale
errore sarebbe dovuto al fatto che l’esercizio contabile della [OSCURATO:PERSONA] non corrisponde all’anno civile. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto prendere come «ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione» (ai sensi del n. 13 degli orientamenti
del 2006) l’ultimo esercizio contabile precedente la cessazione dell’infrazione. Atteso che dalla decisione emerge che il
18 settembre 2002 è la data della fine dell’infrazione, quest’ultimo esercizio contabile sarebbe quello che va dal 1° luglio
2001 al 30 giugno 2002 (corrispondente ad un fatturato di EUR 1 607 946,90) e non l’esercizio contabile che va dal 1° luglio
2000 al 30 giugno 2001, esercizio che invece è stato considerato nella decisione.
171
Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che gli orientamenti del 2006 non danno una risposta completa alla questione
di quali dati essa, in linea di principio, debba prendere come punto di partenza. Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce
anche che il periodo che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 è migliore, come anno di riferimento, di quello considerato
nella decisione.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
172
Il 24 luglio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2009) 5810, che modifica la decisione per quanto concerne il
valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]
e alla [OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 19). In questa decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto come anno di riferimento il periodo
dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, e dunque un relativo fatturato di EUR 1 607 946. Di conseguenza, l’ammenda inflitta
alla [OSCURATO:PERSONA] è stata ridotta a EUR 3,28 milioni, di cui EUR 270 000 per i quali la [OSCURATO:PERSONA] è ritenuta responsabile in solido.
173
In considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la fondatezza della terza parte del presente motivo ed ha quindi
modificato la decisione, non occorre più statuire su questa parte del motivo.
174
Atteso che la durata dell’infrazione è già stata ridotta a 7 anni e 6 mesi (v. precedente punto 168), l’ammontare dell’ammenda
inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere ridotto a EUR 2,32 milioni (fatturato corretto, moltiplicato per 0,17 e per 7,5 e aumentato
dell’importo supplementare a titolo dissuasivo).
Sulle circostanze attenuanti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
175
Le ricorrenti ritengono che, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] respinga ingiustamente l’applicazione della circostanza attenuante
relativa alla partecipazione ridotta e al ruolo secondario della [OSCURATO:PERSONA]. A questo riguardo, esse fanno valere, in primo
luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non era implicata nella creazione dell’intesa e che non ha partecipato agli accordi sui prezzi. La
sua asserita implicazione negli accordi in materia di commissione sarebbe stata molto limitata e sporadica.
176
In secondo luogo, esse ritengono che la decisione non abbia affatto dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva, o doveva necessariamente
sapere, che le sue azioni illecite si inserivano in un piano globale e che tale piano comprendeva il complesso degli elementi
costitutivi dell’intesa. Inoltre, esse contestano che un’eventuale responsabilità per l’intesa nella sua totalità basti per
respingere una circostanza attenuante che si fonda appunto sul ruolo del tutto secondario di una determinata impresa.
177
In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che i servizi incaricati dei traslochi delle imprese e delle istituzioni erano perfettamente
al corrente del principio dei PDC e vi rinvenivano uno strumento per completare facilmente i fascicoli amministrativi dei
traslochi. Posto che si tratterebbe di una prassi che le società di traslochi di cui trattasi non tenevano segreta, i servizi
incaricati dei traslochi avrebbero dovuto essere consapevoli dell’esistenza dei PDC. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], il fascicolo
conterrebbe un esempio relativo ad un agente comunitario competente a firmare per un trasloco internazionale e che avrebbe
chiesto dei PDC.
178
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
179
Dalla decisione emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanza attenuante. Tuttavia, le ricorrenti sostengono
che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non era implicata nella creazione dell’intesa e che
non ha partecipato agli accordi sui prezzi (prima censura), che la [OSCURATO:PERSONA] non sapeva che le sue azioni illecite si inserivano
in un piano complessivo (secondo censura) e che taluni agenti della [OSCURATO:PERSONA] erano al corrente della pratica dei PDC (terza
censura).
– Sulla prima e sulla seconda censura
180
In primo luogo, riguardo all’affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non era implicata nella creazione dell’intesa e non
ha partecipato agli accordi scritti, occorre constatare che la sua prima partecipazione documentata all’attuazione dell’accordo
sulle commissioni risale effettivamente al 1992, mentre dette pratiche sono state introdotte negli anni ‘80. Tuttavia, detto
elemento è rilevante soltanto nell’ambito della questione se un’impresa abbia svolto o meno un ruolo di organizzatore o istigatore,
ruolo che può essere considerato come una circostanza aggravante in forza dell’art. 28 degli orientamenti del 2006. Per contro,
il fatto di non aver partecipato attivamente alla realizzazione degli accordi anticoncorrenziali di cui trattati non costituisce,
in sé, una circostanza attenuante.
181
In secondo luogo, riguardo al carattere asseritamente molto limitato della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, è
pacifico che quest’ultima non ha mai partecipato agli accordi scritti di fissazione dei prezzi o alle riunioni con obiettivi
anticoncorrenziali.
182
A questo riguardo, occorre osservare che, in forza del terzo trattino del punto 29 degli orientamenti del 2006, al fine di
beneficiare di una riduzione dell’ammenda grazie a circostanze attenuanti, l’impresa di cui trattasi deve «fornire la prova
che la propria partecipazione all’infrazione è stata sostanzialmente marginale» e «dimostrare altresì che, nel periodo in
cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul
mercato». Ebbene, tali condizioni non sono soddisfatte nella specie.
183
Tuttavia, l’uso dell’espressione «quali» indica che l’elenco delle circostanze di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006
non è esauriente. Inoltre, come è stato constatato nell’ambito del quarto motivo della [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo della
[OSCURATO:PERSONA], le circostanze particolari della fattispecie, segnatamente la partecipazione o meno di un’impresa a tutti gli elementi
costitutivi dell’infrazione, devono essere prese in considerazione, se non nella valutazione della gravità dell’infrazione,
almeno nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Infatti, tale
obbligo era una delle ragioni che hanno consentito alla Corte di affermare che la nozione di infrazione unica e continuata
non contraddice il principio secondo il quale la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza ha un carattere
personale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 76 supra, punto 84). I soli criteri enunciati al terzo
trattino di detto punto 29 non sono idonei a garantire tale possibilità. Di conseguenza, occorre valutare le circostanze particolari
della fattispecie.
184
A questo riguardo, è pacifico che l’infrazione di cui trattasi si è evoluta nel tempo. Gli accordi scritti sono stati applicati
nella prima fase dell’infrazione dal 1984 sino all’inizio degli anni ‘90 e sono stati poi abbandonati. La seconda fase dell’infrazione
si caratterizza per il ricorso ai PDC e alle commissioni. Di conseguenza, la proporzione del valore delle vendite da considerare
in forza del punto 19 degli orientamenti del 2006 potrebbe, in linea di principio, essere scaglionata nel tempo. Tale circostanza
potrebbe anche giustificare una riduzione dell’ammenda in ragione di circostanze attenuanti.
185
Orbene, occorre considerare che i comportamenti ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato non rappresentano infrazioni meno gravi
degli accordi scritti di fissazione dei prezzi o della fissazione ad hoc di prezzi per determinati traslochi. Infatti, contrariamente
a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche i PDC e le commissioni avevano avuto effetti sui prezzi (v. precedenti punti 67 e
segg.). Parimenti, nelle circostanze della fattispecie, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato alle riunioni con obiettivi
anticoncorrenziali, che non erano più organizzate all’epoca in cui essa faceva parte dell’intesa, non è rilevante per valutare
la gravità dell’infrazione, dato che l’intesa ha funzionato per mezzo di meccanismi che rendevano inutili siffatte riunioni.
186
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] poteva fissare una percentuale unica per tutta la durata dell’infrazione unica e continuata
e non tener conto dell’evoluzione di detta infrazione nel tempo come circostanza attenuante.
187
In terzo luogo, riguardo all’addebito delle ricorrenti secondo il quale un’eventuale responsabilità per un’infrazione unica
e continuata non è sufficiente per respingere una circostanza attenuante relativa al ruolo secondario di una determinata impresa,
si deve constatare che detta affermazione è corretta. Tuttavia, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente del piano complessivo
dell’intesa non costituisce una circostanza attenuante. Tale argomento sarebbe rilevante se le ricorrenti volessero rimettere
in causa la constatazione di un’infrazione unica e continuata, censura che esse peraltro non hanno sollevato.
188
Occorre pertanto respingere tale censura.
– Sulla terza censura
189
Per quanto concerne l’addebito relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva la pratica dei PDC, occorre constatare che il
punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006 prevede che «(l’) importo di base può essere diminuito (…) quando il
comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge».
190
Orbene, il fascicolo non include alcun elemento che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto istituzione, ha autorizzato, incoraggiato
o richiesto PDC. In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse ad incoraggiare o tollerare il sistema dei PDC,
in quanto pregiudicava i suoi interessi. Il fatto che taluni funzionari abbiano richiesto PDC per un trasloco in definitiva
rimborsato dalla [OSCURATO:PERSONA] non significherebbe che l’istituzione avesse conoscenza di tale pratica, né che vi avesse preso
parte, atteso che occorre distinguere tra gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come istituzione. La persona che è
in contatto con l’impresa che effettua il trasloco non è essa stessa il vero cliente delle società di traslochi. Il vero cliente
è l’istituzione o l’impresa per la quale detta persona lavora e che sopporta le spese del trasloco.
191
Ammesso che un agente di un’istituzione abbia richiesto dei PDC, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere che siffatte domande non
potevano essere formulate in nome o su richiesta delle istituzioni, essendo manifestamente contrarie ai loro interessi finanziari.
Infatti, la necessità di fornire due o tre preventivi era diretta proprio a garantire un minimo di concorrenza e ad evitare
che una sola impresa di traslochi potesse determinare unilateralmente il prezzo di un trasloco.
192
Inoltre, la semplice conoscenza del comportamento anticoncorrenziale non implicherebbe che tale comportamento sia stato implicitamente
«autorizzato o incoraggiato» dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006. Infatti,
un’asserita inerzia non può essere equiparata ad un atto positivo come un’autorizzazione o un incoraggiamento.
193
In ogni caso, va rilevato che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardano soltanto i PDC. Orbene, la pratica dei PDC è solo una
delle componenti di un’infrazione unica e continuata. Gli argomenti addotti non possono dunque in alcun caso giustificare
il pagamento di commissioni.
194
Si deve pertanto respingere tale censura e, quindi, l’ultima parte del presente motivo.
4.
Sul quinto motivo della [OSCURATO:PERSONA] e sul terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativi ad una violazione del principio di parità di
trattamento
195
Questo motivo è stato invocato in subordine e si articola in due parti.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
196
In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, se i loro argomenti sollevati a questo riguardo nel quadro dei motivi precedenti
non dovessero essere accolti, l’art. 2, lett. e), della decisione dovrebbe essere annullato per violazione del principio di
parità di trattamento, per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto in alcun modo, nella determinazione dell’ammenda,
della distinzione obiettiva e qualitativa tra il suo comportamento e quello delle società di traslochi che hanno partecipato
all’intesa «classica» ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
197
In secondo luogo, se i loro argomenti addotti a questo riguardo nel quadro dei motivi precedenti non dovessero essere accolti,
ciò implicherebbe, a giudizio delle ricorrenti, che, nella determinazione del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’ammenda,
alla [OSCURATO:PERSONA] è stato riservato un trattamento diverso, senza giustificazione oggettiva.
198
[OSCURATO:PERSONA] rinvia alle sue osservazioni nel quadro dei motivi che precedono.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
199
La prima parte di quest’ultimo motivo non svolge alcuna funzione autonoma rispetto al secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza,
essa è già stata esaminata (v. precedenti punti 134 e segg.).
200
Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la fondatezza della terza parte del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativo al valore
delle vendite, non occorre più esaminare la seconda parte del presente motivo, che è stato sollevato solo in subordine.
201
Da quanto precede emerge che occorre annullare la decisione nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA] (precedente punto 59) e nella
parte in cui constata che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato ad un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, nel periodo dal 30 ottobre 1993
al 14 novembre 1996 (precedente punto 168). Inoltre, non occorre più statuire sulla parte del motivo concernente il valore
delle vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] (precedente
punto 173). L’importo di tale ammenda deve, dunque, essere in ridotto a EUR 2,32 milioni (punto 174 supra). Per il resto,
occorre respingere il ricorso nella causa T-208/08.
Sulle spese
202
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Essendo la [OSCURATO:PERSONA] rimasta soccombente nella causa T-209/08, essa deve essere condannata alle spese, come richiesto
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nella causa T-208/08, ciascuna parte è rimasta parzialmente soccombente ed è stato pronunciato un parziale
non luogo a procedere. Di conseguenza, conformemente all’art. 87, nn. 3 e 6, del regolamento di procedura, occorre condannare
ciascuna parte a sostenere le proprie spese in questa causa.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Nella causa T‑208/08, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad una procedura di applicazione
dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), è annullata
nella parte in cui constata che la [OSCURATO:PERSONA] NV ha partecipato ad un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE durante il periodo
compreso tra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 2 della decisione C (2008) 926, come modificata dalla decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 2009, C (2009) 5810 def., è fissato a EUR 2,32 milioni.
3)
Per il resto, il ricorso è respinto.
4)
Nella causa T‑209/08, la decisione C (2008) 926, come modificata dalla decisione C (2009) 5810, è annullata nella parte riguardante
la [OSCURATO:PERSONA].
5)
Nella causa T‑208/08, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
6)
Nella causa T‑209/08, la [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.
[OSCURATO:PERSONA]
1. Oggetto della lite
2. Ricorrenti
3. Procedimento amministrativo
4. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sul primo e il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativi ad una violazione dell’art. 81 CE
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul primo motivo
Sul secondo motivo
2. Sul terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e sul primo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativi ad una violazione dell’art. 81 CE.
Sull’asserita mancanza di una restrizione sensibile della concorrenza
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– Sull’asserita mancanza di restrizioni della concorrenza
– Sulla prova di effetti anticoncorrenziali
– Sulla responsabilità per gli accordi scritti
Sull’asserita mancanza di effetti sensibili sugli scambi tra gli Stati membri
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– Sul carattere transfrontaliero
– Sulla soglia di 40 milioni di euro
– Sulla soglia del 5 %
3. Sul quarto motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], volti ad una riduzione dell’ammenda
Sulla gravità dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– Sull’obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti della fattispecie
– Sull’asserita rilevante distinzione qualitativa
Sulla durata dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul valore delle vendite di cui tenere conto ai fini del calcolo dell’importo di base
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sulle circostanze attenuanti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
– Sulla prima e la seconda censura
– Sulla terza censura
4. Sul quinto motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativi ad una violazione del principio di parità
di trattamento
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’olandese.