Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 21381/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

terno, in persona del Ministro pro-tempore-intimato-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce n. 28855/2025 depositato il29/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Lecce, in data 5.11.2025, ha convalidato ilprovvedimento di accompagnamento coattivo di ZEQE Kujtim, cittadinoalbanese, emesso il 28.10.2025, contestualmente al decreto di espulsione.All’udienza del 29.10.2025 il difensore del ricorrente si opponeva allaconvalida e il Giudice di pace rinviava l’udienza al 5.11.2025.

A sostegnoNumero registro generale 22339/2025Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21381/2026Data pubblicazione 23/06/2026della decisione, il giudice di Pace affermava che: «rilevato che ad oggi nonsussistono motivi ostativi, convalida la richiesta del Questore di Lecce.

Sicomunichi».2.Il cittadino straniero ricorre in cassazione avverso il decretod’accompagnamento alla frontiera, con tre motivi.3.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, al solo scopo dipartecipare all’eventuale udienza di discussione.4.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., lanullità della decisione per non avere il Giudice di pace motivato in meritoalle ragioni della convalida, così precludendo il controllo sull’iter logicogiuridico seguito dal giudicante.2.

Il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4)c.p.c. in relazione all’art. 13, co. 3 e 5 bis, d. lg 286/98 e 132, laviolazione del termine massimo per la decisione sulla convalidadell’accompagnamento alla frontiera, in quanto il decreto era statoadottato oltre il termine di 48 ore dalla richiesta presentata dal Questore.3.

Il terzo motivo censura, ai sensi dell’1rt. 360, co. 1, n. 3 e n. 5) inrelazione all’art. 13, co. 3 e 5 bis, d.lg 286/98, la violazione del divieto diconvalidare l’accompagnamento alla frontiera in assenza del prescrittonulla osta del p.m. a permanere nel territorio nazionale.4.

Il secondo motivo - da esaminare con priorità logica rispetto al primoed al secondo – è fondato.4.1.

In materia di convalida, ai sensi dell'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs.25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di accompagnamento coattivodello straniero alla frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dalprefetto, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione delNumero registro generale 22339/2025Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21381/2026Data pubblicazione 23/06/2026provvedimento in cancelleria entro il quale il giudice di pace deveprovvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbiaconcreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorchéadottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienzasenza soluzione di continuità (Cass., n. 5715/2008; n. 14398/2024).Invero, va osservato che il provvedimento d’accompagnamento allafrontiera, in esecuzione di provvedimento d’espulsione, incide sul benedella libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanziecontemplate dall’art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, ancheirregolari, in considerazione del carattere universale di tale libertà che,come gli altri diritti che la Costituzione proclama come inviolabili, spetta aisingoli non come appartenenti ad una comunità sociale, bensì come esseriumani (Corte costituzionale sentenze n. 96 del 2025, n. 212 del 2023, n.127 del 2022 e n. 105 del 2001).4.2.

Nella specie, dagli atti emerge che: in data 28 ottobre 2025 è statoemesso il decreto di espulsione con accompagnamento coattivo; per ladata del 29 ottobre 2025 è stata fissata l’udienza di convalida davanti alGiudice di pace; l’udienza è stata rinviata al 5 novembre 2025 (nella dettaudienza il giudicante ha dato atto della necessità di differire l’udienza inpresentata dal cittadino straniero, come dedotto dal difensore) - dopo cheera spirato il termine di 48 ore che non ammette deroghe, potendo nellaspecie essere fissata l’udienza nel giorno lavorativo del sabato 18 marzoovvero entro le 48 ore dal provvedimento restrittivo della liberà personaleRisulta per tabulas che la convalida è intervenuta oltre il termine delle 48ore, all’esito dell’udienza del 28 ottobre.5.

Il ricorso va pertanto accolto, essendo superflua la trattazione del primoe del terzo motivo perché il provvedimento impugnato vaconseguentemente cassato e decidendo nel merito, deve essere annullatoil provvedimento amministrativo di convalida, non potendo il giudizioNumero registro generale 22339/2025Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21381/2026Data pubblicazione 23/06/2026essere proseguito, a causa dell'intervenuta scadenza del termine entro ilquale avrebbe dovuto provvedersi alla convalida dell’accompagnamentocoattivo.6.

Quanto alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'art. 14,comma quarto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel giudizio di convalida o diproroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente alpatrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez.

II, 3/08/2022, n. 24102),non può trovare applicazione l'art. 133, comma quinto, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, secondo cui la condanna alle spese della partesoccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato:tale disposizione non è infatti riferibile all'ipotesi di soccombenza diun'Amministrazione statale, nella quale si applica invece l'art. 83, commasecondo, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui la liquidazionespetta all'autorità che ha proceduto, e, per il giudizio di cassazione, algiudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez.

Un., 9/09/2021,n. 24413; Cass., Sez.

I, 26/06/2023, n. 18162; Cass., Sez.

VI,29/11/2018, n. 30876).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,decidendo nel merito, annulla il provvedimento amministrativo diaccompagnamento coattivo posto a carico del ricorrente.Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2026Il PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
terno, in persona del Ministro pro-tempore-intimato-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce n. 28855/2025 depositato il29/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Lecce, in data 5.11.2025, ha convalidato ilprovvedimento di accompagnamento coattivo di ZEQE Kujtim, cittadinoalbanese, emesso il 28.10.2025, contestualmente al decreto di espulsione.All’udienza del 29.10.2025 il difensore del ricorrente si opponeva allaconvalida e il Giudice di pace rinviava l’udienza al 5.11.2025. A sostegnoNumero registro generale 22339/2025Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21381/2026Data pubblicazione 23/06/2026della decisione, il giudice di Pace affermava che: «rilevato che ad oggi nonsussistono motivi ostativi, convalida la richiesta del Questore di Lecce. Sicomunichi».2.Il cittadino straniero ricorre in cassazione avverso il decretod’accompagnamento alla frontiera, con tre motivi.3. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, al solo scopo dipartecipare all’eventuale udienza di discussione.4. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., lanullità della decisione per non avere il Giudice di pace motivato in meritoalle ragioni della convalida, così precludendo il controllo sull’iter logicogiuridico seguito dal giudicante.2. Il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4)c.p.c. in relazione all’art. 13, co. 3 e 5 bis, d. lg 286/98 e 132, laviolazione del termine massimo per la decisione sulla convalidadell’accompagnamento alla frontiera, in quanto il decreto era statoadottato oltre il termine di 48 ore dalla richiesta presentata dal Questore.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell’1rt. 360, co. 1, n. 3 e n. 5) inrelazione all’art. 13, co. 3 e 5 bis, d.lg 286/98, la violazione del divieto diconvalidare l’accompagnamento alla frontiera in assenza del prescrittonulla osta del p.m. a permanere nel territorio nazionale.4. Il secondo motivo - da esaminare con priorità logica rispetto al primoed al secondo – è fondato.4.1. In materia di convalida, ai sensi dell'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs.25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di accompagnamento coattivodello straniero alla frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dalprefetto, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione delNumero registro generale 22339/2025Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21381/2026Data pubblicazione 23/06/2026provvedimento in cancelleria entro il quale il giudice di pace deveprovvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbiaconcreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorchéadottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienzasenza soluzione di continuità (Cass., n. 5715/2008; n. 14398/2024).Invero, va osservato che il provvedimento d’accompagnamento allafrontiera, in esecuzione di provvedimento d’espulsione, incide sul benedella libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanziecontemplate dall’art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, ancheirregolari, in considerazione del carattere universale di tale libertà che,come gli altri diritti che la Costituzione proclama come inviolabili, spetta aisingoli non come appartenenti ad una comunità sociale, bensì come esseriumani (Corte costituzionale sentenze n. 96 del 2025, n. 212 del 2023, n.127 del 2022 e n. 105 del 2001).4.2. Nella specie, dagli atti emerge che: in data 28 ottobre 2025 è statoemesso il decreto di espulsione con accompagnamento coattivo; per ladata del 29 ottobre 2025 è stata fissata l’udienza di convalida davanti alGiudice di pace; l’udienza è stata rinviata al 5 novembre 2025 (nella dettaudienza il giudicante ha dato atto della necessità di differire l’udienza inpresentata dal cittadino straniero, come dedotto dal difensore) - dopo cheera spirato il termine di 48 ore che non ammette deroghe, potendo nellaspecie essere fissata l’udienza nel giorno lavorativo del sabato 18 marzoovvero entro le 48 ore dal provvedimento restrittivo della liberà personaleRisulta per tabulas che la convalida è intervenuta oltre il termine delle 48ore, all’esito dell’udienza del 28 ottobre.5. Il ricorso va pertanto accolto, essendo superflua la trattazione del primoe del terzo motivo perché il provvedimento impugnato vaconseguentemente cassato e decidendo nel merito, deve essere annullatoil provvedimento amministrativo di convalida, non potendo il giudizioNumero registro generale 22339/2025Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21381/2026Data pubblicazione 23/06/2026essere proseguito, a causa dell'intervenuta scadenza del termine entro ilquale avrebbe dovuto provvedersi alla convalida dell’accompagnamentocoattivo.6. Quanto alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'art. 14,comma quarto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel giudizio di convalida o diproroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente alpatrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. II, 3/08/2022, n. 24102),non può trovare applicazione l'art. 133, comma quinto, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, secondo cui la condanna alle spese della partesoccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato:tale disposizione non è infatti riferibile all'ipotesi di soccombenza diun'Amministrazione statale, nella quale si applica invece l'art. 83, commasecondo, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui la liquidazionespetta all'autorità che ha proceduto, e, per il giudizio di cassazione, algiudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021,n. 24413; Cass., Sez. I, 26/06/2023, n. 18162; Cass., Sez. VI,29/11/2018, n. 30876). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,decidendo nel merito, annulla il provvedimento amministrativo diaccompagnamento coattivo posto a carico del ricorrente.Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2026Il PresidenteMaria Acierno
Decreto Cassazione n. 21381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris