CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12012-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 133, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2572/2016, depositata il 14 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: con sentenza del 24 ottobre 2016 e pubblicata in data 14 novembre 2016, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con integrale conferma della decisione assunta dal Tribunale di Verona con sentenza n. 3003/2013 del 10 ottobre 2013, condannando l’appellante alle spese di lite; per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidato a due motivi di impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso; la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in data 7 giugno 2022, con visto per avvenuta comunicazione ai sensi dell’art. 390, comma terzo, c.p.c., da parte del difensore della parte controricorrente; Ritenuto che: la rinuncia notificata alla parte intimata, così come la rinuncia vistata dalla controparte regolarmente costituitasi in giudizio, determina l’estinzione del procedimento; la rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere recettizio, in quanto l’art. 390 c.p.c. richiede che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto come nel caso di specie (Cass., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. n. 2259/2013); l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, la cui regolazione è rimessa dalla medesima norma alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. n. 3971/2015; Cass n. 10140/2020); ai sensi dell’art.391, comma 4 c.p.c., la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nel caso di specie, la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente; il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile d