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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03145/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11812-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - AoFP.- Ac.-2,(A Res,:: - [OSCURATO:PERSONA]; 1- intimata -I hThc•n ìF - avverso la sentenza n. 5955/16/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che il contribuente impugnava un atto di fermo amministrativo emesso da Equitalia lamentando l'inesistenza della notifica emessa tramite servizio postale da un concessionario della riscossione delle imposte; che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso del contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello, ritenendo che, per la validità della notifica del concessionario tramite poste, è sufficiente la consegna del plico da parte dell'ufficiale postale il quale deve solo verificare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma nel registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, come avvenuto nel caso di specie; che la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell'udienza chiedeva la sospensione del processo ex art. 3, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell'art. 16 bis del D.L. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 2019, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 24185 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché Ric. 2018 n. 11812 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- degli artt. 42, 43, 44, 45 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'art. 2697 c.c. in quanto le notifiche ad opera del concessionario non possono avvenire tramite posta dal momento che solo l'ufficiale della riscossione può notificare la cartella e nessun altro può sostituirlo.

Preliminarmente occorre precisare che l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, stabilisce che l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione della lite con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; nel caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Nella specie la sospensione è stata invece revocata d'ufficio, attraverso la fissazione dell'udienza, essendo trascorso oltre un anno dalla sospensione senza che vi sia stata la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Invero, il D.L. n. 34 del 2019, art. 16 ter, dopo la conversione in legge, ha previsto la riapertura dei termini sino al 31 luglio 2019, solo per la rottamazione ter e per il "saldo e stralcio", ma con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento emesse dal 10 gennaio 2000 sino al 31 diembre 2017 ("riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione"), in relazione al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in legge n. 136 del 2018, mentre la controversia oggetto del giudizio attiene all'impugnazione di un fermo amministrativo (Cass. n. 29389 del 2019); inoltre, ai sensi del comma 13 dello stesso art. 3, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5 (a mente del quale il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione), alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate mentre, ai sensi del successivo comma 14, in caso di mancato ovvero di insufficiente o Ric. 2018 n. 11812 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -3- tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

Nel merito il motivo di impugnazione è infondato in quanto è stato affermato da questa Corte: in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della

I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. 12 novembre 2018, n. 28872; nello stesso senso Cass. 10 aprile 2019, n. 10039); ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 d.P.R.602/73, l'agente per la riscossione è legittimato ad effettuare direttamente la notificazione della cartella di pagamento; notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel qual Ric. 2018 n. 11812 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -4- caso, la prova della consegna dell'atto al destinatario si desume dall'avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica; secondo quanto prescritto dal D.M.

Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001.

Ha, in proposito, stabilito Cass. 6395/14 (conf.

Cass. ord. 16949/14; 4567/15; 20918/16 ed altre) che: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, del resto più volte riaffermato anche con riguardo a fattispecie successive alle modificazioni apportate all'articolo 26 d.P.R. 602/73 dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Cass. 4 aprile 2018, n. 8311).

Dunque, alla luce di tali principi, nel caso di specie la notifica deve ritenersi valida in quanto l'ufficiale postale ha provveduto alla Ric. 2018 n. 11812 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -5- consegna del plico e ha verificato che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponesse la sua firma nel registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, così come previsto dalle norme concernenti il servizio postale ordinario.

Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11812-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - AoFP.- Ac.-2,(A Res,:: - [OSCURATO:PERSONA]; 1- intimata -I hThc•n ìF - avverso la sentenza n. 5955/16/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che il contribuente impugnava un atto di fermo amministrativo emesso da Equitalia lamentando l'inesistenza della notifica emessa tramite servizio postale da un concessionario della riscossione delle imposte; che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso del contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello, ritenendo che, per la validità della notifica del concessionario tramite poste, è sufficiente la consegna del plico da parte dell'ufficiale postale il quale deve solo verificare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma nel registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, come avvenuto nel caso di specie; che la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell'udienza chiedeva la sospensione del processo ex art. 3, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell'art. 16 bis del D.L. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni in legge n. 58 del 2019, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 24185 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché Ric. 2018 n. 11812 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- degli artt. 42, 43, 44, 45 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'art. 2697 c.c. in quanto le notifiche ad opera del concessionario non possono avvenire tramite posta dal momento che solo l'ufficiale della riscossione può notificare la cartella e nessun altro può sostituirlo. Preliminarmente occorre precisare che l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, stabilisce che l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione della lite con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; nel caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Nella specie la sospensione è stata invece revocata d'ufficio, attraverso la fissazione dell'udienza, essendo trascorso oltre un anno dalla sospensione senza che vi sia stata la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Invero, il D.L. n. 34 del 2019, art. 16 ter, dopo la conversione in legge, ha previsto la riapertura dei termini sino al 31 luglio 2019, solo per la rottamazione ter e per il "saldo e stralcio", ma con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento emesse dal 10 gennaio 2000 sino al 31 diembre 2017 ("riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione"), in relazione al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in legge n. 136 del 2018, mentre la controversia oggetto del giudizio attiene all'impugnazione di un fermo amministrativo (Cass. n. 29389 del 2019); inoltre, ai sensi del comma 13 dello stesso art. 3, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5 (a mente del quale il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione), alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate mentre, ai sensi del successivo comma 14, in caso di mancato ovvero di insufficiente o Ric. 2018 n. 11812 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Nel merito il motivo di impugnazione è infondato in quanto è stato affermato da questa Corte: in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. 12 novembre 2018, n. 28872; nello stesso senso Cass. 10 aprile 2019, n. 10039); ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 d.P.R.602/73, l'agente per la riscossione è legittimato ad effettuare direttamente la notificazione della cartella di pagamento; notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel qual Ric. 2018 n. 11812 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- caso, la prova della consegna dell'atto al destinatario si desume dall'avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica; secondo quanto prescritto dal D.M. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001. Ha, in proposito, stabilito Cass. 6395/14 (conf. Cass. ord. 16949/14; 4567/15; 20918/16 ed altre) che: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, del resto più volte riaffermato anche con riguardo a fattispecie successive alle modificazioni apportate all'articolo 26 d.P.R. 602/73 dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Cass. 4 aprile 2018, n. 8311). Dunque, alla luce di tali principi, nel caso di specie la notifica deve ritenersi valida in quanto l'ufficiale postale ha provveduto alla Ric. 2018 n. 11812 sez. MT - ud. 16-12-2021 -5- consegna del plico e ha verificato che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponesse la sua firma nel registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, così come previsto dalle norme concernenti il servizio postale ordinario. Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso nella camer