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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2025

Cassazione n. 13413/2026

Testo disponibile della fonte

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o del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Milano chein data 16/07/2025, in accoglimento dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., aveva revocato ilsequestro preventivo della somma di euro 389.978,63 disponendone la restituzione all’Istitutodi credito.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Garrini, deducendo il formale unico motivo di seguito enunziato nei termini strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:violazione degli artt. 263 e 325 cod. proc. pen. nonché dell’art. 55 D.lgs 159/2011 e art. 1,comma 65, L. 147/2013; mancanza di motivazione o motivazione apparente.2.1.

Secondo il difensore, il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente inordine alla eccepita carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla qualel’ordinanza impugnata non si è confrontata con gli argomenti spesi nell’atto di appello,limitandosi ad affermazioni generiche senza chiarire se l’istituto bancario debba considerarsiterzo estraneo al procedimento oppure persona offesa.2.2.

I giudici d’appello hanno del tutto trascurato la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe comunque potuto allegare alla propria istanza provvedimenti definitivi e irrevocabili voltia stabilire la proprietà delle somme in sequestro presso il notaio [OSCURATO:PERSONA] attesa la pendenza diricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, I sez. civile, di Milano n.553/2025.2.3.

Inoltre, risulta essere stata disattesa la giurisprudenza di legittimità secondo cui èlegittimo il permanere del sequestro penale nonostante la pronuncia in primo grado del giudicecivile investito della risoluzione della controversia sulla proprietà della cosa sequestrata a favoredel soggetto che ne chiedeva la restituzione.

Il difensore deduce ulteriormente che le somme inquestione sono state sequestrate presso il [OSCURATO:PERSONA], il quale non è stato sentito nell’udienzacamerale fissata dal G.u.p. con conseguente violazione dell’art. 263, comma 2, cod. proc. pen.2.4.

Parimenti, l’ordinanza impugnata ha disatteso la questione relativa alla carenza diinteresse della [OSCURATO:PERSONA] a formulare istanza di restituzione a seguito dell’annullamento daparte del Tribunale del riesame di Milano dell’originario provvedimento di sequestro in relazioneal capo b) della rubrica, disponendo la restituzione del denaro vincolato all’odierna ricorrente,sulla base di considerazioni che collidono con il giudicato cautelare sul punto.

Secondo laricorrente, il G.u.p. del Tribunale di Milano, in luogo di disporre la restituzione delle somme,avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestrorimettendone la risoluzione al giudice civile, mantenendo nel frattempo la misura.2.5.

Il difensore deduce, altresì, la violazione degli artt. 321, comma 3, e 325 cod. proc.pen. in relazione alla ritenuta duplicazione delle istanze di restituzione delle somme da partedell’istituto di credito che aveva portato a sostenere che le stesse fossero identiche e la secondaistanza non presentasse alcun elemento di novità rispetto alla prima; stante la mancataimpugnazione della prima ordinanza resa dal G.i.p. di Milano di contenuto reiettivo, ne sarebberisultata preclusa la reiterazione in assenza di elementi di novità.2.6.

Il difensore eccepisce ulteriormente:- che l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione civile doveva soccomberedinanzi al vincolo ex art. 1, comma 63, lett. c) L. 147/2023 pattiziamente imposto in relazionealla somma, costituente residuo del prezzo di compravendita, affidata in custodia al notaioVoccia;- che il provvedimento di assegnazione della somma all’istituto bancario alla data del26/09/2024 era privo di efficacia esecutiva;- che, alla data di emissione del decreto di sequestro preventivo in data 12/09/2024, ilprovvedimento di assegnazione del giudice civile non era ancora venuto ad esistenza.2.7.

Conseguentemente, poiché il titolo esecutivo costituito dall’assegnazione delle sommeda parte del giudice dell’esecuzione risultava essere successivo all’adozione del sequestro penale,doveva trovare applicazione l’art. 55 del codice antimafia che prevede l’improcedibilità di tuttele azioni esecutive pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure prospettate insede di appello cautelare che il Tribunale del Riesame ha analiticamente scrutinato e disattesosulla base di corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente esprime mero dissenso.1.1.

L’ordinanza impugnata ha fornito adeguata risposta a tutti i rilievi in questa sederiproposti sia con riguardo all’addotto difetto di legittimazione attiva e alla connessa carenza diinteresse della [OSCURATO:PERSONA] che con riguardo al rapporto tra sequestro penale e procedura diespropriazione forzata presso terzi intrapresa dall’istituto bancario sulla scorta della sentenza n.7200/2023 del Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutiva, che – riconosciuto l’indebitooggettivo – aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2789 cod. civ. alla reintegrazionedella garanzia pignoratizia lesa.1.2.

I giudici della cautela hanno chiarito, con puntuali riferimenti giurisprudenziali, che almomento dell’esecuzione del sequestro preventivo la procedura esecutiva promossa da DeutscheBank si era già conclusa con trasferimento immediato al creditore pignorante del creditospettante al debitore esecutato a seguito dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.La giurisprudenza civile ha in proposito precisato che, a seguito dell'assegnazione al creditoreprocedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica lasostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, ilterzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente; nederiva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e nona quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriorerisarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., ove il creditore procedente dimostri diaver subìto un danno ulteriore (Cass. Sez. 6, 11/03/2019, n. 6957, Rv. 653275-01; Cass.Sez. 3, n. 9888 del 19/09/1995, Rv. 494077-01).Si è, inoltre, chiarito che avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod.proc. civ. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., percontestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che,una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è piùpossibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione exart. 615 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15822, Rv. 667838-01;Sez. 3, Ord. n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812-01; Sez. 3, n. 4505 del 24/02/2011,Rv. 617249-01).1.3.

L’ordinanza impugnata ha dato, inoltre, ampio ed esatto conto a pag. 12 delle ragionid’inapplicabilità nella specie del disposto di cui all’art. 55 d.

Lgs 159 /2011 che, mediante il rinvioall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gliinteressi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilisticacorrelata, e dell’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto lanuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo, di imposte e di altre somme inerenti l’attostipulato presso il notaio.

Al riguardo, va debitamente rimarcato che il notaio è mero depositariodella somma e non parte del rapporto obbligatorio garantito con la conseguenza che appare deltutto insussistente la violazione del contraddittorio dedotta dalla difesa in relazione all’udienzacamerale dinanzi al primo giudice.1.4.

La ricorrente omette il confronto con le puntuali considerazioni reiettive svolte dalcollegio cautelare esprimendo mero dissenso rispetto a valutazioni che appaiono conformi aldettato normativo e aderenti alle emergenze in atti.2.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Milano chein data 16/07/2025, in accoglimento dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., aveva revocato ilsequestro preventivo della somma di euro 389.978,63 disponendone la restituzione all’Istitutodi credito.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Garrini, deducendo il formale unico motivo di seguito enunziato nei termini strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:violazione degli artt. 263 e 325 cod. proc. pen. nonché dell’art. 55 D.lgs 159/2011 e art. 1,comma 65, L. 147/2013; mancanza di motivazione o motivazione apparente.2.1. Secondo il difensore, il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente inordine alla eccepita carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla qualel’ordinanza impugnata non si è confrontata con gli argomenti spesi nell’atto di appello,limitandosi ad affermazioni generiche senza chiarire se l’istituto bancario debba considerarsiterzo estraneo al procedimento oppure persona offesa.2.2. I giudici d’appello hanno del tutto trascurato la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe comunque potuto allegare alla propria istanza provvedimenti definitivi e irrevocabili voltia stabilire la proprietà delle somme in sequestro presso il notaio [OSCURATO:PERSONA] attesa la pendenza diricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, I sez. civile, di Milano n.553/2025.2.3. Inoltre, risulta essere stata disattesa la giurisprudenza di legittimità secondo cui èlegittimo il permanere del sequestro penale nonostante la pronuncia in primo grado del giudicecivile investito della risoluzione della controversia sulla proprietà della cosa sequestrata a favoredel soggetto che ne chiedeva la restituzione. Il difensore deduce ulteriormente che le somme inquestione sono state sequestrate presso il [OSCURATO:PERSONA], il quale non è stato sentito nell’udienzacamerale fissata dal G.u.p. con conseguente violazione dell’art. 263, comma 2, cod. proc. pen.2.4. Parimenti, l’ordinanza impugnata ha disatteso la questione relativa alla carenza diinteresse della [OSCURATO:PERSONA] a formulare istanza di restituzione a seguito dell’annullamento daparte del Tribunale del riesame di Milano dell’originario provvedimento di sequestro in relazioneal capo b) della rubrica, disponendo la restituzione del denaro vincolato all’odierna ricorrente,sulla base di considerazioni che collidono con il giudicato cautelare sul punto. Secondo laricorrente, il G.u.p. del Tribunale di Milano, in luogo di disporre la restituzione delle somme,avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestrorimettendone la risoluzione al giudice civile, mantenendo nel frattempo la misura.2.5. Il difensore deduce, altresì, la violazione degli artt. 321, comma 3, e 325 cod. proc.pen. in relazione alla ritenuta duplicazione delle istanze di restituzione delle somme da partedell’istituto di credito che aveva portato a sostenere che le stesse fossero identiche e la secondaistanza non presentasse alcun elemento di novità rispetto alla prima; stante la mancataimpugnazione della prima ordinanza resa dal G.i.p. di Milano di contenuto reiettivo, ne sarebberisultata preclusa la reiterazione in assenza di elementi di novità.2.6. Il difensore eccepisce ulteriormente:- che l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione civile doveva soccomberedinanzi al vincolo ex art. 1, comma 63, lett. c) L. 147/2023 pattiziamente imposto in relazionealla somma, costituente residuo del prezzo di compravendita, affidata in custodia al notaioVoccia;- che il provvedimento di assegnazione della somma all’istituto bancario alla data del26/09/2024 era privo di efficacia esecutiva;- che, alla data di emissione del decreto di sequestro preventivo in data 12/09/2024, ilprovvedimento di assegnazione del giudice civile non era ancora venuto ad esistenza.2.7. Conseguentemente, poiché il titolo esecutivo costituito dall’assegnazione delle sommeda parte del giudice dell’esecuzione risultava essere successivo all’adozione del sequestro penale,doveva trovare applicazione l’art. 55 del codice antimafia che prevede l’improcedibilità di tuttele azioni esecutive pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure prospettate insede di appello cautelare che il Tribunale del Riesame ha analiticamente scrutinato e disattesosulla base di corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente esprime mero dissenso.1.1. L’ordinanza impugnata ha fornito adeguata risposta a tutti i rilievi in questa sederiproposti sia con riguardo all’addotto difetto di legittimazione attiva e alla connessa carenza diinteresse della [OSCURATO:PERSONA] che con riguardo al rapporto tra sequestro penale e procedura diespropriazione forzata presso terzi intrapresa dall’istituto bancario sulla scorta della sentenza n.7200/2023 del Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutiva, che – riconosciuto l’indebitooggettivo – aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2789 cod. civ. alla reintegrazionedella garanzia pignoratizia lesa.1.2. I giudici della cautela hanno chiarito, con puntuali riferimenti giurisprudenziali, che almomento dell’esecuzione del sequestro preventivo la procedura esecutiva promossa da DeutscheBank si era già conclusa con trasferimento immediato al creditore pignorante del creditospettante al debitore esecutato a seguito dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.La giurisprudenza civile ha in proposito precisato che, a seguito dell'assegnazione al creditoreprocedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica lasostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, ilterzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente; nederiva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e nona quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriorerisarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., ove il creditore procedente dimostri diaver subìto un danno ulteriore (Cass. Sez. 6, 11/03/2019, n. 6957, Rv. 653275-01; Cass.Sez. 3, n. 9888 del 19/09/1995, Rv. 494077-01).Si è, inoltre, chiarito che avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod.proc. civ. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., percontestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che,una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è piùpossibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione exart. 615 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15822, Rv. 667838-01;Sez. 3, Ord. n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812-01; Sez. 3, n. 4505 del 24/02/2011,Rv. 617249-01).1.3. L’ordinanza impugnata ha dato, inoltre, ampio ed esatto conto a pag. 12 delle ragionid’inapplicabilità nella specie del disposto di cui all’art. 55 d. Lgs 159 /2011 che, mediante il rinvioall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gliinteressi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilisticacorrelata, e dell’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto lanuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo, di imposte e di altre somme inerenti l’attostipulato presso il notaio. Al riguardo, va debitamente rimarcato che il notaio è mero depositariodella somma e non parte del rapporto obbligatorio garantito con la conseguenza che appare deltutto insussistente la violazione del contraddittorio dedotta dalla difesa in relazione all’udienzacamerale dinanzi al primo giudice.1.4. La ricorrente omette il confronto con le puntuali considerazioni reiettive svolte dalcollegio cautelare esprimendo mero dissenso rispetto a valutazioni che appaiono conformi aldettato normativo e aderenti alle emergenze in atti.2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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