CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22911/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- intimata –2026 avverso la sentenza n. 512/2023 della CORTE D'APPELLO di2764 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 649/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7621/2024Numero di raccolta generale 22911/2026Data pubblicazione 08/07/20261. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava lasentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delladomanda di [OSCURATO:PERSONA], medico specialistaendocrinologo, convenzionato con [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza ASL11) con qualifica di [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva agito in giudizio per ottenere la condanna dell’aziendasanitaria alla concreta formalizzazione di incarico al quale nonera stato dato seguito per mancanza di copertura finanziaria,nonché al risarcimento del danno.2. Segnatamente il dott. [OSCURATO:PERSONA], operante nel sistema dellaspecialistica ambulatoriale convenzionata interna, avevapartecipato nel 2007 a un bando per l’assegnazione di ulterioriore di servizio, era stato designato dal Comitato consultivozonale, gli era stata comunicata l’assegnazione di 9 oresettimanali, aveva accettato come da Accordo CollettivoNazionale; tuttavia, dopo alcuni mesi, l’Azienda gli avevacomunicato che non avrebbe proceduto alla formalizzazione permancanza di copertura finanziaria. Ritenendo il contrattoconcluso secondo lo schema dell’offerta al pubblico,accettazione, perfezionamento del contratto, obbligo diformalizzazione entro 30 giorni dall’accettazione, il medicoaveva proposto ricorso (al TAR, poi, a seguito di declaratoria didifetto di giurisdizione) al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezionelavoro, per l’assegnazione di n. 5 ore delle 9 messe a bando, inquanto, in virtù di partecipazione ad un altro successivo bandodi concorso, dal 16.5.2008 aveva avuto attribuite dal datore dilavoro ulteriori 5 ore settimanali.3. Il Tribunale riconosceva che il contratto si era perfezionatoe che il diritto soggettivo all’assegnazione delle ore si eraconsolidato in capo al ricorrente, definendo la procedura diNumero registro generale 7621/2024assegnazione delle ore come offerta contrattuale al pubblicoN umero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22911/2026vincolante tra le parti ai sensi dell’art. 1336 c.c., ma rigettavDaat a pubblicazione 08/07/2026la domanda, ritenendo che la dedotta mancanza di coperturafinanziaria integrasse impossibilità sopravvenuta dellaprestazione.4. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primogrado, affermava che il contratto stipulato in violazione dinorme funzionali al contenimento della spesa pubblica (legge n.311/2004 – legge finanziaria 2005) è affetto da nullità percontrarietà a norma imperativa, in quanto si rendeva necessariala preventiva autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA],così come previsto dall’art. 4, comma 1, della L.R. n. 11/2009;riteneva che il ricorrente non potesse pretendere l’esecuzione diun contratto nullo, né pretendere il risarcimento del dannocontrattuale, e che non fossero provate voci di dannoriconducibili a responsabilità precontrattuale.5. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il dott.[OSCURATO:PERSONA] con nove motivi, illustrati da memoria. ASP ReggioCalabria non si è costituita nel presente giudizio di legittimità.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce nullità dellasentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione e falsaapplicazione dell’art. 1418 c.c. e delle disposizioni contenutenell’[OSCURATO:PERSONA], e “infondatezza della rilevatanullità del contratto già coperto da giudicato interno”. Da unlato, afferma che erroneamente la Corte territoriale ha ritenutoapplicabile alla fattispecie una normativa (L.R. n. 11/2009)sopravvenuta ai fatti di causa, risalenti all’anno 2007; dall’altro,sostiene che in appello è stato violato il giudicato internoformatosi sulla validità del contratto, ancorché il Tribunaleavesse poi ritenuto che si fosse in presenza di impossiNbuimlietrào r egistro generale 7621/2024Numero sezionale 2764/2026sopravvenuta della prestazione. Numero di raccolta generale 22911/20262. Con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.cD.)at a pubblicazione 08/07/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 1338 c.c., infondatezzadel richiamo alla responsabilità precontrattuale per violazionedel dovere di buona fede, violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., formazione del giudicato interno.3. Con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.)violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, della leggedella Regione Calabria n. 11 del 2009, nonché dell’art. 1,comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell’art. 1,comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 1,comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, violazione efalsa applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA],infondatezza della rilevata nullità del contratto in virtù dellaformazione del giudicato. Si sostiene l’inapplicabilità allafattispecie della legge regionale n. 11/2009, evidenziando chele altre norme richiamate nella motivazione non prevedevanodivieti di assunzione, ma solo un obbligo di contenimento dellaspesa e che, nella specie, non si era in presenza diun’assunzione in senso proprio, bensì di una novazione (quantoal numero di ore) del rapporto già in essere.4. Con il quarto motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullitàdella sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c. per vizio diultrapetizione. Si sostiene che l’unica eccezione opposta dallaASP era quella relativa alla mancanza di copertura finanziaria,sicché il giudice d’appello, valorizzando la mancanza diautorizzazione imposta dalla normativa sopravvenuta, sarebbeincorso nel vizio denunciato.5. Con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullitàdella sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c. per violazione delNumero registro generale 7621/2024principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quantoN umero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22911/2026la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto delle diversDeat a pubblicazione 08/07/2026conclusioni formulate a seguito dell’avvenuta assegnazionenell’anno 2022 di ulteriori cinque ore.6. Con il sesto motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullitàdella sentenza in riferimento all’art. 111 Cost., anche inrelazione alla violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., nonchéart. 118 disp. att. c.p.c., violazione dell’art. 11, comma 1,preleggi, e motivazione apparente con riguardo al richiamo diprecedenti.7. Con il settimo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.)nullità della sentenza motivata per relationem, difetto assolutodi motivazione con riferimento all’art. 111, comma 6, Cost. eall’art. 112 c.p.c.8. Con l’ottavo motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) nullitàdella sentenza per omesso esame di fatto decisivo (incidenzadell’assenza di copertura finanziaria).9. Con il nono motivo, deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.)nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 1, della legge della Regione Calabria n.11 del 2009,violazione del diritto di difesa, infondatezza della rilevata nullitàdel contratto poiché questione coperta da giudicato.10. Sono fondati per quanto di ragione il primo e terzo motivo,con conseguente assorbimento degli altri motivi e profili diimpugnazione proposti in questa sede.11. La principale ratio decidendi della sentenza impugnatarisiede nella (ritenuta dirimente e preclusiva) assenza dipreventiva autorizzazione regionale all’aumento orario. Si leggenella sentenza gravata (p 7) che: “… la questione vacorrettamente inquadrata nel divieto di assunzioni … lanormativa che viene in rilievo è l’art. 4 della legge n. 11/2009… tale disciplina era indubbiamente vigente allorché Nl’uAmSeroL r egistro generale 7621/2024Numero sezionale 2764/2026procedeva alla pubblicazione delle ore di specialistNiucmae ro ddi ara ccolta generale 22911/2026assegnare ai medici convenzionati sul territorio”. Data pubblicazione 08/07/202612. Tuttavia, il presupposto temporale del ragionamentologico-giuridico svolto dalla Corte distrettuale non è corretto.Nella stessa sentenza, infatti, si dà atto (p. 2) del fatto che ilricorrente aveva formalizzato il 22.5.2007 “la propriadisponibilità, dichiarandosi pronto ad accettare l'incarico” e che“l'[OSCURATO:PERSONA] non dava seguito comunicando con notaprot. n. 5307/DST del 6 novembre 2007 la determinazione delCommissario Straordinario prot. 51639/ASP del 29.10.2007,con la quale disponeva di non procedere alla formalizzazionedegli incarichi di specialistica ambulatoriale già assegnati permancanza di copertura finanziaria”.13. Dunque, una cronologia incompatibile con l’applicazionedella legge della [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 2009 (recante:“Ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordocon lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitarioregionale”), che ha imposto l’obbligo dell’autorizzazioneregionale preventiva a contrarre anche i rapporti convenzionaliper la specialistica ambulatoriale interna (art. 4, comma 1), mache è entrata in vigore (art. 7) il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del30.4.2009.14. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassataquanto all’affermata applicabilità alla fattispecie della L.R. n.11/2009 (impositiva, secondo il ragionamento della Corted’Appello, di precondizione di validità di contratti quali quello inesame), trattandosi, in realtà, di normativa non in vigore nelperiodo dei fatti di causa, in accoglimento in parte qua del primoe terzo motivo di ricorso (anche quale ragione più liquida),Numero registro generale 7621/2024assorbiti gli altri motivi e gli ulteriori profili contenuti nei motivNi umero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22911/2026accolti. Data pubblicazione 08/07/202615. La causa deve essere rinviata, per il riesame nel merito,alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, alla quale èdemandato anche il regolamento delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso per quantodi ragione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di ReggioCalabria in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]