CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che - in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Noia, riconosciuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Noia il 19/11/2018, irrevocabile il 21/12/2018, e rideterminata la pena complessivamente irrogata - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso ; che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M