CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32576/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Gap del Tribunale di Catania del 9 marzo 2026 che ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. perché il giudicante non ha verificato la sussistenza di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato e ancora violazione di legge poiché non ha esplicitato i passaggi intermedi del calcolo della pena e la sua congruità; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen.; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P P.Q.MO 1 SET 2026 L'ASSISTENTE i UDIZIARIO Doti.3 sa [OSCURATO:PERSONA] i ente 2