CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 24 settembre 2020 il Magistrato di sorveglianza di Torino, pronunciando sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la variazione del domicilio presso il quale eseguire la pena in regime di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta e disposto il versamento mensile di una somma non inferiore ad euro 300 in favore di un Ente per la tutela ed il sostegno di soggetti bisognosi. 2. Avverso il provvedimento, Bittarello ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e del sostituto processuale avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Ettorre, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Bittarello aveva adito il Magistrato di sorveglianza solo per ottenere la variazione del luogo di esecuzione della pena e si era visto aggravare la pena con un provvedimento afflittivo e privo di alcuna motivazione. Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui al Magistrato di sorveglianza è inibito disporre provvedimenti contenenti obblighi nuovi ed autonomi, attraverso prescrizioni peggiorative, in assenza di una violazione delle prescrizioni impartite al condannato. 2.2. Con il secondo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 27, comma terzo, Cost., con particolare riferimento al principio rieducativo. Nell'adozione di un provvedimento peggiorativo delle complessive condizioni di esecuzione della pena, pur a fronte di un'istanza presentata dal solo condannato, non sarebbe ravvisabile alcuna osservanza della disposizione costituzionale, tanto più che, nel caso di specie, erano presenti nel fascicolo elementi positivamente valutabili in favore del ricorrente sui quali il Magistrato ha omesso di pronunciare. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto in data 9 aprile 2021 Bittarello è stato scarcerato per espiazione della pena. 4. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto dalla certificazione aggiornata acquisita, risulta che Bittarello è stato scarcerato il 9 aprile 2021. 5. L'interesse all'impugnazione, posta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per l'impugnazione, è correlato alla firalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coereme con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 113(12 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impuonante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.). 6. Nel caso di specie, in fatto, dalla interrogazione svolta attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia risulta che il ricorrente, in data 9 aprile 2021 è stato scarcerato per espiazione pena conseguendone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dalla quale non deriva, tuttavia, la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi). P.Q.IM.Dichiara inammissibile il ricorso per sopra