CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04351/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30439/2021 R.G. proposto da : contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TRIESTE n. 551/2021 depositata il19/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento o comunque l’invalidità di alcune operazioni di finanziamento poste in essere per l’acquisto di azioni della medesima Banca, con i conseguenti effetti restitutori, nonché di condannare l’istituto di credito al risarcimento del danno conseguente. Con ordinanza pubblicata il 27.11.2020 il Tribunale di Pordenone si è dichiarato incompetente per materia indicando come competente la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Trieste, stante che l'acquisto di titoli di partecipazione aveva determinato anche l'acquisto, da parte degli attori, della qualità di socio, così da integrare il criterio di collegamento previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 in relazione alle controversie sui rapporti societari. Riassunto il giudizio, la sezione specializzata del tribunale di Trieste ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la competenza spetti alternativamente al medesimo tribunale di Pordenone, quale giudice del foro esclusivo del consumatore e del luogo dove è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 20 c.p.c., o al tribunale di Vicenza, quale giudice del luogo in cui ha sede la banca convenuta; non spetta, invece, alla sezione specializzata, giacché la controversia, nelle sue varie articolazioni, non attiene in via diretta al rapporto societario, quanto piuttosto al rapporto finanziario di investimento quale base dell'acquisto delle partecipazioni. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] La causa appartiene alla competenza del tribunale di Pordenone. Questa Corte ha già più volte enunciato il principio di diritto secondo cui esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito dei contratti di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (cd. T.u.f.) la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento e il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo (v. Cass. n. 5374 - 22; Cass. n. 22340 - 20, Cass. n. 31691-18, Cass. n. 1826-18, Cass. n. 8738-17). La ragione risiede nel fatto che il legislatore ha inteso attribuire alla competenza delle Sezione Specializzata in materia di impresa controversie che non solo presuppongano l'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali, ma nelle quali oggetto di contesa siano situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Ne consegue che quando nessuna questione di tal genere sia coinvolta dalla controversia, per essere la stessa in concreto limitata al profilo preliminare dell'investimento finanziario, per avere, appunto, l'attore prospettato soltanto la violazione degli obblighi posti dalle norme sui contratti di investimento, la causa petendi finisce per porsi al di fuori dei confini della competenza specializzata ratione materiae: è proprio quanto avvenuto nel caso di specie in cui l’oggetto delle domande del sig. [OSCURATO:PERSONA] di nullità, annullamento e risoluzione è costituito dalle “complessive operazioni di finanziamento per acquisto di titoli propri della banca, operazioni concretatesi nella “concessione di un finanziamento ingente e nell’acquisto “a leva” di propri titoli azionari e obbligazionari”. Il giudice competente va quindi individuato nel Tribunale di Pordenone –né rileva l'alternativa ipotizzata dal giudice remittente, dal momento che la competenza di detto tribunale è stata contestata dalla banca solo invocando il profilo della materia societaria (art. 38 cod. proc. civ.) - dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone, ove rinvia le parti per la prosecuzione del proce