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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41613/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brescia, con la sentenza impugnata, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni personali ascrittogli per intervenuta remissione di querela. 2 - Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla intervenuta remissione di querela che indicata come tacita non si era compreso da quale concreta circostanza fosse stata dedotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Deve poi rilevarsi come nella sentenza impugnata si fosse indicato come le parti avessero concordemente concluso per il proscioglimento poi dichiarato, così concordando sulla intervenuta remissione di querela.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brescia, con la sentenza impugnata, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni personali ascrittogli per intervenuta remissione di querela. 2 - Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla intervenuta remissione di querela che indicata come tacita non si era compreso da quale concreta circostanza fosse stata dedotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Deve poi rilevarsi come nella sentenza impugnata si fosse indicato come le parti avessero concordemente concluso per il proscioglimento poi dichiarato, così concordando sulla intervenuta remissione di querela. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]