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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 37429/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA][' JA Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona d l Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale c i Enna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna impLgna l'ordi- nanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Enna che, rilevando l'omessa notifica- zione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini, ha disposto la restitu- zione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen..

Deduce:

1. Violazione dell'art. 157-bis cod. proc. pen. e dell'art. 29- bis decreto legislativo n. 271/1998;

2. Vizio di motivazione.

Il ricorrente osserva anzitutto come il provvedimento impugnato ia del tutto privo di motivazione, atteso che dispone la regressione del procedirr ento senza tuttavia spiegarne le ragioni.

Aggiunge che -in ogni caso- l'avviso della conclusione d Ile indagini preliminari era stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio, in conformità a quanto disposto dall'art. 157-bis cod. proc. pen., così come introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) che dispcne che, per l'imputato non detenuto, le notificazioni successive alla prima si effett ano presso il difensore di fiducia o presso il difensore d'ufficio.

Precisa che nel caso concreto, in sede di identificazione, [OSCURATO:PERSONA] veniva avvisato del fatto che le notificazioni successive alla prima sareObero state effettuate presso il difensore di fiducia o d'ufficio; che /in occasione dl verbale di identificazione,veniva nominato un primo difensore d'ufficio; che ,succèssivamente/ veniva nominato altro difensore d'ufficio atteso che,con riguardo a quello nominato per primo / emergevano alcune incongruenze identificative; che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato presso tale ultimo difensore, in data 01/08/2023, a mezzo PEC.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché l'ordi lianza non è immediatamente ricorribile e il provvedimento non è abnorme.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, 26 marzo 2005, n. 25957, Toni) hanno individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di sercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale,nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi, il pubblico mi istero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimenti giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi/ egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Se l'atto del giudice è es ressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.

Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.

1.2. Ciò premesso, nessuna di tali condizioni si riscontra nel cas in esame.n)` Non si rinviene l'abnormità strutturale, in quanto il provvedim nto è stato pronunciato dal giudice nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento e senza alcuna deviazione dal modello processuale previsto dalla legge, visto c e rientrano nel suo doveroso compito la verifica del regolare svolgersi della pr cedura e la pronuncia dei provvedimenti necessari a rimuovere le nullità che riter ga di avere rilevato, al fine di impedire che esse inficino la validità del processo.

In tal senso, era compito doveroso del tribunale verificare che all'imputato fosse stato regolarmente notificato l'avviso di conclusioni delle indagin preliminari e -una volta ritenuta l'omessa notifica di tale atto fondamentale ai fir i del valido svolgersi del processo- restituire gli atti al pubblico ministero per evadere tale incombente.

Neanche si rinviene un'abnormità funzionale, atteso che la regnssione così disposta dal tribunale non provoca alcuna paralisi del procedimento, che riprende il suo normale corso nel momento in cui il pubblico provvede alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, adempiendo all'incombente disposto dal giudice.

Da qui l'inammissibilità del ricorso, atteso che l'atto impugnato non è affetto da abnormità.

2. Nonostante tale assorbente rilievo, va tuttavia rimarcato come l'atto impugnato, non solo non è abnorme, ma -anzi- è del tutto legittimo.

Il pubblico ministero, infatti, denuncia la violazione dell'art. 157-bis cod. proc. pen., assumendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio, per come disposto dall'art. 157-bis cod. proc. pen..

A tale proposito va osservato che la corretta applicazione dell'art. 157-bis cod. proc. pen. suppone che vi sia stata una prima notificazione all'imputato, effettuata ai ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., in quanto soltanto l'esistenza di questa prima notificazione legittima la notificazione degli atti successivi lel difensore di fiducia o d'ufficio.

Tanto, peraltro, viene evidenziato dallo stesso pubblico ministero, il quale ha precisato cheynegli avvisi somministrati a [OSCURATO:PERSONA] in sede di identificaz one ,gli era stato reso noto che le notificazioni successive alla prima si sarebbero potute effettuare a mani di un difensore d'ufficio.

Non anche, dunque, la prima notifica, da effettuarsi ai sensi dell'al-t. 157 cod. proc. pen..

Ebbene, nel caso in esame il pubblico ministero si limita a evidenziare che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato a u difensore d'ufficio, ma non deduce né dimostra che vi era stata una prima notifica eseguita a [OSCURATO:PERSONA] personalmente, così mancando la precondizione necessaria a rendere p n_.)n •0 legittima la notificazione presso il difensore d'ufficio oggi difesa cal pubblico ministero ricorrente.

Il giudice del provvedimento impugnato, dunque, ha corre tamente e tempestivamente rilevato che l'avviso di conclusione delle indagini pre iminari non era stato ritualmente notificato all'indagato, trattandosi della prima noi ificazione a suo carico.

Così rilevata la nullità conseguente a tale omessa notificazione, l'unica possibilità rimessa al giudice era quello di far regredire il procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità, con restituzione degli atti al pubblico m nistero per l'effettuazione dell'incombente omesso.

Da ciò la piena legittimità e validità del provvedimento impugnalo.

Segue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA][' JA Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona d l Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale c i Enna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna impLgna l'ordi- nanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Enna che, rilevando l'omessa notifica- zione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini, ha disposto la restitu- zione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen.. Deduce: 1. Violazione dell'art. 157-bis cod. proc. pen. e dell'art. 29- bis decreto legislativo n. 271/1998; 2. Vizio di motivazione. Il ricorrente osserva anzitutto come il provvedimento impugnato ia del tutto privo di motivazione, atteso che dispone la regressione del procedirr ento senza tuttavia spiegarne le ragioni. Aggiunge che -in ogni caso- l'avviso della conclusione d Ile indagini preliminari era stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio, in conformità a quanto disposto dall'art. 157-bis cod. proc. pen., così come introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) che dispcne che, per l'imputato non detenuto, le notificazioni successive alla prima si effett ano presso il difensore di fiducia o presso il difensore d'ufficio. Precisa che nel caso concreto, in sede di identificazione, [OSCURATO:PERSONA] veniva avvisato del fatto che le notificazioni successive alla prima sareObero state effettuate presso il difensore di fiducia o d'ufficio; che /in occasione dl verbale di identificazione,veniva nominato un primo difensore d'ufficio; che ,succèssivamente/ veniva nominato altro difensore d'ufficio atteso che,con riguardo a quello nominato per primo / emergevano alcune incongruenze identificative; che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato presso tale ultimo difensore, in data 01/08/2023, a mezzo PEC. Conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché l'ordi lianza non è immediatamente ricorribile e il provvedimento non è abnorme. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 26 marzo 2005, n. 25957, Toni) hanno individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di sercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale,nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi, il pubblico mi istero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimenti giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi/ egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Se l'atto del giudice è es ressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. 1.2. Ciò premesso, nessuna di tali condizioni si riscontra nel cas in esame.n)` Non si rinviene l'abnormità strutturale, in quanto il provvedim nto è stato pronunciato dal giudice nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento e senza alcuna deviazione dal modello processuale previsto dalla legge, visto c e rientrano nel suo doveroso compito la verifica del regolare svolgersi della pr cedura e la pronuncia dei provvedimenti necessari a rimuovere le nullità che riter ga di avere rilevato, al fine di impedire che esse inficino la validità del processo. In tal senso, era compito doveroso del tribunale verificare che all'imputato fosse stato regolarmente notificato l'avviso di conclusioni delle indagin preliminari e -una volta ritenuta l'omessa notifica di tale atto fondamentale ai fir i del valido svolgersi del processo- restituire gli atti al pubblico ministero per evadere tale incombente. Neanche si rinviene un'abnormità funzionale, atteso che la regnssione così disposta dal tribunale non provoca alcuna paralisi del procedimento, che riprende il suo normale corso nel momento in cui il pubblico provvede alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, adempiendo all'incombente disposto dal giudice. Da qui l'inammissibilità del ricorso, atteso che l'atto impugnato non è affetto da abnormità. 2. Nonostante tale assorbente rilievo, va tuttavia rimarcato come l'atto impugnato, non solo non è abnorme, ma -anzi- è del tutto legittimo. Il pubblico ministero, infatti, denuncia la violazione dell'art. 157-bis cod. proc. pen., assumendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio, per come disposto dall'art. 157-bis cod. proc. pen.. A tale proposito va osservato che la corretta applicazione dell'art. 157-bis cod. proc. pen. suppone che vi sia stata una prima notificazione all'imputato, effettuata ai ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., in quanto soltanto l'esistenza di questa prima notificazione legittima la notificazione degli atti successivi lel difensore di fiducia o d'ufficio. Tanto, peraltro, viene evidenziato dallo stesso pubblico ministero, il quale ha precisato cheynegli avvisi somministrati a [OSCURATO:PERSONA] in sede di identificaz one ,gli era stato reso noto che le notificazioni successive alla prima si sarebbero potute effettuare a mani di un difensore d'ufficio. Non anche, dunque, la prima notifica, da effettuarsi ai sensi dell'al-t. 157 cod. proc. pen.. Ebbene, nel caso in esame il pubblico ministero si limita a evidenziare che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato a u difensore d'ufficio, ma non deduce né dimostra che vi era stata una prima notifica eseguita a [OSCURATO:PERSONA] personalmente, così mancando la precondizione necessaria a rendere p n_.)n •0 legittima la notificazione presso il difensore d'ufficio oggi difesa cal pubblico ministero ricorrente. Il giudice del provvedimento impugnato, dunque, ha corre tamente e tempestivamente rilevato che l'avviso di conclusione delle indagini pre iminari non era stato ritualmente notificato all'indagato, trattandosi della prima noi ificazione a suo carico. Così rilevata la nullità conseguente a tale omessa notificazione, l'unica possibilità rimessa al giudice era quello di far regredire il procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità, con restituzione degli atti al pubblico m nistero per l'effettuazione dell'incombente omesso. Da ciò la piena legittimità e validità del provvedimento impugnalo. Segue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
Decreto Cassazione n. 37429/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris