CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 33336/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1) V. M. 2) C.E. 3) C.A. avverso la sentenza emessa il 14/07/2023 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del V. M. , ed il rigetto degli altri ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per V. M. e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per C.E. e C.A. ), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Bari condannava con rito abbreviato V. M. C.E. e C.A.alla pena di giustizia in relazione ai reati aggravati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di L.S. , loro ascritti in concorso. Con sentenza del 14/07/2023, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, da un lato accogliendo l'istanza ex art. 599- bis formulata dal V.M. con il consenso del Procuratore Generale; d'altro lato, riducendo la pena applicata al C.E. e al C.A. , e confermando nel resto la sentenza nei loro confronti (i due predetti imputati, preliminarmente, avevano rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 4, n. 7-bis I. n. 75, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio). 2. Ricorre per cassazione il V.M. , a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge per avere la Corte determinato gli aumenti in modalità distonica rispetto a quanto concordato dal Procuratore Generale, modificando unilateralmente il negozio concluso tra le parti (peraltro illegittimamente, perché l'avallo del P.G. era limitato alla pena finale). 3. Ricorrono per cassazione, con atti di contenuto sovrapponibile, il C.E. e il C.A. , deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 4, n. 7-bis I. n. 75 del 1958. Si censura la sentenza per non avere la Corte considerato la necessità di distinguere i concetti di "tossicodipendenza" e di "dedizione all'uso di sostanze stupefacenti", ben distinti nelle aggravanti in tema di stupefacenti (art. 80, lett. f e c, d.P.R. n. 309 del 1990): pervenendo in tal modo ad una inammissibile interpretazione estensiva ed additiva in malam partem, tanto più illogica considerando che, in relazione ai benefici ex art. 89 dello stesso d.P.R., si esclude l'assimilazione dell'uso abituale allo stato di tossicodipendenza. Si lamenta quindi l'applicazione dell'aggravante in una fattispecie in cui era semplicemente emerso che la persona offesa faceva uso di sostanze stupefacenti. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la totale assenza della motivazione, nonostante le circostanze positive evidenziate (ruolo marginale, limitata durata della condotta illecita, spontanea resipiscenza emergente dalle intercettazioni, buon comportamento processuale) e totalmente ignorate dalla Corte territoriale. 3.3. Vizio di motivazione quanto alla misura del trattamento sanzionatorio. Si lamenta la contraddittorietà della sostanziale equiparazione della posizione dei ricorrenti a quella del I V.M. I, nonostante la stessa Corte d'Appello avesse riconosciuto il ruolo secondario svolto dagli altri. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso del V.M. (per la manifesta 2• infondatezza della censura proposta, alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati), e il rigetto degli altri due ricorsi, ritenendo infondata la censura in ordine all'aggravante ex art. 4 n. 7-bis, e potendo evincersi dalla struttura 'complessiva della motivazione le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, così come infondata era la doglianza imperniata sulla comparazione delle posizioni con quella del coimputato. 5. Con memoria trasmessa il 14/06/2024, il difensore del V.M. insiste per l'accoglimento del ricorso e per l'applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prendendo le mosse dalla posizione dell V.M. l, occorre preliminarmente evidenziare che non può essere presa in considerazione, in questa sede, la memoria presentata nell'interesse del predetto ricorrente, essendo il relativo deposito avvenuto in data 14/06/2024, e quindi senza il rispetto del termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. sul punto Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). Deve altresì precisarsi, al riguardo, che risulta del tutto irrilevante il fatto che la decisione sia intervenuta con la lettura del dispositivo all'odierna udienza, posto che il termine deve essere calcolato, nel giudizio di legittimità, con esclusivo riferimento alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato (cfr. sul punto, con specifico riferimento al termine decadenziale di quindici giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 16540 del 10/12/2018, dep. 2019, Borsari, Rv. 275808 - 01). 1.1. Il ricorso del V.M. è inammissibile. È invero manifestamente infondata la doglianza difensiva, avente ad oggetto non già la misura della pena applicata (corrispondente all'accordo raggiunto con il Procuratore Generale), ma il calcolo effettuato per raggiungerla. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di 'patteggiamento in appello', è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo» (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso con cui l'imputato aveva lamentato la diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto dell'accordo). 2. I ricorsi del C.E. e del C.A. , che possono essere trattati congiuntamente attesa la sovrapponibilità delle questioni prospettate, sono parzialmente fondati. 32.1. Il primo motivo, con cui è stata censurata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 4, n. 7-bis, I. n. 75 del 1958 - non essendovi la prova dello stato di tossicodipendenza della L.S. che alla luce delle risultanze acquisite poteva essere definita, a tutto concedere, persona dedita all'uso di stupefacenti (secondo la distinzione desumibile dagli artt. 89 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) - è infondato. Nel disattendere la suggestiva prospettazione della difesa, la Corte territoriale - in piena sintonia con il primo giudice - ha posto in evidenza che, nell'aggravante che qui rileva, l'espressione "tossicodipendente" viene utilizzata in un contesto diverso e per ragioni differenti da quelle ad es. di favorire la disintossicazione delle persone ristrette in regime cautelare carcerario, che connotano le disposizioni di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990. • In particolare, si è osservato che, con la disposizione introdotta al n. 7-bis dell'art. 4, il legislatore "ha inteso sanzionare più severamente l'ipotesi in cui la condizione di debolezza del soggetto, indotto a prostituirsi anche dall'esigenza dello stupefacente, facilita la condotta del consapevole agente", e che una siffatta ratio rende ultroneo l'accertamento sanitario di una vera e propria tossicodipendenza. Nella medesima prospettiva, la Corte d'Appello ha affermato che anche l'aggravante di cui all'art. 80 lett. f) del medesimo d.P.R. "risponde alla finalità di proteggere persone in condizioni di particolare vulnerabilità, come quella di chi abbia esigenza di assumere sostanza stupefacente, sanzionando più severamente chi approfitti sessualmente di tale situazione. Anche in questo caso non sembra rispondere all'intenzione della legge l'accertamento preventivo di una vera e propria tossicodipendenza" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Ad avviso del Collegio, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di interpretazione desumibili dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, espressamente richiamato in sentenza: l'intenzione del legislatore può, ed anzi deve, orientare l'interprete anche nella individuazione della esatta portata applicativa di un determinato vocabolo, che può non coincidere nei vari contesti di utilizzo. In particolare, le richiamate esigenze "protettive" di soggetti vulnerabili, ben evidenziate dalla Corte di Appello, rendono immune da censure una interpretazione della parola "tossicodipendente" volta a comprendere non solo le persone di cui è stata 'ufficialmente e clinicamente accertata tale condizione, ma anche quelle stabilmente dedite al consumo di droga e perciò disposte, per procurarsela, a concedersi sessualmente a chi è in grado di offrirla (art. 80, lett. f, d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero a prostituirsi (art. 4, n. 7-bis, I. n. 75 del 1958). D'altra parte, proprio per la pacifica, radicale diversità di prospettiva sottesa alle disposizioni di favore di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 309 - ai sensi delle quali, salva la sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza, la misura di massimo 4rigore è sostituita con quella domiciliare, nei confronti di una persona "tossicodipendente o alcoldipendente" che abbia in corso programmi terapeutici, ovvero intenda sottoporsi a questi ultimi - ben si comprende il rigore con cui la giurisprudenza interpreta il medesimo termine, proprio perché le esigenze cautelari, ritenute di intensità tale da far ricorso alla extrema ratio della custodia in carcere, devono cedere il passo a quelle di disintossicazione e recupero, ma nella sola ipotesi in cui realmente si sia in presenza di un effettivo stato di tossicodipendenza (cfr. sul punto Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625 - 01, secondo la quale «in tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento dell'uso abituale costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza»). In tale cornice ermeneutica, risulta immune da censure l'applicazione agli odierni ricorrenti dell'aggravante di cui al n. 7-bis dell'art. 4, motivata, da un lato, con le dichiarazioni della sorella della persona offesa L.V. (secondo la quale il danaro ricavato dalla prostituzione della propria sorella L.S. veniva speso nell'acquisto di stupefacenti di cui sia quest'ultima, sia gli odierni ricorrenti "facevano massiccio uso"); d'altro lato, con il richiamo di una intercettazione in cui la ragazza comunicava ad un potenziale cliente di non drogarsi più come prima, essendo incinta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 2.2. Sono invece fondate le doglianze relative alla totale carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. Coglie nel segno, in particolare, il rilievo concernente la mancata considerazione della resipiscenza palesata dagli indagati, o comunque della loro spontanea interruzione dell'attività illecita, desumibile dalle intercettazioni telefoniche (cfr. in particolare la conversazione tra il C.E. e tale A. , in cui il primo illustra al secondo le circostanze in cui era terminato il coinvolgimento suoe del C.A. nella gestione della prostituzione della ragazza insieme al V.M. ). Si tratta di un elemento che a volte viene evocato solo labialmente, ma che nella fattispecie trova invece una effettiva rispondenza nelle risultanze captative, e che doveva necessariamente essere considerato dalla Corte territoriale: quest'ultima si è al contrario limitata a richiamare - ma solo per la commisurazione della pena - i precedenti contro il patrimonio (plurimi a carico del I C.E. unico a carico del C.A. precisando peraltro che il loro ruolo doveva ritenersi "secondario rispetto a quello del I V.M. " (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 5In tale complessivo contesto, deve escludersi che possa utilmente invocarsi, nella fattispecie in esame, la giurisprudenza in tema di motivazione implicita (cfr. sul punto Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). 2.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del C.E. e del C.A. limitatamente alla omessa statuizione in ordine all'applicazione delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari, dovendo considerarsi assorbite le ulteriori censure svolte dai due ricorrenti in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio loro applicato. P.Q.M. Annulla P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di V.M. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 15 luglio 2024Il Consigli4r stensore Il PresidenteVittori azienza [OSCURATO:PERSONA].ta in Cancelleria oggi, 2 SET 224 -