Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 47007/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Chieti ha condannato, concesse le attenuanti generiche, [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi 4, per il reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in data 27 marzo 2018).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di L'Aquila, denunciando la violazione dell'art. 187, comma 7, cod.strada, attesa l'inesatta quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, a cui non può essere applicata la riduzione di 1/3 in ragione della concessione delle attenuanti generiche.

3. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella durata minima di mesi

6. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 187, comma 8, e 186, comma 7, cod.strada, la condanna per il reato in esame comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni, per cui la sanzione amministrativa è stata quantificata illegalmente, in una misura inferiore al minimo edittale.

Né nella quantificazione della sanzione amministrativa accessoria sono applicabili istituti riferiti alla quantificazione della pena, come gli aumenti e le diminuzioni relativi alle circostanze aggravanti ed attenuanti (v.

Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rama, Rv. 266468 - 01).

Difatti, la sanzione penale e la sanzione amministrativa sono sanzioni diverse, che rispondono a finalità diverse e sono soggette a discipline diverse.

La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, più volte chiarito che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 - 01).

Ulteriore conferma della. indipendenza delle sanzioni e della impossibilità di applicare, nella quantificazione della sanzione amministrativa, istituti riferiti alla quantificazione della pena si rinviene nella previsione dell'art. 222, comma 2-bis, cod.strada che stabilisce, in caso di applicazione della pena su richiesta, la riduzione di 1/3 della sospensione della patente: riduzione che, dunque, non deriva dall'art. 444 cod.proc.pen. e, cioè, dalla disciplina della sanzione penale o di quella sostitutiva, ma da apposita disposizione di legge, espressamente riferita alla sanzione amministrativa. 2.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, che va determinata nel minimo edittale di mesi

6. In proposito può sottolinearsi che, nel caso di specie, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella misura minima di 6 mes può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 620 lett.

I, cod.proc.pen., in base alle statuizioni del giudice di merito, in quanto non richiede alcun ulteriore accertamento di merito e dalla sentenza non emergono elementi significativi in ordine alla gravità del danno, alla pericolosità della condotta ed alla gravità della violazione, idonei a giustificare il discostamento dal minimo edittale.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento necessario al fine di adeguare la durata della sanzione amministrativa alle previsioni di legge, la cui adozione in questa sede di legittimità è compatibile alla disciplina dell'art. 620 lett.

I cod.proc.pen., che va interpretato ed applicato alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che determina in mesi

6. Così deciso, 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore IlP re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Chieti ha condannato, concesse le attenuanti generiche, [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi 4, per il reato di cui all'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in data 27 marzo 2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di L'Aquila, denunciando la violazione dell'art. 187, comma 7, cod.strada, attesa l'inesatta quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, a cui non può essere applicata la riduzione di 1/3 in ragione della concessione delle attenuanti generiche. 3. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella durata minima di mesi 6. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 187, comma 8, e 186, comma 7, cod.strada, la condanna per il reato in esame comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni, per cui la sanzione amministrativa è stata quantificata illegalmente, in una misura inferiore al minimo edittale. Né nella quantificazione della sanzione amministrativa accessoria sono applicabili istituti riferiti alla quantificazione della pena, come gli aumenti e le diminuzioni relativi alle circostanze aggravanti ed attenuanti (v. Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rama, Rv. 266468 - 01). Difatti, la sanzione penale e la sanzione amministrativa sono sanzioni diverse, che rispondono a finalità diverse e sono soggette a discipline diverse. La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, più volte chiarito che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 - 01). Ulteriore conferma della. indipendenza delle sanzioni e della impossibilità di applicare, nella quantificazione della sanzione amministrativa, istituti riferiti alla quantificazione della pena si rinviene nella previsione dell'art. 222, comma 2-bis, cod.strada che stabilisce, in caso di applicazione della pena su richiesta, la riduzione di 1/3 della sospensione della patente: riduzione che, dunque, non deriva dall'art. 444 cod.proc.pen. e, cioè, dalla disciplina della sanzione penale o di quella sostitutiva, ma da apposita disposizione di legge, espressamente riferita alla sanzione amministrativa. 2.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, che va determinata nel minimo edittale di mesi 6. In proposito può sottolinearsi che, nel caso di specie, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella misura minima di 6 mes può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 620 lett. I, cod.proc.pen., in base alle statuizioni del giudice di merito, in quanto non richiede alcun ulteriore accertamento di merito e dalla sentenza non emergono elementi significativi in ordine alla gravità del danno, alla pericolosità della condotta ed alla gravità della violazione, idonei a giustificare il discostamento dal minimo edittale. Si tratta, pertanto, di un provvedimento necessario al fine di adeguare la durata della sanzione amministrativa alle previsioni di legge, la cui adozione in questa sede di legittimità è compatibile alla disciplina dell'art. 620 lett. I cod.proc.pen., che va interpretato ed applicato alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che determina in mesi 6. Così deciso, 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore IlP re
Sentenza Cassazione n. 47007/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris