Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 18566/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 15665/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Società per la [OSCURATO:PERSONA], mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Gramsci, 22 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]66H04H501Ache la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl; intimato avverso il decreto di cui al procedimento nr. 1446/2018 depositato in data 12/12/2018 dal Tribunale di Pordenone; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.BCC [OSCURATO:PERSONA] - Società per la [OSCURATO:PERSONA], mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito BCC) chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl, in via chirografaria, del complessivo credito € 764.408,34, a titolo di canoni impagati e debito residuo relativo al contratto di locazione finanziaria nr.

AL/3081180210 del 26/11/2008, avente ad oggetto il bene immobile sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Ve) alla via A. Moro nr. 1/G8 e risolto con raccomandata a.r. del 26/10/2015 anteriormente al fallimento della utilizzatrice, pronunciato con sentenza del 22/12/2016. 2 Il G.D. dichiarò l’esecutività dello stato passivo escludendo i crediti insinuati; sull’impugnazione ex art. 98 l.fall . di BCC, il Tribunale di Pordenone ha rigettato l’opposizione. 2.1 I giudici dell’opposizione, sul presupposto della applicabilità della L. n. 124 del 2017 art. 1, commi 136 - 140 , hanno respinto la domanda non essendo stato seguito il meccanismo della nuova normativa; in particolare non era intervenuta la vendita del cespite, né era stata effettuata la stima. 3 BCC haproposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati conmemoria; il Fallimento non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 nr. 5 c.p.c.) costituito dalla clausola penale di cui all’art. 19 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria. 1.1 Il secondo motivo oppone violazione degli artt. 1322, 1362,1363, 1382 e 1384 c.c. e dell’art.1 commi 136-140 l. 124/2017; l’impugnato provvedimento avrebbe male interpretato la nuova normativa che comunque secondo la giurisprudenza non troverebbe applicazione per l’inadempimento verificatosi in data anteriore alla data di entrata in vigore dovendo invece applicare la disciplina di cui all’art.72 quater l.fall. 2.1 Il ricorso va dichi a rato inammissibile in quanto non tempestivamente proposto. 2.2 L’art . 99 ul t . comma l.fall stabilisce che « il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorsoper Cassazione». 2.2 Il decreto prodotto dal ricorrente reca la data di deliberazione del 15/11/2018; al riguardo parte ricorrente si limita a dichiarare in modo ellitticoche «il decreto nr .1888/2018 del 12 dicembre 2918» non le sarebbe stato comunicato ; il ricorso per Cassazione è stato notificato al Fallimento in data 13/5/2109 ben oltre il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del provvedimento. 2.3 Va innanzitutto precisato che inanaloghe condizioni (ricorsi per Cassazione avverso provvedimenti di espulsione ex art. 35 bis d.lvo 35/2008 e avverso sentenze di reclamo ex art. 18 l.fall . ), questa Corte ha ritenuto che «il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma» (Cass. 24023/2023; 14839/2020 , 22324/2020 , 33798/2022 e 12789/2024). 2.4 Nel caso di specie, a fronte della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione attestante la comunicazione del provvedimento e alla mancata costituzione di controparte, il Collegio ha verificato, con acquisizione della cancelleria de l messaggio PEC, che da esso risulta che il decreto, depositato in data 12/12/2018, è stato in pari data regolarmente comunicato dalla cancelleria del giudice emittente al difensore dell’opponente presso l’indirizzo di posta elettronica reperito presso il [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Da ciò risulta confermata la tardività della notifica del ricorso per Cassazione (avvenuta in data il 13/5/2019). 3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 15665/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Società per la [OSCURATO:PERSONA], mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Gramsci, 22 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]66H04H501Ache la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl; intimato avverso il decreto di cui al procedimento nr. 1446/2018 depositato in data 12/12/2018 dal Tribunale di Pordenone; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.BCC [OSCURATO:PERSONA] - Società per la [OSCURATO:PERSONA], mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito BCC) chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl, in via chirografaria, del complessivo credito € 764.408,34, a titolo di canoni impagati e debito residuo relativo al contratto di locazione finanziaria nr. AL/3081180210 del 26/11/2008, avente ad oggetto il bene immobile sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Ve) alla via A. Moro nr. 1/G8 e risolto con raccomandata a.r. del 26/10/2015 anteriormente al fallimento della utilizzatrice, pronunciato con sentenza del 22/12/2016. 2 Il G.D. dichiarò l’esecutività dello stato passivo escludendo i crediti insinuati; sull’impugnazione ex art. 98 l.fall . di BCC, il Tribunale di Pordenone ha rigettato l’opposizione. 2.1 I giudici dell’opposizione, sul presupposto della applicabilità della L. n. 124 del 2017 art. 1, commi 136 - 140 , hanno respinto la domanda non essendo stato seguito il meccanismo della nuova normativa; in particolare non era intervenuta la vendita del cespite, né era stata effettuata la stima. 3 BCC haproposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati conmemoria; il Fallimento non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 nr. 5 c.p.c.) costituito dalla clausola penale di cui all’art. 19 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria. 1.1 Il secondo motivo oppone violazione degli artt. 1322, 1362,1363, 1382 e 1384 c.c. e dell’art.1 commi 136-140 l. 124/2017; l’impugnato provvedimento avrebbe male interpretato la nuova normativa che comunque secondo la giurisprudenza non troverebbe applicazione per l’inadempimento verificatosi in data anteriore alla data di entrata in vigore dovendo invece applicare la disciplina di cui all’art.72 quater l.fall. 2.1 Il ricorso va dichi a rato inammissibile in quanto non tempestivamente proposto. 2.2 L’art . 99 ul t . comma l.fall stabilisce che « il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorsoper Cassazione». 2.2 Il decreto prodotto dal ricorrente reca la data di deliberazione del 15/11/2018; al riguardo parte ricorrente si limita a dichiarare in modo ellitticoche «il decreto nr .1888/2018 del 12 dicembre 2918» non le sarebbe stato comunicato ; il ricorso per Cassazione è stato notificato al Fallimento in data 13/5/2109 ben oltre il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del provvedimento. 2.3 Va innanzitutto precisato che inanaloghe condizioni (ricorsi per Cassazione avverso provvedimenti di espulsione ex art. 35 bis d.lvo 35/2008 e avverso sentenze di reclamo ex art. 18 l.fall . ), questa Corte ha ritenuto che «il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma» (Cass. 24023/2023; 14839/2020 , 22324/2020 , 33798/2022 e 12789/2024). 2.4 Nel caso di specie, a fronte della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione attestante la comunicazione del provvedimento e alla mancata costituzione di controparte, il Collegio ha verificato, con acquisizione della cancelleria de l messaggio PEC, che da esso risulta che il decreto, depositato in data 12/12/2018, è stato in pari data regolarmente comunicato dalla cancelleria del giudice emittente al difensore dell’opponente presso l’indirizzo di posta elettronica reperito presso il [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Da ciò risulta confermata la tardività della notifica del ricorso per Cassazione (avvenuta in data il 13/5/2019). 3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso
Decreto Cassazione n. 18566/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris