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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 32877/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2978/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] II 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenzadella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3592/2014 depositata il 29/05/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimento del secondo terzo e quarto motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate ha rettificato il valore del terreno, sito nel Comune di Guidonia, da lui venduto con atto del 2 febbraio 2009 , elevandolo, dalla cifra dichiarata nel rogito (52.500,00 euro) ad euro 850.000,00,sulla base di una stima effettuata dall'Agenzia del territorio.

Il ricorso è stato accolto in primo grado; l'Agenzia ha proposto appello, che è stato accolto parzialmente, riducendo del 50% il valore del terreno accertato dell'ufficio e disattendendo le perizie prodotte da entrambe le parti.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 11117/2022 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di merito.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del secondo, del terzo e quarto motivo, con assorbimento del quinto.

Il contribuente ha depositato memoria, rilevando che nelle more si è formato il giudicato in favore dell’altro contraente.

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme processuali e omessa pronuncia, in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità del processo e della sentenza per non avere la Commissione regionale dichiarato inammissibi le l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in ragione del mancato deposito della fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale.

Il motivo è infondato.

La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11117/2022, ha disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito al fine di verificare se nell'avviso di ricevimento dell'atto di appello fosse riportata la data di spedizione del ricorso.

Acquisito il fascicolo del merito è stato possibile riscontrare che l’Agenzia delle entrate, ad integrazione del fascicolo di parte, aveva depositato copia dell’avviso di ricevimento dell’ atto di appello recante anche la data di spedizione del ricorso (9/4/2013) .

Si applicano dunque i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e già richiamati nella ordinanza interlocutoria di cui si è detto, secondo i quali non costituisce motivo d'inammissibilità dell'appello, notificato direttamente a mezzo del servizio postale, la circostanza che al momento della costituzione sia stato deposit ato l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

In tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione ( Cass. s ez. un., n. 13452 del 29/05/2017; Cass. n. 11559 del 11/05/2018). 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. la nullità della sentenza e la violazione degli artt.2697 c.c. e 115 ,113,114 c.p.c. in quanto la C ommissione regionale dopo aver ritenuto inutilizzabili le prove proposte dalle parti, non ha rigettato l'appello, come avrebbe invece dovuto , dal momento che l'Agenzia delle entrate non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione di legge(art 2697 c.c. 115 ,113,114 c.p.c. ) e la nullità dell a sentenza per avere il giudice d'appello deciso la controversia sulla base del fatto notorio e d i “massime di esperienza”nelle specie inesistenti, mentre il valore di terreno avrebbe dovuto essere determinato in base ad accertamenti tecnici; invece è stata esclu sa la validità degli accertamenti offerti dalle parti sulla scorta del rilievo, privo di valoregiuridico, che essi “divergono tra di loro in materia notevole da non poter essere considerate ai fini del decidere”. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 ,113,114 c.p.c., poiché il giudice d’appello ha fatto ricorso indebitamente al fatto notorio considerando circostanze del tutto generichee non idonee ad assumere alcun grado di certezza . 5.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 115,113 e 114 c . p . c ., poiché il giudice d’appello ha deciso secondo equità un giudizio che doveva essere deciso secondo regole di diritto. 6.- Con la seconda memoria depositata ex art 378 c.p.c. il contribuente espone che , nelle more , la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 11911/2022,depositata il 12.04.2022, nella causa tra l’ Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA], acquirente del terreno che forma oggetto del provvedimento impositivo e di liquidazione per cui è causa.

Espone a ltresì che c on la predetta sentenza, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, per cui sulla questione si è formato il giudicato favorevole- per motivi di merito- per uno dei coobbligati .

Il contribuente deduce pertanto che sussistono i presupposti per l’applicazione del giudicato esterno poiché si tratta dello stesso bene di cui si discute nella presente causa, che ha formato oggetto della compravendita nella quale l’odierno ricorrente è stato venditore e [OSCURATO:PERSONA] acquirente.

Il rilievo del ricorrente è fondato.

Come si evince dalla sentenza n. 11911/2022di questa Corte, anche [OSCURATO:PERSONA], acquirente, ha imp ugnato l’avviso con il qu ale l’Agenzia ha rettificato il valore del bene dichiarato ai fini dell'imposta di registro elevandolo da e uro 52.000 ,00 a e uro 850.000,00.

In quel processo tuttavia l'Agenzia delle entrate è rimasta soccombentein entrambi i gradi di merito ed il suo ricorso per cassazione è stato respinto con la sentenza n. 11911/2022; di conseguenza in data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso per cassazione si è formato un giudicato sul valore del bene oggetto di compravendita , definitivamente fissato , ai fini dell'imposta di registro,nella cifra dichiarata dai contraenti.

Il giudicato è pertanto estensibile anche alla parte venditrice , dal momento che si è formato su un dato oggettivo, quale la valutazione dello stesso bene compravenduto , e non è ancora intervenuto un giudicato di segno contrario per il coobbligato nel giudizio da lui autonomamente instaurato (Cass. 19/08/2020, n.17359 ; Cass.26/10/2021, n.30043; Cass.09/03/2021, n.6411).

Ne consegue, respinto il primo motivo del ricorso, che i motivi di merito devono essere esaminati alla luce del sopravvenuto giudicato edaccolti per quanto di ragione ; ne consegue altresì la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessa ri ulteriori accertamenti in fatto , può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensando l e spese del doppio grado di merito visto il solo recente sopravvenire del giudicato preclusivo di cui si è detto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente .

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi , euro 200,00 per esborsi non documentabili oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2978/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] II 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenzadella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3592/2014 depositata il 29/05/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimento del secondo terzo e quarto motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate ha rettificato il valore del terreno, sito nel Comune di Guidonia, da lui venduto con atto del 2 febbraio 2009 , elevandolo, dalla cifra dichiarata nel rogito (52.500,00 euro) ad euro 850.000,00,sulla base di una stima effettuata dall'Agenzia del territorio. Il ricorso è stato accolto in primo grado; l'Agenzia ha proposto appello, che è stato accolto parzialmente, riducendo del 50% il valore del terreno accertato dell'ufficio e disattendendo le perizie prodotte da entrambe le parti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. L’ Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 11117/2022 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di merito. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del secondo, del terzo e quarto motivo, con assorbimento del quinto. Il contribuente ha depositato memoria, rilevando che nelle more si è formato il giudicato in favore dell’altro contraente. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme processuali e omessa pronuncia, in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità del processo e della sentenza per non avere la Commissione regionale dichiarato inammissibi le l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in ragione del mancato deposito della fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale. Il motivo è infondato. La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11117/2022, ha disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito al fine di verificare se nell'avviso di ricevimento dell'atto di appello fosse riportata la data di spedizione del ricorso. Acquisito il fascicolo del merito è stato possibile riscontrare che l’Agenzia delle entrate, ad integrazione del fascicolo di parte, aveva depositato copia dell’avviso di ricevimento dell’ atto di appello recante anche la data di spedizione del ricorso (9/4/2013) . Si applicano dunque i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e già richiamati nella ordinanza interlocutoria di cui si è detto, secondo i quali non costituisce motivo d'inammissibilità dell'appello, notificato direttamente a mezzo del servizio postale, la circostanza che al momento della costituzione sia stato deposit ato l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione ( Cass. s ez. un., n. 13452 del 29/05/2017; Cass. n. 11559 del 11/05/2018). 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. la nullità della sentenza e la violazione degli artt.2697 c.c. e 115 ,113,114 c.p.c. in quanto la C ommissione regionale dopo aver ritenuto inutilizzabili le prove proposte dalle parti, non ha rigettato l'appello, come avrebbe invece dovuto , dal momento che l'Agenzia delle entrate non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione di legge(art 2697 c.c. 115 ,113,114 c.p.c. ) e la nullità dell a sentenza per avere il giudice d'appello deciso la controversia sulla base del fatto notorio e d i “massime di esperienza”nelle specie inesistenti, mentre il valore di terreno avrebbe dovuto essere determinato in base ad accertamenti tecnici; invece è stata esclu sa la validità degli accertamenti offerti dalle parti sulla scorta del rilievo, privo di valoregiuridico, che essi “divergono tra di loro in materia notevole da non poter essere considerate ai fini del decidere”. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 ,113,114 c.p.c., poiché il giudice d’appello ha fatto ricorso indebitamente al fatto notorio considerando circostanze del tutto generichee non idonee ad assumere alcun grado di certezza . 5.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 115,113 e 114 c . p . c ., poiché il giudice d’appello ha deciso secondo equità un giudizio che doveva essere deciso secondo regole di diritto. 6.- Con la seconda memoria depositata ex art 378 c.p.c. il contribuente espone che , nelle more , la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 11911/2022,depositata il 12.04.2022, nella causa tra l’ Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA], acquirente del terreno che forma oggetto del provvedimento impositivo e di liquidazione per cui è causa. Espone a ltresì che c on la predetta sentenza, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, per cui sulla questione si è formato il giudicato favorevole- per motivi di merito- per uno dei coobbligati . Il contribuente deduce pertanto che sussistono i presupposti per l’applicazione del giudicato esterno poiché si tratta dello stesso bene di cui si discute nella presente causa, che ha formato oggetto della compravendita nella quale l’odierno ricorrente è stato venditore e [OSCURATO:PERSONA] acquirente. Il rilievo del ricorrente è fondato. Come si evince dalla sentenza n. 11911/2022di questa Corte, anche [OSCURATO:PERSONA], acquirente, ha imp ugnato l’avviso con il qu ale l’Agenzia ha rettificato il valore del bene dichiarato ai fini dell'imposta di registro elevandolo da e uro 52.000 ,00 a e uro 850.000,00. In quel processo tuttavia l'Agenzia delle entrate è rimasta soccombentein entrambi i gradi di merito ed il suo ricorso per cassazione è stato respinto con la sentenza n. 11911/2022; di conseguenza in data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso per cassazione si è formato un giudicato sul valore del bene oggetto di compravendita , definitivamente fissato , ai fini dell'imposta di registro,nella cifra dichiarata dai contraenti. Il giudicato è pertanto estensibile anche alla parte venditrice , dal momento che si è formato su un dato oggettivo, quale la valutazione dello stesso bene compravenduto , e non è ancora intervenuto un giudicato di segno contrario per il coobbligato nel giudizio da lui autonomamente instaurato (Cass. 19/08/2020, n.17359 ; Cass.26/10/2021, n.30043; Cass.09/03/2021, n.6411). Ne consegue, respinto il primo motivo del ricorso, che i motivi di merito devono essere esaminati alla luce del sopravvenuto giudicato edaccolti per quanto di ragione ; ne consegue altresì la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessa ri ulteriori accertamenti in fatto , può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensando l e spese del doppio grado di merito visto il solo recente sopravvenire del giudicato preclusivo di cui si è detto. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente . Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi , euro 200,00 per esborsi non documentabili oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Compensa le spese del doppio gra
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