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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 26184/2023

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iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19612/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] anche quale incorporante la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 462/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le società [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] per sentirle dichiarare responsabili e condannare in solido, eventualmente graduando la colpa all'esito dell'espletanda attività istruttoria, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essa attrice, da liquidarsi all'esito di CTU ovvero in via equitativa.

A fondamento della domanda risarcitoria,deduceva che : -era amministratore e socio unico della società [OSCURATO:PERSONA].zo.o. con sede in Gdansk (Polonia), che gestiva il marchio Davia, leader in tutti i segmenti della distribuzione alimentare e della grande distribuzione sul mercato polacco;nella suddetta qualità, aveva avuto rapporti commerciali con la società italiana [OSCURATO:PERSONA] spadi Angri (SA) sin dalla primavera 2002 per la distribuzione sul territorio polacco di merci prodotte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di Parma; -relativamente ad alcuni di questi prodotti, in data 21/11/2003 essa attrice era stata contattata dall'[OSCURATO:PERSONA] locale polacco, che le aveva comunicato di aver ricevuto un avviso di allarme rapido da parte del sistema di controllo della Comunità europea RASFF relativamente a tre sughi pronti (olive, arrabbiata e amatriciana) importati dalla [OSCURATO:PERSONA] dall'ltalia ed il cui fornitore era [OSCURATO:PERSONA] spa; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Autorità sanitaria aveva rinvenuto i prodotti segnalati nel magazzino doganale della [OSCURATO:PERSONA] ed aveva vietato a quest'ultima di commercializzarli; in data 27/11/2003 le Autorità sanitarie polacche avevano disposto il sequestro della merce avendo verificato la presenza del colorante Sudan 1, sostanza vietata negli alimenti dalla Commissione europea in quanto altamente tossica e cancerogena;-la produttrice [OSCURATO:SOCIETA], interpellata sulla presenza del colorante vietato, con fax 22 e 26 marzio 2004, affermando ii falso, aveva comunicato che le salse fornite erano prive del colorante; -il produttore, con il suo comportamento reticente e per la lacunosità delle informazioni scritte sulle etichette, aveva violato ii d.Lgs 17/03/1995 n. 115, emanato in attuazione della Direttiva 92/59/CE, avendo immesso sul mercato dei prodotti non sicuri, di cui era ben a conoscenza; -il colorante denominato Sudan 1 era da tempo vietato nell'Unione Europea, essendo stato inserito nella lista delle sostanze pericolose dalla Direttiva 2001/59/CE recepita in Italia con Decreto Ministeriale 14/06/2002; -l'illiceità del comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] era emersa anche dalle indagini penali dei Carabinieri NAS di Parma, trasfuse nella notizia di reato a carico del Presidente del [OSCURATO:SOCIETA] in data 11/02/2004; -sia la [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevano dolosamente violato le prescrizioni del d.Lgs n. 155/97, emesso in attuazione delle Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari giacche, -in particolare, la prima, pur avendo intrapreso controlli sui prodotti sin dal luglio 2003 e sebbene un gran quantitativo di merce fosse stata sottoposta a sequestro da parte del NAS e nonostante l'intervento dell'AUSL di Parma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva atteso la notifica dell'allarme rapido del sistema RASFF del 17/11/2003 per informare l'ltalian Food della pericolosità della merce fornita, esponendo a pericolo la vita dei consumatori e la stessa dittapolacca che la commercializzava, così violando pure quanto disposto dal Regolamento CE n. 178/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 28/01/02, che imponeva a tutti gli operatori del settore alimentare di avviare immediatamente le procedure per ritir are i prodotti non conformiai requisiti di sicurezza; -dai primi giorni del mese di dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA], società di recupero crediti che agiva nell'interesse de [OSCURATO:PERSONA] spa, aveva iniziato una campagna diffamatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], premurandosi di contattarele aziende italiane con le quali essa era in rapporti commerciali per riferire il grave stato di sofferenza economica in cui si trovava, screditando anche l'immagine di essa attrice presso i suoi fornitori, allo scopo di portare al fallimento la [OSCURATO:PERSONA] e di subentrare nella sua posizione di egemonia nel mercato polacco; -la [OSCURATO:SOCIETA] aveva pure intrapreso temerarie azioni giudiziarie dinanzi al Tribunale di Gdansk, una per il pagamento delle fatture relative alla merce contenente il colorante vietato e l'altra per la dichiarazione di fallimentodella [OSCURATO:PERSONA], disattesa dal Tribunale; - tutta questa vicenda aveva avuto gravi ripercussioni economiche e fisiche per l'attrice, che aveva assistito impotente al declino della propria azienda ed era caduta in un grave stato depressivo per il quale era stata ripetutamente ricoverata in ospedale dalla fine del 2005 al 2009.

In punto di diritto, l’attrice osservava che: - i profili de lla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa emergevano dalla sentenza del Tribunale circondariale di Gdansk dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato duramente stigmatizzato il comportamento delle due società e parzialmente riconosciuta la fondatezza delle doglianze formulate dalla [OSCURATO:PERSONA];-per la previsione dell'art. 33 del Regolamento CE 44/2001, la sentenza polacca aveva efficacia immediata in Italia e consentiva di fondare la responsabilità delle due società per violazione del principio di correttezza e lealtà nell'esecuzione dei contratti (art. 1375 cc); -del pari, sussisteva la responsabilità extracontrattuale delle convenute per il fatto che la loro condotta era tale da integrare estremi di reato e perché [OSCURATO:PERSONA] spa aveva intrapreso liti temerarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] arrivando a chiederne infondatamente il fallimento e si era servita della società di recupero crediti [OSCURATO:PERSONA] per porre in essere gravi atti di concorrenza sleale nei suoi confronti; -quanto ai danni patrimoniali, essi consistevano nella distruzione della reputazione professionale dell'attrice, la quale prima dei fatti era il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], società assai rinomata ed in continua espansione nel commercio di generi alimentari, e godeva di una prestigiosa posizione e di uno stile di vita assai agiato, che, a causa della vicenda del Sudan 1, aveva subito le conseguenze dell'inarrestabile declino dell'attività commerciale della società; -quanto ai danni non patrimoniali, essi consistevano nel danno biologico conseguente alla depressione da stress, per la quale era in cura da anni, nel danno morale da reato e nel danno esistenziale.

Si costituivano entrambe le società convenute. [OSCURATO:PERSONA] spa eccepiva la inammissibilità della responsabilità contrattuale dedotta in citazione, stante il difetto di qualsivoglia rapporto contrattuale diretto tra le parti, e la prescrizione dell'azione extracontrattuale.

Eccepiva altresì che nelle more il colorante Sudan 1 era stato ritenuto non nocivo; che la convenuta si era limitata a commercializzare i tre sughi pronti prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]; che l'attrice aveva già intrapreso identico giudizio dinanzi al Tribunale di Parma; che i contenziosi aperti in Polonia tra [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:PERSONA] si erano tutti estinti per rinunzia della comparente atteso che nelle more la [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato l'attività e non era in grado di far fronte al credito de [OSCURATO:PERSONA] spa accertato dal Tribunale di Gdansk (Danzica); che nella sentenza del Tribunale penale di Parma del 04/12/07, pronunciata nei confronti dell'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] e passata in giudicato, era stato accertato che solo dopo il giugno 2003 erano stati approntati dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità metodi che consentivano il rilevamento del colorante Sudan 1 negli alimenti e che tali metodi erano divenuti operativi soltanto nel mese di ottobre 2003; che pertanto sino a quell'epoca nelle aziende del settore non v’era alcuna consapevolezza della presenza del colorante e che comunque le merci sequestrate alla [OSCURATO:PERSONA] non erano state commercializzate; che [OSCURATO:PERSONA] spa, appena aveva avuto notizia da [OSCURATO:SOCIETA], in data 19/11/2003, che nei prodotti venduti a [OSCURATO:PERSONA] era presente il colorante Sudan 1, lo aveva immediatamente comunicato a quest'ultima il successivo 20/11/2003; che l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] di ritirare dal mercato anche prodotti che non contenevano il colorante era stata improvvida e non richiesta d alla convenuta; che la condotta dalla quale, se condo l'attrice, avrebbe dovuto ricavarsi la responsabilità extra contrattuale della società [OSCURATO:PERSONA] spa, non si fondava su alcun elemento di fatto, e ciò anche in ordine al lamentato proposito di porre in essere una condotta di concorrenza sleale tramite la [OSCURATO:PERSONA]; che neppure trovava fondamento la dedotta responsabilità della convenuta per lite temeraria, della quale non sussisteva il necessario presupposto della soccombenza in giudizio; che non poteva prospettarsi a carico della convenuta alcuna responsabilità per difetti del prodotto, essendosi essa limitata a commercializzare le merci; che, per la Direttiva GEE n. 374 del 25/07/85, le doglianze del danneggiato potevano farsi valere esclusivamente nei confronti del produttore, presupponendo la domanda nei confronti del fornitore che il produttore non fosse noto; che infine tutta la documentazione medica prodotta dall'attrice, oltre ad essere formata unilateralmente, non dimostrava ii nesso causale con le vicende dedotte in atto di citazione.

Per tutte queste ragioni la società [OSCURATO:PERSONA] spa concludeva per ii rigetto della domanda contrattuale nei suoi confronti e per la prescrizione di quella extracontrattuale, ovvero il rigetto di ogni pretesa avanzata dalla Kaszprak; in subordine spiegava domanda di manleva nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA].

In rito chiedeva al Tribunale di Nocera di fissare un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Parma stante la connessione ex art. 40 cpc con il giudizio n. 2244/07 RG ivi pendente tra le parti; in subordine, chiedeva la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA], che eccepiva che l'assenza di responsabilità a suo carico emergeva dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Parma, emessa nei confronti del suo amministratore e legale rappresentante, con cui era stato accertato che all'epoca del fatti in tutta Europa non esistevano sistemi di analisi che consentivano l'individuazione del colorante Sudan 1 in quanto l'uso alimentare dell'additivo era sconosciuto; che i Carabinieri del NAS nel sopralluogo del 23/10/03 avevano accertato che la ditta aveva già bloccato la commercializzazione dei prodotti contenenti detto colorante; che tutti i prodotti che lo contenevano erano stati confezionati prima dell'adozione della Delibera della Comunità Europea 20/06/03; che pertanto, non sussistendo i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall'attrice, questa doveva essere rigettata analogamente a quanto accaduto a tutte le altre cause che erano state intraprese per la stessa questione nei confronti di altre industrie alimentari italiane, in cui era stato accertato il 'caso fortuito'.

La convenuta eccepiva altresì la pregiudizialità della causa con quella, iscritta al n. 2244/07 RG, pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto dinanzi al Tribunale di Parma e chiedeva pertanto al Tribunale di Nocera di disporre la sospensione del giudizio ex 295 cpc ovvero di fissare un termine per la sua riassunzione ex art. 40 cpc.

Il giudice di primo grado - disattese le richieste processuali delle convenute e le istanze di prova oraliavanzate da tutte le parti - con sentenza n. 1293/2014 rigettava la domanda compensando tra le parti le spese processuali.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, ad esito della illustrazione dei quali l’appellante concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata e - previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in prima grado e, ex art. 345, co. 3, c.p.c., della documentazione ottenuta in data 12/11/2014 dalla Procura di Danzica a seguito di rogatoria internazionale – fosse dichiarata la responsabilità delle società appellate per tutti i danni da essa subiti e documentati in primo grado e per l'effetto fossero condannate in solido al risarcimento dei danni patrimoniali, diretti e indiretti, e del danno biologico, esistenziale ed alla vita di relazione, nonché del danno morale, da liquidarsi secondo quanta determinato con CTU ovvero in via equitativa.

Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituivano congiuntamente entrambe le società ([OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA]), che:- in via preliminare, eccepivano la inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc, la formazione del giudicato interno in ordine alla carenza di legittimazione attiva della Kasprzak, la inammissibilità delle reiterate richieste istruttorie e della richiesta di acquisizione di non meglio specificata documentazione' che l'appellante avrebbe ottenuto dalla Procura di Danzica; -nel merito, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti contenuta in atto di appello, contestavano la domanda di risarcimento ivi riproposta, della quale chiedevano il rigetto con il favore delle spese processuali.

La corte territoriale – dopo aver dichiarato inammissibili con ordinanza del 31/03/16 le istanze istruttorie - con sentenza n. 462/2020 rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche quale incorporante la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia omesso esame della comunicazione di recall del 19 - 20/11/2003, inviata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed allegata all’atto di citazione come documento n. 2.

Sottolinea che tale documento era stato oggetto di approfondita discussione in entrambi i giudizio di merito, in quanto ritenuto decisivo ai fini della individuazione della responsabilità in capo alle convenute; essa, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva evidenziato il carattere ingannevole e tendenzioso del contenuto della comunicazione, in quanto il recall era st ato inviato non in via cautelativa, come comunicato dal produttore [OSCURATO:SOCIETA], ma in via obbligatoriamente conseguente all’allarme RASFF del 17 novembre 2003.

Osserva che la comunicazione di recall del 20 novembre 2003 rappresenta una ammissione di responsabilità da parte della ditta produttrice.

1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione/falsa applicazione del Reg.

CE 178/2002 (che costituisce la normativa comunitaria di riferimento) nella parte in cui la corte territoriale non ha inquadrato le responsabilità, imputabili alle odierne società resistenti, quali ripetute violazioni del suddetto regolamento, emanato in tema di frode tossica.

Aggiunge che alla normativa comunitaria (e, in particolare, a quanto previsto negli artt. 78, 14,19, 50) si era conformata la [OSCURATO:PERSONA], di cui lei era amministratrice, ma non si erano conformate le società resistenti.

1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 33 e 36 de Reg.

CE 178/2002 (che costituisce la normativa comunitaria di riferimento) nella parte in cui la corte territoriale non ha applicato (o ha applicato erroneamente) le suddette norme che concernono il riconoscimento delle decisioni comunitarie in materia civile e commerciale.

Sostiene che entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto considerare ai fini probatori gli accertamenti di fatto, esaminati e giudicati dalla magistratura polacca (in particolare con sentenza 11 ottobre 2006 del Tribunale di Gdansk, che aveva evidenziato i profili di responsabilità personale ai quali lei, nella sua qualità, era stata esposta in seguito alla illecita e sleale condotta della società [OSCURATO:PERSONA]).

1.4. Con il quarto motivo denuncia omesso esame dei documenti nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26, che attestano la concorrenza sleale ed il discredito commerciale operato in Polonia dalla [OSCURATO:PERSONA] ai danni della società polacca da essa rappresentata Osserva che la strategia messa in gioco dalla [OSCURATO:PERSONA] - proprio nel momento storico in cui la stessa avrebbe dovuto invece, in qualità di fornitrice, favorire il rimborso da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dei costi sostenuti per il ritiro e la distruzione della partita di prodotti adulterati dal Sudan 1 –era mirata a scalzare la società polacca dalla sua invitante posizione di mercato.

2. Il ricorso è inammissibile per intervenuto giudicato interno.

La corte territoriale, nella impugnata sentenza (p.18) , ha preliminarmente rilevato che la sentenza (di primo grado) non è stata impugnata nella parte in cui il Tribunale di Nocera ha escluso la legittimazione dell’attrice a richiedere il risarcimento dei danni subiti nella qualità di socia .

Tale statuizione del giudice di primo grado non soltanto non è stata impugnata in appello ma è stata tempestivamente eccepita dalle società appellate nei rispettivi atti di appello ed è stata confermata dalla corte territoriale, con statuizione che a sua volta non ha formato oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ne consegue che, essendo passata in giudicato la statuizione resa dal giudice di primo grado (in punto di carenza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente in ordine alla domanda risarcitoria per cui è stata causa), l’odierna ricorrente non ha titolo per formulare pretese risarcitorie nei confronti delle due società da essa convenute.In definitiva, l’’intervenuto giudicato interno, riguardando la questione preliminare della legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio, travolge tutti e quattro i motivi di ricorso, rendendone inutile lo scrutinio.

Peraltro, ad abundantiam, si rileva che la corte territoriale ha motivato detto dictum richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n. 2087 del 2012.Orbene, rispetto a detto orientamento, parte ricorrente non formula alcuna censura e men che meno illustra i motivi che ne suggerirebbero il mutamento.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19612/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] anche quale incorporante la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 462/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le società [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] per sentirle dichiarare responsabili e condannare in solido, eventualmente graduando la colpa all'esito dell'espletanda attività istruttoria, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essa attrice, da liquidarsi all'esito di CTU ovvero in via equitativa. A fondamento della domanda risarcitoria,deduceva che : -era amministratore e socio unico della società [OSCURATO:PERSONA].zo.o. con sede in Gdansk (Polonia), che gestiva il marchio Davia, leader in tutti i segmenti della distribuzione alimentare e della grande distribuzione sul mercato polacco;nella suddetta qualità, aveva avuto rapporti commerciali con la società italiana [OSCURATO:PERSONA] spadi Angri (SA) sin dalla primavera 2002 per la distribuzione sul territorio polacco di merci prodotte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di Parma; -relativamente ad alcuni di questi prodotti, in data 21/11/2003 essa attrice era stata contattata dall'[OSCURATO:PERSONA] locale polacco, che le aveva comunicato di aver ricevuto un avviso di allarme rapido da parte del sistema di controllo della Comunità europea RASFF relativamente a tre sughi pronti (olive, arrabbiata e amatriciana) importati dalla [OSCURATO:PERSONA] dall'ltalia ed il cui fornitore era [OSCURATO:PERSONA] spa; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Autorità sanitaria aveva rinvenuto i prodotti segnalati nel magazzino doganale della [OSCURATO:PERSONA] ed aveva vietato a quest'ultima di commercializzarli; in data 27/11/2003 le Autorità sanitarie polacche avevano disposto il sequestro della merce avendo verificato la presenza del colorante Sudan 1, sostanza vietata negli alimenti dalla Commissione europea in quanto altamente tossica e cancerogena;-la produttrice [OSCURATO:SOCIETA], interpellata sulla presenza del colorante vietato, con fax 22 e 26 marzio 2004, affermando ii falso, aveva comunicato che le salse fornite erano prive del colorante; -il produttore, con il suo comportamento reticente e per la lacunosità delle informazioni scritte sulle etichette, aveva violato ii d.Lgs 17/03/1995 n. 115, emanato in attuazione della Direttiva 92/59/CE, avendo immesso sul mercato dei prodotti non sicuri, di cui era ben a conoscenza; -il colorante denominato Sudan 1 era da tempo vietato nell'Unione Europea, essendo stato inserito nella lista delle sostanze pericolose dalla Direttiva 2001/59/CE recepita in Italia con Decreto Ministeriale 14/06/2002; -l'illiceità del comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] era emersa anche dalle indagini penali dei Carabinieri NAS di Parma, trasfuse nella notizia di reato a carico del Presidente del [OSCURATO:SOCIETA] in data 11/02/2004; -sia la [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevano dolosamente violato le prescrizioni del d.Lgs n. 155/97, emesso in attuazione delle Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari giacche, -in particolare, la prima, pur avendo intrapreso controlli sui prodotti sin dal luglio 2003 e sebbene un gran quantitativo di merce fosse stata sottoposta a sequestro da parte del NAS e nonostante l'intervento dell'AUSL di Parma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva atteso la notifica dell'allarme rapido del sistema RASFF del 17/11/2003 per informare l'ltalian Food della pericolosità della merce fornita, esponendo a pericolo la vita dei consumatori e la stessa dittapolacca che la commercializzava, così violando pure quanto disposto dal Regolamento CE n. 178/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 28/01/02, che imponeva a tutti gli operatori del settore alimentare di avviare immediatamente le procedure per ritir are i prodotti non conformiai requisiti di sicurezza; -dai primi giorni del mese di dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA], società di recupero crediti che agiva nell'interesse de [OSCURATO:PERSONA] spa, aveva iniziato una campagna diffamatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], premurandosi di contattarele aziende italiane con le quali essa era in rapporti commerciali per riferire il grave stato di sofferenza economica in cui si trovava, screditando anche l'immagine di essa attrice presso i suoi fornitori, allo scopo di portare al fallimento la [OSCURATO:PERSONA] e di subentrare nella sua posizione di egemonia nel mercato polacco; -la [OSCURATO:SOCIETA] aveva pure intrapreso temerarie azioni giudiziarie dinanzi al Tribunale di Gdansk, una per il pagamento delle fatture relative alla merce contenente il colorante vietato e l'altra per la dichiarazione di fallimentodella [OSCURATO:PERSONA], disattesa dal Tribunale; - tutta questa vicenda aveva avuto gravi ripercussioni economiche e fisiche per l'attrice, che aveva assistito impotente al declino della propria azienda ed era caduta in un grave stato depressivo per il quale era stata ripetutamente ricoverata in ospedale dalla fine del 2005 al 2009. In punto di diritto, l’attrice osservava che: - i profili de lla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa emergevano dalla sentenza del Tribunale circondariale di Gdansk dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato duramente stigmatizzato il comportamento delle due società e parzialmente riconosciuta la fondatezza delle doglianze formulate dalla [OSCURATO:PERSONA];-per la previsione dell'art. 33 del Regolamento CE 44/2001, la sentenza polacca aveva efficacia immediata in Italia e consentiva di fondare la responsabilità delle due società per violazione del principio di correttezza e lealtà nell'esecuzione dei contratti (art. 1375 cc); -del pari, sussisteva la responsabilità extracontrattuale delle convenute per il fatto che la loro condotta era tale da integrare estremi di reato e perché [OSCURATO:PERSONA] spa aveva intrapreso liti temerarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] arrivando a chiederne infondatamente il fallimento e si era servita della società di recupero crediti [OSCURATO:PERSONA] per porre in essere gravi atti di concorrenza sleale nei suoi confronti; -quanto ai danni patrimoniali, essi consistevano nella distruzione della reputazione professionale dell'attrice, la quale prima dei fatti era il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], società assai rinomata ed in continua espansione nel commercio di generi alimentari, e godeva di una prestigiosa posizione e di uno stile di vita assai agiato, che, a causa della vicenda del Sudan 1, aveva subito le conseguenze dell'inarrestabile declino dell'attività commerciale della società; -quanto ai danni non patrimoniali, essi consistevano nel danno biologico conseguente alla depressione da stress, per la quale era in cura da anni, nel danno morale da reato e nel danno esistenziale. Si costituivano entrambe le società convenute. [OSCURATO:PERSONA] spa eccepiva la inammissibilità della responsabilità contrattuale dedotta in citazione, stante il difetto di qualsivoglia rapporto contrattuale diretto tra le parti, e la prescrizione dell'azione extracontrattuale. Eccepiva altresì che nelle more il colorante Sudan 1 era stato ritenuto non nocivo; che la convenuta si era limitata a commercializzare i tre sughi pronti prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]; che l'attrice aveva già intrapreso identico giudizio dinanzi al Tribunale di Parma; che i contenziosi aperti in Polonia tra [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:PERSONA] si erano tutti estinti per rinunzia della comparente atteso che nelle more la [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato l'attività e non era in grado di far fronte al credito de [OSCURATO:PERSONA] spa accertato dal Tribunale di Gdansk (Danzica); che nella sentenza del Tribunale penale di Parma del 04/12/07, pronunciata nei confronti dell'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] e passata in giudicato, era stato accertato che solo dopo il giugno 2003 erano stati approntati dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità metodi che consentivano il rilevamento del colorante Sudan 1 negli alimenti e che tali metodi erano divenuti operativi soltanto nel mese di ottobre 2003; che pertanto sino a quell'epoca nelle aziende del settore non v’era alcuna consapevolezza della presenza del colorante e che comunque le merci sequestrate alla [OSCURATO:PERSONA] non erano state commercializzate; che [OSCURATO:PERSONA] spa, appena aveva avuto notizia da [OSCURATO:SOCIETA], in data 19/11/2003, che nei prodotti venduti a [OSCURATO:PERSONA] era presente il colorante Sudan 1, lo aveva immediatamente comunicato a quest'ultima il successivo 20/11/2003; che l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] di ritirare dal mercato anche prodotti che non contenevano il colorante era stata improvvida e non richiesta d alla convenuta; che la condotta dalla quale, se condo l'attrice, avrebbe dovuto ricavarsi la responsabilità extra contrattuale della società [OSCURATO:PERSONA] spa, non si fondava su alcun elemento di fatto, e ciò anche in ordine al lamentato proposito di porre in essere una condotta di concorrenza sleale tramite la [OSCURATO:PERSONA]; che neppure trovava fondamento la dedotta responsabilità della convenuta per lite temeraria, della quale non sussisteva il necessario presupposto della soccombenza in giudizio; che non poteva prospettarsi a carico della convenuta alcuna responsabilità per difetti del prodotto, essendosi essa limitata a commercializzare le merci; che, per la Direttiva GEE n. 374 del 25/07/85, le doglianze del danneggiato potevano farsi valere esclusivamente nei confronti del produttore, presupponendo la domanda nei confronti del fornitore che il produttore non fosse noto; che infine tutta la documentazione medica prodotta dall'attrice, oltre ad essere formata unilateralmente, non dimostrava ii nesso causale con le vicende dedotte in atto di citazione. Per tutte queste ragioni la società [OSCURATO:PERSONA] spa concludeva per ii rigetto della domanda contrattuale nei suoi confronti e per la prescrizione di quella extracontrattuale, ovvero il rigetto di ogni pretesa avanzata dalla Kaszprak; in subordine spiegava domanda di manleva nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. In rito chiedeva al Tribunale di Nocera di fissare un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Parma stante la connessione ex art. 40 cpc con il giudizio n. 2244/07 RG ivi pendente tra le parti; in subordine, chiedeva la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA], che eccepiva che l'assenza di responsabilità a suo carico emergeva dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Parma, emessa nei confronti del suo amministratore e legale rappresentante, con cui era stato accertato che all'epoca del fatti in tutta Europa non esistevano sistemi di analisi che consentivano l'individuazione del colorante Sudan 1 in quanto l'uso alimentare dell'additivo era sconosciuto; che i Carabinieri del NAS nel sopralluogo del 23/10/03 avevano accertato che la ditta aveva già bloccato la commercializzazione dei prodotti contenenti detto colorante; che tutti i prodotti che lo contenevano erano stati confezionati prima dell'adozione della Delibera della Comunità Europea 20/06/03; che pertanto, non sussistendo i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall'attrice, questa doveva essere rigettata analogamente a quanto accaduto a tutte le altre cause che erano state intraprese per la stessa questione nei confronti di altre industrie alimentari italiane, in cui era stato accertato il 'caso fortuito'. La convenuta eccepiva altresì la pregiudizialità della causa con quella, iscritta al n. 2244/07 RG, pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto dinanzi al Tribunale di Parma e chiedeva pertanto al Tribunale di Nocera di disporre la sospensione del giudizio ex 295 cpc ovvero di fissare un termine per la sua riassunzione ex art. 40 cpc. Il giudice di primo grado - disattese le richieste processuali delle convenute e le istanze di prova oraliavanzate da tutte le parti - con sentenza n. 1293/2014 rigettava la domanda compensando tra le parti le spese processuali. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, ad esito della illustrazione dei quali l’appellante concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata e - previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in prima grado e, ex art. 345, co. 3, c.p.c., della documentazione ottenuta in data 12/11/2014 dalla Procura di Danzica a seguito di rogatoria internazionale – fosse dichiarata la responsabilità delle società appellate per tutti i danni da essa subiti e documentati in primo grado e per l'effetto fossero condannate in solido al risarcimento dei danni patrimoniali, diretti e indiretti, e del danno biologico, esistenziale ed alla vita di relazione, nonché del danno morale, da liquidarsi secondo quanta determinato con CTU ovvero in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano congiuntamente entrambe le società ([OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA]), che:- in via preliminare, eccepivano la inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc, la formazione del giudicato interno in ordine alla carenza di legittimazione attiva della Kasprzak, la inammissibilità delle reiterate richieste istruttorie e della richiesta di acquisizione di non meglio specificata documentazione' che l'appellante avrebbe ottenuto dalla Procura di Danzica; -nel merito, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti contenuta in atto di appello, contestavano la domanda di risarcimento ivi riproposta, della quale chiedevano il rigetto con il favore delle spese processuali. La corte territoriale – dopo aver dichiarato inammissibili con ordinanza del 31/03/16 le istanze istruttorie - con sentenza n. 462/2020 rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche quale incorporante la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia omesso esame della comunicazione di recall del 19 - 20/11/2003, inviata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed allegata all’atto di citazione come documento n. 2. Sottolinea che tale documento era stato oggetto di approfondita discussione in entrambi i giudizio di merito, in quanto ritenuto decisivo ai fini della individuazione della responsabilità in capo alle convenute; essa, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva evidenziato il carattere ingannevole e tendenzioso del contenuto della comunicazione, in quanto il recall era st ato inviato non in via cautelativa, come comunicato dal produttore [OSCURATO:SOCIETA], ma in via obbligatoriamente conseguente all’allarme RASFF del 17 novembre 2003. Osserva che la comunicazione di recall del 20 novembre 2003 rappresenta una ammissione di responsabilità da parte della ditta produttrice. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione/falsa applicazione del Reg. CE 178/2002 (che costituisce la normativa comunitaria di riferimento) nella parte in cui la corte territoriale non ha inquadrato le responsabilità, imputabili alle odierne società resistenti, quali ripetute violazioni del suddetto regolamento, emanato in tema di frode tossica. Aggiunge che alla normativa comunitaria (e, in particolare, a quanto previsto negli artt. 78, 14,19, 50) si era conformata la [OSCURATO:PERSONA], di cui lei era amministratrice, ma non si erano conformate le società resistenti. 1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 33 e 36 de Reg. CE 178/2002 (che costituisce la normativa comunitaria di riferimento) nella parte in cui la corte territoriale non ha applicato (o ha applicato erroneamente) le suddette norme che concernono il riconoscimento delle decisioni comunitarie in materia civile e commerciale. Sostiene che entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto considerare ai fini probatori gli accertamenti di fatto, esaminati e giudicati dalla magistratura polacca (in particolare con sentenza 11 ottobre 2006 del Tribunale di Gdansk, che aveva evidenziato i profili di responsabilità personale ai quali lei, nella sua qualità, era stata esposta in seguito alla illecita e sleale condotta della società [OSCURATO:PERSONA]). 1.4. Con il quarto motivo denuncia omesso esame dei documenti nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26, che attestano la concorrenza sleale ed il discredito commerciale operato in Polonia dalla [OSCURATO:PERSONA] ai danni della società polacca da essa rappresentata Osserva che la strategia messa in gioco dalla [OSCURATO:PERSONA] - proprio nel momento storico in cui la stessa avrebbe dovuto invece, in qualità di fornitrice, favorire il rimborso da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dei costi sostenuti per il ritiro e la distruzione della partita di prodotti adulterati dal Sudan 1 –era mirata a scalzare la società polacca dalla sua invitante posizione di mercato. 2. Il ricorso è inammissibile per intervenuto giudicato interno. La corte territoriale, nella impugnata sentenza (p.18) , ha preliminarmente rilevato che la sentenza (di primo grado) non è stata impugnata nella parte in cui il Tribunale di Nocera ha escluso la legittimazione dell’attrice a richiedere il risarcimento dei danni subiti nella qualità di socia . Tale statuizione del giudice di primo grado non soltanto non è stata impugnata in appello ma è stata tempestivamente eccepita dalle società appellate nei rispettivi atti di appello ed è stata confermata dalla corte territoriale, con statuizione che a sua volta non ha formato oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ne consegue che, essendo passata in giudicato la statuizione resa dal giudice di primo grado (in punto di carenza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente in ordine alla domanda risarcitoria per cui è stata causa), l’odierna ricorrente non ha titolo per formulare pretese risarcitorie nei confronti delle due società da essa convenute.In definitiva, l’’intervenuto giudicato interno, riguardando la questione preliminare della legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio, travolge tutti e quattro i motivi di ricorso, rendendone inutile lo scrutinio. Peraltro, ad abundantiam, si rileva che la corte territoriale ha motivato detto dictum richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n. 2087 del 2012.Orbene, rispetto a detto orientamento, parte ricorrente non formula alcuna censura e men che meno illustra i motivi che ne suggerirebbero il mutamento. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 26184/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris