CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11484/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato assorbimento della tentata violenza privata nella fattispecie di rapina aggravata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello con congrua motivazione ha argomentato diffusamente in ordine a tutti gli elementi costitutivi del reato di violenza privata, costituendo le minacce un post factum autonomo rispetto il reato di rapina già perfezionatosi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, si veda, in particolare, pag. 7, ove la Corte ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez 5, sentenza n. 24003 del 14/1/2014, Rv. 260201); ritenuto che la memoria del 19 gennaio 2024, nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere E tensore Il